CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 352

presentata dai Consiglieri regionali
VARGIU - COSSA - DEDONI - FOIS - MELONI Francesco - MULA

il 17 gennaio 2012

Istituzione dell'Assemblea costituente per la riscrittura dello Statuto regionale sardo

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il dibattito sulla revisione dei contenuti dello Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna ha ormai radici antiche.

Già nel 1996, il Consiglio regionale della Sardegna iniziò a confrontarsi con le procedure di revisione costituzionale nazionali e regionali, attraverso una proposta di legge nazionale (la n.12 del 18 settembre1996) che, primo firmatario Massimo Fantola, impegnava il Parlamento nazionale a scegliere la via della Costituente per le modifiche costituzionali che vennero effettivamente portate a compimento negli anni successivi.

La ratio che ispirava sin da allora il Movimento per la Costituente affondava le proprie radici nella convinzione che un atto di riforma così profondo delle legge quadro che governa il nostro ordinamento dovesse obbligatoriamente passare per un processo di consapevolezza popolare che costituisse il sentimento di base di ogni attività di modifica.

Lo stesso spirito che era alla base di quella proposta di legge nazionale, nella legislatura regionale successiva (1999-2004), portò alla nascita di un'azione consiliare bipartisan, alla quale corrispose un grande movimento popolare diffuso nella società civile sarda, che individuò nell'Assemblea costituente per la riscrittura dello Statuto di autonomia lo strumento irrinunciabile per dare nuove regole alla carta dei diritti e dei doveri dei sardi e per dare nuove basi ai rapporti della Sardegna con l'Italia e l'Europa.

Il Movimento per la Costituente, dopo lungo dibattito consiliare, ottenne un risultato storico il 31 luglio 2001, riuscendo a far approvare una proposta di legge nazionale che stabiliva le modalità di riscrittura dello Statuto di autonomia attraverso un'Assemblea costituente elettiva, il cui deliberato sarebbe stato sottoposto al Parlamento nazionale a cui era però riservato soltanto il ruolo di approvare o bocciare la proposta proveniente dalla Sardegna.

In altre parole, qualora la proposta di legge nazionale fosse stata approvata dal Parlamento, attraverso l'Assemblea costituente, i sardi avrebbero potuto confezionare una propria proposta di modifica dello Statuto sulla quale il Parlamento italiano avrebbe avuto soltanto la strada dell'approvazione integrale o del rigetto.

In questo modo sarebbe stato sancito, anche proceduralmente, il ruolo centrale e sostanzialmente non sindacabile dell'Assemblea costituente sarda, rappresentativa in modo compiuto della sovranità popolare sarda.

Come è noto a tutti, per motivi in parte legati alla complessità delle procedure di approvazione parlamentare della proposta di legge nazionale approvata dal Consiglio regionale, in parte sicuramente maggiore per la scarsa coesione e per la scarsa determinazione delle forze politiche sarde nel difendere nazionalmente l'opportunità creata dal Consiglio regionale, la proposta si arenò nel percorso in commissione parlamentare e non venne mai affrontata dall'Aula.

In questo modo, la Sardegna perse un'occasione irripetibile per partecipare da protagonista assoluta alla fase di rinnovo degli statuti regionali che prese l'avvio negli anni successivi e che ancora oggi, dopo dieci anni, non vede nella nostra Regione alcun risultato concreto.

Nella successiva legislatura regionale (2004-2009) la maggioranza di governo di centrosinistra scelse per la riscrittura dello Statuto una strada affidata ad una sorta di commissione indicata dal Consiglio regionale (la Consulta per il nuovo Statuto della legge regionale del 18 maggio 2006) che, in realtà, non vide mai la luce in quanto non convinse mai interamente tutti gli attori della politica isolana.

In quella legislatura, i Riformatori rimasero invece solidamente ancorati al proprio progetto di Assemblea costituente elettiva e presentarono in tal senso un'ennesima proposta di legge finalizzata alla nascita dell'Assemblea costituente.

