CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 344
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Francesco - DEDONI - COSSA - FOIS - MULA - VARGIUil 16 dicembre 2011
Istituzione dell'Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Nella attuale fase congiunturale di grave sofferenza e di esposizione del sistema produttivo nei confronti delle banche, la presente proposta di legge intende stendere una rete di protezione per i cittadini e per le stesse imprese e, al contempo, favorire l'instaurazione di un clima di fiducia e di cooperazione fra gli stessi e il sistema bancario.
Il sistema prescelto per raggiungere lo scopo, ben consapevoli che si tratta solo di una soluzione parziale, è quello dell'istituzione di un osservatorio pubblico per la verifica della correttezza delle condizioni applicate dal sistema bancario e finanziario alla clientela sarda e per la promozione della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e delle imprese in relazione alla qualità di tutti i prodotti e servizi finanziari.
Obiettivo delle attività dell'osservatorio potrebbe inoltre essere l'analisi dell'attività degli istituti bancari con i quali la Regione realizza convenzioni per l'applicazione di leggi o bandi regionali, selezionando quelli che nelle condizioni applicate alle imprese si siano dimostrati più corretti e trasparenti.
La legge è abbastanza semplice e consta di quattro articoli in tutto, il primo dei quali chiarisce ed esplicita le finalità e gli obiettivi che ci si propone di raggiungere, il secondo stabilisce l'istituzione dell'osservatorio mentre il terzo ne fissa compiti e composizione.
Il quarto articolo riguarda solo l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e obiettivi1. La Regione, in conformità con la normativa comunitaria e statale e nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini e delle imprese in qualità di consumatori e utenti finali di beni e di servizi bancari e finanziari.
2. La Regione favorisce, attraverso la promozione ed attuazione di una politica di formazione, educazione ed informazione specificamente mirata, la sicurezza e la qualità di tutti i prodotti e servizi bancari, con particolare riguardo agli strati della popolazione più deboli sotto il profilo informativo.
3. La Regione promuove corrette regole di comportamento contrattuale delle imprese finanziarie nei confronti dei propri clienti, con l'obiettivo di alimentare la crescita economica anche mediante relazioni stabili e positive tra i consumatori e il sistema bancario.
Art. 2
Istituzione dell'osservatorio1. La Regione istituisce, presso il Servizio credito dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, l'Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari.
2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) formulare proposte e promuovere l'effettuazione di indagini, studi, ricerche e iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
b) proporre alla Giunta regionale iniziative a tutela di interessi collettivi o diffusi avanti alle autorità garanti o di vigilanza, anche regionali, nazionali o europee;
c) esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta e al Consiglio regionale sugli schemi di atti normativi e sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate ad esigenze di tutela dei consumatori e degli utenti di servizi bancari;
d) promuovere o condurre in prima persona studi e indagini finalizzate alla conoscenza, con riferimento alle condizioni effettivamente applicate, del trattamento riservato dalle banche ai soggetti operanti nel territorio regionale rispetto ai soggetti che operano nel resto del territorio nazionale ed europeo;
e) sviluppare strumenti di informazione, educazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti e denunciare alla Regione prassi commerciali scorrette, abusive o vessatorie;
f) favorire la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali;
g) promuovere la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione; l'Osservatorio può inoltre stabilire rapporti di collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea.3. Per lo svolgimento della sua attività l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia.
Art. 3
Funzionamento e composizione dell'Osservatorio1. I componenti dell'Osservatorio, nominati con decreto del Presidente della Regione, rimangono in carica per l'intera legislatura regionale ed in ogni caso fino alla nomina dei successori.
2. L'Osservatorio, entro due mesi dalla prima seduta, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.
3. L'Osservatorio è così composto:
a) direttore generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con funzioni di presidente;
b) dirigente del Servizio credito del medesimo Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
c) rappresentante designato dalle camere di commercio della Sardegna;
d) rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
e) rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria imprenditoriali maggiormente rappresentative;
f) rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative;
g) rappresentante designato dalle organizzazioni della cooperazione;
h) rappresentante dell'ABI;
i) rappresentante designato dalle organizzazioni di tutela dei diritti dei consumatori maggiormente rappresentative;
j) esperto in materia bancaria indicato dalla competente Commissione consiliare.4. I componenti possono essere sostituiti dai loro delegati e le deliberazioni dell'Osservatorio sono valide qualora alla seduta abbiano partecipato la metà più uno dei suoi componenti.
5. La partecipazione alle sedute dell'Osservatorio non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese e nessun onere grava sul bilancio dell'Amministrazione regionale.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).