CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 360
presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - DIANA Giampaolo - PORCU - SOLINAS Antonio - AGUS - CUCCA - BARRACCIU - BRUNO - MANCA - MELONI Valerio - MORICONI - SABATINIil 9 febbraio 2012
Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con la presente proposta di legge si intende affrontare il tema dell'uso delle fonti di energia da parte del sistema economico regionale.
Le norme previste intendono perseguire l'obiettivo di incoraggiare un'evoluzione energetica della Sardegna per la equa e democratica distribuzione delle rendite da fonti energetiche.
La presente legge disciplina gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, di uso efficiente dell'energia e delle fonti rinnovabili di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale e di utilizzare al meglio, soprattutto, l'energia rinnovabile di origine solare, eolica e da biomasse come materie prime della Regione.
Attualmente, nella nostra Regione, in assenza di una legge regionale in materia, il mercato dell'energia è caratterizzato da un sistema di grandi centrali di proprietà di grandi gruppi economici. Lo stesso sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, in Sardegna ha seguito il vecchio modello centralizzato dei grandi poli e delle speculazioni dei grandi gruppi finanziari, a discapito della visione strategica di una Regione che persegue un modello energetico "diffuso", a generazione distribuita e che valorizza in pieno le proprie materie prime date dal sole, dal vento e dalle biomasse.
Obiettivo primario resta, pertanto, la creazione di un sistema integrato di generazione diffusa di energia, in pieno accordo con la scelta di una "Sardegna - Regione a impatto zero".
Nel perseguire queste finalità, la presente proposta di legge pone a fondamento della programmazione degli interventi in materia di energia i seguenti obiettivi generali:
a) confermare la Sardegna come regione libera da centrali nucleari, da depositi di scorie nucleari e, attraverso apposite certificazioni, da forniture di energia da fonte nucleare;
b) promuovere tutte le azioni e i progetti capaci di innescare progetti di ricerca e industriali legati all'uso delle fonti rinnovabili di energia volti a rendere la Sardegna una regione a energia diffusa a impatto zero e energeticamente sostenibile;
c) promuovere il risparmio energetico e l'uso efficiente dell'energia attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia, favorire l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzare l'energia recuperabile da impianti e sistemi;
d) promuovere e incentivare l'auto-produzione di elettricità e calore e la realizzazione di "Comunità sostenibili a impatto zero";
e) promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, i fattori di competitività regionale contribuendo ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti, diffondendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico e privato, sostenendo il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi rivolti all'utenza finale;
f) promuovere il "sistema qualità" e il miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore, attraverso la pianificazione urbanistica ed anche attraverso la promozione di progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l'istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico;
g) promuovere e incentivare le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico, sollecitare un patto stringente tra le università sarde, le istituzioni e le organizzazioni dei settori produttivi, opportunamente sostenuto da risorse economiche e finanziarie, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, attraverso gli strumenti di programmazione energetica regionale e territoriale e gli altri strumenti di sostegno alla ricerca e all'innovazione;
h) assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle zone territoriali svantaggiate ed alle fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
i) assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni secondo quanto stabilito dalle direttive europee n. 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2004/107/CE, recepite dallo Stato italiano e di gas climalteranti ad effetto serra, posti dal Protocollo di Kyoto del 1998, dai successivi protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e dagli obiettivi dell'Unione europea, che sono assunti dalla Regione come obiettivi minimi, come fondamento della programmazione energetica regionale al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi;
j) operare nel rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia in conformità alle norme comunitarie e nazionali e nell'assenza di vincoli ed ostacoli alla libera circolazione dell'energia;
k) rispettare le disposizioni nazionali inerenti la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, la protezione delle risorse ambientali e degli ecosistemi;
l) accedere a procedure semplificate in tempi rapidi e ben definiti, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni o per la concessione di contributi, agevolazioni e benefici ai sensi della presente legge, secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni;
m) garantire la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico riferiti alle attività energetiche esercitate in regime di concessione o di libero mercato;
n) realizzare un sistema energetico regionale concorrenziale, democratico e libero da conflitti di interesse, in cui tutti possono diventare soggetti attivi della produzione di energia, all'interno di una "rete intelligente".Nel momento in cui la Sardegna affronta una crisi economica di grandissime proporzioni, non può essere persa, infatti, l'opportunità di una ricaduta sull'intero territorio, di ingenti risorse finanziarie rappresentate dagli incentivi pubblici relativi alla promozione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
In sintesi, questa legge si pone come obbiettivo primario di creare le condizioni affinché le istituzioni, le imprese sarde e i cittadini sardi svolgano un ruolo determinante nella creazione di una "Comunità efficiente e a impatto zero" e di un diffuso sistema di impianti di produzione di energia, avendo particolare riguardo alle fonti rinnovabili.
Il capo I (articoli 1-14) individua le finalità della legge, i soggetti attuatori e le loro competenze, gli strumenti di programmazione ed il percorso per la loro attuazione.
