CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 347
presentata dai Consiglieri regionali
MULA - COCCO Daniele Secondo - PITTALIS - BARRACCIU - MANINCHEDDA - CAPELLI - LADU - CUCCA - FOIS - MELONI Francesco - COSSA - VARGIU - DEDONIil 21 dicembre 2011
Disciplina delle attività estrattive
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge nasce dalla necessità di trovare un giusto equilibrio tra le attività di cava e la tutela dell'ambiente nel territorio della Regione autonoma della Sardegna.
Nel sottolineare l'importanza economica e occupazionale del settore, che impiega migliaia di addetti diretti, oltre l'indotto e i settori collegati, la presente proposta afferma la necessità di favorire l'evoluzione dell'attività estrattiva in coerenza con una sempre maggiore consapevolezza dell'importanza delle politiche ambientali, da valorizzarsi come opportunità per lo sviluppo equilibrato del settore. In questo senso si sono pronunciati anche i rappresentanti degli industriali e i sindacati regionali.
Si intende inoltre soddisfare una delle principali esigenze rappresentate dagli operatori del settore, consistente nella garanzia di celerità e trasparenza nei procedimenti di rilascio dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di cava. A tal fine si disegna un iter autorizzativo più snello e chiaro, valorizzando il ruolo degli enti locali, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, che ha ridisegnato la Repubblica in senso federalista, e ha posto su un piano concorrente, nelle scelte riguardanti il governo, l'uso e la tutela del territorio, lo Stato, le regioni e i comuni.
Il comune, in particolare, deve avere un ruolo centrale nel nuovo assetto del governo del territorio e nella regolazione delle attività produttive, in quanto istituzione più vicina alle comunità locali e, come tale, in grado di interpretare prima e meglio degli altri livelli istituzionali i bisogni reali e gli umori della popolazione, soprattutto in funzione di una corretta gestione dei valori paesaggistici e naturalistici.
La stragrande maggioranza dei comuni, infatti, in considerazione delle sempre più numerose nuove autorizzazioni che l'Assessorato regionale dell'industria ha rilasciato fino a oggi, chiede con forza la modifica dell'attuale legge sulle cave al fine di superare una normativa anacronistica che umilia gli enti locali e li relega al ruolo di semplici spettatori senza essere in grado di offrire un procedimento abilitativo che si concluda in tempi certi e che conduca al rilascio di titoli che vincolino la successiva attività alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e del territorio.
Alla Regione spettano le importanti funzioni di monitoraggio e di pianificazione dell'attività di cava. A tal fine viene predisposto il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) che prevede di razionalizzare, indirizzare e valorizzare le attività allo scopo di incrementare la trasformazione del materiale estratto con impianti produttivi localizzati in Sardegna. Spetta inoltre alla Regione, attraverso il PRAE, l'individuazione dei siti in cui è vietato oppure limitato l'esercizio dell'attività di cava, in relazione a vincoli di tutela e conservazione di beni paesistici ed in coerenza con la pianificazione urbanistica comunale.
Si vuole soprattutto avviare una politica che premi le produzioni locali con evidenti benefici per l'economia regionale e per l'occupazione. Per tale ragione, oltre a favorire la concentrazione in Sardegna dell'attività di trasformazione dei materiali estratti, il rilascio dei provvedimenti autorizzativi sarà subordinato alla garanzia di raggiungimento di quote di materia prima lavorata nell'arco di tempi prestabiliti dalla presente normativa.
Tra gli aspetti maggiormente innovativi della proposta di legge, inoltre, vi è da annoverare la promozione dell'utilizzo dei materiali di cava per le attività di recupero e valorizzazione dei centri storici.
Il testo proposto, aggiornando e superando lo schema normativo della legge regionale n. 30 del 1989 sulla "Disciplina delle attività di cava", in definitiva, é in grado di disciplinare, attraverso la definizione di regole certe e coordinate tra loro, una realtà produttiva molto importante nella fragile e complessa economia sarda. Non solo tutela e ripristino ambientale, dunque, ma anche il rilancio del settore con la creazione di nuova e qualificata occupazione.
La presente proposta di legge si articola in cinque capi:
Capo I - Principi generali
Capo II Pianificazione delle attività estrattive
Capo III Disciplina dell'attività di ricerca
Capo IV - Disciplina della coltivazione di cave e torbiere
Capo V - Ripristino e recupero ambientale
Capo VI - Disposizioni varie
Capo VII - Disposizioni finali e transitorie
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Principi generaliArt. 1
Ambito di applicazione e finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, tenuto conto dell'importanza socio-economica delle attività estrattive, disciplina con la presente legge la programmazione regionale e l'esercizio delle attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava e torbiera di cui all'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).
