CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 363

presentata dai Consiglieri regionali
URAS - DIANA Giampaolo - SALIS - PORCU - SECHI

il 16 febbraio 2012

Istituzione del Parco paesaggistico di Tuvixeddu-Tuvumannu a Cagliari

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende disciplinare la gestione del complesso paesaggistico e culturale sito al centro della citt� di Cagliari, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione di un compendio che da decenni � oggetto di studi e proposte di tutela a livello regionale e nazionale. � importante sottolineare che le due Universit� di Cagliari e Sassari, le associazioni culturali ed ambientaliste ed eminenti studiosi, hanno espresso da tempo una posizione netta sulla eccezionale rilevanza paesaggistica, storico-archeologica e, pertanto, sulla improcrastinabile necessit� di imporre una rigorosa tutela del Colle di Tuvixeddu e Tuvumannu a Cagliari. Alla luce quindi dell'ordine del giorno, approvato nel 2010 dal Consiglio regionale, � stata elaborata la presente proposta tenendo conto anche delle indicazioni della legge regionale n. 14 del 2006 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura).

La presente proposta di legge si articola in sei capi.

Il capo I - Disposizioni generali parco paesaggistico archeologico, definisce le finalit� cui si ispira l'istituzione del parco e stabilisce la relativa delimitazione territoriale.

Art. 1 - Istituzione. Si richiamano le disposizioni sulla base delle quali la Regione ha competenza per poter istituire il parco, considerata la grande importanza dell'area. Esiste una tutela passiva dovuta ai vincoli paesaggistico ed archeologico non sufficiente a salvaguardare il sito per cui � opportuno prevedere uno strumento attivo di gestione con l'istituzione del parco.

La Regione persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civilt� e dell'identit� del popolo sardo, nonch� della specialit� nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.

La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione, dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati secondo le modalit� previste dalla legge regionale n. 14 del 2006. In particolare promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l'organizzazione delle connesse attivit�, l'allargamento delle capacit� e delle competenze di fruizione culturale.

In applicazione dei principi e delle norme di cui ai commi precedenti � istituito il Parco paesaggistico-archeologico di Tuvixeddu-Tuvumannu a Cagliari, che nel prosieguo, per brevit�, si chiamer� parco, per il suo valore fondante del paesaggio storico della citt�, in quanto la percezione paesaggistica originaria del "luogo" � legata al "sistema dei colli" e per l'importanza archeologica di valenza internazionale. Il nucleo paesaggistico-culturale del parco � costituito dalla pi� grande necropoli con tombe a camera di epoca punica nota al mondo e connessa alla citt� fenicia di KRLY, estesa sulle rive della laguna di Santa Gilla. Sul colle � presente, inoltre, una necropoli romana monumentale, con tombe a camera un importante sistema insediativo rupestre di et� altomedievale e un articolato sistema minerario. L'area � attualmente tutelata dal vincolo archeologico del 1996, dal Vicolo paesaggistico del 1997, dal Piano paesaggistico regionale del 2006 e dal riconoscimento di bene culturale come attestazione dell'attivit� mineraria.

Art. 2 - Vengono esplicitate le finalit� dell'istituzione rivolte alla salvaguardia e valorizzazione del compendio paesaggistico.

Il parco ha finalit� di tutela di conservazione e di valorizzazione del complesso dei beni culturali, archeologici, ambientali e paesaggistici del sistema, collinare Tuvixeddu-Tuvumannu nella citt� di Cagliari ed in particolare persegue:
- la tutela, la conservazione e la salvaguardia degli interessi culturali, storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
- la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;
- la promozione anche a fini turistici di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del sito e pi� in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento pubblico;
- la promozione di incontri e accordi di cooperazione con localit� di rilevanza storica e archeologica dell'area mediterranea, caratterizzate da presenze archeologiche simili;
- la creazione di un polo internazionale di studi sulla salvaguardia studio e fruizione di siti archeologici urbani pluristratificati;
- la promozione di opportune intese con le competenti soprintendenze per favorire le opere di scavo e di ricerca archeologica nonch� di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, monumentali e archeologiche.

