CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 331
presentata dai Consiglieri regionali
CONTU Mariano Ignazio - DIANA Mario - PIRAS - STOCHINO - CAMPUS - FLORIS Rosanna - TOCCO - LOCCI - GRECO - PITEA - RODIN - LAI - SANJUST - LADU - MURGIONI - PERU - PETRINI - AMADU - GALLUS - RANDAZZO - BARDANZELLU - SANNA Paolo Terzo - DEDONIil 17 novembre 2011
Nuovo ordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
della Regione autonoma della Sardegna***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il presente disegno di legge intende aggiornare la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, istitutiva del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, mediante una sostanziale riscrittura della legge medesima.
A distanza di 26 anni dalla sua approvazione, si pu� ben dire che questa legge si � dimostrata importante e significativa. � stata, a suo tempo, espressione di una innovativa consapevolezza politica e culturale sui temi dell'ambiente naturale e della sua tutela ed ha regolato complessivamente in modo sufficientemente efficace l'istituzione e il funzionamento del Corpo forestale della nostra Regione.
La svolta fondamentale che la pubblica amministrazione nazionale e regionale ha registrato con l'emanazione della legge 23 ottobre 1992 n. 421, mediante l'introduzione di istituti giuridici tipici del lavoro privato, ha visto anche il radicale cambiamento del rapporto di lavoro per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che, a differenza dell'omologo personale del Corpo forestale dello Stato (rimasto nel regime pubblicistico), ha aderito al nuovo regime privatistico introdotto nell'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Questa scelta, innovativa per quel periodo, ha manifestato nel tempo l'esigenza di introdurre anche per il Corpo forestale e di vigilanza ambientale quegli istituti tipici di un moderno corpo di polizia regionale con elevata competenza tecnica che contraddistingue oggi sia il Corpo regionale che l'omologo Corpo forestale nazionale, e sulla scorta di tali considerazioni questo Consiglio regionale, con la legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, ha voluto inserire nell'ordinamento regionale la previsione di una riforma del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, mediante una disciplina organica che ne riconosca la specialit�, in armonia con le norme ordinamentali del Corpo forestale dello Stato.
Sulla scorta di tali moderne previsioni normative, appare necessario adottare espressamente un gruppo coerente di modifiche ed integrazioni mediante la riscrittura del testo vigente della legge 26 del 1985, in modo tale da renderlo un vero e proprio testo unico che istituisca e disciplini il nuovo Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Il presente disegno di legge consta, perci�, di un numero di articoli significativo e tale da rendere il testo completo ed organico, adeguando e modernizzando tutti gli aspetti della materia.
Entrando nello specifico:
Il titolo I introduce i principi generali.
Il capo I indica la natura, l'organizzazione ed il nuovo ordinamento generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
L'articolo 1 specifica la natura giuridica, funzioni e compiti istituzionali, ampliandoli e meglio caratterizzandoli.
L'articolo 2 indica l'organizzazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, rendendola pi� moderna e razionale.
Il titolo II istituisce e organizza la carriera dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale mediante la previsione del ruolo dei dirigenti e del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Il capo I specifica l'ordinamento della carriera dei funzionari, ruolo dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
L'articolo 3 prevede l'istituzione delle nuove qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in armonia con il decreto legislativo n. 155 del 2001 di riordino del Corpo forestale dello Stato. La tabella B prevista dal comma 2 contiene la nuova dotazione organica dei dirigenti; in particolare si prevede una riduzione dei dirigenti dai 12 attuali ai 9 futuri. Si ritiene infatti che le strutture periferiche di livello dirigenziale (ispettorati ripartimentali) debbano essere ricondotte a 4 rispetto alle attuali 7; le sedi degli ispettorati ripartimentali da mantenere devono essere quelle ubicate nei capoluoghi di provincia "storici", ovvero Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, cio� quei capoluoghi dove sono presenti anche le principali strutture statali (prefetture, questure, ecc.) e regionali. Gli ispettorati ripartimentali riclassificati al livello direttivo, assumono la denominazione di ispettorati distrettuali. Restano inoltre di livello dirigenziale anche i 3 servizi centrali della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ed assume livello dirigenziale la nuova Direzione scuola del Corpo.
