CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 351

presentata dai Consiglieri regionali
BARRACCIU - ESPA - BRUNO - SOLINAS Antonio - AGUS - PORCU - CORDA - SANNA Gian Valerio - SORU - COCCO Pietro - DIANA Giampaolo - CUCCA - MELONI Valerio - LOTTO - MANCA - CUCCU - MORICONI - SABATINI

il 17 gennaio 2012

Riorganizzazione delle Unità di valutazione Alzheimer e istituzione della Rete regionale di riabilitazione cognitiva

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con il termine "demenze" si definiscono diverse malattie cronico-degenerative del sistema nervoso centrale, ad andamento progressivo, che rendono le persone affette totalmente non autosufficienti e bisognose di assistenza continuativa nell'arco di pochi anni. La più frequente e conosciuta è la malattia di Alzheimer (DA), seguita dalle demenze vascolari e da numerose altre tipologie. Si tratta di patologie definite complesse per le diverse problematiche cliniche, sanitarie e socio-assistenziali connesse, la cui valutazione e gestione deve essere effettuata da esperti professionisti, e che necessitano di interventi basati su progetti personalizzati e integrati di assistenza a carattere sanitario e sociale. Il familiare è giustamente considerato la seconda vittima per lo stress assistenziale particolarmente gravoso a cui è sottoposto, difficilmente riscontrabile in altre malattie, e per lo sconvolgimento dei propri progetti di vita che la patologia comporta. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non essendo possibile arrestare la progressione e recuperare le funzioni cognitive perdute, la malattia viene considerata non guaribile, ma curabile attraverso specifiche terapie farmacologiche e riabilitative che sono in grado di rallentare il processo degenerativo e migliorare la qualità della vita della persona malata e dei suoi familiari.

La Sardegna, al contrario della maggior parte delle regioni italiane, è priva di una normativa o di un piano specifico regionale nel campo delle demenze che garantisca una risposta organizzativa omogenea sul territorio, nonostante si contino circa 15.000 malati di tutte le forme di demenza e, a causa della maggiore velocità d'invecchiamento della popolazione sarda, si preveda un raddoppio dei casi nei prossimi 15 anni (nel resto d'Italia si stima che il numero raddoppierà nei prossimi 25-30 anni).

In concomitanza con il progetto ministeriale Cronos, nel 2000 in Sardegna furono istituite 14 Unità valutative Alzheimer (UVA) per il monitoraggio dei piani di trattamento per la malattia di Alzheimer, ed ancora oggi le stesse UVA continuano a rappresentare, pur con gravi carenze strutturali, i centri di riferimento diagnostico e terapeutico per i malati. Come già riconosciuto nel Piano sanitario regionale 2006-2008, le UVA hanno però operato fin dall'inizio, nella quasi totalità e con pochissime eccezioni, con una dotazione di personale inadeguata e non hanno pertanto garantito la presa in carico della globalità dei bisogni né il sostegno e la formazione dei familiari delle persone affette da malattia di Alzheimer, limitandosi al solo momento diagnostico e terapeutico farmacologico. Scarsa e gravemente insufficiente è stata inoltre l'integrazione con i servizi sociali e con la rete dei servizi. Tali criticità sono state di recente confermate dall'indagine effettuata dalla Commissione regionale "Malattie di Alzheimer e altre malattie neurodegenerative" la quale sottolinea l'esigenza di rivalutare l'attuale funzione delle UVA e di prevedere un nuovo riassetto organizzativo anche dal punto di vista numerico e della distribuzione territoriale.

In gran parte delle regioni italiane, le Unità valutative Alzheimer hanno registrato un miglioramento strutturale ed organizzativo sulla spinta dei piani regionali sulla demenza o su apposite linee guida che, nelle migliori esperienze, hanno messo le UVA nelle condizioni di operare in maniera ottimale e di poter stringere l'opportuna alleanza terapeutica tra operatore, malato e familiare. In Sardegna, in mancanza di specifiche normative regionali, le UVA hanno continuato a soffrire non solo per la mancanza di personale medico e paramedico che ha impedito la presa in carico globale dei malati e delle famiglie, ma anche per l'assenza di integrazione tra gli interventi che avrebbe garantito la continuità assistenziale nelle diverse fasi della malattia, così come per l'assenza delle opzioni e degli interventi socio-sanitari indispensabili a rendere più sopportabili la malattia a malati, famiglie e prestatori di cura.