Mentre l'articolo 1 individua gli scopi della legge già ampiamente trattati, l'articolo 2 individua e specifica nel dettaglio i compiti della Regione, che vanno dalla predisposizione del PEAR all'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale, nonché la definizione di politiche energetiche relative al settore industriale, la promozione dei programmi e progetti di competenza degli enti locali, la promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, la concessione di eventuali contributi, l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali, nonché tutti quegli atti di carattere programmatico regionale.
L'articolo 3 individua le competenze degli enti locali che, tra l'altro, approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, individuano nella propria struttura organizzativa eventuali Punti energia, approvano negli strumenti di pianificazione urbanistica, incentivi all'uso delle fonti rinnovabili di energia e all'efficienza energetica e ambientale.
L'articolo 4 prevede gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e l'adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia.
Negli articoli 5 e 6 sono previste le norme con cui la Regione ed i comuni esplicano le proprie funzioni nella programmazione energetica territoriale e quale debba essere il loro livello di concertazione.
L'articolo 7 definisce come la Regione, attraverso la predisposizione del Piano energetico e ambientale (PEAR), stabilisce gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione e diffusione di servizi di pubblica utilità, dello sviluppo di processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, di informazione ed orientamento degli utenti finali.
L'articolo 8 indica invece il percorso di attuazione del PEAR attraverso la predisposizione dei piani triennali, mentre negli articoli 9, 10 e 11 vengono affrontate le tematiche relative ai finanziamenti, alle caratteristiche prestazionali degli interventi energetici, alle modalità di erogazione ed al fondo per l'attuazione del Piano energetico ed ambientale.
Negli articoli 12 e 13 si individuano le funzioni di erogazione e controllo dei finanziamenti nonché le modalità di monitoraggio.
Il capo II, articoli 14-20, è dedicato agli impianti e alle reti.
Dopo i principi generali di cui all'articolo 14, vengono individuate, all'articolo 15, le procedure autorizzative degli impianti energetici attraverso l'emanazione da parte della Giunta regionale delle linee guida che dovranno essere conformi ai criteri di cui al comma 2.
All'articolo 16 si fa riferimento agli impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali, alle funzioni di competenza regionale per l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica ovvero di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti convenzionali, nonché ai relativi parametri di valutazione.
All'articolo 17, relativo alle reti di trasporto e distribuzione, vengono previste le modalità di esercizio dei servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, da parte degli esercenti operanti sul territorio regionale. La Regione e gli enti locali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di rispettiva competenza al fine di garantire la necessaria integrazione.
L'articolo 18 regola i rapporti tra la Regione egli enti locali con i soggetti attuatori dei progetti al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico.
L'articolo 19 tratta delle condizioni di esercizio degli impianti in relazione alle dimensione degli stessi, dell'obbligo di informare la Regione dei dati di esercizio e dei programmi di manutenzione degli impianti.
Con l'articolo 20 vengono normate le intese tra Stato e Regione al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale.
Il capo III, articoli 21 e 22, disciplina gli obblighi di servizio pubblico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, definisce il ruolo della Regione nella qualificazione degli operatori, nel coordinamento dell'attività degli stessi e nel promuovere intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza.
Il capo IV, con gli articoli 23 e 24, disciplina l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia.
Il capo V, articoli 25-28, prevede l'istituzione dell'Agenzia regionale per l'energia, ne definisce le funzioni e affida alla Regione il compito di promuovere ed agevolare la gestione associata delle funzioni e dei servizi attinenti alla materia energia, anche attraverso lo sviluppo delle agenzie energetiche territoriali e degli sportelli unici per le attività produttive. La Regione infine esercita le funzioni di Osservatorio regionale dell'energia.
Il capo VI stabilisce la norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Finalità programmazione ed interventiArt. 1
Finalità ed obiettivi generali1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale e di utilizzare al meglio soprattutto l'energia rinnovabile di origine solare ed eolica come materie prime della Regione, garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.
2. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e assimilate, l'elettricità, il petrolio, il gas naturale, nonché le attività inerenti alla realizzazione e all'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.
3. Nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:
a) promuovere tutte le azioni e i progetti volti rendere la Sardegna una Regione a energia diffusa, energeticamente sostenibile, rinnovabile e autonoma, a impatto zero e capaci di innescare progetti di ricerca e industriali legati all'uso delle fonti rinnovabili di energia;
b) promuovere il risparmio energetico attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia, favorire l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzare l'energia recuperabile da impianti e sistemi;
c) promuovere l'auto-produzione di elettricità e calore;
d) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2 e alla lettera a) del presente comma;
e) promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, i fattori di competitività regionale contribuendo, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, diffondendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico, sostenendo il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi rivolti all'utenza finale;
f) promuovere il "sistema qualità" e il miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi, anche attraverso premi volumetrici fino a un massimo del 20 per cento rispetto agli standard di norma previsti nella pianificazione urbanistica, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore, attraverso la pianificazione urbanistica ed anche attraverso la promozione di progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l'istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico;
g) favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da parte degli interessati, compresi gli accordi di filiera, rispetto agli obiettivi posti dagli strumenti di programmazione energetica territoriale ed ai requisiti fissati dalle norme in materia;
h) promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, attraverso gli strumenti di programmazione energetica territoriale e gli altri strumenti di sostegno alla ricerca e alla innovazione;
i) assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle zone territoriali svantaggiate ed alle fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
j) assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni secondo quanto stabilito dalle direttive europee n. 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2004/107/CE, recepite dallo Stato italiano e di gas ad effetto serra, posti dal Protocollo di Kyoto del 1998 e dai successivi protocolli internazionali sui cambiamenti climatici come fondamento della programmazione energetica regionale al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi.4. Nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione e gli enti locali operano nel rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia in conformità alle norme comunitarie e nazionali e nell'assenza di vincoli ed ostacoli alla libera circolazione dell'energia, garantendo:
a) il rispetto delle disposizioni nazionali inerenti la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, la protezione delle risorse ambientali e degli ecosistemi;
b) l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai principi fondamentali della legislazione statale e agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari e, per quanto di competenza, all'attuazione degli stessi;
c) il rafforzamento degli strumenti di integrazione delle politiche pubbliche aventi incidenza sulla materia energia, compresi i piani d'area, al fine di offrire ai cittadini servizi ed interventi organicamente coordinati ed efficienti;
d) l'accesso a procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni o per la concessione di contributi, agevolazioni e benefici ai sensi della presente legge, secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni;
e) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico riferiti alle attività energetiche esercitate in regime di concessione o di libero mercato.5. Ai fini della presente legge, si intendono per fonti rinnovabili di energia: l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Ai fini della presente legge sono assimilate alle fonti di energia rinnovabili: l'idrogeno purché non di derivazione dal nucleare o da fonti fossili, l'energia recuperabile da impianti e sistemi, da processi produttivi, nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento purché commisurati al pieno utilizzo dell'energia termica prodotta. Le opere concernenti l'utilizzo delle fonti rinnovabili e assimilate sono di pubblico interesse.
Art. 2
Funzioni della Regione1. La Regione esercita le funzioni concernenti:
a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico e ambientale regionale (PEAR) di cui agli articoli 7 e 8, nonché il suo periodico aggiornamento sulla base dei risultati ottenuti;
b) l'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale, nonché la definizione di politiche energetiche relative al settore industriale;
c) l'approvazione e l'attuazione del piano-programma per la promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l'ordinato sviluppo degli impianti e delle reti, anche attraverso l'adeguamento e la riqualificazione dei sistemi esistenti;
d) la promozione dei programmi e progetti di competenza dei comuni, di cui all'articolo 3;
e) la promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca;
f) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale;
g) la promozione di forme associative e consortili, anche riferite alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che possano ottenere la qualificazione di clienti idonei del mercato elettrico e del gas naturale, ai sensi delle disposizioni vigenti;
h) la promozione delle risorse energetiche rinnovabili nel territorio regionale; l'installazione di impianti fotovoltaici fino a 1 MWp di potenza nominale nelle aziende agricole e nelle attività produttive in generale è soggetta alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
i) la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, e dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
j) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera i), del medesimo decreto;
k) le autorizzazioni, compresa l'autorizzazione unica di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 3 MW termici alimentati da fonti convenzionali e/o rinnovabili e degli impianti di energia di potenza superiore a 1 MW elettrici da fonti convenzionali e/o rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti;
l) le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;
m) il rilascio dell'intesa di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), in conformità agli indirizzi di cui al comma 3;
n) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali ai sensi della presente legge;
o) l'esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di persistente inattività degli stessi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione regionale;
p) l'individuazione delle utenze di interesse pubblico per le quali prevedere misure volte a migliorare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, in condizioni normali e non di funzionamento, dei tradizionali sistemi di fornitura, anche sulla base di accordi con le imprese del settore;
q) l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di trasporto e di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati;
r) le intese e le iniziative di raccordo con lo Stato e le altre regioni per lo sviluppo di attività e servizi che interessano il territorio di più regioni, nonché per l'adozione di provvedimenti in grado di concorrere allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
s) l'individuazione di un fondo di garanzia a favore di Energy service company (ESCO) che hanno sede operativa e fiscale in Sardegna;
t) tutte le funzioni amministrative in materia di energia non attribuite allo Stato e agli enti locali.2. In materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, nonché di fonti rinnovabili e assimilate, la Regione esercita le funzioni ed i compiti concernenti:
a) la concessione di contributi per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili o assimilate di energia, ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, l'adozione di misure di risparmio energetico e di efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici pubblici e gli impianti produttivi;
b) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e dei relativi decreti attuativi (decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, sulle metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici sia pubblici che privati e decreto ministeriale 26 giugno 2009 sulle linee guida nazionali per la certificazione energetica);
c) la promozione di attività di informazione e orientamento riguardo alle tecnologie e ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso;
d) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti energetici anche ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, secondo quanto previsto dalle legge e dai decreti richiamati alla lettera b);
e) l'adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate e l'individuazione di aree territoriali, settori e tipologie prioritarie di intervento, nel cui rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, in conformità alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonché dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000;
f) la disciplina degli attestati di certificazione energetica ed ambientale degli edifici, in conformità alla direttiva n. 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sul rendimento energetico nell'edilizia, ai decreti legislativi n. 192 del 2005, n. 311 del 2006 e ai decreti attuativi di cui alla lettera b), di recepimento nazionali;
g) la predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali.3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, in coerenza con gli obiettivi del PEAR di cui all'articolo 7, gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno e alle potenzialità da fonti energetiche rinnovabili. La Giunta regionale, nel predisporre tali indirizzi, tiene conto dei dati inerenti la domanda, le potenzialità del risparmio e di aumento dell'efficienza del sistema, i flussi di energia, lo sviluppo della rete nazionale e l'evoluzione della potenza richiesta che il gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, provvede a trasmettere alla Regione in attuazione di apposito protocollo d'intesa promosso dalla Regione medesima.
