CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 350

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - DIANA Giampaolo - CUCCA - MELONI Valerio - MORICONI - AGUS - BARRACCIU - BRUNO - MANCA - MELONI Marco - PORCU - SABATINI

l'11 gennaio 2012

Legge regionale in materia di edilizia sostenibile e certificazione energetica

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la presente proposta di legge si intende affrontare il tema della certificazione energetica e del rendimento energetico degli edifici.

Le norme previste intendono perseguire l'obiettivo di incoraggiare la riqualificazione degli edifici esistenti e garantire un'adeguata efficienza per gli edifici di nuova costruzione anche in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 tenuto conto anche della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 che entrerà in vigore a partire dal 2018 per gli enti pubblici e nel 2020 per i privati.

Tale direttiva, sostanzialmente, stabilisce che gli stati membri, al fine di migliorare l'efficienza energetica, prevedano e disciplinino le seguenti soluzioni:
- l'individuazione di una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici che tenga conto di una serie di elementi quali le caratteristiche termiche dell'edificio, il tipo di impianto di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e di ventilazione;
- la determinazione dei requisiti minimi di rendimento energetico, in funzione delle condizioni climatiche locali, dell'età e dell'uso cui l'edificio è destinato, da applicare agli edifici nuovi e a quelli che superano determinate dimensioni e sono soggetti a ristrutturazioni importanti (per valore e dimensioni);
- l'attestato di certificazione energetica, ovvero una fotografia della reale situazione energetica dell'edificio che riporta i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai consumatori di effettuare valutazioni e confronti in merito al rendimento energetico dell'edificio;

In Italia la direttiva comunitaria 2002/91/CE è stata recepita con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005), che detta criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica.

Sulla base della clausola di cedevolezza, espressamente richiamata dall'ultimo articolo del decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche e integrazioni, le regioni, nelle materie di competenza concorrente, con proprie norme, danno attuazione alla direttiva 2002/91/CE, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva.

La proposta di legge regionale costituisce l'occasione per:
- aggiornare e semplificare la normativa relativa ad un settore caratterizzato da elevati livelli di consumo;
- promuovere grandi margini di miglioramento e di razionalizzazione dei consumi finali degli edifici;
- stabilire e regolamentare le figure professionali atte alla redazione delle certificazioni;
- istituire il Registro energetico degli edifici, attraverso una piattaforma informativa, al fine di conoscere la situazione del parco edilizio regionale; tale catasto energetico assolve alla funzione di raccolta dati, ma rappresenta anche un utile strumento per la programmazione energetica regionale.

La proposta di legge regionale si suddivide in 20 articoli, di seguito specificati.

L'articolo 1 detta gli obiettivi, al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici sardi, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della razionalizzazione dei consumi energetici nonché l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica.

L'articolo 2 disciplina l'ambito di applicazione ed individua le categorie di edifici non soggette all'applicazione della presente legge.

L'articolo 3 è dedicato alle definizioni, desunte dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, fatte salve alcune differenze, per esempio per quanto riguarda la definizione di impianto termico, quella di ristrutturazione edilizia. Introduce inoltre il concetto di edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante.

L'articolo 4 è dedicato ai valori limite relativi ai requisiti prestazionali minimi degli edifici.

Gli articoli 5 e 6 definiscono le caratteristiche, la validità e specifica i casi di applicazione della certificazione energetica degli edifici.

L'articolo 7 è dedicato alla definizione della figura del tecnico accreditato al rilascio della certificazione energetica degli edifici e ne individua i casi di incompatibilità.

L'articolo 8 detta norme in merito alla costituzione dell'elenco dei tecnici accreditati secondo le indicazioni dettate dalle linee guida nazionali.

L'articolo 9 detta disposizioni riguardo il rilascio degli attestati di certificazione energetica (ACE) per edifici residenziali e non residenziali.

L'articolo 10 definisce le procedure di invio dell'attestato di certificazione energetica attraverso un sistema informativo regionale e l'attribuzione di un codice regionale identificativo per ogni immobile.

L'articolo 11 prevede la possibilità di ricorrere all'autodichiarazione del proprietario nel caso di compravendita o locazione di edifici esistenti di superficie inferiore a 1.000 metri quadri e le modalità di invio alla Regione.

L'articolo 12 definisce il Registro energetico degli edifici (REE) da attuarsi attraverso il sistema informativo per la certificazione energetica. Presso il REE dovranno essere depositati e registrati gli attestati di certificazione (ACE). Tutte le pratiche verranno inviate esclusivamente on line, ivi compresa la ricevuta dell'avvenuta certificazione e il codice identificativo dell'immobile. Il catasto energetico dovrebbe permettere di monitorare le prestazioni energetiche degli edifici su scala locale e nazionale, di ottenere valori di riferimento rappresentativi degli attuali consumi energetici degli edifici, di individuare priorità di intervento e linee d'azione, politiche e tecniche, finalizzate al risparmio energetico.