Urge dunque un ripensamento nell'organizzazione e nella ridistribuzione territoriale delle UVA: esse dovranno rappresentare un setting totalmente integrato nella rete dei servizi, collegati operativamente tra di loro per prendere in carico globalmente i malati di DA. La valutazione multidimensionale dei bisogni e progetti di cura anche non farmacologici, quali l'implementazione di tecniche di riabilitazione cognitiva e comportamentale e il sostegno psicologico di chi assiste la persona malata, dovranno essere modalità operative effettive all'interno delle UVA.

La demenza è caratterizzata da disturbi di tipo cognitivo, funzionale e comportamentale. Questi ultimi sono quelli che creano, insieme alle fasi terminali della malattia, il maggior carico ed il più importante stress assistenziale. È dunque fondamentale che i servizi siano integrati così da garantire la continuità assistenziale lungo tutto il decorso, dal primo momento diagnostico alle fasi terminali, e che venga dato il supporto assistenziale alle famiglie per contrastare il crollo psicologico e l'insorgenza di patologie psichiche e somatiche che investono coloro che assistono i malati dementi. Sono infatti le famiglie che, nella maggior parte dei casi, sopportano in solitudine il carico assistenziale e garantiscono continuità di cure ai malati accudendoli 24 ore su 24, affrontando disagi continui, costi onerosi, perdita di giornate lavorative e di tempo libero, con il conseguente isolamento dal contesto sociale ed il deterioramento della qualità di vita di tutti i componenti il nucleo familiare.

Il domicilio, d'altronde, si riconferma il luogo di cura preferenziale ed a minor costo della persona malata di demenza ed è ampiamente dimostrato da svariate ricerche scientifiche che la tenuta della famiglia è strettamente legata al supporto che essa riceve in termini di competenze specialistiche, aiuto psicologico e supporto educazionale, qualità e integrazione degli interventi socio-sanitari, facilitazioni nei percorsi di cura.

Intervenire per facilitare la permanenza dei malati presso il proprio domicilio significa inoltre agire preventivamente per limitare nuove ospedalizzazioni, utilizzo di medicinali e consumo di ulteriori risorse. Al crollo del familiare consegue infatti inevitabilmente una maggiore richiesta di servizi e prestazioni, di ricoveri ospedalieri e residenziali. Il familiare necessita di una risposta adeguata ai diversi bisogni che permetta un miglioramento della qualità della vita, gravemente compromessa.

Dotarlo di informazioni sulla malattia e sulla gestione dei disturbi comportamentali, sugli interventi riabilitativi fisici e cognitivi, sui problemi etici e medico legali e sui facilitati percorsi diagnostici e terapeutici è il primo passo per renderlo consapevole e attore anche nella gestione della malattia. Affinché ciò sia possibile, sarà necessaria la stretta collaborazione con il medico di famiglia e con lo specialista; la semplificazione nella presa in carico socio-sanitaria e nelle pratiche burocratiche; il sostegno psicoeducazionale individuale, collettivo o in gruppi di mutuo aiuto; la riduzione delle file d'attesa nel pronto soccorso e più adeguate competenze sulle demenze da parte del personale medico e infermieristico; l'aumento della professionalità sanitaria e assistenziale durante la degenza ospedaliera; l'attuazione di una vera dimissione protetta dagli ospedali; l'allargamento delle prestazioni fruibili in assistenza domiciliare, attualmente limitate alle fasi terminali, con l'inserimento della riabilitazione cognitiva e di tecniche di prevenzione della disabilità; la maggiore disponibilità del volontariato sociale nei confronti della demenza; la più capillare diffusione dei centri diurni riabilitativi semiresidenziali.

La domiciliarità va sostenuta anche laddove non è presente il familiare, utilizzando percorsi già sperimentati come la banca del tempo, l'abitare condiviso o i condomini solidali con il supporto del sociale, del volontariato e delle associazioni dei familiari la cui esperienza costituisce una ricchezza che deve essere valorizzata.