Art. 3 - La delimitazione del parco � stata effettuata con il principio di comprendere tutte le aree libere nel colle Tuvixeddu-Tuvumannu.

Si estende nel Comune di Cagliari secondo la delimitazione indicata nella cartografia di cui all'allegato A. Il perimetro del parco pu� subire variazioni ove se ne ravvisi l'opportunit� in seguito a nuove scoperte archeologiche, nonch� per maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio consolidato del parco.

Il capo II - Organizzazione del parco, individua il soggetto titolare della gestione e ne disciplina gli organi.
Art. 5 - Gestione del Parco - Comune di Cagliari e Amministrazione provinciale di Cagliari.

Il parco � compreso integralmente nel Comune di Cagliari il quale ha competenza urbanistica primaria. Pertanto si propone che la gestione del parco sia affidata al Comune di Cagliari il quale la esercita di concerto con l'Amministrazione provinciale di Cagliari alla quale si vuole affidare il ruolo di rappresentanza degli interessi sovracomunali, nell'ambito delle norme sulla gestione dei servizi pubblici.

Sono organi di gestione:
a) il presidente nella persona del Sindaco del Comune di Cagliari;
b) il comitato direttivo;
c) il direttore.

Art. 6 - Statuto del parco. Lo statuto detta norme, in conformit� alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi dell'ente di gestione, nonch� di organizzazione dei servizi del parco. Lo schema di statuto, approvato dalla Giunta regionale, sar� deliberato entro sei mesi dal Comune di Cagliari, sentita l'Amministrazione provinciale di Cagliari.

Art. 7 - Presidente del parco. Il presidente del parco ha la legale rappresentanza dell'ente di gestione, ne coordina l'attivit�, esercita le funzioni che gli siano delegate e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge.

Art. 8 - Comitato direttivo. Il comitato direttivo � presieduto dal presidente del parco ed � composto da altri due componenti, di cui uno in rappresentanza del Comune di Cagliari ed uno dell'Amministrazione provinciale di Cagliari. Il comitato direttivo nomina il direttore del parco.

Art. 9 - Direttore del parco. Il direttore del parco � nominato dal comitato direttivo con contratto di diritto privato, stipulato per non pi� di cinque anni. Pu� essere nominato direttore anche un dipendente di enti pubblici che sia comandato o distaccato.

Art. 12 - Comitato scientifico. Il comitato direttivo istituisce un comitato scientifico comprendente esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, paesaggio, ambiente, architettura, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche.

Art. 14 - Servizi e personale del parco. Per il perseguimento dei propri fini il parco si avvale della propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal direttore.

Art. 15 - Sede del parco. La sede legale del parco � stabilita dal Comune di Cagliari di concerto con l'Amministrazione provinciale di Cagliari.

Il capo III, Programmazione e gestione delle attivit� del parco, disciplina gli strumenti e le procedure di programmazione e di gestione delle attivit� del parco.

Art. 16 - Attuazione delle finalit� del parco. Le finalit� di cui all'articolo 2 seno attuate attraverso il piano del parco e il programma pluriennale di sviluppo.

Art. 17 - Piano del parco: finalit� e contenuti con la pianificazione generale del territorio. Il piano individua e definisce la destinazione d'uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti, nonch� l'inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una corretta e migliore fruizione del parco.

Il piano del parco deve disciplinare specificatamente:
- l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;
- i vincoli, le servit�, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nell'adeguamento del piano urbanistico comunale, relativi alle aree comprese nel parco;
- le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
- la disciplina delle aree di rispetto comprese nelle fasce contermini al perimetro del parco.

Il piano suddivide il territorio del parco, in base al diverso grado di espressione dei valori culturali ed alle esigenze gestionali, in:
a) zona I archeologica di tutela integrale;
b) zona II paesaggistica di tutela integrale;
c) zona III ambientale attrezzata di tutela condizionata.

Art. 19 - Piano del parco. Si prevede la sua efficacia giuridica per cui nell'area sostituisce il PUC.

Il piano del parco nelle aree interessate dalla presente legge sostituisce automaticamente il piano urbanistico comunale e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo.

