CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 370
presentata dai Consiglieri regionali
PORCU - CUCCU - ESPAil 20 marzo 2012
Norme per la tutela dei cittadini nella pratica di attività motorie e sportive
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Le attività motorie e sportive, quando progettate da personale specializzato secondo precise linee guida internazionali denominate "prescrizione dell'esercizio fisico", portano, per unanime riconoscimento da parte del personale medico-sanitario, ad un effettivo beneficio per la salute generale della persona, documentato da numerose pubblicazioni scientifiche (vedi Guide lines for Exercise Testing and Prescription dell'ACSM American College of Sports Medicine).
Per questi motivi la pratica regolare di attività fisica viene incentivata dagli organismi internazionali (OM) e nazionali (Ministero salute) che, nelle loro linee guida sugli stili di vita in grado di prevenire l'insorgenza di diverse patologie, indicano in un adeguato livello di attività motoria e in una corretta alimentazione gli elementi fondamentali.
Un regolare esercizio fisico aiuta a prevenire le malattie croniche, a proteggere da condizioni disabilitanti, a incidere positivamente sui seguenti fattori di rischio:
- la morte per infarto o per malattie cardiache;
- i tumori del colon;
- la riduzione fino al 50 per cento dello sviluppo del diabete di tipo 2;
- la prevenzione o la riduzione dell'ipertensione;
- la prevenzione o la riduzione dell'osteoporosi;
- lo sviluppo dei dolori alla bassa schiena;
- ansia, stress, depressione, solitudine;
- la prevenzione dei comportamenti a rischio, specialmente tra i bambini e i giovani, derivati dall'uso di tabacco e di alcol, da diete non sane, da atteggiamenti violenti;
- il calo del peso e la diminuzione del rischio di obesità;
- benefici per l'apparato muscolare e scheletrico.La sedentarietà contribuisce invece, insieme ad altri fattori di rischio, allo sviluppo di diverse malattie croniche, in particolare quelle che gravano sull'apparato cardiovascolare. Non fare movimento, infatti, contribuisce al peggioramento del metabolismo del glucosio e concorre all'aumento della pressione sanguigna e del grasso corporeo. Tutti fattori che non solo accrescono il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2 ma, nel caso in cui già si soffra di queste patologie, ne enfatizzano gli effetti negativi.
Gli effetti positivi di una diffusa attività fisica a livello di comunità sono evidenti anche dal punto di vista economico e sociale. La collettività ne trae giovamento non solo in termini di riduzione dei costi della sanità pubblica, di aumento della produttività, di miglior efficienza nelle scuole, di una riduzione dell'assenteismo sul lavoro, ma anche per un aumento della partecipazione ad attività ricreative e relazionali.
Lo sviluppo di strategie che portino a un aumento della diffusione dell'attività fisica, attraverso l'attivazione di interventi di dimostrata efficacia, dovrebbe essere un obiettivo di sanità pubblica da raggiungere attraverso politiche sanitarie mirate. Purtroppo la Sardegna non ha oggi un Piano sanitario regionale vigente e quello precedente, 2006-2008, toccava il tema dei programmi di promozione ed educazione sanitaria sui benefici dell'attività fisica soltanto in maniera marginale.
In ogni caso la crescita di una maggiore consapevolezza dei benefici dell'attività fisica ha portato, anche in Sardegna, uno sviluppo della domanda di attività motoria e sportiva a cui ha corrisposto una crescita dell'offerta di corsi e programmi di attività fisica, variamente organizzati, proposti da associazioni e società in spazi delimitati (palestre, piscine, ecc.) ed anche in ambienti naturali (parchi, spazi all'aperto, mare, ecc.).
A questa crescita dell'offerta di attività fisica, diretta al mantenimento della salute alla prevenzione primaria, non ha corrisposto un adeguato livello di controllo e di tutela dei praticanti.
Le attività di tipo organizzato sono infatti attuate da personale che, spesso, non presenta i necessari requisiti di qualità che possano da un lato favorire l'accesso alla professione dei laureati che afferiscono a tali attività né, dall'altro, possano garantire al personale medico-sanitario, o medico dello sport, la naturale interfaccia per l'attuazione dei programmi motori richiesti o prescritti.
La legge 1° febbraio 2006 n. 43, all'articolo 1, comma 2, stabilisce inoltre la competenza delle regioni nell'individuazione di profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie, ed il laureato in scienze motorie ha tali caratteristiche, peraltro definite dal MIUR.
Il nostro ordinamento universitario, con decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ha istituito all'articolo 2 comma 2, quattro indirizzi di applicazione della laurea in Scienze motorie e, con il decreto ministeriale n. 270 del 2004, ha istituito i corsi di laurea magistrali con l'obiettivo di fornire contenuti mirati alla gestione e all'organizzazione delle attività motorie e sportive a carattere educativo, sportivo, ricreativo, ludico, preventivo e adattato, ecc.