Tale proposta veniva reiterata dai Riformatori anche nell'attuale XIV legislatura (proposta di legge nazionale n. 4, primo firmatario Vargiu).

Il mantenimento di tale indirizzo propositivo non discende da una sorta di innamoramento delle proprie posizioni politiche storiche, ma deriva dalla valutazione sempre attuale che un'iniziativa di riforma così carica di suggestioni e di risvolti sociali ed economici per il futuro della Sardegna non possa essere affidata all'organo legislativo (il Consiglio regionale) che deve già provvedere all'ordinaria attività di legiferazione, e non possa che essere affidata ad un organismo straordinario sia nei meccanismi di elezione, che nel ruolo, che possa dedicarsi in modo esclusivo a tale attività raccogliendo e portando a sintesi tutte le spinte di innovazione e modernizzazione istituzionale che provengono dalla società sarda.

In altre parole, soltanto un'Assemblea costituente eletta a suffragio universale ci appare in grado di suscitare quel coinvolgimento popolare che è oggi più che mai indispensabile per conferire adeguata autorevolezza e spessore al complessivo progetto di cambiamento della carta fondante della convivenza civile in Sardegna.

È assai difficile che il Parlamento regionale sardo, diviso da battaglie di schieramento legate alla politica quotidiana e impegnato in una complessa e difficile azione legislativa ordinaria, possa trovare la coesione complessiva e l'equilibrio super partes che appare invece indispensabile per riscrivere con equanimità e respiro epocale le norme condivise del nuovo Statuto speciale.

Ci sembra altresì indispensabile che l'Assemblea legislativa che lavorerà in maniera costituente debba avere quella specifica delega del popolo sardo che appare indispensabile a conferirle l'autorevolezza necessaria a svolgere un lavoro che oggi, in tempi di federalismo spesso malinteso, possa consentire di scrivere norme che permettano di raggiungere un nuovo rapporto di piena dignità con lo Stato italiano.

Soltanto l'elezione diretta dell'Assemblea costituente ci sembra, inoltre, che possa rappresentare lo strumento democratico per canalizzare gli entusiasmi e le aspettative che il Movimento per la Costituente è riuscito negli anni ad accendere nei sardi, riuscendo nella difficilissima opera di coinvolgere larghe parti del sistema produttivo, sindacale, associativo della Sardegna nella difficile responsabilità di discutere insieme al mondo della politica il futuro dello Statuto sardo.

Partendo da tali considerazioni, appare dunque quasi superfluo sottolineare i motivi per cui, dopo quindici anni dalla propria originaria proposta, i Riformatori rimangono convinti della bontà delle proprie iniziative a sostegno dell'Assemblea costituente.

Semmai, ci sarebbe da svolgere più di una riflessione sui ritardi e sulle incertezze nella condivisione di questa progettualità che sono alla base dei ritardi con cui oggi la Sardegna affronta il tema della propria autonomia, in un contesto nazionale radicalmente mutato rispetto agli anni Novanta, con il rischio serio di non riuscire a difendere adeguatamente i diritti di cittadinanza del proprio popolo.

È infatti del tutto evidente come l'originaria proposta di un'assemblea costituente che lavorasse in base ad una sorta di delega costituzionale ricevuta dal Parlamento, sia diventata assai meno praticabile per effetto del dibattito nazionale sul federalismo, che ha reso negli anni assai più debole la posizione delle regioni meno forti economicamente.

È per questo che i Riformatori, pur non abbandonando la strada maestra della proposta di legge nazionale di elezione di un'assemblea costituente con deleghe parlamentari, con realismo affiancano a tale progetto (che in assoluto resta ancora oggi il più valido) quello subordinato, contenuto nella presente proposta di legge che è indirizzato all'elezione di un'assemblea costituente per la riscrittura dello Statuto, la cui istituzione è sin d'ora nella piena disponibilità del Consiglio regionale, che si occupi esclusivamente di redigere il nostro nuovo Statuto di autonomia.