Dall'articolo 4 all'articolo 7 sono previste le modalit� di nomina a primo dirigente, le modalit� di concorso, la promozione a dirigente superiore e le modalit� di valutazione annuale dei dirigenti.
Il capo II istituisce ed organizza la carriera dei funzionari, ruolo direttivo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Dall'articolo 8 all'articolo 13 sono previsti l'istituzione, le funzioni, le modalit� d'accesso, il corso di formazione, le dimissioni dal corso e le modalit� di promozione del personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Il capo III istituisce ed organizza la carriera del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Dall'articolo 14 all'articolo 20 sono previsti l'istituzione, le funzioni, le modalit� d'accesso, il corso di formazione, le dimissioni dal corso, le modalit� di promozione, del personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
L'articolo 21 prevede il conferimento a titolo onorifico di qualifiche connesse alla cessazione dal servizio per il personale del ruolo direttivo speciale e degli ispettori.
Il capo IV detta disposizioni comuni, transitorie e finali per i ruoli direttivi e dirigenti.
L'articolo 22 prevede l'aggiornamento professionale continuo per il personale dei ruoli dirigente, direttivo dei funzionari e del direttivo speciale. L'articolo 23 disciplina l'ordine gerarchico fra i ruoli. Dall'articolo 24 all'articolo 26 viene determinato il primo inquadramento nel ruolo dirigenti, dei funzionari direttivi e dei direttivi speciali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'articolo 27 detta ulteriori disposizioni per la previgente area degli ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Il titolo III istituisce e organizza la carriera del personale non dirigente e non direttivo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ovvero i ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti/assistenti.
Il capo I prevede il riordino dei ruoli del personale non dirigente e non direttivo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
L'articolo 28 istituisce i ruoli del personale non dirigente e non direttivo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Dall'articolo 29 all'articolo 33 � prevista l'istituzione del ruolo agenti ed assistenti, le funzioni, la nomina ad allievo agente, le dimissioni dal corso, le promozioni degli agenti ed assistenti.
Dall'articolo 40 all'articolo 49 � prevista l'istituzione del ruolo degli ispettori, le funzioni, la nomina ad allievo vice ispettore, le dimissioni dal corso, le promozioni.
Il capo II detta disposizioni comuni e transitorie per i ruoli non direttivi e non dirigenti degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti.
L'articolo 50 detta modalit� per il primo inquadramento nel ruolo degli ispettori del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
L'articolo 51 detta modalit� per il primo inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Dall'articolo 52 all'articolo 53 sono stabilite le modalit� delle promozioni per merito straordinario e le relative decorrenze.
Il titolo IV detta norme in materia di trattamento economico per tutto il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Il capo I prevede le modalit� di attribuzione del trattamento economico.
L'articolo 54 prevede l'equiparazione del trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale con il pari qualifica del Corpo forestale dello Stato.
L'articolo 55 prevede introduzione del sistema dei parametri stipendiali anche per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in analogia con i pari qualifica del Corpo forestale dello Stato.
L'articolo 56 determina gli effetti dell'introduzione del sistema dei parametri stipendiali e le relative decorrenze per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
L'articolo 57 detta norme in materia di trattamento economico accessorio.
L'articolo 58 detta disposizioni transitorie in materia di trattamento economico del personale del ruolo dirigente.
L'articolo 59 detta disposizioni transitorie in materia di trattamento economico del personale dei ruoli non dirigenziali.
II capo II prevede disposizioni varie e finali.
L'articolo 60 detta norme in materia di utilizzazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che risulta parzialmente idoneo o inidoneo al servizio.
L'articolo 61 regolamenta l'impiego del personale del ruolo unico regionale in servizio all'atto di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 62 prevede il riconoscimento di lavoro usurante al servizio prestato nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
L'articolo 63 introduce la clausola finanziaria di contenimento della spesa pubblica.
L'articolo 64 detta norme di salvaguardia per il quadro normativo transitorio in essere con proroga della vigenza dei provvedimenti di natura regolamentare.
L'articolo 65 prevede l'abrogazione di norme in contrasto con la presente legge. Seguono le allegate tabelle dalla lettera A alla lettera G.