L'Università degli studi di Cagliari ha attivato fin dall'attuazione del citato decreto legislativo e del decreto ministeriale i corsi di laurea triennali e magistrali in Scienza e tecnica dello sport e preventiva ed adattata garantendo una formazione di qualità ed un numero di laureati che possono, anche in Sardegna, garantire la qualità del servizio e la corretta pratica motoria e sportiva.
La Regione è quindi nella necessità di intervenire a tutela dei praticanti le attività motorie e sportive con una propria normativa legislativa, così come già fatto dalle regioni Lombardia, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo di garantire che, le attività motorie e sportive possano essere programmate ed attuate da personale qualificato nell'individuare correttamente le esigenze anche del singolo utente e di rispondere efficacemente a quanto tracciato dalle linee guida scientifiche internazionali.
La proposta di legge consta di 9 articoli.
Articolo 1
Nell'articolo 1 vengono definite le finalità e l'ambito di applicazione della presente proposta di legge. La responsabilità della tutela dei cittadini ricade sulle società, associazioni ed enti che organizzano i corsi ed i programmi di attività motoria. Anche nel caso di più organizzazioni che operino all'interno di una stessa struttura sportiva è necessario che ogni singola organizzazione sia in grado di certificare e documentare l'adeguato livello professionale dei propri istruttori.
Articolo 2
Nell'articolo 2 si definiscono i soggetti coinvolti nell'applicazione di quanto previsto dalla presente legge: Regione, comuni, istituzioni scolastiche, istituzioni sportive.
Articolo 3
Nell'articolo 3 si inserisce la fondamentale suddivisione tra attività di tipo non agonistico, regolate da questa legge, ed attività di tipo agonistico che ricadono sotto l'egida e la regolamentazione del CONI che, come stabilisce il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, per legge nazionale "cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali". Tra le attività non agonistiche sono ricomprese sia quelle di tipo motorio-ricreativo a scopo preventivo e/o riabilitativo, sia quelle di tipo fisico-sportivo con lo scopo di migliorare la condizione psico-fisica dell'utente attraverso lo sport.
Articoli 4 e 5
Nell'articolo 4 si identificano le tutele per i praticanti delle attività non agonistiche definite nell'articolo 3. Ogni società o associazione sportiva è tenuta ad inserire nel proprio organico un direttore tecnico, con laurea specialistica in Scienze motorie, ed un numero di responsabili tecnici (istruttori abilitati), con laurea triennale in Scienze motorie, proporzionale al numero di iscritti, su base mensile, nelle attività ricomprese tra quelle non agonistiche. L'articolo 5 richiama la necessità che il personale specializzato sopra definito sia legato in maniera non occasionale alla organizzazione sportiva attraverso un regolare contratto di lavoro.
Articoli 6, 7, 8 e 9
Gli articoli 6, 7, 8 e 9 vincolano l'iscrizione all'Albo regionale delle società sportive e l'accesso ai contributi pubblici di qualsiasi natura al rispetto delle previsioni della presente legge. Gli articoli 7 e 8 individuano i soggetti responsabili della vigilanza e le sanzioni. L'articolo 9 definisce il periodo transitorio entro il quale le organizzazioni sportive già operanti devono adeguare i propri organici alle previsioni della presente legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione1. La presente legge detta norme per la tutela dei cittadini nella pratica di attività motorie e sportive, al fine di promuovere, attraverso una corretta pratica dell'attività fisica, la salute generale delle persone. Si applica a tutte le società sportive, associazioni sportive o enti comunque denominati che, all'interno di strutture pubbliche e private, ovunque ubicate, svolgano, a qualsiasi titolo, attività motorie e sportive organizzate.
Art. 2
Soggetti coinvolti1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 direttamente, attraverso le strutture sanitarie regionali, o indirettamente con la collaborazione dell'Università degli studi di Cagliari, del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e delle istituzioni scolastiche.
Art. 3
Definizioni dei settori di attività fisica, sportiva e motoria1. Sono definiti i seguenti settori di attività fisica, sportiva e motoria:
a) attività motoria-ricreativa: attività organizzate, rivolte alla generalità della popolazione, che perseguono l'obiettivo della promozione della salute del cittadino attraverso la riabilitazione, l'educazione alla pratica motoria e la prevenzione primaria;
b) attività fisico-sportive: attività organizzate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva rivolte alla popolazione, che perseguono, oltre gli obiettivi generali di cui alla lettera a), il raggiungimento di una migliore condizione psico-fisica attraverso lo sport;
c) attività sportive agonistiche: attività organizzate dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI che perseguono obiettivi agonistici, ovvero finalizzate alla partecipazione a manifestazioni sportive di livello regionale, nazionale, internazionale come da decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
d) personal training: attività organizzate, anche in ambiente naturale, che prevedano protocolli di allenamento, di gruppo o personalizzati, che si pongano l'obiettivo di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche, di potenziamento o di miglioramento delle prestazioni di una persona.