2. La Regione, al fine di conseguire un corretto ed equilibrato uso delle risorse minerarie regionali nel rispetto dei valori ambientali, culturali, scientifici, paesaggistici e della difesa del suolo, con la presente legge altresì disciplina i criteri fondamentali per il ripristino ambientale delle aree interessate da attività estrattive.
3. La Regione privilegia, rispetto all'apertura di nuove cave, l'ampliamento, la razionalizzazione ed il rinnovo delle attività estrattive in corso, attua il ripristino delle aree di escavazione dismesse e favorisce il riutilizzo dei materiali residui provenienti dalle attività estrattive e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività.
4. La Regione favorisce la localizzazione in Sardegna delle attività di trasformazione dei materiali estratti nel territorio.
5. La Regione garantisce la tutela e la sicurezza del lavoro nell'ambito delle attività estrattive.
6. La Regione promuove e incentiva l'uso di materiali lapidei locali per le attività di recupero e valorizzazione dei centri storici, con particolare riferimento allo ricostituzione dei contesti urbanistico-edilizi aventi carattere storico.
7. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge contribuiscono gli enti locali nel rispetto della programmazione e pianificazione regionale.
8. Si intendono per attività estrattive, ai fini della presente legge, le attività di ricerca, coltivazione, commercializzazione delle sostanze minerali di cava e torbiera di cui all'articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927.
Art. 2
Classificazione dei materiali di cava e torbiera1. I materiali di cava e torbiera sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nei seguenti gruppi:
a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini;
b) materiali per usi industriali;
c) materiali per costruzioni ed opere civili.2. La classificazione di cui al presente articolo può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di attività produttive da esprimere entro venti giorni dalla richiesta.
Capo II
Pianificazione delle attività estrattiveArt. 3
Catasto regionale delle cave1. L'Assessorato regionale dell'industria forma, conserva e provvede all'aggiornamento del Catasto regionale delle cave, di seguito denominato catasto.
2. Il catasto indica almeno:
a) il numero, la localizzazione e il materiale oggetto dei permessi di ricerca rilasciati, nonché la loro estensione e i relativi titolari;
b) il numero, la localizzazione e l'estensione delle cave in attività, nonché i relativi titolari;
c) l'elenco di tutti i provvedimenti abilitativi alle attività estrattive e dei relativi provvedimenti di modifica e cessazione con l'indicazione dell'oggetto, del titolare, del soggetto emanante, della data di adozione del provvedimento e della sua durata, dell'area di riferimento;
d) il tipo di materiale estratto e la consistenza accertata o presunta del giacimento;
e) il numero, la localizzazione e l'estensione delle cave inattive;
f) il numero, la localizzazione e l'estensione delle cave in regime transitorio, nonché i relativi titolari.3. I dati di cui al presente articolo sono suddivisi per provincia, per destinazione d'uso e per tipologia commerciale del materiale e recano la relativa rappresentazione cartografica e localizzazione sul territorio, anche su supporto digitale.
4. Il catasto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, è consultabile sul sito internet della Regione.
Art. 4
Piano regionale delle attività estrattive (PRAE)1. La Regione pianifica le attività estrattive esercitate sul territorio regionale mediante il Piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE.
2. Il PRAE é predisposto in coerenza con la pianificazione territoriale e paesistica e con i vincoli paesistici, culturali e ambientali posti dalla normativa regionale, statale e comunitaria.
3. II PRAE può prevedere limitazioni alle attività estrattive per fini di tutela delle risorse regionali.
Art. 5
Finalità e contenuti del PRAE1. Il PRAE determina, per il settore estrattivo regionale, gli obiettivi di sviluppo socio-economico e i criteri per la tutela ambientale avendo particolare riguardo al recupero delle aree già interessate dalle attività estrattive.