Art. 20 - Regolamento del parco. Il regolamento del parco, in conformit� alle previsioni del piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela del territorio e per il rispetto dei luoghi, disciplinando secondo tali criteri le attivit� consentite. In particolare il regolamento disciplina:
a) le procedure per la valutazione di compatibilit� paesaggistica e dell'impatto ambientale delle attivit� e delle opere che possano produrre modificazioni nelle aree interessate;
b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali.

Art. 21 - Programma pluriennale di sviluppo del parco. L'ente di gestione predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalit� di promozione e di agevolazione delle attivit� compatibili con le finalit� del parco.

Art. 22 - Accordi di programma. Il Presidente della Regione promuove secondo le normative vigenti accordi di programma tra la Regione, il Comune di Cagliari, l'Amministrazione provinciale di Cagliari, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale. Pu� sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.

Art. 24 - Nullaosta. Nelle aree comprese nel perimetro del parco, per lo svolgimento delle attivit� indicate dal regolamento del parco, � prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte dell'ente di gestione.

Art. 26 - Sono previsti poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorit� regionale, trattandosi di un parco regionale.
1. L'Assessore regionale all'urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione vigila sull'attuazione del piano del parco e in caso d'inadempienza, indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale � esperibile il procedimento di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.
2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco, l'Assessore regionale all'urbanistica di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali e per la pubblica istruzione emette ordinanze contingibili e urgenti.

Capo IV, Disposizioni in materia di patrimonio.

Art. 27 - Beni immobili: l'obiettivo della disposizione � acquisire tutte le aree.
1. L'ente di gestione provvede all'acquisto o promuove l'espropriazione di terreni ed immobili necessari per il conseguimento delle finalit� del parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilit�.
2. I beni comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del parco.

Art. 28 - Entrate del parco in via ordinaria, con il concorso di tutti gli enti pubblici.
1. Le entrate del parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari della Regione, dello Stato, del Comune di Cagliari, della Provincia di Cagliari, nonch� da finanziamenti specifici pubblici, e con interventi di privati.
2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente di gestione, con un contributo annuale.
3. Le entrate del parco sono altres� costituite da introiti derivanti da attivit� ricreative, turistiche e di servizi pubblici, da lasciti, donazioni, liberalit�, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attivit� economiche, nonch� dai proventi delle sanzioni.
4. L'ente di gestione ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

Capo V, Norme di tutela e sanzioni

Art. 29 - Divieti
1. Nel territorio del parco sono vietate in generale tutte le attivit� e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti culturali tutelati.
2. In particolare sono vietati: le attivit� estrattive, l'apertura di discariche, nuove edificazioni.

Art. 30 - Sorveglianza
1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco sono esercitate:
a) dal personale dell'ente di gestione appositamente incaricato;
b) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna e dagli altri organismi di vigilanza.

Capo VI, Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 - Misure provvisorie di salvaguardia. Si propone che fino all'approvazione del piano del parco, vengano adottate rigorose misure di salvaguardia al fine di tutelare il bene.
1. Il territorio del parco � soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico e paesaggistico.
2. Fino all'entrata in vigore del piano del parco trovano applicazione, oltre alle norme sopra richiamate, le disposizioni contenute nel vigente Piano paesaggistico regionale.
3. Fino all'entrata in vigore del piano del parco sono sospesi tutti gli atti amministrativi e accordi di programma esistenti, dei quali si dovr� successivamente verificare la compatibilit� con il piano del parco.
4. Fino all'entrata in vigore del piano del parco � vietata l'edificazione e sono sospesi gli interventi edificatori eventualmente in corso dei quali si dovr� successivamente verificare la compatibilit� con il piano del parco.

Art. 33 - Norma finanziaria. Si prevede uno stanziamento straordinario da parte della Regione necessario soprattutto per l'acquisizione delle aree.
Si prevede per il primo triennio uno stanziamento di 90 milioni di euro cos� ripartiti:
1. Per l'esercizio finanziario 2011, la spesa complessiva di euro 30 milioni di cui a 23 milioni per le acquisizioni delle aree.
2. Per l'esercizio finanziario 2012 � autorizzata la spesa di euro 30 milioni di cui 22 milioni per le acquisizioni delle aree.
3. Per l'esercizio finanziario 2013 � autorizzata la spesa di euro 30 milioni di cui 20 milioni per le acquisizioni delle aree.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Parco paesaggistico-archeologico

Art. 1
Istituzione

1. La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civilt� e dell'identit� del popolo sardo, nonch� della sua specialit� nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.

