CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 364

presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - SANNA Matteo - CAMPUS

il 17 febbraio 2012

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico) e alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente legge si rende necessaria per evitare i tempi lunghi che il ricorso del Governo alla Corte costituzionale imporrebbe sia per quanto riguarda le legge regionale 21 settembre 2011, n. 19, sia per quanto si riferisce alla legge 21 novembre 2011, n. 21, che trattano rispettivamente le provvidenze per incrementare il turismo golfistico e le modifiche al "piano casa" del 2009.

Deve essere ben chiaro che i proponenti della presente legge non sono affatto convinti della giustezza e soprattutto della ragionevolezza dei rilievi mossi dagli uffici del Governo, anzi pensano che siano in buona parte veri e propri "garbugli" di manzoniana memoria, ipercavillosi puntigli che, con un minimo di buonsenso, avrebbero potuto essere tralasciati.

È del tutto evidente che nessuno intendeva e/o intende modificare il Piano paesaggistico regionale senza rispettare le procedure previste, tra le quali il concerto con il Governo, così come è evidente l'intento di accelerare le procedure nella voluta commistione tra conferenze istruttorie e conferenze decisorie.

Tuttavia, dopo averci ragionato sopra, siamo giunti alla decisione che un conflitto davanti alla Corte costituzionale sarebbe lungo e contrario agli interessi della Sardegna che la maggioranza intendeva sostenere con le due leggi di cui trattasi per cui, non essendo tra l'altro i rilievi del Governo di particolare importanza rispetto agli effetti attesi dai due provvedimenti, abbiamo ritenuto che la via migliore fosse quella di superare i rilievi con una nuova legge, al fine di evitare di perdere tempo in inutili disfide burocratiche e di mettere davvero in campo qualcosa che serva ai cittadini.

L'articolo 1 riguarda la legge regionale n. 21 del 2011 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), e prevede, al comma 2, la stipula dell'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) circa le modifiche da introdurre al Piano paesaggistico regionale mentre al comma 3 si precisa, al di là di ogni possibile incertezza, che il limite di costruibilità è ad almeno 1.000 metri dalla linea di battigia.

I commi 4, 5 e 6 hanno carattere prevalentemente procedimentale e servono sia a superare i rilievi degli uffici del Governo sia a rendere più chiaro e sicuro, seppure un poco più complesso, l'iter procedurale per la realizzazione dei campi da golf e delle strutture connesse.

Il comma 7 ha anch'esso valenza di chiarificazione del procedimento ma, tra l'altro, prevede espressamente la fase di intervento di "tutte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica territoriale, del patrimonio storico artistico ed alla tutela della salute e pubblica incolumità" le quali peraltro sono tenute a pronunciarsi secondo le modalità previste dalla legge n. 241 del 1990.

L'articolo 2 prevede invece le modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 21, che, a sua volta, modificava e integrava la legge regionale n. 4 del 2009, la legge regionale n. 19 del 2011, la legge regionale n. 28 del 1998 e la legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico.

Il comma 2 modifica la legge regionale n. 21 del 2011 nel senso di escludere esplicitamente dalle deroghe alle vigenti disposizioni regionali, le normative afferenti ambiti di legislazione esclusiva statale, cosa che a noi sembrava già chiara, ma che così dovrebbe rasserenare gli animi di tutti, inclusi i funzionari del Governo.

Il comma 3 del medesimo articolo elimina il comma 2 del nuovo articolo 5 bis della legge regionale n. 21 del 2011 che prevedeva che la Giunta regionale, con direttiva adottata previa deliberazione, potesse individuare ulteriori forme di semplificazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010: anche in questo caso desta perplessità la furia censoria del Governo visto che comunque si restava nell'ambito del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010.

Il comma 4, infine, modifica l'articolo 20 che introduceva l'articolo 4 bis nella legge regionale n. 22 del 1984 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), che stabiliva che gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, in quanto diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituivano attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. La presente legge prevede che le parole "non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici" siano sostituite con le parole "non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici ed edilizi", eliminando quindi gli aspetti paesaggistici e salvando le competenze dello Stato.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2011 modificata dall'articolo 23 della legge regionale n. 21 del 2011

1. Nel comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2011, n. 19 (Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico), così come modificato dal comma 6 dell'articolo 23 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 4 del 2009, alla legge regionale n. 19 del 2011, alla legge regionale n. 28 del 1998 e alla legge regionale n. 22 del 1984, ed altre norme di carattere urbanistico), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "sino alla distanza di 1.000 metri dalla linea di battigia" sono sostituite con le parole "oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia";
b) dopo le parole "entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge," è inserito il seguente periodo: "previa stipula della necessaria intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali per disciplinare lo svolgimento congiunto degli adeguamenti al piano paesaggistico regionale,".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2011 modificata dall'articolo 23 della legge regionale n. 21 del 2011

1. Nell'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 2011, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 3, così come modificato dal comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale n. 21 del 2011, le parole "secondo le modalità di cui agli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge n. 241 del 1990" sono sostituite con le parole "secondo le modalità di cui all'articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990";
b) il comma 6, così come modificato dal comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale n. 21 del 2011, è così sostituito:
"6. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, i soggetti proponenti adeguano i progetti preliminari sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni. Il responsabile unico adotta le determinazioni di conclusione dei procedimenti che sono trasmesse, entro sette giorni, unitamente ai progetti preliminari alla Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 11. Non sono trasmessi i progetti non adeguati dai proponenti e quelli rispetto ai quali uno o più rappresentanti delle amministrazioni partecipanti abbiano espresso il proprio dissenso e per i quali, a giudizio delle medesime amministrazioni, non sia possibile alcuna modifica progettuale.".
c) dopo il comma 10, così come modificato dal comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale n. 21 del 2011, è inserito il seguente comma:
"10 bis. I soggetti proponenti ammessi alle agevolazioni presentano entro trenta giorni il progetto definitivo del campo e di tutte le opere all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2011 modificata dall'articolo 23 della legge regionale n. 21 del 2011

1. All'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2011 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Successivamente il responsabile unico di cui all'articolo 9, ricevuti i progetti definitivi trasmessi dai soggetti destinatari delle agevolazioni, convoca, le conferenze dei servizi decisorie di cui agli articoli 14, comma 2, 14 ter e 14 quater della legge n. 241 del 1990, accorpando, ove possibile, più proposte di progetto. Alle conferenze di servizi partecipano il proponente il progetto, il responsabile unico, il comune interessato, e tutte le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica territoriale, del patrimonio storico artistico ed alla tutela della salute e pubblica incolumità, le quali si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, secondo le modalità di cui all'articolo 14 quater della legge n. 241 del 1990.".

 

Art. 4
Modifiche all'articolo 7 della
legge regionale n. 21 del 2011

1. Nella lettera f), che introduce il comma 5 ter, dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2011 che apporta modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), è apportata la seguente modifica: dopo le parole "ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali" è aggiunto l'inciso "escluse le normative afferenti ambiti di legislazione esclusiva statale".

 

Art. 5
Modifiche all'articolo 18 della
legge regionale n. 21 del 2011

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2011, che introduce l'articolo 5 bis nella legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348), è abrogato.

 

Art. 6
Modifiche all'articolo 20 della
legge regionale n. 21 del 2011

1. All'articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2011, che introduce l'articolo 4 bis della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), le parole "non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici" sono sostituite con le parole "non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici ed edilizi".

 

Art. 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).