4. La Regione, inoltre:
a) promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici localizzati sul territorio regionale;
b) applica i tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema energetico regionale, d'intesa con il Ministero competente, in conformità alla direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1987, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
c) promuove la partecipazione del sistema produttivo regionale allo sviluppo di progetti di intervento volti alla riduzione delle emissioni gas serra in adesione ai meccanismi di flessibilità previsti dal Protocollo di Kyoto e dai successivi protocolli internazionali;
d) promuove la realizzazione di un efficace sistema di verifica dell'osservanza delle norme vigenti sul contenimento dei consumi energetici, in relazione alle diverse fasi di progettazione, messa in opera ed esercizio di impianti, edifici e manufatti, anche attraverso forme di cooperazione con i comuni;
e) incentiva la stipulazione di accordi con le imprese di distribuzione di energia per organizzare il catasto degli impianti di climatizzazione degli edifici.
Art. 3
Funzioni dei comuni1. I comuni:
a) approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;
b) rilasciano le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione, attraverso i SUAP comunali o intercomunali;
c) esercitano le funzioni di cui all'articolo 6 della legge n. 10 del 1991, del decreto legislativo n. 192 del 2005, del decreto legislativo n. 311 del 2006 e dei relativi decreti attuativi (decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009 e decreto ministeriale 26 giugno 2009 sulle linee guida nazionali per la certificazione energetica), nonché le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative;
d) individuano nella propria struttura organizzativa eventuali Punti energia, che supportano il comune, i cittadini e le attività produttive in materia energetica;
e) individuano negli strumenti di pianificazione urbanistica incentivi all'uso delle fonti rinnovabili di energia e all'efficienza energetica e ambientale nell'edificazione secondo nel seguente modo:
1) chi individua e definisce a livello attuativo un "ambito a impatto zero" nelle zone di espansione, ha un premio volumetrico fino a un massimo del 20 per cento e una diminuzione degli oneri di urbanizzazione fino a un massimo del 20 per cento;
2) chi propone strumenti attuativi con "sistemi casa qualità" e "carbon neutrality", con un maggiore ricorso all'interno di tali piani alla mobilità pubblica ecologica, al "car sharing", può non rispettare lo standard relativo ai parcheggi privati, a vantaggio di maggiori aree verdi;
3) chi attua un maggiore ricorso all'approvvigionamento energetico dal solare rispetto ai minimi imposti dalla legislazione vigente, ha un incentivo volumetrico fino a un massimo del 20 per cento e una diminuzione degli oneri di urbanizzazione fino a massimo del 20 per cento (un minimo di 2 kWp di fotovoltaico e 80 per cento di acqua calda sanitaria ottenuta da solare termico), non cumulabile con le premialità di cui alla voce 1).2. I comuni, nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia, provvedono a recepire i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a) e nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria in materia.
3. I comuni provvedono affinché:
a) per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 mq, sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;
b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;
c) per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o assimiliate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici;
d) per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 mq che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo, sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
Art. 4
Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia1. Gli enti locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica:
a) definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione;
b) può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.
Art. 5
Programmazione energetica territoriale1. La programmazione energetica territoriale si articola nei livelli regionale e comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4, comma 1, lettera a).
2. Gli strumenti della programmazione energetica territoriale di cui al comma 1 sono predisposti e approvati nel rispetto degli obiettivi generali e dei principi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.
3. La Regione e gli enti locali, nella formulazione ed attuazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 1, favoriscono forme di approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra gli obiettivi generali di politica energetica e le politiche settoriali rivolte ai medesimi contesti progettuali e territoriali.
4. La Regione e i comuni provvedono, in sede di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, in conformità alla legislazione regionale e con riguardo alla direttiva n. 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla direttiva n. 2009/28/CE e del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, informando la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione di cui all'articolo 6.
Art. 6
Concertazione istituzionale e partecipazione1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica territoriale previste dalla presente legge, informano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione.
Art. 7
Piano energetico e ambientale regionale (PEAR)1. Compete alla Regione, attraverso il Piano energetico e ambientale regionale (PEAR), stabilire gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione e diffusione di servizi di pubblica utilità, dello sviluppo di processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, di informazione ed orientamento degli utenti finali.
2. Il PEAR, sulla base della valutazione dello stato del sistema regionale nelle componenti legate alle attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse forme di energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di medio-lungo termine, specifica gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, e le relative linee di intervento alla cui realizzazione concorrono soggetti pubblici e privati.