2. La Regione, per le finalit� di cui al comma 1, favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell'istruzione, della ricerca, del turismo e promuove l'organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonch� la qualit� dei relativi servizi e attivit�.

3. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi dell'articolo 118, comma 3, della Costituzione, dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dallo Statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati secondo le modalit� previste dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura). In particolare promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l'organizzazione delle connesse attivit�, l'allargamento delle capacit� e delle competenze di fruizione culturale.

4. In applicazione dei principi e delle norme di cui ai commi precedenti � istituito il Parco paesaggistico-archeologico di Tuvixeddu-Tuvumannu a Cagliari, di seguito definito parco, per il suo valore fondante del paesaggio storico della citt�, in quanto la percezione paesaggistica originaria del "luogo" � legata al "sistema dei colli" e per l'importanza archeologica, di valenza internazionale. Il nucleo paesaggistico-culturale del parco � costituito dalla pi� grande necropoli con tombe a camera di epoca punica nota al mondo e connessa alla citt� fenicia di KRLY, estesa sulle rive della laguna di Santa Gilla. Sul colle � presente, inoltre, una necropoli romana monumentale, con tombe a camera, un importante sistema insediativo rupestre di et� altomedievale e un articolato sistema minerario. L'area � attualmente tutelata dal vincolo archeologico del 1996, dal vincolo paesaggistico del 1997, dal Piano paesaggistico regionale del 2006 e dal riconoscimento di bene culturale come attestazione dell'attivit� mineraria.

 

Art. 2
Finalit�

1. Il parco ha finalit� di tutela, di conservazione e di valorizzazione del complesso dei beni culturali, archeologici, ambientali e paesaggistici del sistema collinare Tuvixeddu-Tuvumannu nella citt� di Cagliari ed in particolare persegue:
a) l'identificazione, la conservazione, lo studio e la ricerca, nonch� la fruizione dei beni culturali e ambientali a fini scientifici e culturali;
b) la tutela, la conservazione e la salvaguardia degli interessi culturali, storico-archeologici e paesaggistico-ambientali;
c) la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;
d) la promozione di politiche d'informazione e sensibilizzazione al fine di suscitare e accrescere, fin dall'et� scolastica, la sensibilit� dei cittadini alla tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente;
e) la promozione anche a fini turistici di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del sito e pi� in generale per assicurarne la fruizione ed il godimento pubblico;
f) la promozione di incontri e accordi di cooperazione con localit� di rilevanza storica e archeologica dell'area mediterranea, caratterizzate da presenze archeologiche simili;
g) la promozione del sito a livello nazionale ed internazionale;
h) la creazione di un polo internazionale di studi sulla salvaguardia, studio e fruizione di siti archeologici urbani pluristratificati;
i) la promozione di opportune intese con le competenti soprintendenze per favorire le opere di scavo e di ricerca archeologica nonch� di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze paesaggistiche, monumentali e archeologiche.

 

Art. 3
Delimitazione del parco

1. Il territorio del parco si estende nel Comune di Cagliari e comprende tutte le aree libere da edificazioni sia del colle di Tuvumannu che di Tuvixeddu, secondo la delimitazione indicata nella cartografia di cui all'allegato A.

2. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sul territorio, la delimitazione di cui al comma 1 pu� essere modificata in sede di approvazione del Piano del parco di cui all'articolo 17.

 

Art. 4
Variazioni del perimetro del parco

1. Il perimetro del parco pu� subire variazioni ove se ne ravvisi la opportunit� in seguito a nuove scoperte archeologiche, nonch� per maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio consolidato del parco.

2. La variazione del perimetro del parco, su proposta del comitato direttivo, con l'applicazione delle procedure di legge, � approvata dall'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport su proposta del consiglio direttivo, acquisito il parere obbligatorio della Direzione regionale dei beni culturali, della Soprintendenza archeologica della Soprintendenza ai beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici, dell'Ufficio regionale tutela del paesaggio.