Le demenze sono le patologie più tardivamente diagnosticate. Il ritardo diagnostico rende meno efficace la terapia farmacologica e riabilitativa, anticipando la totale disabilità ed aumentando i costi sanitari e sociali. È necessario dunque aumentare la capacità diagnostica con l'aggiornamento continuo di tutti i medici coinvolti, a partire dal medico di medicina generale, che è in genere il primo operatore che valuta l'iniziale deficit cognitivo, e sostenere azioni preventive quali il monitoraggio, attualmente inesistente, degli anziani fragili e a rischio e delle numerose persone che vivono sole affette da forme lievi di demenza.

Riconoscendo il carattere dell'emergenza sociale all'Alzheimer e alle altre forme di demenza, la presente legge impegna la Regione alla riorganizzare ed implementazione dei servizi dedicati alla DA (all'articolo 1), al fine di garantire una risposta competente e continuativa, in tutti gli stadi della demenza, ai malati e alle loro famiglie.

L'articolo 2 individua le finalità della legge, ovvero: il potenziamento delle UVA, l'integrazione tra i servizi e la presenza di personale specialistico, il supporto alla domiciliarità con il contenimento dello stress assistenziale dei familiari, il miglioramento della qualità e la precocità diagnostica e della qualità della vita della persona malata e dei suoi familiari, il Piano regionale delle demenze.

L'articolo 3 prevede la riorganizzazione territoriale e il potenziamento delle Unità valutative Alzheimer affinché le UVA garantiscano, su tutto il territorio regionale e in stretta collaborazione con gli altri servizi sanitari, una adeguata risposta alla globalità dei bisogni dei malati e dei familiari. La Giunta regionale è incaricata di emanare le relative linee guida.

Due Centri di riferimento regionale UVA (CRRU), uno ad indirizzo geriatrico presso l'UVA della Divisione geriatria della ASL n. 8 di Cagliari, l'altro ad indirizzo neurologico presso l'UVA della Clinica neurologica dell'Università di Sassari, sono previsti all'articolo 4 con compiti di coordinamento delle UVA, monitoraggio e valutazione.

All'articolo 5 la Regione istituisce la Rete regionale di riabilitazione cognitiva che ricomprende i molteplici servizi (UVA, centro diurno, assistenza domiciliare integrata, nucleo Alzheimer) dedicati al cittadino malato di demenza e prevede, ogni 100 mila abitanti con le dovute eccezioni per i territori spopolati, almeno un centro diurno e un nucleo residenziale Alzheimer all'interno delle RSA per ciascuna ASL.

L'articolo 6 definisce i contenuti del Piano regionale delle demenze, sottoposto a revisione triennale, la cui attuazione è garantita da un coordinatore regionale, e prevede piani aziendali in ogni ASL.

L'articolo 7 prevede corsi di aggiornamento sulle demenze rivolti a tutti gli operatori sanitari coinvolti ed ai medici di base.

L'articolo 8 riguarda il sostegno al volontariato sociale e alle diverse forme della domiciliarità ed interventi preventivi a favore della popolazione anziana non demente, per contrastare il deterioramento cognitivo senile.

All'articolo 9 si promuove presso i comuni l'attivazione di un modello di Anagrafe comunale degli anziani fragili (ACAF) il cui coordinamento è istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con il compito di sistematizzare i dati provenienti dai singoli comuni.

L'articolo 10 ha ad oggetto la norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi

1. La Regione, in armonia con la Costituzione italiana e l'articolo 4 dello Statuto regionale, promuove la salvaguardia della salute dei cittadini. A tal fine, in considerazione della grave incidenza della malattia nella popolazione sarda e delle prospettive di incremento della sua diffusione, individua l'Alzheimer e le altre forme di demenza quali emergenze socio-sanitarie su cui intervenire riorganizzando ed implementando i servizi specifici.

 

Art. 2
Finalità

1. In ottemperanza ai principi di cui all'articolo 1, la Regione:
a) potenzia il sistema delle Unità valutative Alzheimer (UVA) e la rete di servizi sviluppatasi a partire dal progetto ministeriale Cronos sia sul versante sanitario sia su quello socio-assistenziale;
b) assicura stretta integrazione tra i diversi servizi sociali e sanitari in tutti gli stadi della malattia come previsto nei piani aziendali demenze di cui all'articolo 6;
c) garantisce nelle strutture dedicate la presenza di personale medico, psicologico, riabilitativo e infermieristico debitamente formato e costantemente aggiornato;
d) facilita la permanenza del malato nel proprio domicilio e contrasta lo stress assistenziale dei familiari e di coloro che hanno in carico la persona demente;
e) attiva progetti ed interventi tesi a migliorare la qualità e la precocità diagnostica, la qualità della vita della persona malata e dei suoi familiari;
f) predispone il Piano regionale delle demenze e tiene sotto monitoraggio l'incidenza delle diverse forme di demenza.