3. Il PEAR è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, ha di norma durata decennale e può essere aggiornato con la medesima procedura in considerazione di mutamenti del sistema energetico aventi rilevanti riflessi sugli obiettivi e sulle linee di intervento dallo stesso individuati ovvero per renderli compatibili con gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici e con gli obiettivi indicativi nazionali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, stabiliti ai sensi della direttiva n. 2009/28/CE e del PAN del giugno 2010.
4. La delibera consiliare di approvazione del PEAR ha efficacia di programmazione economico-finanziaria ai fini dell'individuazione delle linee regionali di intervento e degli stanziamenti di bilancio da impegnare, dando priorità al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili ed all'ambientalizzazione degli impianti energetici. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione del PEAR di cui all'articolo 8.
5. La Regione stipula convenzioni e accordi con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), con l'università e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del PEAR e fornisce alle province e ai comuni informazioni nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica territoriale.
Art. 8
Attuazione del Piano energetico e ambientale regionale1. Il PEAR è attuato attraverso piani triennali di intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 individuano i finanziamenti accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la valutazione delle proposte, l'entità e le tipologie dei contributi, le modalità di assegnazione, controllo, revoca dei finanziamenti regionali, i termini di presentazione delle domande e di realizzazione dell'intervento, i dati e le informazioni che devono essere forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e di esercizio degli interventi incentivati.
3. Gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia singolarmente sia in forma associata. Essi possono presentare progetti per conto di altri soggetti, pubblici e privati, purché i progetti siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e coerenti con le linee di programmazione energetica regionale e di protezione ambientale. In tal caso il finanziamento regionale è concesso agli enti locali ai quali spetta instaurare e disciplinare, secondo le forme del proprio ordinamento, ulteriori e separati rapporti con i destinatari ultimi del finanziamento regionale.
4. Sono ammesse domande di finanziamento relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico del quale sia comprovata la funzionalità e la finanziabilità.
5. Le domande sono accompagnate da una relazione illustrativa contenente:
a) l'indicazione di conformità agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;
c) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa;
d) il piano finanziario con l'individuazione dei mezzi di copertura e della loro ripartizione nel tempo;
e) i riferimenti di conformità ai requisiti prestazionali di cui all'articolo 9;
f) l'indicazione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi richiesti dalle norme vigenti.6. Le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi di iniziativa diretta della Regione sono stabilite di volta in volta nel contesto del programma medesimo. La stipula di accordi volontari di filiera ovvero di progetti d'area di qualificazione energetica costituisce elemento di priorità per l'accesso agli incentivi.
7. Al fine di garantire la funzionalità della spesa regionale al raggiungimento progressivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, i finanziamenti accordati ai sensi della presente legge decadono ove il destinatario non comunichi all'amministrazione preposta di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro i termini stabiliti dai programmi di cui al comma 2. Il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore e di concordare con l'amministrazione preposta la proroga dei termini per la realizzazione del progetto.
8. Per gli interventi che possono accedere ai titoli di efficienza energetica e di valorizzazione delle fonti rinnovabili, i piani di cui al comma 1 stabiliscono i casi nei quali il titolare del finanziamento trasferisce alla Regione la quota parte dei titoli acquisiti tramite gli interventi medesimi.
9. Con regolamento regionale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di utilizzo dei titoli di cui al comma 8.
10. Per la promozione e lo sviluppo di progetti di formazione e aggiornamento professionale, per sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica dei trasporti, compreso l'uso dei carburanti e mezzi a ridotte emissioni inquinanti, per contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, per assicurare la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, si applica la normativa regionale in materia.
Art. 9
Requisiti prestazionali degli
interventi finanziabili1. La Giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali degli interventi energetici al cui rispetto è condizionato l'accesso alle provvidenze stabilite dalla presente legge.
2. I requisiti prestazionali di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati, tenuto conto di analoghi indici predisposti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini del rilascio dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi.
Art. 10
Forme e modalità di finanziamento1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge può essere effettuato nelle seguenti forme:
a) contributo in conto capitale;
b) contributo in conto interesse;
c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;
d) fondi integrativi a favore di forme collettive di garanzia riconosciute da leggi regionali.2. Le agevolazioni regionali sono attivabili nei limiti e nel rispetto delle procedure comunitarie in materia di aiuti alle imprese, in relazione all'ambito territoriale considerato.
3. I programmi regionali concernenti la concessione di contributi sono oggetto di notifica alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. La concessione dei contributi è subordinata all'esito favorevole dell'esame di compatibilità svolto dalla competente istituzione europea.
4. I contributi regionali sono concessi prioritariamente per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.
5. La Regione può stipulare intese e contratti con il Fondo europeo degli investimenti, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti bancari e finanziari, allo scopo di regolamentare la copertura da parte di tali organismi delle spese per la realizzazione dei progetti energetici, anche a valere sul Fondo di cui all'articolo 11.
6. La Regione, in accordo con gli obiettivi di promuovere l'imprenditoria sarda e di valorizzare appieno le potenzialità delle proprie materie prime, che sono il sole, il vento e le biomasse, istituisce un fondo di garanzia congruo per progetti di ricerca, industriali e di innovazione tecnologica, volti a creare una filiera sarda delle energie rinnovabili e dei manufatti dell'edilizia e dell'industria efficienti.