 

Capo II
Organizzazione del parco

Art. 5
Gestione del parco

1. La gestione del parco � affidata al Comune di Cagliari il quale la esercita di concerto con l'Amministrazione provinciale di Cagliari nell'ambito delle norme sulla gestione dei servizi pubblici. Sono organi di gestione:
a) il presidente nella persona del Sindaco del Comune di Cagliari;
b) il comitato direttivo;
c) il direttore.

 

Art. 6
Statuto del parco

1. Lo Statuto detta norme, in conformit� alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi dell'ente di gestione, nonch� di organizzazione dei servizi del parco.

2. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, invia al Comune di Cagliari uno schema di statuto, approvato dalla Giunta regionale, successivamente deliberato dal Comune di Cagliari sentita l'Amministrazione provinciale di Cagliari.

3. Qualora lo statuto non venga deliberato entro sei mesi dall'invio dello schema, � applicabile la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.

 

Art. 7
Presidente del parco

1. Il presidente del parco ha la legale rappresentanza dell'ente di gestione, ne coordina l'attivit�, esercita le funzioni che gli siano delegate e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge ed in particolare:
a) propone al comitato direttivo l'adozione delle deliberazioni;
b) adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi;
c) esercita la vigilanza sull'attivit� dei servizi del parco.

 

Art. 8
Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo � presieduto dal presidente del parco ed � composto da altri due componenti, di cui uno in rappresentanza, del Comune di Cagliari ed uno della Amministrazione provinciale di Cagliari. Esercita i poteri conferitigli e delibera la stipulazione di contratti e convenzioni, nonch� la costituzione dell'ente in giudizio nel caso di contenziosi. Predispone il programma di attivit� del parco. Il comitato direttivo nomina il direttore del parco.

 

Art. 9
Direttore del parco

1. Il direttore del parco � nominato dal comitato direttivo con contratto di diritto privato, stipulato per non pi� di cinque anni.

2. Pu� essere nominato direttore anche un dipendente di enti pubblici che sia comandato o distaccato.

3. La nomina del direttore � effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.

4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali e locali la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

5. Il direttore ha la responsabilit� gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al direttore compete:
a) la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
b) la predisposizione della proposta del programma, degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;
c) la responsabilit� delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;
e) ogni altra funzione prevista dallo statuto.

6. Il parere del direttore � obbligatorio ed � formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi dell'ente di gestione che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.

 

Art. 10
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori � nominato con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica ed � composto da tre membri di cui uno designato dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, scelto fra i dipendenti dell'Assessorato medesimo.

2. Tutti i componenti sono iscritti nel registro dei revisori contabili.

 

Art. 11
Durata degli organi di gestione. Incompatibilit�

1. La durata degli organi e le incompatibilit� sono disciplinate dallo statuto.

 

Art. 12
Comitato scientifico

1. Il comitato direttivo istituisce un comitato scientifico comprendente esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, paesaggio, ambiente, architettura, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. Nel comitato scientifico sono rappresentate l'Universit� di Cagliari e di Sassari.

2. Il comitato scientifico � organo consultivo e propositivo dell'ente di gestione. In particolare esprime pareri sugli atti di programmazione e di indirizzo del parco.

3. Il comitato scientifico pu�, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell'ente di gestione, i quali prendono in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

 

Art. 13
Consulta

1. Il comitato direttivo istituisce una consulta del parco. Nella consulta sono rappresentate le associazioni ambientaliste e culturali maggiormente rappresentative.

2. La consulta � organo consultivo e propositivo dell'ente di gestione. In particolare esprime pareri sugli atti di programmazione e di indirizzo del parco.

3. La consulta pu�, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell'ente di gestione, i quali prendono in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.

 

Art. 14
Servizi e personale del parco

1. Per il perseguimento dei propri fini il parco si avvale della propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal direttore.

2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa � stabilita dal comitato direttivo.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.

4. � istituito, presso la sede del parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.

 

Art. 15
Sede del parco

1. La sede legale del parco � stabilita dal Comune di Cagliari di concerto con l'Amministrazione provinciale di Cagliari.