L'articolo 13 riguarda l'istituzione della targa di efficienza energetica che conterrà i risultati della certificazione energetica e dovrà essere affissa in luogo visibile nell'edificio.

L'articolo 14 è dedicato agli accertamenti e ai controlli da effettuarsi al fine della verifica dell'applicazione della norma. Stabilisce inoltre gli obblighi del proprietario, del direttore dei lavori e del costruttore nei casi di interventi edilizi per cui sia richiesta la relazione di cui all'articolo 2 e la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

L'articolo 15 stabilisce la validità temporale dell'attestato di certificazione energetica.

L'articolo 16 istituisce l'obbligo di utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. L'articolo, inoltre, stabilisce i criteri, le modalità e le decorrenze per la copertura del fabbisogno energetico di tali edifici secondo quanto indicato nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

L'articolo 17, al fine di incentivare il raggiungimento di prestazioni energetiche anche migliori di quanto previsto dalla presente legge, prevede la possibilità di non computare, ai fini urbanistici, i maggiori spessori di pareti e solai derivanti dall'applicazione della presente norma. È inoltre previsto un premio volumetrico del 5 per cento nei casi di utilizzo di fonti rinnovabili superiori del 30 per cento rispetto ai minimi previsti dalla norma.

L'articolo 18 stabilisce le sanzioni previste nel caso di mancata applicazione della presente norma e stabilisce la destinazione dei proventi delle sanzioni medesime.

L'articolo 19 stabilisce la norma finanziaria.

L'articolo 20 stabilisce le disposizioni finali e l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Obiettivi

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva n. 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche e integrazioni, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo conto anche delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale. La presente legge si pone inoltre sul solco della direttiva n. 2010/3l/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), in vigore a partire dal 2018.

2. Gli obiettivi che la Regione persegue sono, in particolare:
a) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche mediante soluzioni costruttive innovative e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili;
b) favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente verso elevati livelli di efficienza energetica;
c) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione in campo energetico;
d) disciplinare la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
e) disciplinare l'applicazione dei requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
f) far applicare i requisiti minimi e stabilire le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
g) stabilire i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
h) indicare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici (ACE).

 

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso indicata all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di:
a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
b) opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti;
e) porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;
d) installazione di nuovi impianti termici in edifici esistenti;
e) ristrutturazione di impianti termici;
f) sostituzione del generatore di calore.

2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti al solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo; sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzata utilizzando reflui energetici del processo produttivo altrimenti non utilizzabili;
c) fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadri;
d) impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non preponderante per gli usi tipici del settore civile.

3. Non sono soggetti all'applicazione della presente legge: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

 

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:
a) edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;
b) edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominati, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'involucro dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
d) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio: è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione; tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
e) attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio: è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
f) certificazione energetica dell'edificio: complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;
g) impianto termico: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, nonché apparecchi quali stufe, caminetti a pellets, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio delle singole unità immobiliari è maggiore o uguale a 15 kW;
h) sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare una o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile;
i) trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K): è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti;
j) coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio; tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo;
k) singole unità immobiliari: si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari; è assimilata alla singola unità immobiliare l'unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche;
l) edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
1) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
2) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

 

Art. 4
Calcolo della prestazione energetica
degli edifici

1. Ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici, si applica quanto riportato negli allegati al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009 e negli allegati al decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, così come modificati e integrati dalle suddette linee guida nazionali.

 

Art. 5
Certificazione energetica degli edifici

1. Ogni edificio di nuova costruzione ovvero oggetto degli interventi indicati all'articolo 2, è dotato, a cura del costruttore, del proprietario o del detentore dell'immobile, di attestato di certificazione energetica.

2. Nel caso di compravendita, o di locazione a titolo oneroso, di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, a cura del venditore.

3. Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall'articolo 6, comma 1 quater, del decreto legislativo n. 192 del 2005 ed è affissa, nell'edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile al pubblico.

 

Art. 6
Attestato di certificazione energetica

1. L'attestato di certificazione energetica è il documento sintetico attestante i dati della certificazione energetica dell'edificio ed è conforme ai modelli riportati negli allegati delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici del 26 giugno 2009. Ha validità temporale di dieci anni dalla emissione ed è aggiornato ogniqualvolta vi sia un intervento che modifichi le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto o ne sia modificata la destinazione d'uso ed in particolare:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25 per cento della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'aggiornamento dell'attestato è facoltativo.