Art. 11
Fondo per l'attuazione del Piano energetico e ambientale regionale1. È istituito il Fondo regionale per l'attuazione del PEAR.
2. Al finanziamento del Fondo si provvede:
a) con le risorse regionali definite con la legge di bilancio;
b) con le risorse statali e comunitarie attribuite alla Regione per la realizzazione di interventi compatibili con le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1.3. Le disponibilità del Fondo possono essere utilizzate per il cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali che concorrano al conseguimento degli obiettivi definiti dal PEAR ed in particolare ad incentivare azioni e progetti di risparmio energetico o di autoproduzione.
Art. 12
Funzioni di erogazione e controllo1. La Regione può affidare ad istituti bancari e finanziari, previa convenzione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 10. A tali istituti può essere altresì affidata la verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa richiesta ed il controllo della documentazione di spesa. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'amministrazione regionale e la sua esclusiva competenza nelle fasi valutative del procedimento.
2. L'istituto bancario che svolge le funzioni di cui al comma 1 è distinto dall'istituto erogante il mutuo richiesto per il finanziamento dell'intervento.
Art. 13
Monitoraggio1. Gli interventi di sostegno regionale sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale azione deve permettere, se necessario, di riorientare gli interventi stessi al fine di assicurare la loro maggiore efficacia ed efficienza.
2. Il monitoraggio è predisposto ed attuato dall'Amministrazione regionale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 26, ovvero di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:
a) lo stato di avanzamento dei piani e progetti nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro la scadenza determinata;
b) l'andamento della gestione, compresi gli aspetti procedurali e gli eventuali problemi connessi.3. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, la Giunta provvede all'adeguamento dei programmi annuali o pluriennali di cui all'articolo 8.
4. La Giunta regionale, nel caso accerti ritardi non giustificati di attuazione dei progetti finanziati ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, può disporre, sentito il titolare del finanziamento, la revoca dei contributi e il trasferimento delle risorse a favore di progetti che dimostrino maggiore capacità di attuazione delle previsioni progettuali e programmatiche.
Capo II
Impianti e retiArt. 14
Principi generali1. A concorrere al raggiungimento delle condizioni di efficienza, continuità e sicurezza del sistema energetico regionale contribuiscono nell'ordine: il risparmio energetico, la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili ed assimilate, anche a piccola scala, la costruzione di nuovi impianti di tipo convenzionale.
2. Fino all'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 25, compete al Servizio politiche energetiche della Regione, in collaborazione con ENEA, l'università ed altri enti pubblici o privati, identificare le azioni prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi costi-benefici.
Art. 15
Procedure autorizzative degli impianti energetici1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una o più linee guida volte a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza, così come definite all'articolo 2.
2. Le linee guida di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990 ed ai seguenti criteri:
a) la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio;
b) l'autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate svolto in conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
c) sono stabiliti i termini per la conclusione delle procedure autorizzative, tenuto conto della tipologia degli impianti;
d) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente;
e) è stabilito l'ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente che va rapportato al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,02 per cento dell'investimento;
f) il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
g) il provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni ed il termine per la messa in esercizio dell'impianto nonché per la rimessa in pristino del sito, a seguito della dismissione dello stesso.3. Le linee guida di cui al comma 1 individuano i casi non soggetti ad autorizzazione, tenuto conto della tipologia degli impianti e relativi impatti.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 si applicano le norme e le procedure vigenti.
5. Le procedure autorizzative introdotte dai regolamenti di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l'accesso alla nuova procedura.
6. Gli enti locali esercitano il potere regolamentare, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4, in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite, attraverso i SUAP.
Art. 16
Impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali1. Le funzioni di competenza regionale per l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica ovvero di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono esercitate secondo i parametri di valutazione di seguito indicati:
a) conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale; in ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria è consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi piani e programmi;
b) previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dall'utilizzo di siti industriali esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
c) compatibilità ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto, con identificazione e valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti;
d) coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale di cui all'articolo 2, comma 3, e rispetto dei tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b);
e) utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di rendimento energetico e impatto ambientale;
f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica prodotta, anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;
g) concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.2. Le azioni proposte ai sensi del comma 1, lettera g), sono valutate in rapporto agli investimenti necessari alla realizzazione del progetto energetico.
3. Gli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza tengono conto dei parametri di valutazione di cui al comma 1.
Art. 17
Reti di trasporto e distribuzione di energia1. Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, presentano entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione il quadro complessivo degli interventi previsti dalla propria programmazione, compresi gli interventi di sviluppo e manutenzione della rete e di mitigazione delle criticità ambientali e territoriali ad essa connesse, unitamente ad uno studio specifico della compatibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi e della conformità degli stessi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, nonché l'elenco delle autorizzazioni richieste. I gestori delle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione locale dell'energia elettrica allegano, inoltre, nel caso in cui siano previsti interventi per il miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico regionale, il relativo programma con indicazione dei tempi per la sua attuazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è condizione necessaria per l'attivazione delle procedure di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, nonché delle procedure di competenza regionale relative alle infrastrutture a rete di preminente interesse nazionale, comprese le opere connesse alla rete nazionale di gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 ed alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999.