2. Sono contenuti essenziali del PRAE, con distinta esposizione dei dati riferibili agli usi ornamentali, civili ed industriali:
a) il quadro tecnico ed economico del mercato delle attività estrattive;
b) la stima del fabbisogno dei vari tipi di materiali secondo ipotesi di medio periodo per singoli bacini di utenza secondo criteri di razionalizzazione delle risorse disponibili;
c) la stima dei materiali riutilizzabili e di quelli sostituibili attraverso il loro riutilizzo;
d) gli obiettivi di breve e medio periodo di produzione secondo le diverse tipologie di materiali e per bacini di estrazione tenendo conto dei fabbisogni dei materiali in relazione ai bacini di utenza e del presunto impatto economico nel territorio regionale;
e) gli obiettivi di breve e medio periodo di sviluppo del settore con particolare riguardo alla valorizzazione della qualità delle materie prime, dell'innovatività delle tecniche produttive e della localizzazione in Sardegna delle attività di trasformazione del materiale estratto nel territorio;
f) il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei materiali residui per i quali sussiste un'autorizzazione all'estrazione e non ancora estratti;
g) il censimento delle cave e torbiere dismesse;
h) i criteri per la tutela ambientale e le azioni di ripristino ambientale per le cave e torbiere in esercizio e per quelle dismesse;
i) la zonizzazione per le attività estrattive ed in particolare:
1) le aree in cui può essere autorizzato l'esercizio delle attività estrattive con l'indicazione delle limitazioni e prescrizioni in materia paesaggistica, ambientale, territoriale e urbanistica;
2) le aree in cui è vietato l'esercizio delle attività estrattive, con la precisazione della natura del vincolo;
j) il programma di monitoraggio per la verifica del rispetto del PRAE;
k) la disciplina transitoria per l'adeguamento al PRAE delle attività estrattive esercitate prima dell'entrata in vigore della presente legge.3. Il PRAE è corredato dalla documentazione geologica e giacimentologica e dalla connessa cartografia.
4. Forma parte integrante del PRAE il disciplinare tecnico sui criteri per la progettazione e coltivazione delle cave e torbiere in condizioni di sicurezza e sostenibilità sotto il profilo paesistico-ambientale realizzato sulla base di un documento di studio fornito dall'università o ad altri istituti o enti di alta specializzazione.
Art. 6
Consultazione e procedura di approvazione del PRAE1. L'Assessorato regionale dell'industria, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, predispone la proposta di PRAE, completa del rapporto ambientale redatto secondo la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e, contestualmente:
a) trasmette la proposta di PRAE e il rapporto ambientale all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);
b) trasmette la proposta di PRAE, per stralci territoriali, agli enti locali interessati, i quali, entro i successivi centoventi giorni, formulano un parere ed eventuali proposte di modifica;
c) pubblica l'avviso di avvio della VAS del PRAE nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna (BURAS) e in due quotidiani a diffusione regionale.2. Il parere negativo degli enti locali è vincolante per la Regione in ordine al rilascio di permessi di ricerca e di autorizzazioni per nuove attività, fatta eccezione per quelle destinate alla produzione di materiali utili a fini energetici.
3. L'Assessorato regionale dell'industria, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'avvio della VAS nel BURAS, promuove su base provinciale una consultazione, da completarsi entro i successivi sessanta giorni dal suo avvio, degli enti locali, delle principali associazioni di categoria e dei privati interessati al fine di acquisire una completa informazione sulla proposta di PRAE e per il giudizio volto al rilascio della VAS.
4. La Giunta regionale adotta una proposta definitiva di PRAE entro trenta giorni dal ricevimento della proposta definitiva formulata dall'Assessore regionale dell'industria da trasmettersi entro dieci giorni dalla conclusione della consultazione pubblica di cui al comma 3.
5. Il Consiglio regionale approva il PRAE sulla base della proposta formulata dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4.
6. Il PRAE entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAS.
7. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore, il Consiglio regionale, sulla base di una proposta adottata dalla Giunta regionale, tenuto conto delle istanze degli enti locali interessati, può modificare il PRAE. Le modifiche del PRAE introdotte sulla base delle suddette richieste comportano conseguente variazione automatica degli strumenti di pianificazione territoriale interessati.
8. Il PRAE è aggiornato con periodicità almeno quinquennale con il rispetto della procedura di cui al presente articolo.
Capo III
Disciplina dell'attività di ricercaArt. 7
Permesso di ricerca1. L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è consentita a chi sia munito di permesso rilasciato secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. Il permesso di ricerca può essere rilasciato solo nelle aree indicate dal PRAE, con il rispetto dei vincoli ivi previsti.
3. L'attività di ricerca può essere permessa solo se utilizzi metodologie non invasive tramite prospezioni geo-giacimentologiche e sondaggi, fatta eccezione per i casi in cui tali metodologie non siano adeguate a definire i parametri tecnico-economici di coltivabilità del giacimento.
Art. 8
Procedimento per il rilascio del
permesso di ricerca1. Il permesso di ricerca è rilasciato all'istante che sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-finanziaria dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il comune competente per territorio.