Tale Assemblea verrà eletta a suffragio universale, con sistema proporzionale, garantendo la piena rappresentatività di tutte le sensibilità della società sarda.

Il suo deliberato verrà sottoposto all'approvazione preliminare del Consiglio che, dopo l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea costituente, lo invierà al Parlamento nazionale perché compia il suo percorso di revisione costituzionale.

Pur consapevoli della maggior tortuosità di questo percorso rispetto alla strada maestra di una Costituente che si propone con dignità paritaria al Parlamento nazionale, siamo però convinti che la presente proposta consenta comunque di salvaguardare un percorso di coinvolgimento e partecipazione popolare che ci appare davvero indispensabile perché lo Statuto proposto al Parlamento possa davvero avere il pieno sostegno dell'intera Sardegna, indispensabile a conferire spessore ed autorevolezza al suo testo.

Nella storia dei Riformatori, il sentimento che è alla base della condivisione popolare cresciuta intorno alla proposta di Assemblea costituente ci convince che non ci troviamo di fronte ad un mero strumento per la realizzazione della nostra autonomia.

La Costituente può essere molto più di uno strumento perché può diventare la sede in cui realizzare il percorso di condivisione e di scelta che è oggi alla base del superamento di vecchie e inadeguate logiche di schieramento, per ritrovare condivisione di valori e certezza di regole in grado di produrre il complessivo progetto di innovazione, cambiamento e modernizzazione di cui la Sardegna ha vitale necessità.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Partecipazione popolare

1. La riscrittura dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna avviene attraverso strumenti che garantiscono la massima partecipazione popolare.

 

Art. 2
Assemblea costituente - istituzione

1. Ai fini della riscrittura dello Statuto speciale, la Regione autonoma della Sardegna istituisce l'Assemblea costituente del popolo sardo.

 

Art. 3
Assemblea costituente - composizione

1. L'Assemblea costituente del popolo sardo per la riscrittura dello Statuto di autonomia è composta da cinquanta membri, eletti a suffragio universale diretto, con sistema elettorale proporzionale, con liste contrapposte su collegio unico regionale. I casi di ineleggibilità e incompatibilità sono quelli disciplinati dalla vigente normativa per l'elezione del Consiglio regionale.

2. Il relativo turno elettorale è indetto con decreto del Presidente della Regione e si svolge entro i centoventi giorni successivi all'approvazione della presente legge, secondo le norme stabilite dal Consiglio regionale con specifica legge regionale.

 

Art. 4
Regolamento interno

1. L'Assemblea elegge al proprio interno un Presidente e adotta un regolamento che disciplini il proprio funzionamento.

 

Art. 5
Presentazione delle proposte

1. Ciascun componente dell'Assemblea costituente ha titolo per presentare proposte in materia di Statuto.

2. I consiglieri regionali in carica e la Giunta regionale possono altresì presentare proprie proposte in materia di modifica dello Statuto, entro i primi trenta giorni dall'inizio dell'attività dell'Assemblea costituente.

3. È altresì previsto che l'Assemblea esamini eventuali proposte di legge di iniziativa popolare che giungano entro lo stesso termine dei trenta giorni.

 

Art. 6
Termine di approvazione

1. L'Assemblea costituente approva il testo della proposta di nuovo Statuto entro sei mesi dal proprio insediamento e indica uno o più relatori per la successiva fase presso il Consiglio regionale.

 

Art. 7
Competenze del Consiglio regionale

1. Il testo approvato viene trasmesso al Consiglio regionale che lo discute e lo approva entro i successivi quarantacinque giorni.

 

Art. 8
Approvazione definitiva

1. Il testo approvato dal Consiglio regionale ritorna presso l'Assemblea costituente che lo approva definitivamente entro i successivi trenta giorni, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e lo trasmette nuovamente al Consiglio regionale che, senza ulteriori possibilità di modifica, lo approva a maggioranza assoluta dei propri componenti e lo trasmette al Parlamento per le finalità di cui agli articoli 138 della Costituzione e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione autonoma della Sardegna), e successive modifiche.