3. La Regione e gli enti locali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di rispettiva competenza al fine di garantire la necessaria integrazione, interconnessione e interoperabilità delle infrastrutture a rete di trasporto e distribuzione dell'energia.
4. Per le reti di trasmissione dell'energia elettrica si applicano le disposizioni di cui al PEAR.
Art. 18
Disposizioni per la realizzazione degli interventi energetici di interesse regionale e locale1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il titolare non comunichi all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine.
3. Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è applicata dagli enti competenti una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, pari allo 0,02 per cento dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 19
Condizioni di esercizio degli impianti1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k), e dell'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo quanto disposto dell'articolo 1 quinquies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità).
2. Gli esercenti gli impianti di produzione elettrica localizzati nel territorio regionale, di potenza nominale maggiore di 3 MVA collegati alle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica hanno l'obbligo di informare la Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno, dei dati di esercizio e dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata degli impianti stessi, nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato l'elenco dei dati di esercizio di cui al comma 2 e sono regolate le modalità di trasmissione degli stessi.
4. La mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei dati ed informazioni di cui al comma 2 comporta l'irrogazione, da parte della Regione, di sanzioni amministrative pecuniarie il cui ammontare varia da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro.
Art. 20
Intese1. La Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale, concorrere ad elevare la sicurezza, l'affidabilità e la continuità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di rispettiva competenza, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
Capo III
Servizi ed operatoriArt. 21
Obblighi di servizio pubblico dei distributori di energia elettrica e gas naturale1. Gli operatori dei servizi energetici soggetti ad obblighi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e di valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alla Regione e agli enti locali interessati entro il 31 maggio di ogni anno, allegando per gli interventi da realizzarsi nel territorio regionale l'elenco delle autorizzazioni richieste nonché, per gli interventi per i quali si chiede l'attivazione della procedura di cui al comma 2, la documentazione richiesta per il rilascio di autorizzazioni, pareri, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione degli stessi.
2. L'amministrazione competente può attivare, anche su richiesta degli operatori interessati, una conferenza di servizi per il coordinamento e l'integrazione dei procedimenti amministrativi e per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi.
3. Gli operatori informano la Regione, entro il 31 maggio di ogni anno, dei titoli di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti rinnovabili posseduti per rispettare gli obiettivi specifici ad essi assegnati relativi all'anno precedente.
4. La Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza riferite agli obblighi di cui al comma 1, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardo alle inottemperanze riscontrate ad alle sanzioni applicate.
5. La Regione promuove accordi con gli operatori dei servizi di cui al comma 1, al fine di coordinare le modalità di raggiungimento degli obiettivi di incremento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).
Art. 22
Qualificazione degli operatori1. La Regione persegue l'obiettivo della qualificazione degli operatori preposti all'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della presente legge, attraverso l'istituzione di un sistema di accreditamento. Possono accedere all'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dagli enti locali anche gli operatori qualificati secondo i sistemi riconosciuti a livello internazionale.
2. Il sistema di accreditamento attesta il possesso dei requisiti tecnico-gestionali, al fine di costituire adeguate garanzie in relazione alle diverse fasi del processo di programmazione, progettazione, esecuzione e gestione degli interventi, in conformità alla normativa tecnica vigente.
3. Gli operatori in possesso di una certificazione di qualità prevista dalla normativa vigente sono accreditati con una procedura che prevede solo la verifica del possesso dei requisiti eventualmente non compresi nella stessa certificazione di qualità.
4. La verifica di riscontrata difformità delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato l'accreditamento, comporta la temporanea impossibilità di partecipare all'attuazione di nuovi progetti finanziati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della presente legge.
5. Il costo dell'accreditamento e del suo mantenimento è a carico del singolo operatore.
6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i requisiti di accreditamento degli operatori, nell'osservanza della normativa vigente in materia, nonché i criteri di individuazione dei soggetti preposti alle procedure di accreditamento ed ai controlli previsti dal presente articolo.
Capo IV
Attuazione di direttive comunitarieArt. 23
Monitoraggio dell'attuazione della direttiva
n. 2009/28/CE1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2012, adotta e rende pubblica una relazione contenente la valutazione dei seguenti aspetti:
a) raggiungimento degli obiettivi regionali di consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili in termini percentuali del consumo interno di elettricità (burden sharing);
b) traduzione regionale degli obiettivi indicativi nazionali di cui alla direttiva n. 2009/28/CE, nonché degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
c) efficacia degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione previsti dalla presente legge e delle misure volte a raccordare la spesa regionale con gli strumenti di intervento dello Stato e dell'Unione europea;
d) quadro legislativo e regolamentare vigente riferito agli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili con indicazione delle azioni da intraprendere allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi, razionalizzare ed accelerare le procedure autorizzative, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto pienamente della particolarità delle fonti, delle tecnologie, delle taglie degli impianti e dei relativi impatti ambientali e territoriali;
e) strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi organi amministrativi, con indicazione di modificazione o nuova costruzione di forme di cooperazione che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione, con l'obiettivo di garantire che le norme autorizzative adottate siano effettivamente coerenti con il decreto legislativo n. 387 del 2003 e il decreto legislativo n. 28 del 2011 di attuazione della direttiva n. 2009/28/CE.2. La relazione regionale di cui al comma 1, aggiornata ogni due anni per gli aspetti di cui alle lettere a) e b), viene trasmessa al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Commissione europea.