Art. 4
Tutela dei praticanti1. Le società sportive private, associazioni sportive o enti per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), si avvalgono della costante supervisione tecnica di un professionista qualificato in possesso di laurea magistrale in Scienze motorie, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica). Il professionista, denominato direttore tecnico, ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi della struttura, del rispetto della tutela sanitaria vigente per tutti gli iscritti ed ha la competenza per attuare i programmi di prevenzione primaria e/o prescritti dal medico dello sport o dal medico specialista, per il quale è il referente quale operatore di interesse sanitario.
2. Il direttore tecnico, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di un numero di laureati in Scienze motorie, o titolo equipollente, non inferiore ad un rapporto di 1 ogni 400 iscritti su base mensile, che assumono la denominazione di responsabili tecnici.
3. Il direttore tecnico è indicato in ogni comunicazione di tipo informativo e tecnico verso l'utenza a cura delle singole associazioni o società sportive.
4. Il responsabile tecnico, per l'attuazione dei programmi e delle attività di sua competenza può avvalersi, sotto il proprio coordinamento, di personale tecnico con le seguenti caratteristiche:
a) tecnici delle federazioni sportive nazionali con brevetto in corso di validità;
b) tecnici degli enti di promozione sportiva con brevetto in corso di validità;
c) studenti del corso di laurea in Scienze motorie ai fini del tirocinio formativo.
Il responsabile tecnico ha il compito di sorveglianza delle attività del personale tecnico non laureato con l'obiettivo del mantenimento della qualità del lavoro nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 1.5. Le società o associazioni sportive che svolgono esclusivamente attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), si attengono alle disposizioni e regolamenti delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, ivi comprese le disposizioni per la tutela sanitaria in ambito sportivo. Se operano in tutti i settori di cui all'articolo 3 si attengono alle disposizioni dell'articolo 4 considerando i soli iscritti alle attività di tipo non agonistico di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
6. I servizi di personal training, di cui al comma 1, lettera d), sono erogati unicamente da professionisti in possesso almeno dei requisiti equivalenti a quelli del responsabile tecnico. Le società sportive, associazioni sportive o enti, all'interno di strutture da esse gestite o affittate anche in parte, sono responsabili all'interno degli spazi di propria gestione per l'accertamento che tali servizi di personal training siano offerti esclusivamente da istruttori abilitati ai sensi della presente legge.
Art. 5
Contratti di lavoro1. Le figure professionali e tecniche di cui all'articolo 4 stipulano con la struttura un regolare contratto di lavoro retribuito, nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Art. 6
Albo regionale delle società sportive e contributi pubblici1. Tutte le strutture che svolgono le attività di cui all'articolo 3 seguono le modalità di registrazione all'albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna).
2. Tutte le strutture che svolgono attività di cui all'articolo 3 comma 1), lettere a) e b) inseriscono nell'albo il nome del direttore tecnico e documentano il rispetto di quanto previsto agli articoli 4 e 5.
3. La Regione, con il competente ufficio, predispone le attività di verifica e controllo.
4. La Regione predispone adeguate variazioni all'albo regionale delle società sportive dandone adeguata visibilità sul sito istituzionale per la consultazione da parte della popolazione.
5. All'atto di qualsiasi richiesta di contributo pubblico, le società ed associazioni sportive che operano negli ambiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), presentano nelle forme di legge, insieme alla richiesta di contribuzioni, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dove si attesti il rispetto di quanto previsto agli articoli 4 e 5.
Art. 7
Vigilanza e controllo1. La vigilanza sulle attività di cui alla presente legge è di competenza dei comuni, salve le competenze della Regione per i programmi di propria diretta emanazione.
Art. 8
Sospensione e revoca delle autorizzazioni1. Le violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 20.000 euro, la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale, a carico del gestore dell'attività, la sospensione per un periodo di due anni dall'accesso a qualsiasi forma di contribuzione pubblica alle proprie attività. Violazioni ripetute comportano la revoca delle autorizzazioni all'attività, ove necessarie, o alla revoca delle autorizzazioni all'utilizzo di impianti pubblici. All'esazione delle sanzioni pecuniarie provvede il comune.
Art. 9
Norme transitorie1. Tutte le società o associazioni sportive di nuova costituzione, cambio gestione, apertura nuova unità si adeguano alle disposizioni della presente legge a far data dall'inizio attività.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le associazioni sportive, società sportive o enti comunque denominati già in attività si adeguano alle presenti norme.