2. La domanda di permesso di ricerca contiene:
a) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione e, per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale, la sottoscrizione del legale rappresentante e il numero di partita IVA;
b) l'indicazione del tecnico responsabile della conduzione dei lavori, in possesso delle abilitazioni richieste dalla normativa nazionale, con il relativo atto di accettazione dell'incarico;
c) il titolo che attribuisce la disponibilità dell'area interessata dai lavori di ricerca.3. Alla domanda sono allegati:
a) copia autentica del titolo comprovante la disponibilità dell'area destinata alla ricerca;
b) corografia in scala almeno 1:10.000 con l'ubicazione dell'area destinata alla ricerca e carta catastale;
c) planimetria dell'area destinata alla ricerca e relativa documentazione fotografica, con l'indicazione planimetrica dei punti di scatto;
d) relazione tecnica sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie e idrogeologiche dell'area destinata alla ricerca, e relazione paesaggistica redatta ai sensi dell'articolo 146, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
e) relazione illustrativa degli obiettivi della ricerca e programma dei lavori con l'indicazione dell'occupazione prevista, dei mezzi da impiegare e degli investimenti programmati;
f) relazione sull'impatto ambientale e progetto di ripristino ambientale contenente:
1) la sistemazione geomorfologica e idraulica;
2) il reinserimento paesaggistico;
3) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti o ad altri usi compatibili con il contesto di riferimento, sentito il parere della commissione edilizia del comune competente per territorio;
4) le planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare le zone dopo la ricerca, con l'indicazione delle modalità, dei tempi di attuazione, del costo degli interventi e della destinazione finale dell'area;
g) documentazione attestante la capacità tecnico-finanziaria del richiedente in relazione al programma dei lavori;
h) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
i) ricevuta del versamento delle spese di istruttoria;
j) impegno al rilascio di fidejussione bancaria a garanzia degli interventi di ripristino ambientale.4. La documentazione allegata alla domanda è redatta da tecnici abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. Ricevuta la domanda, il comune ne pubblica copia nell'albo pretorio per quindici giorni.
6. Entro i successivi novanta giorni dall'affissione della domanda nell'albo pretorio qualunque interessato può presentare osservazioni.
7. Il permesso di ricerca è rilasciato entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda corredata della documentazione completa.
8. Copia del provvedimento di permesso è trasmessa tempestivamente all'Assessorato regionale dell'industria, pubblicata per estratto nel BURAS e notificata dal permissionario, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, agli eventuali diversi aventi titolo sui fondi interessati.
Art. 9
Durata del permesso di ricerca1. Nel permesso di ricerca sono stabiliti termine iniziale e durata, comunque non superiore a due anni.
2. Il permesso può essere prorogato dal SUAP del comune territorialmente competente una sola volta e previo nulla osta dell'Assessorato regionale dell'industria che verifica l'esecuzione di almeno il 70 per cento dei lavori autorizzati e valuta i risultati ottenuti.
Art. 10
Divieti per il permissionario1. Il permesso di ricerca non è cedibile.
2. É vietata al permissionario l'esecuzione di lavori di coltivazione.
3. É vietata l'asportazione e la movimentazione dei materiali ove non strettamente necessarie per l'esecuzione delle prove industriali.
4. É vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto.
Capo IV
Disciplina della coltivazione di cave e torbiereArt. 11
Autorizzazione alla coltivazione
di cave e torbiere1. L'attività di coltivazione dei materiali di cava e torbiera è consentita a chi sia munito di autorizzazione rilasciata secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. L'autorizzazione alla coltivazione può essere rilasciata solo nelle aree indicate dal PRAE, con il rispetto dei vincoli ivi previsti.
Art. 12
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere1. L'autorizzazione alla coltivazione è rilascia all'istante che sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-finanziaria dal SUAP presso il comune competente per territorio.
2. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere contiene:
a) le generalità del richiedente, il suo domicilio e la sua sottoscrizione e, per le persone giuridiche, la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale, la sottoscrizione del legale rappresentante e il numero di partita IVA;
b) l'indicazione del tecnico responsabile della conduzione dei lavori, in possesso delle abilitazioni richieste dalla normativa nazionale, con il relativo atto di accettazione dell'incarico;
c) il titolo che attribuisce la disponibilità dell'area interessata dai lavori di coltivazione.3. Alla domanda sono allegati:
a) il piano industriale contenente:
1) una relazione tecnico-economica sulla utilizzazione del giacimento che comprenda un piano quotato a curve di livello con l'individuazione dell'area di coltivazione in scala opportuna e comunque non inferiore a 1:200 con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali;
2) una valutazione sulla consistenza del giacimento;
3) una stima qualitativa e quantitativa del materiale utile;
4) una illustrazione dei lavori di escavazione da attuarsi, per quanto possibile, in lotti successivi;
5) la localizzazione delle aree di deposito dei materiali estratti;
6) gli impianti di prima lavorazione;
7) un articolato dettaglio delle infrastrutture da realizzare e di quelle da utilizzare in tutte le fasi del processo di filiera;
8) i servizi ausiliari;
9) un'indagine sul mercato di riferimento;
10) le unità lavorative addette;
11) l'indicazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del piano industriale e delle modalità di finanziamento;
12) la previsione dei risultati economici attesi;
b) il piano di utilizzo dei materiali di risulta e degli sfridi di cava;
c) il progetto di sistemazione finale della discarica di materiali non utilizzabili;
d) il programma di interventi in adeguamento alle eventuali prescrizioni urbanistiche comunali;
e) la relazione sull'impatto ambientale e il progetto di ripristino ambientale contenente:
1) la sistemazione geomorfologica e idraulica;
2) il reinserimento paesaggistico;
3) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti o ad altri usi compatibili con il contesto di riferimento, sentito il parete della commissione edilizia del comune competente per territorio;
4) le planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare le zone dopo la coltivazione, con l'indicazione delle modalità, dei tempi di attuazione, del costo degli interventi e della destinazione finale dell'area;
f) l'impegno al rilascio in favore dell'Amministrazione regionale di una fidejussione bancaria incondizionata e a prima richiesta a garanzia della realizzazione degli interventi di ripristino ambientale;
g) la documentazione della capacità tecnica ed economico-finanziaria per la realizzazione del piano industriale.4. La documentazione allegata alla domanda è redatta da tecnici abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. Ricevuta la domanda, il comune ne pubblica copia nell'albo pretorio per quindici giorni.
6. Entro i successivi novanta giorni dall'affissione della domanda nell'albo pretorio, qualunque interessato può presentate osservazioni.
7. L'autorizzazione alla coltivazione è rilasciata entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda corredata della documentazione completa.
8. Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmessa tempestivamente all'Assessorato regionale dell'industria, pubblicata per estratto nel BURAS e notificata dall'autorizzato, entro venti giorni dal ricevimento della stessa, agli eventuali diversi aventi titolo sui fondi interessati.
9. La scala della documentazione cartografica può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 13
Durata dell'autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere1. Nell'autorizzazione alla coltivazione sono stabiliti termine iniziale e durata, comunque non superiore a dieci anni.
2. L'autorizzazione può essere prorogata dal SUAP del comune territorialmente competente, previo nulla osta dell'Assessorato regionale dell'industria, per il completamento delle coltivazioni autorizzate, qualora, almeno dodici mesi prima della scadenza, il titolare ne faccia richiesta documentando le ragioni del ritardo.
3. La durata dell'autorizzazione, compresa l'eventuale proroga, può essere superiore ai dieci anni esclusivamente per le attività estrattive che prevedano significativi coefficienti di lavorazione in Sardegna dei materiali estratti e per le attività in sotterraneo.
4. L'autorizzazione può essere rinnovata a seguito di nuova istruttoria da effettuarsi ai sensi del presente capo su istanza dell'interessato da presentarsi, a pena di inammissibilità, almeno dodici mesi prima della scadenza.
Art. 14
Trasferimento dell'autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere1. La titolarità dell'autorizzazione può essere trasferita a terzi, decorsi due anni dal rilascio della stessa, con il consenso dal SUAP del comune competente per territorio previo accertamento del possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui alla presente legge.
2. In caso di morte dell'unico titolare, l'autorizzazione è trasferita con il consenso del SUAP all'erede che ne faccia istanza entro novanta giorni dall'apertura della successione e sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
3. Il cessionario subentra nei medesimi diritti e obblighi del cadente.
Capo V
Ripristino e recupero ambientaleArt. 15
Ripristino ambientale1. Ai fini della presente legge per ripristino ambientale si intende l'insieme delle azioni, da esercitarsi durante e a conclusione delle attività di ricerca e coltivazione, aventi il fine di recuperare, nell'area ove si è svolta l'attività, le condizioni di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto geologico, paesaggistico, ambientale e storico-culturale locale.
2. Gli interventi di ripristino ambientale sono effettuati, almeno ogni tre anni, nel periodo di svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione qualora possibile e compatibilmente con le esigenze tecniche della produzione.
3. Alla scadenza del permesso di ricerca, qualora non presenti richiesta di autorizzazione alla coltivazione, e in ogni caso alla cessazione delle attività di ricerca, il titolare dà avvio entro trenta giorni alla realizzazione del progetto di ripristino ambientale.