Art. 24
Attuazione della direttiva n. 2010/31/CE1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua:
a) le norme, le azioni e i progetti per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 9 della direttiva n. 2010/31/CE sulla realizzazione di edifici a energia quasi zero, entro il 2018 per i nuovi edifici pubblici e entro il 2020 per i nuovi edifici privati;
b) i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici;
c) la metodologia di calcolo del rendimento energetico per gli edifici, sulla base del quadro generale di cui all'allegato della direttiva n. 2010/31/CE;
d) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici.2. Nell'individuare i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici la Regione tiene conto dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, nonché delle condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici.
3. I requisiti di cui al comma 2 sono riveduti a scadenze regolari e aggiornati tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici e sulla base dei progressi tecnici.
4. I criteri generali per la certificazione energetica degli edifici sono posti a base della compilazione della scheda tecnica descrittiva, del fascicolo del fabbricato e del certificato di conformità edilizia ed agibilità.
5. L'attestato di certificazione ha validità temporale di dieci anni dal momento del suo rilascio e comprende il rendimento energetico dell'edificio ed i valori di riferimento fissati dalle norme vigenti; l'attestato è corredato da raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico, tenuto conto dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e benefici.
6. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di diagnosi energetica e di certificazione energetica degli edifici e realizza l'ispezione periodica a campione degli impianti di climatizzazione. Le spese relative al servizio di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
7. In fase di costruzione, compravendita e locazione di edifici, l'attestato di certificazione energetica è consegnato al titolare, all'acquirente ovvero è consegnato all'eventuale locatario, a seconda dei casi.
Capo V
Agenzia regionale per l'energia e strutture tecnicheArt. 25
Istituzione e funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia1. La Giunta regionale istituisce l'Agenzia regionale per l'energia.
2. All'Agenzia sono affidati i seguenti compiti:
a) supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali ai fini della elaborazione e aggiornamento del PEAR;
b) supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali ai fini della elaborazione ed attuazione dei piani e progetti di iniziativa diretta della Regione;
c) consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione energetica locale;
d) supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale, comprese le funzioni di osservatorio di cui all'articolo 28;
e) attività di studio e ricerca per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, volte a promuovere processi energetici ecocompatibili ed a valorizzare le fonti rinnovabili;
f) attività di informazione, orientamento e divulgazione per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g) coordinamento e collaborazione con le agenzie energetiche provinciali o con i Punti energia;
h) ogni altra funzione di supporto tecnico e scientifico in materia energetica ad essa affidata dalla Giunta regionale.
Art. 26
Gestione associata delle funzioni1. La Regione promuove ed agevola la gestione associata delle funzioni e dei servizi attinenti alla materia energia, anche attraverso lo sviluppo delle agenzie energetiche territoriali e degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia intercomunali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero tramite l'avvalimento dell'Agenzia regionale per l'energia.
Art. 27
Collaborazione tra le strutture tecniche1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali preposte alla elaborazione e attuazione delle politiche energetiche territoriali operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. La Regione e i comuni assumono gli opportuni accordi per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
Art. 28
Funzioni di Osservatorio dell'energia1. La Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale dell'energia curando in particolare:
a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e regionale;
b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;
c) la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilità anche in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
d) lo studio dell'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare nonché degli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.2. Fino all'istituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 25 le funzioni di osservatorio sono esercitate dal Servizio politiche energetiche della Regione.
3. La Regione, d'intesa con le province, specifica e articola i compiti e gli obiettivi della funzione di osservatorio, individuando forme di coordinamento e di integrazione con le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e le attività di altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per la programmazione energetica territoriale.
4. Gli enti locali e i soggetti cui è affidata la gestione degli interventi di iniziativa diretta della Regione forniscono alla Regione le informazioni sull'attuazione dei programmi e progetti di competenza. L'adempimento di tale compito informativo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali previsti dalla presente legge. La Regione provvede nell'ambito delle attività di osservatorio alla definizione degli standard tecnici volti a rendere omogenee, compatibili e integrabili le basi informative dei vari livelli istituzionali.
5. La Regione promuove la stipulazione di accordi con i soggetti pubblici e privati detentori di informazioni che possono contribuire all'attività di osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilità di utilizzo delle informazioni raccolte. I dati raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio sono resi pubblici nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
6. Sulla base degli elementi raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione periodica sul grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PEAR, sui fattori di maggiore criticità che hanno condizionato il completo raggiungimento di tali obiettivi, sugli elementi di coerenza ed efficacia delle misure adottate.
Capo VI
Norme finanziarie e finaliArt. 29
Norma finanziaria1. Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).