 

Art. 3
Organizzazione delle Unità valutative Alzheimer (UVA)

1. La Regione, al fine di garantire la precocità e l'attendibilità diagnostica, la continuità assistenziale nei diversi stadi della malattia, l'integrazione dei servizi e ridurre le ospedalizzazioni, provvede alla riorganizzazione e all'incremento delle strutture per la diagnosi e il trattamento della demenza di Alzheimer (UVA), e in particolare:
a) assicura la copertura di tutti i territori, compresi quelli interni;
b) promuove tramite specifici protocolli la stretta collaborazione tra le UVA e il medico di medicina generale, i servizi riabilitativi cognitivi (RSA, centri diurni, ADI ecc.), il Punto unico d'accesso, i servizi sociali, le associazioni dei familiari ed il volontariato;
c) promuove e sostiene l'adozione presso le UVA del metodo incentrato sulla valutazione multidimensionale dei bisogni e sull'intervento terapeutico globale che, oltre al trattamento farmacologico, comprende: il sostegno psicologico e psicoeducazionale di chi assiste (operatori e familiari), percorsi di cura non farmacologici quali la riabilitazione cognitiva e comportamentale.

2. Presso le UVA è garantita la presenza di personale medico specializzato (geriatri, neurologi, psichiatri) e di psicologi con comprovata competenza nel campo delle demenze, supportati da un numero di infermieri e operatori socio-sanitari tale da garantire una adeguata risposta alla globalità dei bisogni.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta le linee guida sulla riorganizzazione delle UVA.

 

Art. 4
Centri regionale di riferimento UVA (CRRU)

1. Riconoscendone l'esperienza maturata a partire dal progetto Crenos, la Regione attribuisce al Centro Alzheimer UVA della Divisione geriatria della ASL n. 8 di Cagliari il ruolo di Centro regionale di riferimento UVA (CRRU) ad indirizzo geriatrico per le competenze relative alla valutazione multidimensionale, alla riabilitazione globale e al sostegno psicoeducazionale delle famiglie e all'UVA della Clinica neurologica dell'Università di Sassari il ruolo di Centro regionale di riferimento UVA (CRRU) ad indirizzo neurologico per le competenze relative alla diagnosi più complesse, agli aspetti genetici ed epidemiologici.

2. I CRRU, in reciproco accordo:
a) delineano le modalità operative sulle diverse problematiche della malattia;
b) garantiscono l'omogeneità dei percorsi diagnostici e terapeutici presso tutte le UVA regionali;
c) intraprendono ricerche e progetti regionali specifici al fine di migliorare le conoscenze sulle caratteristiche regionali della malattia;
d) coordinano l'aggiornamento delle UVA e degli operatori impegnati nei diversi sevizi socio-sanitari rivolti alla persona affetta da demenza, in stretta collaborazione con il coordinatore regionale di cui all'articolo 6, comma 4.

3. I CRRU monitorano e valutano gli indicatori epidemiologici e clinico-assistenziali relativi alla malattia di Alzheimer ed alle altre demenze e verificano l'efficacia dei servizi e del livello di efficienza gestionale nel territorio regionale. A tal fine, è garantita una presenza adeguata di personale amministrativo ed esperto in statistica sanitaria.

 

Art. 5
Rete regionale di riabilitazione cognitiva

1. Al fine di coordinare i diversi attori impegnati nella riabilitazione cognitiva e di colmare una rilevante carenza sanitaria, la Regione promuove l'istituzione della Rete regionale di riabilitazione cognitiva.

2. La Rete regionale di riabilitazione cognitiva dedicata al cittadino malato di demenza comprende:
a) le UVA;
b) i centri diurni Alzheimer;
c) l'assistenza domiciliare integrata che eroga prestazioni riabilitative cognitive alla persona malata di demenza nei diversi stadi della patologia, fino agli stadi terminali;
d) i nuclei Alzheimer, istituiti e da istituirsi in ogni RSA che ospita persone affette da demenza.