 

Capo III
Programmazione e gestione

Art. 16
Attuazione delle finalit� del parco

1. Le finalit� di cui all'articolo 2 sono attuate attraverso il piano del parco e il programma pluriennale di sviluppo.

 

Art. 17
Piano del parco: finalit� e contenuti

1. Il piano del parco comprende elaborati grafici in scala adeguata e norme tecniche di attuazione. Entro sei mesi dall'insediamento, il comitato direttivo conferisce l'incarico per la redazione del piano del parco e delle relative norme regolamentari con le procedure di legge ad un gruppo di progettazione dove siano almeno rappresentati esperti nelle materie di archeologia, urbanistica, paesaggio, ambiente, architettura, geologia, discipline socio-economiche e discipline turistiche. Fa parte del gruppo di progettazione, come consulente, il progettista del Piano urbanistico comunale del Comune di Cagliari. Il direttore coordina l'attivit� del gruppo di progettazione.

2. Il piano individua e definisce la destinazione d'uso del territorio e dei manufatti legalmente esistenti, nonch� l'inserimento di tutti quegli elementi ritenuti indispensabili per una corretta e migliore fruizione del parco. Considerato il particolare stato geologico della zona, il piano individua le opere di sistemazione idrogeologica, non in contrasto con il contesto degli ambienti tutelati, per il raggiungimento delle finalit� indicate dall'articolo 2. Il piano � elaborato sulla base delle valutazioni tecniche relative all'individuazione dei beni appartenenti al patrimonio archeologico come definito dall'articolo 2, all'ambiente ed al paesaggio tipicizzato e sulla base, altres�, di uno studio ambientale, di una verifica delle condizioni geologiche, geomorfologiche e geotecniche, di una catalogazione dei beni inclusi nel patrimonio archeologico e di uno studio paesaggistico, ed acquisite le linee di tendenza dello sviluppo della ricerca scientifica in campo paesaggistico ed archeologico nel sistema collinare Tuvixeddu-Tuvumannu.

3. Il piano pu� proporre l'ampliamento del perimetro del parco includendovi le aree di valore paesaggistico indispensabili a garantire l'integrit� del parco sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale.

4. Per terreni ed immobili dei quali sia prevista l'espropriazione � predisposto apposito piano particellare d'esproprio e relativi oneri finanziari.

5. Il piano del parco disciplina specificatamente:
a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;
b) i vincoli, le servit�, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) i sistemi di accessibilit� pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nell'adeguamento del piano urbanistico comunale relativi alle aree comprese nel parco;
f) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
g) la disciplina delle aree di rispetto comprese nelle fasce contermini al perimetro del parco.

6. Il piano del parco � soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a tre anni

7. Il piano suddivide il territorio del parco, in base al diverso grado di espressione dei valori culturali ed alle esigenze gestionali, in:
a) zona I archeologica di tutela integrale; la zona archeologica costituita dall'area su cui insistono beni appartenenti al patrimonio archeologico comprende necessariamente l'area ricompresa nel vincolo archeologico diretto ed indiretto vigente di cui al decreto ministeriale del 1996; tale area costituisce riserva integrale a tutela dei beni medesimi;
b) zona II paesaggistica di tutela integrale; la zona paesaggistica comprende sia le aree di valore prettamente paesaggistico che le aree di rispetto intorno alla zona I per garantire l'inserimento appropriato nell'ambiente delle emergenze archeologiche mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano, nonch� per garantire le finalit� di cui all'articolo 2;
c) zona III ambientale attrezzata di tutela condizionata; la zona ambientale attrezzata comprende tutte le aree residue del parco e, a salvaguardia dei valori paesaggistici, � predisposta per un opportuno raccordo tra il parco e le zone urbane circostanti;
d) i confini delle zone differenziate del parco sono individuati in sede di redazione del piano del parco di cui al comma 1; alla zonizzazione � data adeguata pubblicit�.

 

Art. 18
Piano del parco: procedure

1. Il consiglio comunale, entro sei mesi dalla costituzione del parco, promuove la proposta di piano e delibera l'adozione del piano stesso; il piano � pubblicato presso le sedi dell'ente di gestione e del Comune di Cagliari per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di adozione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna (BURAS). Contestualmente � attuata la procedura della Valutazione ambientale strategica (VAS).

2. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque pu� presentare osservazioni al piano adottato.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'ente di gestione trasmette la delibera di adozione del piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.

4. L'Assessore regionale a degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del piano.

5. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il piano del parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione e pubblicato nel BURAS.

6. Qualora il piano del parco non sia adottato entro quindici mesi dalla costituzione dell'ente di gestione, l'Assessore regionale a degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport istituisce un comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato regionale a degli enti locali, finanze e urbanistica e dell'ente di gestione, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del piano.

7. Le varianti di aggiornamento al piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.

 

Art. 19
Piano del parco: efficacia giuridica

1. Il piano del parco nelle aree interessate dalla presente legge sostituisce automaticamente il piano urbanistico comunale e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo.

2. Il piano del parco definitivamente approvato ed entrato in vigore ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilit�, indifferibilit� ed urgenza.

 

Art. 20
Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco, in conformit� alle previsioni del piano di cui agli articoli 17, 18 e 19, detta disposizioni per la miglior tutela del territorio e per il rispetto dei luoghi, disciplinando secondo tali criteri le attivit� consentite. In particolare il regolamento disciplina:
a) le procedure per la valutazione di compatibilit� paesaggistica e dell'impatto ambientale delle attivit� e delle opere che possano produrre modificazioni nelle aree interessate;
b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalit� delle attivit� ricreative, educative e didattiche;
d) le modalit� di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;
e) la gestione e recupero conservativo di impianti minerari sotterranei e di superficie, l'uso ed il regime delle acque;
g) la gestione della vegetazione;
h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nullaosta.

2. Il regolamento � proposto dal comitato direttivo e approvato dal Comune di Cagliari di concerto con l'Amministrazione provinciale di Cagliari entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui agli articoli 17, 18 e 19; trascorso inutilmente tale termine, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, provvede alla predisposizione e all'approvazione secondo le norme di legge.

 

Art. 21
Programma pluriennale di sviluppo del parco

1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del piano del parco, l'ente di gestione promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e dell'ente locale territoriale atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunit� del parco. Il piano individua le forme di coinvolgimento della Comunit� europea e delle altre istituzioni internazionali.

2. A tal fine l'ente di gestione predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalit� di promozione e di agevolazione delle attivit� compatibili con le finalit� del parco.

3. Il piano pluriennale, adottato dal Comune di Cagliari di concerto con l'Amministrazione provinciale di Cagliari, � approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e pu� essere annualmente aggiornato. L'ente di gestione predispone ed attua i progetti previsti nel piano.

 

Art. 22
Accordi di programma

1. Il Presidente della Regione promuove secondo le normative vigenti accordi di programma tra la Regione, il Comune di Cagliari, l'Amministrazione provinciale di Cagliari, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale. Sollecita, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.

 

Art. 23
Coordinamento degli interventi

1. Ai fini del coordinamento degli interventi, l'ente di gestione pu� promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del parco, apposite conferenze di servizio convocate dal presidente dell'ente di gestione.

 

Art. 24
Nullaosta

1. Nelle aree comprese nel perimetro del parco per lo svolgimento delle attivit� indicate dal regolamento del parco � obbligatorio l'ottenimento di apposito nullaosta da parte dell'ente di gestione. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal direttore del parco.

2. Fatti salvi i casi in cui � richiesta la valutazione di compatibilit� paesaggistica e di valutazione di impatto ambientale, il nullaosta dell'ente di gestione � rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si intende comunque accordato qualora l'ente di gestione non provveda entro il termine stabilito.

3. Il nullaosta verifica la conformit� tra l'intervento proposto, le disposizioni del piano e del regolamento, nonch� l'esito favorevole della valutazione di compatibilit� paesaggistica e di valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.

4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali � prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta � rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente di gestione o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

Art. 25
Poteri di autotutela dell'ente di gestione

1. Il legale rappresentante dell'ente di gestione, qualora venga esercitata un'attivit� in difformit� dal piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l'immediata sospensione dell'attivit� medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore, con la responsabilit� solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'ente di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura stabilita dalla legislazione vigente, in quanto compatibili e recuperando le relative spese.