4. Alla scadenza dell'autorizzazione, e in ogni caso alla cessazione dell'attività di coltivazione, il titolare dà avvio entro trenta giorni alla realizzazione del progetto di ripristino ambientale.
5. Chiunque eserciti attività estrattive senza il necessario titolo abilitativo o prosegua l'attività dopo un provvedimento di decadenza o revoca è obbligato a provvedere al ripristino ambientale secondo le prescrizioni emanate dall'Assessorato regionale dell'industria di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il comune territorialmente competente e, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, di concerto con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
6. La verifica della rispondenza degli interventi di ripristino ambientale effettuati rispetto a quelli indicati nel progetto di ripristino ambientale o prescritti ai sensi del comma 5 compete all'Assessorato regionale dell'industria, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e, nelle aree soggette a vincolo paesistico, dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed è condizione della liberazione dalla fidejussione prestata all'atto della domanda di permesso o di autorizzazione.
7. Qualora il titolare o il soggetto obbligato ai sensi del comma 5 non provveda tempestivamente al rimborso delle spese occorrenti per lo svolgimento delle attività di ripristino ambientale, l'Assessorato regionale dell'industria può avvalersi della garanzia fidejussoria di cui alla domanda di permesso o di autorizzazione con diritto di rivalsa per le ulteriori spese sostenute.
Art. 16
Riutilizzo dei rifiuti inerti non pericolosi1. Al fine di favorire l'ottimale utilizzo delle risorse regionali nel rispetto dell'ambiente e del territorio, la Regione, con il concorso degli enti locali e dei privati, promuove il riutilizzo dei materiali provenienti dall'attività di demolizione di fabbricati e manufatti, nonché dei residui provenienti dalle attività estrattive nel rispetto dei principi di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. I capitolati speciali di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture ad uso pubblico di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), prevedono anche l'utilizzo di materiali idonei di cui al comma 1.
Art. 17
Fondo per il recupero ambientale
delle cave dismesse1. La Regione promuove il recupero ambientale delle aree di cava dismesse o abbandonate per le quali non sussista obbligo a carico di privati.
2. Presso l'Assessorato regionale dell'industria è costituito un fondo per il recupero ambientale delle cave dismesse, di seguito denominato fondo.
3. I titolari di autorizzazioni alla coltivazione concorrono al finanziamento del fondo con un contributo annuo calcolato, fino al limite massimo del 5 per cento, sul valore risultante da perizia giurata delle produzioni grezze dell'anno precedente al netto dei materiali di risulta.
4. Al fondo confluiscono, tra l'altro, le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di finanziamento e di funzionamento del fondo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 18
Programma di interventi1. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni formulate dagli enti locali interessati, su proposta dell'Assessore dell'industria di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adotta un programma annuale degli interventi di recupero ambientale delle aree di cave dismesse per le quali non sussiste l'obbligo di ripristino a carico dei privati.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo la Regione concede contributi a valere sul fondo pari all'intera spesa ritenuta ammissibile accreditandoli su appositi conti vincolati a favore dei comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi.
3. Ai comuni è delegata l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si sensi della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marco 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto).
Capo VI
Disposizioni varieArt. 19
Spese per l'istruttoria delle domande1. Le spese per l'istruttoria delle domande per l'ottenimento dei titoli abilitativi di cui alla presente legge sono a carico del richiedente, sulla base dei criteri adottati con deliberazione dalla Giunta regionale.
Art. 20
Vigilanza1. La vigilanza sulle attività estrattive è esercitata dall'Assessorato regionale dell'industria, che conserva i compiti di polizia mineraria, dalle province e dai comuni territorialmente competenti, nel rispetto delle norme in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della L. n. 59 del 1997).
2. Sono fatte salve le competenze attribuite ad altri organi della Regione o dello Stato in materia di tutela dei valori ambientali e paesaggistici, archeologici e di igiene e salute dei lavoratori e degli altri soggetti interessati.
3. Le attività estrattive sono sottoposte a verifica, i cui esiti risultano da apposito verbale:
a) periodica, almeno ogni diciotto mesi;
b) finale, alla scadenza del titolo abilitativo o, comunque, alla cessazione dei lavori.4. Ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle attività realizzate rispetto a quelle approvate nel titolo abilitativo, l'Assessore regionale dell'industria intima al titolare di adempiere entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio a spese del titolare.