3. La validità dell'attestato di certificazione non è inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento della legge e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione.

 

Art. 7
Tecnici accreditati

1. Sono soggetti accreditati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica coloro che sono iscritti nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 8. Si definisce tecnico accreditato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli opera in collaborazione con altro tecnico accreditato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali per cui è richiesta la competenza. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici accreditati non possono svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risultino proprietari o siano stati coinvolti, personalmente o in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda terza, in una delle seguenti attività:
a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso presente;
b) funzione di direzione lavori;
c) funzione di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
d) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnologico in esso presente;
e) amministrazione dell'edificio;
f) fornitura di energia per l'edificio;
g) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
h) funzione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. All'atto della sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, il tecnico accreditato contestualmente dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al comma 1.

 

Art. 8
Elenco dei tecnici accreditati alla certificazione

1. Fino all'emanazione del decreto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005, ed all'approvazione di un'organica disciplina regionale, è istituito, presso l'Amministrazione regionale, un elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, individuati ai sensi dell'articolo 7. In attesa dell'emanazione di tali provvedimenti, l'elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione costituisce una procedura di preaccreditamento dei soggetti certificatori. Sono ammessi all'iscrizione nell'elenco dei tecnici accreditati:
a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
b) geometri, periti e agronomi, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno delle proprie competenze in collaborazione con altri professionisti o soggetti ed iscritti ed inseriti nell'elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza.

2. La richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica in ambito regionale è formulata, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 12, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, che cura la tenuta e l'aggiornamento dello stesso. A seguito della richiesta presentata dai soggetti interessati, è rilasciato un numero identificativo personale attestante l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, che è riportato negli attestati di certificazione energetica insieme al codice identificativo di cui agli articoli 10 e 11. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ritenuti validi gli attestati di certificazione energetica privi del numero di identificativo regionale del soggetto certificatore e del codice identificativo di cui agli articoli 10 e 11.

 

Art. 9
Rilascio della certificazione energetica

1. Gli attestati di certificazione energetica redatti dai soggetti certificatori sono rilasciati in conformità agli allegati 6 e 7 delle citate linee guida (Allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009), previsti, rispettivamente, per edifici residenziali e non residenziali. Le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare, così come previsto dalle linee guida, sono esplicitamente indicate nei relativi attestati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.

 

Art. 10
Procedure di invio dell'attestato
di certificazione energetica

1. Prima della consegna al richiedente, copia dell'attestato di certificazione energetica è trasmesso alla Regione a cura del soggetto certificatore attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 12. A ciascun attestato di certificazione energetica è attribuito un codice regionale identificativo univoco, che identifica l'immobile nel registro energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato. Il codice identificativo dell'immobile certificato è costituito da una stringa composta da sedici caratteri alfanumerici, che è riportata nei modelli ACE di cui agli allegati 6 e 7 delle linee guida e nelle eventuali targhe di efficienza energetica di cui all'articolo 13. Il codice identificativo univoco assegnato dall'Amministrazione regionale all'attestato di certificazione energetica, è comunicato ai soggetti certificatori che ne fanno richiesta.

 

Art. 11
Autodichiarazione del proprietario

1. Ai soli fini di cui all'articolo 5, comma 2, i proprietari degli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1.000 metri quadri, qualora siano consapevoli delle scadenti qualità energetiche degli immobili, hanno possibilità di scegliere di ottemperare agli obblighi della presente norma, attraverso una dichiarazione in cui si affermi che:
a) l'edificio è di classe energetica G;
b) i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

2. Entro quindici giorni dalla data di rilascio di detta dichiarazione, i proprietari trasmettono una copia della dichiarazione alla Regione attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 12. All'autodichiarazione è attribuito dall'Amministrazione regionale un codice identificativo univoco, composto da una stringa di sedici caratteri, che costituisce il numero di riferimento per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni relative alla classe energetica dell'immobile. L'autodichiarazione in classe G è redatta in conformità al modello di cui all'allegato A del decreto ministeriale 26 giugno 2009.

 

Art. 12
Sistema informativo per la certificazione energetica e Registro energetico degli edifici

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione realizza un sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici denominato Registro energetico degli edifici (REE) condiviso e georeferenziato. Il sistema informativo regionale comprende l'elenco regionale dei certificatori, i dati relativi agli attestati di certificazione energetica ed alle autodichiarazioni rilasciate, nonché tutte le informazioni necessarie, finalizzate a dare piena attuazione nella Regione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Il sistema informativo ha la finalità di agevolare e semplificare gli adempimenti dei cittadini e dei soggetti certificatori in materia, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità di funzionamento del sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici e le modalità di accesso al sistema sono oggetto di successiva regolamentazione. I dati trasmessi dai soggetti interessati sono trattati dall'Amministrazione regionale anche con strumenti informatici, per finalità di monitoraggio e controllo sull'efficienza energetica in edilizia. I dati inviati possono essere inoltre comunicati ad altri soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e sono resi pubblici nei limiti del rispetto delle norme poste a tutela della riservatezza dei dati personali.