3. La Regione attiva, in proporzione all'incidenza territoriale della DA e comunque in misura non inferiore a uno ogni 100.000 abitanti e con le dovute eccezioni per i territori spopolati dell'interno, almeno un Centro diurno e un Nucleo residenziale Alzheimer all'interno delle RSA per ciascuna ASL.

4. Il Piano regionale delle demenze e il Piano aziendale demenze di cui all'articolo 6 specificano i particolari organizzativi, strutturali ed operativi della Rete regionale di riabilitazione cognitiva.

 

Art. 6
Piano regionale delle demenze

1. Il Piano regionale delle demenze, aggiornato con cadenza triennale, espone ed analizza i dati sull'incidenza della malattia, delinea l'organizzazione e l'integrazione dei servizi socio-sanitari rivolti alla persona affetta da demenza, ed in particolare indica:
a) le priorità e gli obiettivi da raggiungere nel triennio di riferimento;
b) gli indirizzi di contrasto alle demenze e alla malattia di Alzheimer;
c) l'organizzazione dettagliata delle UVA, in coerenza con le linee guida regionali;
d) l'organizzazione e l'integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali sia territoriali che ospedalieri relativi a tutte le fasi della malattia;
e) i requisiti e le modalità organizzative, strutturali ed operative della Rete regionale di riabilitazione cognitiva di cui all'articolo 5.

2. Ogni ASL redige un Piano aziendale demenze in cui, in coerenza con le linee guida regionali sulle Unità valutative Alzheimer di cui all'articolo 3, comma 3, e con il Piano regionale demenze, sono descritte le caratteristiche e l'offerta del modello assistenziale. Per verificarne l'applicazione, ogni ASL nomina un referente.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, adotta il Piano regionale delle demenze e lo invia alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del parere, da esprimersi entro il termine di quindici giorni, trascorso il quale se ne prescinde.

4. Al fine di garantire l'attuazione del Piano regionale delle demenze, l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale nomina un coordinatore regionale.

 

Art. 7
Aggiornamento

1. La Regione, tramite le ASL, promuove corsi di aggiornamento rivolti a tutti gli operatori delle UVA e della rete riabilitativa cognitiva sulle diverse problematiche scientifiche ed assistenziali relative alle demenze e corsi di aggiornamento per i medici di medicina generale orientati alla attendibilità ed alla precocità diagnostica, ai percorsi collaborativi con le UVA e con la rete socio-assistenziale.

 

Art. 8
Sostegno alla domiciliarità, al volontariato ed alla prevenzione

1. La Regione sostiene anche finanziariamente le iniziative delle istituzioni, del volontariato sociale e delle associazioni dei familiari rivolte alle persone affette da demenza ed ai caregiver e valorizza le esperienze positive e sperimentali che promuovono la permanenza delle persone malate di demenza presso il loro domicilio (l'abitare condiviso, i condomini solidali, l'housing sociale e la banca del tempo, ecc.).

2. La Regione promuove e sostiene iniziative di tipo preventivo, rivolte alla popolazione anziana non demente, orientate a contrastare il deterioramento cognitivo senile e a favorire l'invecchiamento con successo in sintonia con la metodologia geragogica.

 

Art. 9
Anagrafe comunale degli anziani fragili

1. Con lo scopo di attivare una tempestiva prevenzione della malattia, la Regione promuove presso i comuni l'istituzione dell'Anagrafe comunale degli anziani fragili (ACAF).

2. Sono considerati fragili, gli anziani a rischio, totalmente o parzialmente autosufficienti, generalmente ultrasettantacinquenni, affetti da una pluripatologia, con o senza deficit cognitivi e depressione, con problemi economici, abitativi o familiari e con un'elevata probabilità di un repentino peggioramento del loro stato di salute che determini una totale dipendenza.

3. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il coordinamento delle anagrafi comunali degli anziani fragili col compito di raccogliere e sistematizzare i dati provenienti dai singoli comuni.

 

Art. 10
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte del fondo sanitario regionale di parte corrente di cui alla UPB S05.01.001.