5. Qualora dalla mancata esecuzione delle attività approvate nel titolo abilitativo derivi un imminente grave danno ambientale, l'Assessorato regionale dell'industria provvede tempestivamente d'ufficio all'esecuzione delle opere necessarie e richiede il pagamento immediato della somma oggetto della garanzia fidejussoria di cui alla domanda di permesso o di autorizzazione con rivalsa sull'obbligato per le eventuali maggiori spese.
Art. 21
Sospensione e decadenza1. L'Assessorato regionale dell'industria dispone la sospensione delle attività estrattive nel caso di mancato rispetto, da parte del titolare e dei soggetti dei quali il medesimo risponde, della normativa vigente, degli impegni assunti nella domanda e degli obblighi imposti nel titolo abilitativo.
2. L'Assessorato regionale dell'industria dichiara la decadenza dal permesso di ricerca o dall'autorizzazione alla coltivazione nel caso di grave mancato rispetto, da parte del titolare o dei soggetti dei quali il medesimo risponde, della normativa vigente, degli impegni assunti nella domanda, degli obblighi imposti nel titolo abilitativo, del mancato adempimento alle prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, della perdita da parte del titolare dei requisiti di capacità tecnico-finanziaria o della disponibilità dell'area interessata dall'attività estrattiva.
3. La decadenza del permesso di ricerca può essere dichiarata, inoltre, quando:
a) l'attività di ricerca non inizi nei termini indicati nel permesso;
b) l'attività di ricerca rimanga sospesa per un periodo superiore a tre mesi;
c) si sia contravvenuto ai divieti di cui all'articolo 10.4. La decadenza dell'autorizzazione è dichiarata, inoltre, quando:
a) si sia verificato un danno ambientale salvo per causa non imputabile al titolare;
b) l'attività estrattiva non inizi entro sei mesi dal termine iniziale dell'autorizzazione;
c) l'attività estrattiva rimanga sospesa per un periodo superiore a dodici mesi continuativi, salvo documentate cause di forza maggiore.
Art. 22
Obblighi di informazione1. Alla scadenza del permesso di ricerca, qualora non presenti richiesta di autorizzazione alla coltivazione, e in ogni caso alla cessazione delle attività di ricerca, il titolare è tenuto a comunicare all'Assessorato regionale dell'industria gli esiti della ricerca.
2. Entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento il titolare dell'autorizzazione comunica annualmente all'Assessorato regionale dell'industria e al comune competente per territorio il quantitativo di materiale estratto e gli altri dati statistici che gli vengano richiesti secondo i modelli predisposti a cura dell'Assessorato regionale dell'industria.
Art. 23
Sanzioni amministrative1. Chiunque eserciti attività estrattiva senza il necessario titolo abilitativo o prosegua l'attività dopo un provvedimento di sospensione decadenza o revoca, oltre a non poter disporre del materiale estratto che sia ancora presente nell'area di cava al momento dell'accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo del valore commerciale, rilevato dai listini prezzi ufficiali della camera di commercio provinciale competente, del materiale estratto e comunque non inferiore a euro 4.000.
2. Chiunque eserciti attività estrattiva in difformità della normativa vigente, degli impegni assunti nella domanda, degli obblighi imposti nel titolo abilitativo, del mancato adempimento alle prescrizioni della pubblica amministrazione in caso di verifica periodica o finale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quintuplo del valore commerciale, rilevato dai listini prezzi ufficiali della camera di commercio provinciale competente, del materiale abusivamente estratto.
3. La mancata comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 22 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 1.000.
4. Il mancato versamento del contributo per il fondo per il recupero ambientale di cui all'articolo 17 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, da raddoppiarsi in caso di recidiva, commisurata all'importo non versato, fino al 100 per cento delle somme dovute.
5. Per il procedimento sanzionatorio e di riscossione si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale" e al RD. 14 aprile 1910, n. 639, Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
6. Nell'ambito della valutazione della gravità della violazione ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689 del 1981 si tiene conto della quantità e del valore del materiale estratto nonché della gravità del danno ambientale causato.
7. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni incrementano il fondo di cui all'articolo 17.
Art. 24
Promozione1. Al fine di promuovere l'uso dei materiali lapidei locali per le attività di recupero e valorizzazione dei centri storici, con particolare riferimento allo ricostituzione dei contesti urbanistico-edilizi aventi carattere storico, i capitolati dei lavori finanziati dalla Regione o da fondi comunitari prevedono apposito richiamo a tali materiali e l'uso degli stessi comporta, nell'ambito dei bandi per i finanziamenti, il riconoscimento di specifico punteggio nelle misure massime consentite.
