CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 366
presentata dai Consiglieri regionali
SANJUST - PETRINI - DIANA Mario - AMADU - BARDANZELLU - CAMPUS - CONTU Mariano Ignazio - FLORIS Rosanna - GALLUS - GRECO - LAI - LOCCI - LUNESU - MURGIONI - PERU - PIRAS - PITEA - PITTALIS - RANDAZZO - RODIN - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO - TOCCOil 23 febbraio 2012
Disciplina del professionista delle attività motorie e sportive, fisiologo dell'esercizio e dello sport
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Esiste una straordinaria quantità di prove scientifiche a favore degli effetti positivi prodotti dalla pratica regolare e strutturata dello sport e dell'attività fisica. I benefici sono particolarmente evidenti nella prevenzione di diverse patologie croniche, tra cui emergono le malattie cardiovascolari, il diabete, il cancro, l'ipertensione, l'obesità, la depressione e l'osteoporosi. Risulta in tal contesto evidente il ruolo potenziale assunto dall'esercizio fisico strutturato nella riduzione significativa della spesa della sanità pubblica.
Perché l'esercizio fisico e lo sport producano degli effetti positivi sull'organismo umano è essenziale che tale attività venga svolta sotto stretto controllo di soggetti provvisti di adeguate competenze scientifiche. Viceversa, come evidenziato dalla comunità scientifica internazionale, la pratica scorretta dell'attività fisica e dello sport può produrre danni gravi e irreparabili alla salute e all'integrità fisica degli utenti. Tali considerazioni impongono la necessità di tutelare gli utenti dello sport e dell'attività motoria al fine di garantirne il diritto, come cittadini europei, e quindi anche italiani e sardi, alla corretta pratica sportiva, in conformità alla risoluzione n. 41/76 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa "Carta europea dello sport per tutti".
Nella maggior parte delle regioni d'Italia esiste, già da diverso tempo, una legislazione regionale che regolamenta le attività relative alla professione dei tecnici sportivi, degli insegnanti di educazione fisica e dei gestori delle palestre private, riservandone l'esercizio ai diplomati ISEF ed ai laureati in scienze motorie.
Inoltre, dall'anno 1998, sono stati istituiti i corsi di laurea triennale, 4.500 ore, specialistica o magistrale (3.000 ore complessive di attività formativa corrispondente a 120 CFU), dottorato di ricerca (3-4 anni accademici) in Scienze delle attività motorie e sportive, nei quali gli studenti acquisiscono competenze specialistiche a carattere bio-medico, clinico, psico-pedagogico e tecnico mirate alla gestione e all'organizzazione delle attività motorie e sportive, a carattere educativo, sportivo, ricreativo, ludico, preventivo e adattato ecc., e, pertanto, anche in Sardegna già esistono numerosi laureati nelle suddette discipline. Al contrario, nella nostra Regione, non esiste ancora una normativa che tuteli l'esercizio dell'attività professionale riservata ai diplomati ISEF ed ai laureati in Scienze motorie, con la diretta conseguenza che chiunque può oggi improvvisarsi tecnico, allenatore o insegnante di educazione motoria.
L'obiettivo è pertanto inequivocabile: garantire, in tempi adeguati, anche nella nostra Regione, la certezza sulle competenze degli operatori del settore e un livello di qualificazione accademica che possa complessivamente salvaguardare la tutela della salute pubblica.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Ambito di applicazione1. La presente legge disciplina le attività motorie e sportive effettuate in luoghi pubblici e privati, nelle organizzazioni sportive e nell'associazionismo ricreativo sociale, con scopi:
a) formativi;
b) di promozione dello sviluppo della salute;
c) ludici;
d) turistico-ricreativi;
e) di recupero e di rieducazione;
f) nello sport di competizione;
g) nello sport sociale;
h) nello sport per disabili.
Il fine si concretizza nel garantire ai cittadini il soddisfacimento dei criteri di qualità nella corretta pratica dell'attività motorio-sportiva, in conformità alla risoluzione n. 41/76 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa "Carta europea dello sport per tutti".
Art. 2
Definizioni1. Per attività motorie e sportive si intendono le diverse forme di attività fisica che, esercitate in forma strutturata, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere psico-fisico, l'espressione ed il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive.