 

Art. 26
Poteri sostitutivi e ordinanze
dell'autorit� regionale

1. L'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, vigila sull'attuazione del piano del parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale � esperibile il procedimento di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.

2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del parco, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, emette ordinanze contingibili e urgenti.

 

Capo IV
Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 27
Beni immobili

1. L'ente di gestione provvede all'acquisto o promuove l'espropriazione di terreni ed immobili necessari per il conseguimento delle finalit� del parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilit�.

2. I beni comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del parco.

 

Art. 28
Entrate del parco

1. Le entrate del parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari della Regione, dello Stato, del Comune di Cagliari, della Provincia di Cagliari, nonch� da finanziamenti specifici pubblici, e da interventi di privati.

2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente di gestione con un contributo annuale.

3. Le entrate del parco sono altres� costituite da introiti derivanti da attivit� ricreative, turistiche e di servizi pubblici, da lasciti, donazioni, liberalit�, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attivit� economiche, nonch� dai proventi delle sanzioni.

4. L'ente di gestione ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

 

Capo V
Norme di tutela e sanzioni

Art. 29
Divieti

1. Nel territorio del parco sono vietate in generale tutte le attivit� e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti culturali tutelati.

2. In particolare sono vietati:
a) le attivit� estrattive;
b) l'apertura di discariche;
c) nuove edificazioni.
Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.

 

Art. 30
Sorveglianza

1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco sono esercitate:
a) dal personale dell'ente di gestione appositamente incaricato;
b) dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna;
c) dal Corpo di polizia municipale del Comune di Cagliari nei limiti della sua competenza;
d) dalle altre forze di polizia

2. Il personale dell'ente di gestione incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa ed � munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ente di gestione.

3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con l'ente di gestione. Le intese assicurano il coordinamento da parte del direttore del parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna.

 

Art. 31
Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni previste dal capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonch� delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale).

2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del parco.

 

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 32
Misure provvisorie di salvaguardia

1. Il territorio del parco � soggetto alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonch� al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Il territorio del parco � sottoposto alla tutela di cui alla legge 1� giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), apposta con vincolo diretto e indiretto del 2 dicembre 1996, alla tutela paesaggistica della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), espressa dalla Commissione provinciale delle bellezze naturali della Provincia di Cagliari il 16 ottobre 1997, con apposito decreto dell'8 luglio 2010 sulla base degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ed inoltre dal Piano paesaggistico della Regione Sardegna.

2. Fino all'entrata in vigore del piano del parco si applicano, oltre alle norme sopra richiamate, le disposizioni contenute nel vigente Piano paesaggistico regionale.

3. Fino all'entrata in vigore del piano del parco sono sospesi tutti gli atti amministrativi e accordi di programma esistenti, dei quali si deve successivamente verificare la compatibilit� con il piano del parco.

4. Fino all'entrata in vigore del piano del parco � vietata l'edificazione e sono sospesi gli interventi edificatori eventualmente in corso dei quali si deve successivamente verificare la compatibilit� con il piano del parco.

 

Art. 33
Norma finanziaria

1. Per le finalit� del capo I � autorizzata, per l'esercizio finanziario2012, la spesa complessiva di euro 30.000.000, di cui:
a) euro 3.000.000 di euro per le finalit� del capo II;
b) euro 4.000.000 per le finalit� del capo III;
c) euro 23.000.000per le finalit� dell'articolo 27.

2. Per l'esercizio finanziario 2013 � autorizzata la spesa di euro30.000.000 di cui:
a) euro 2.000.000 per le finalit� del capo II;
b) euro 6.000.000 per le finalit� del capo III;
c) euro 22.000.000 per le finalit� dell'articolo 27.
3 Per l'esercizio finanziario 2014 � autorizzata la spesa di euro 30.000.000 di cui:
a) euro 2.000.000 per le finalit� del capo II;
b) euro 8.000.000per le finalit� del capo III;
c) euro 20.000.000per le finalit� dell'articolo 27.

 

Art. 34
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.

 

ALLEGATO A