Capo VII
Disposizioni finali e transitorieArt. 25
Riutilizzo dei materiali1. Non è soggetta all'autorizzazione di cui alla presente legge l'attività estrattiva funzionale e subordinata ad altre attività legittimante esercitate sul territorio, quali scavi per fondazioni, bonifiche di terreni, ripristini ambientali e, in generale, scavi per la realizzazione di iniziative industriali, purché il materiale estratto venga riutilizzato, compatibilmente con le vigenti leggi, per le sistemazioni dell'area stessa.
2. I materiali di cui al comma 1 possono essere commercializzati, purché non superino la quantità massima di 3.000 metri cubi per ettaro, previa comunicazione all'Assessorato regionale dell'industria e salve eventuali successive verifiche da parte dell'Amministrazione regionale.
3. Quantitativi eccedenti il limite di cui al comma 2 possono essere commercializzati previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'industria che tiene conto, tra l'altro, della sua compatibilità con le attività estrattive esercitate nell'area interessata.
Art. 26
Disposizioni di attuazione1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentiti i comuni territorialmente competenti e le principali associazioni di categoria, delibera la disciplina di dettaglio della normativa di cui alla presente legge.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina le misure dei canoni dovuti dai titolari dei provvedimenti di cui alla presente legge, attenendosi ai seguenti criteri:
a) aree interessate;
b) quantità e valore dei minerali estratti.
Art. 27
Coesistenza materiali di miniera e di cava1. Al titolare della concessione mineraria si applicano le disposizioni di cui ai capi IV, V e VI, limitatamente ai quantitativi di materiali di cava la cui produzione sia necessaria all'esercizio dell'attività mineraria.
2. I titolari di autorizzazione per attività estrattiva dalle cui lavorazioni scaturisse la produzione di minerali di prima categoria ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927 pongono questi ultimi a disposizione dell'Amministrazione regionale, salvo che non ottengano la concessione per attività mineraria.
Art. 28
Disciplina transitoria1. A pena di decadenza del titolo abilitativo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di provvedimenti abilitativi ai sensi della disciplina previgente sono obbligati a rendere conformi le attività estrattive esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le modalità di cui all'articolo 12 e, in particolare, a rilasciare all'Assessorato regionale dell'industria una fidejussione a prima richiesta a garanzia del ripristino ambientale delle aree oggetto degli interventi.
2. A pena di immediata sospensione dell'attività ed eventuale decadenza del titolo abilitativo, entro un anno dalla pubblicazione del PRAE chiunque eserciti attività estrattiva é tenuto a conformarsi alle prescrizioni ivi contenute oltre che alla disciplina attuativa della presente legge.
3. Le attività estrattive intraprese successivamente all'apposizione del vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e prive di autorizzazione sono soggette, purché il loro esercizio sia compatibile con il vincolo medesimo, alla sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che sia compensativa del danno paesaggistico arrecato secondo parametri che dipendono sia dall'attuale superficie effettivamente compromessa dall'attività estrattiva, comprensiva anche di piazzali, aree di discarica e/o stoccaggio di materiali, impianti ed edifici necessari per l'attività, sia dall'ambito di tutela in cui l'intervento ricade.
4. I titolari di autorizzazioni per attività estrattiva per materiali che, per effetto della modifica della classificazione di cui all'articolo 2, siano considerati di prima categoria ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927, entro sei mesi dal relativo provvedimento, a pena di decadenza, chiedono la trasformazione del titolo autorizzativo in concessione mineraria.
Art. 29
Usi civici1. Per il caso di interferenza di attività minerarie e di cava con usi civici, il mutamento di destinazione dei terreni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), è deliberato dalla Giunta regionale, sentito il comune interessato, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria di concerto con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
2. Il mutamento di destinazione non sopprime il regime giuridico conseguente al vincolo paesistico posto per effetto dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
Art. 30
Disposizioni finali1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 5 febbraio 1952, n. 3 (Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere);
b) la legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava);
c) la legge regionale 7 maggio 1997, n. 15 (Norme integrative al RD 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria);
d) i commi 1 e 1 bis dell'articolo 8, rubricato "Concessioni minerarie e autorizzazioni di cava", della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)).2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la vigente disciplina nazionale.
Art. 31
Norma finanziaria1. Per l'attuazione della presente legge è previsto uno stanziamento di euro 2.000.000 a valere sull'UPB S04.06.005 (Interventi di recupero ambientale e di valorizzazione delle aree minerarie - Investimenti) e di euro 1.000.000 sull'UPB S06.03.021 (Interventi per le attività di cava, torbiera e mineraria).