2. Per luoghi pubblici o privati si intendono:
a) palestre, piscine, impianti sportivi, centri sportivi polivalenti, centri socio-educativi, strutture alberghiere e turistiche, strutture termali, centri per il benessere, circoli privati o abitazioni private, centri di addestramento delle Forze armate e dei corpi impiegati per la sicurezza e la difesa dello Stato e, in genere, spazi pubblici e privati all'aperto, in cui sono effettuati lezioni o corsi, individuali o collettivi, di attività motorie, di promozione dello sviluppo della salute, turistico-ricreative, educative e psico-motorie, rivolte a bambini, adulti, anziani e disabili e/o attività motorie e sportive finalizzate al recupero dell'efficienza psico-fisica;
b) strutture sanitarie e socio-pedagogiche, istituti di rieducazione e di pena, comunità di recupero, in cui sono effettuate attività motorie e sportive rivolte a soggetti che necessitano di attività di assistenza e di rieducazione sociale e civile;
c) palestre, impianti sportivi e strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).3. I profili professionali operanti nei luoghi di cui al comma 2, sono definiti come segue:
a) responsabile scientifico, soggetto munito dei requisiti prescritti per l'appartenenza al primo livello del registro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge, esplica funzioni altamente qualificate nella ricerca di base e clinica su problematiche inerenti il movimento umano, nei luoghi indicati al comma 2, lettere a), b), e c); il responsabile scientifico si occupa dell'applicazione dell'esercizio fisico, in considerazione delle nuove conoscenze scientifiche, come metodo per il raggiungimento/mantenimento del benessere nelle varie fasi della vita e per il miglioramento della performance sportiva di alto livello, attraverso la preparazione di nuovi protocolli sperimentali;
b) fisiologo dell'esercizio e dello sport, soggetto munito dei requisiti prescritti per l'appartenenza al secondo livello del registro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge, esplica funzioni di direzione, programmazione e coordinamento delle attività motorie e sportive svolte nei luoghi indicati al comma 2, lettere a), b), e c), ad eccezione delle abitazioni private, sovraintendendo all'intera attività del luogo, con ampi poteri decisionali e autonomia di iniziativa;
c) operatore motorio-sportivo, soggetto munito dei requisiti prescritti per l'appartenenza al terzo livello del registro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), che, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge, svolge attività professionale di professionista delle attività motorie e sportive nei luoghi indicati al comma 2, lettere a), b), e c), ad eccezione delle abitazioni private; l'operatore motorio e sportivo opera sotto la diretta responsabilità di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), conducendo le attività motorio-sportive individuali e di gruppo a carattere compensativo, adattato, educativo, ludico ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento/raggiungimento del benessere psico-fisico ed allo sviluppo di prestazioni gratificanti e/o competitive;
d) tecnico/allenatore, soggetto munito dei requisiti prescritti per l'appartenenza al quarto livello del registro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge, limitatamente alla disciplina sportiva per la quale ha acquisito la qualifica tecnica e sotto la responsabilità di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), svolge le attività previste dalla propria federazione sportiva nazionale per la qualifica con la quale è tesserato, nei luoghi indicati al comma 2, lettera c).
Art. 3
Registro professionale1. Ogni struttura pubblica e/o privata operante nei luoghi indicati all'articolo 2, comma 2, che svolga attività motoria e sportiva, istituisce il registro dei professionisti delle attività motorie e sportive operanti all'interno della struttura stessa, di seguito denominato registro, formato dai seguenti 4 livelli:
a) primo livello: possono esservi iscritti i soggetti in possesso di un dottorato di ricerca in discipline delle attività motorie e sportive e di una laurea in scienze delle attività motorie e sportive, conseguita al termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), e successive modifiche, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999 (Criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e procedure, tempi e modalità per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999, ovvero una delle lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001; ovvero una delle lauree magistrali afferenti alle classi LM/47, LM/67, LM/68 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007;
b) secondo livello: possono esservi iscritti i soggetti in possesso di una laurea in scienze delle attività motorie e sportive, conseguita al termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 1998, e successive modifiche, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, ovvero una delle lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, ovvero una delle lauree magistrali afferenti alle classi LM/47, LM/67, LM/68 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007;
c) terzo livello: possono esservi iscritti i soggetti in possesso di una laurea in scienze delle attività motorie e sportive afferente alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero afferenti alla classe L/22 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 marzo 2007, o un diploma di grado universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), ed equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136 (Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive); o una qualifica professionale di maestro di sport rilasciata dal CONI;
d) quarto livello: possono esservi iscritti i tecnici appartenenti alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI che abbiano conseguito la qualifica di tecnico/allenatore in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Tutela del praticante1. Ogni struttura pubblica e/o privata operante nei luoghi indicati all'articolo 2, comma 2, che svolga attività motoria e sportiva, ha l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, l'elenco degli operatori professionali con l'indicazione del relativo livello d'iscrizione nel registro del medesimo articolo 3.
