CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 338

presentata dai Consiglieri regionali
CUCCU - AGUS - DIANA - BARRACCIU - BRUNO - COCCO Pietro - CORDA - CUCCA - ESPA - LOTTO - MANCA - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio

il 23 novembre 2011

Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico
del mese di novembre 2011

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La grave situazione verificatasi in alcune zone della Sardegna a seguito degli eventi alluvionali di questi giorni impone l'adozione di provvedimenti urgenti per fronteggiare l'emergenza in corso.

I violenti temporali che si sono abbattuti sulla Sardegna meridionale, sulla costa orientale, nel nuorese e in Ogliastra hanno causato notevoli danni a strade, abitazioni e locali commerciali. Le disposizioni contenute nella proposta di legge sono volte a finanziare gli interventi necessari per aiutare e sostenere, anche economicamente, tutti coloro che sono stati danneggiati da tali eventi calamitosi.

Nello specifico, si prevede lo stanziamento di euro 20.000.000 da destinare a:
a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge 21 novembre 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;
b) finanziamenti ai comuni, alle province e agli enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture destinate a pubblici servizi;
c) contributi ai privati e alle imprese per il ripristino delle abitazioni e delle infrastrutture danneggiate dalle calamità naturali.

Sarà compito della Giunta, su proposta del Presidente della Regione e sentiti gli assessori regionali competenti per materia, fissare le direttive di adozione degli interventi previsti dalla presente proposta di legge.

Le direttive di attuazione stabiliscono l'importo e le modalità di erogazione dei contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese produttive.

La presente proposta di legge è formata da 4 articoli.

L'articolo 1 autorizza lo stanziamento di 20 milioni di euro per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna.

L'articolo 2 ripartisce i finanziamenti previsti.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Interventi urgenti e autorizzazione di spesa

1. Per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi in Sardegna nel mese di novembre 2011, nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di euro 20.000.000.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato alle seguenti tipologie di intervento:
a) finanziamenti ai comuni per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), e successive modifiche ed integrazioni;
b) finanziamenti ai comuni, alle province ed agli enti o società a capitale pubblico gestori di pubblici servizi, per la riparazione dei danni alle infrastrutture destinate a pubblici servizi;
c) contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese a seguito dei danni recati dalla calamità naturale alle abitazioni e alle infrastrutture.

3. Gli interventi previsti dal comma 2 non sono cumulabili con i benefici derivanti da garanzia assicurativa.

4. Le direttive di attuazione degli interventi di cui al comma 2 sono fissate dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti gli assessori regionali competenti per materia. Le direttive stabiliscono l'importo e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2, lettera c), entro i seguenti limiti d'importo:
a) contributo ai privati, a fondo perduto, per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate, e per un importo massimo non superiore a euro 25.000;
b) contributo ai privati, a fondo perduto, per il ristoro del danno subito dai beni mobili indispensabili, compreso il danno alle autovetture, sino all'importo di euro 15.000; tale contributo è determinato in base alle perdite subite, risultanti da specifica autocertificazione da produrre ai competenti uffici regionali; la Regione provvede, per ciascun comune ed entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'erogazione cumulativa dei contributi con uno o più mandati di pagamento collettivi, intestati ai creditori presso l'istituto bancario della tesoreria regionale;
c) finanziamenti a fondo perduto per favorire la ripresa delle attività delle imprese produttive, commerciali, artigianali, professionali e di servizi e per la riparazione dei danni subiti dalle relative strutture, macchinari e attrezzature, fino al massimo di euro 30.000.

 

Art. 2
Ripartizione dei finanziamenti

1. Lo stanziamento di euro 20.000.000 è iscritto in un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per essere successivamente ripartito tra le UPB, istituite o da istituire, degli stati di previsione della spesa degli assessorati, individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, competenti all'attuazione degli interventi.

2. La Giunta regionale approva un programma complessivo di interventi da realizzare con i fondi di cui alla presente legge e con risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali comunque assegnate o destinate ad interventi che siano strettamente correlati alla finalità del superamento dell'emergenza.

3. Il Presidente della Regione verifica la congruità degli stanziamenti ed accerta lo stato di attuazione del programma. Nel caso di accertata carenza e di contestuale eccedenza di disponibilità finanziarie, relativamente agli interventi autorizzati dalla presente legge, l'Assessore competente in materia di bilancio, con proprio decreto, provvede, previa deliberazione della Giunta regionale, alle necessarie variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti nelle relative UPB.

4. Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le deroghe eventualmente disposte dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

 

Art. 3
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000.000 per l'anno 2011, si fa fronte con la variazione di bilancio di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2014 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.004
Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare
2011 euro 20.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
2014 euro ---

in aumento

UPB S04.03.004
Tutela e difesa del suolo - Investimenti
2011 euro 20.000.000
2012 euro ---
2013 euro ---
2014 euro ---

 

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).