 

Art. 13
Targa di efficienza energetica

1. Per gli immobili per i quali è stato rilasciato l'attestato di certificazione energetica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005, e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti certificatori, i proprietari degli immobili e gli altri soggetti aventi titolo, provvedono all'affissione, nell'immobile medesimo, di una targa energetica che identifichi la classe energetica dell'immobile oggetto di certificazione. La targa energetica, la cui riproduzione ed affissione è a cura dei soggetti richiedenti, è conforme ai modelli di cui agli allegati B1 (edifici residenziali) e B2 (edifici non residenziali). La targa energetica, oltre a riportare in evidenza la classe energetica attribuita nell'attestato di certificazione energetica, contiene le informazioni indicate nei modelli sopracitati.

 

Art. 14
Relazione tecnica e accertamenti

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove prevista, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), come definita dall'allegato E del decreto legislativo n. 192 del 2005, riporta la valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. Nei casi di cui all'articolo 16, comma 1, tale relazione contiene, altresì, specificatamente, le informazioni ed i calcoli in merito all'entità ed alla tipologia delle fonti rinnovabili da installare.

2. La relazione di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata in duplice copia presso il comune dove è ubicato l'edificio dal proprietario o da chi ne ha titolo, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori.

3. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo, deposita in duplice copia presso il comune una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal costruttore, relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 16, comma 1, tale dichiarazione contiene, inoltre, le informazioni in merito all'entità ed alla tipologia delle fonti rinnovabili installate. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.

4. Una copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al comune, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento, ove prescritto, del certificato di agibilità dell'edificio.

5. Dalla data di invio dell'attestato di certificazione energetica all'Amministrazione regionale, il soggetto certificatore ha l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle analisi energetiche e la documentazione tecnica relativa all'edificio o immobile certificato.

6. Entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, la Regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAS), dispone accertamenti e ispezioni a campione, anche in corso d'opera, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1, 2, e 3 e dell'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4, nonché la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale e agli elaborati presentati.

 

Art. 15
Validità dell'attestato di certificazione energetica

1. L'attestato di certificazione energetica, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nelle linee guida di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009, ha validità di dieci anni dalla data di rilascio da parte del soggetto certificatore ed è aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell'edificio.

 

Art. 16
Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui al comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli impianti di produzione di energia termica sono progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50 per cento dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 25 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2013;
b) il 40 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 55 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciata dal 1° gennaio 2017.

3. Gli obblighi di cui al comma 2 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali le soglie percentuali di cui al comma 2 sono ridotte del 50 per cento.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) ed e), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.

5. Nel casi di cui al comma 1, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo quanto previsto nell'Allegato 3, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

6. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

 

Art. 17
Premi volumetrici e calcolo convenzionale
delle volumetrie

1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'articolo 16, comma 2, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A degli strumenti urbanistici medesimi.

2. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

6. Ai proprietari e agli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di costruire o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, è vietato effettuare riduzioni degli spessori complessivi.

7. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

 

Art. 18
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico accreditato che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiera è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 ed altresì con l'esclusione per cinque anni dall'elenco di cui all'articolo 8. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

2. Il tecnico accreditato che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 ed altresì con l'esclusione per 2 anni dall'elenco di cui all'articolo 8.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione tecnica, di cui all'articolo 14, comma 1, non veritiera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il progettista che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 14, comma 1, priva della valutazione delle prestazioni energetiche e dell'indicazione del rispetto dei requisiti prestazionali, previsti all'articolo 14, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato il direttore dei lavori che nella dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 3, attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica, è punito ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 192 del 2005. Alla medesima pena soggiace il costruttore che firma congiuntamente tale dichiarazione.

6. Il costruttore che realizza un'opera senza osservare i requisiti minimi prestazionali e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000. Alla stessa pena soggiace il costruttore che non rispetti quanto previsto all'articolo 16.

7. I proventi delle sanzioni, introitati dalla Regione, sono destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni previste dalla presente legge. I proventi possono altresì essere destinati all'incentivazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia.

 

Art. 19
Norma finanziaria

1. Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

 

Art. 20
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito con la presente legge, si rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dai relativi decreti attuativi.