2. Nei luoghi indicati all'articolo 2, comma 2, ad eccezione delle abitazioni private, è vietato lo svolgimento di tutte le attività motorie e sportive, disciplinate dalla presente legge, in assenza di almeno un fisiologo dell'esercizio e dello sport ogni 1.400 iscritti/tesserati/utenti e di almeno un operatore motorio-sportivo che conducano le attività, ad esclusione dei luoghi indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c), nei quali possono condurre le attività motorio-sportive anche i soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera d).
Art. 5
Contratto di lavoro1. I legali rappresentanti delle strutture pubbliche e/o private operanti nei luoghi indicati all'articolo 2, comma 2, stipulano con le figure professionali iscritte nel registro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), un regolare contratto di lavoro retribuito nelle forme previste dalla legislazione vigente.
Art. 6
Contributi ai corsi di laurea in scienze motorie per convenzioni con federazioni sportive nazionali1. Per le finalità previste dalla presente legge l'Amministrazione regionale eroga contributi ai corsi di laurea in scienze motorie istituiti nelle università della Sardegna per la stipula di convenzioni con le federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI al fine di favorire l'acquisizione delle qualifiche federali da parte degli studenti iscritti nei corsi di laurea afferenti alle classi L/22, LM/47, LM/67, LM/68.
2. L'Amministrazione regionale si fa carico, per ogni studente regolarmente iscritto ai corsi indicati al comma 1, del costo relativo all'acquisizione di almeno una qualifica tecnica appartenente ad una federazione sportiva nazionale convenzionata con l'università.
3. L'università, per beneficiare del contributo, stipula convenzioni con le federazioni sportive nazionali in cui si stabilisca che l'iter di formazione per l'acquisizione della qualifica tecnica venga svolto da soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) laurea afferente alle classi 53/S, 75/S e 76/S, ovvero LM/47, LM/67, LM/68;
b) requisiti per esercitare l'attività formativa previsti da ciascuna federazione sportiva nazionale con la quale si stipula la convenzione.
Art. 7
Attività di controllo1. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e le aziende sanitarie locali (ASL) vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. Il controllo sul possesso dei requisiti delle strutture pubbliche e/o private operanti nei luoghi indicati all'articolo 2, comma 2, che svolgono attività motorie e sportive, è svolto dagli organi ispettivi degli enti di cui al comma 1 che, in caso di accertata violazione delle disposizioni della presente legge, procedono all'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della struttura interessata, fino alla relativa regolarizzazione. In caso di recidiva, è disposta la chiusura definitiva della struttura.
3. Il controllo sul possesso dei requisiti delle strutture pubbliche e/o private operanti nei luoghi indicati all'articolo 2, comma 2, che svolgono attività motorie e sportive, è operato anche all'atto della richiesta dei contributi erogati mediante la legge regionale del 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna).
4. A tal fine, i legali rappresentanti delle strutture sono obbligati a presentare, unitamente alle richieste di contribuzione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), in cui è attestato il rispetto degli articoli 4 e 5 della presente legge.
Art. 8
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede con la legge finanziaria, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, predispone, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione), il programma degli interventi.
Art. 9
Norma finale ed entrata in vigore1. Ogni struttura pubblica e/o privata operante nei luoghi indicati all'articolo 2, comma 2, già attiva alla data di entrata in vigore della presente legge, entro due anni decorrenti dalla medesima data, applica le presenti disposizioni.
2. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).