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TESTO DEL PROPONENTE
Titolo I
Principi generaliCapo I
Ordinamento generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientaleArt. 1
Natura giuridica, funzioni e compiti istituzionali1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna � un corpo di polizia regionale specializzato nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema sardo, con particolare riferimento alle aree rurali, montane e costiere.
2. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge, nell'ambito del territorio regionale, attivit� di polizia giudiziaria ai sensi della vigente normativa nazionale e vigila sul rispetto della normativa regionale, nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse forestali, agroambientali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico regionale, nonch� la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. Svolge altres�, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, ed � struttura operativa regionale di protezione civile.
3. Fatte salve le attribuzioni degli enti statali e locali, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge le funzioni di rilievo regionale e nazionale, assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:
a) tutela e salvaguardia dei boschi e dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici, nonch� degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversit� animale e vegetale;
b) vigilanza, prevenzione e repressione in materia di polizia forestale;
c) vigilanza, prevenzione e repressione in materia di pesca nelle acque interne e marittime;
d) vigilanza, prevenzione e repressione in materia di beni culturali;
e) monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico;
f) vigilanza, prevenzione e repressione in materia di polizia fluviale e idraulica;
g) prevenzione e repressione degli incendi boschivi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane, nonch� attivit� consultive e statistiche connesse, in armonia con la legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e successive modifiche ed integrazioni;
h) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, in materia di caccia e tutela del patrimonio faunistico e naturalistico regionale e valutazione del danno ambientale;
i) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e delle altre aree protette secondo le modalit� previste dalla legislazione vigente;
j) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonch� repressione dei traffici e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
k) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973), e della relativa normativa comunitaria, su delega dell'Autorit� nazionale CITES;
l) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attivit� volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
m) attivit� di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
n) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attivit� istituzionali ed educazione ambientale;
o) pubblico soccorso e interventi di rilievo regionale di protezione civile su tutto il territorio regionale;
p) collaborazione nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;
q) ogni altro compito assegnatogli da leggi o regolamenti.
Art. 2
Organizzazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale � posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione con organizzazione ed organico distinti da quello dell'Amministrazione regionale, fatta salva la dipendenza funzionale dall'Autorit� nazionale di pubblica sicurezza per quanto concerne il concorso nell'ordine pubblico e pubblica sicurezza, e la collaborazione funzionale con la Direzione generale della protezione civile per le questioni inerenti il pubblico soccorso e la protezione civile.
2. � istituita, presso la Presidenza della Regione, la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale alla quale � preposto un dirigente generale che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nominato con le modalit� di cui all'articolo 3.
3. Gli uffici centrali e periferici assumono la seguente articolazione:
a) una Direzione generale con sede in Cagliari;
b) unit� operative territoriali di livello dirigenziale denominate Ispettorati provinciali che operano alle dipendenze della Direzione generale, ciascuna nel proprio ambito territoriale, aventi sede nei capoluoghi di provincia di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano;
c) unit� operative territoriali di livello direttivo non dirigenziale; denominate Ispettorati distrettuali che operano alle dipendenze delle unit� di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
d) unit� operative territoriali di livello direttivo non dirigenziale denominate Ispettorati territoriali per l'ambiente presso i parchi nazionali per l'applicazione, sul territorio regionale sardo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che operano alle dipendenze delle unit� di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
e) unit� operative territoriali di livello direttivo non dirigenziale denominate Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale che operano alle dipendenze delle unit� di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
f) unit� operative territoriali di livello non direttivo denominate Stazioni forestali che operano alle dipendenze delle unit� di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
g) unit� operative territoriali di livello non direttivo denominate Basi operative navali che operano alle dipendenze delle unit� di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
h) unit� operative territoriali di livello non direttivo denominate Reparti ippomontati che operano alle dipendenze delle unit� di cui alla lettera b), ciascuna nel proprio ambito territoriale;
i) unit� operative territoriali di livello non direttivo denominate Sezioni di polizia giudiziaria che operano alle dipendenze gerarchiche ed amministrative delle unit� di cui alla lettera b), ed alle dipendenze funzionali delle Procure della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 3 febbraio 2011 n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualit� dei prodotti alimentari), ciascuna nel proprio ambito territoriale.4. L'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica della Direzione generale di cui al comma 3, lettera a) sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il numero, l'organizzazione, il funzionamento, le circoscrizioni territoriali e le dotazioni organiche delle strutture di cui al comma 3, lettere b), e), d), e), f), g) e h), sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. L'organizzazione, il funzionamento e le dotazioni organiche delle strutture di cui al comma 3, lettera i) sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, subordinatamente all'emanazione del provvedimento di intesa con lo Stato di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 4 del 2011.
7. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale conserva l'attuale dotazione organica complessiva di 1.380 unit�, ripartite secondo l'allegata tabella A. � istituito il ruolo del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, distinto ed autonomo dal ruolo unico regionale.
8. � istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'articolo 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale. Alla direzione dell'istituto di formazione � preposto un dirigente che assume la denominazione di direttore della scuola. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento, l'attivit� formativa e la dotazione organica della scuola sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, � disciplinato dalle nonne previste dai successivi titoli II, III e IV.
10. Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, al quale l'Autorit� nazionale di pubblica sicurezza attribuisca la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali), � autorizzato a portare le armi in dotazione e, nell'ambito del territorio regionale, ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
11. L'armamento in dotazione individuale e di reparto � determinato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'Autorit� nazionale di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972.
12. Il regolamento di servizio ed il regolamento di disciplina del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono stabiliti con decreti del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. L'uniforme del personale e la livrea dei veicoli di servizio sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in analogia con le corrispondenti dotazioni del Corpo forestale dello Stato. Il medesimo decreto prevede l'istituzione ed il funzionamento di una specifica commissione mista, parte pubblica e parte sindacale, che esprime parere vincolante in materia di adozione delle uniformi e dei veicoli di servizio.
14. � istituito il Bollettino ufficiale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, le cui modalit� attuative sono determinate con decreto del Presidente della Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. � istituito il gruppo sportivo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale denominato Gruppo sportivo forestale sardo, le cui modalit� attuative sono determinate con decreto del Presidente della Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Titolo II
Carriera dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale: ruolo dei dirigenti e ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientaleCapo I
Carriera dei funzionari, ruolo dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientaleArt. 3
Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), ed in armonia con l'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanit�, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e con il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), � istituito il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia � istituito, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, corrispondente al ruolo dirigenti del Corpo forestale dello Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.2. La relativa dotazione organica � fissata nella tabella B allegata al presente legge.
3. Con cadenza triennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalit� ed efficienza.
4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti rivestono la qualifica di agente di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. Il dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale � nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, fra i dirigenti superiori del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Il dirigente generale che cessa dall'incarico di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale conserva la qualifica di dirigente generale e, ove non collocato in quiescenza, � posto fuori ruolo a disposizione della Presidenza della Regione, anche per attivit� di consulenza e alti studi.
Art. 4
Nomina a primo dirigente1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale avviene:
a) nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni biennio, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente della durata di tre mesi con esame finale; allo scrutinio per merito comparativo � ammesso il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in possesso di qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica, ovvero che abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale;
b) nel limite del restante 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni biennio, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 10, comma 1, lettera b), che rivesta la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale.2. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1 la frazione di posto � arrotondata per eccesso all'unit� in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuarsi negli anni successivi.
4. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1� gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed � conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
5. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), ha un indirizzo prevalentemente professionale ed � finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
6. Le modalit� di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalit� di svolgimento dell'esame finale, nonch� i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
7. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale conseguono a titolo onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di et�, infermit� o decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
Art. 5
Concorso per la nomina a primo dirigente1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), � indetto con cadenza biennale con decreto del dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
2. Gli esami sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimit�, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicit� dell'azione amministrativa e consistono in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacit� di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.3. Il colloquio e le prove scritte non si intendono superati se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio ed in ciascuna prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non � ammesso a ripetere la prova concorsuale.
5. Non � ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti un giudizio complessivo inferiore a distinto;
b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio fino ad un mese;
c) nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese;
d) nei cinque anni precedenti la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica.6. Le modalit� del concorso, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, � costituita da un presidente di sezione del Tribunale amministrativo regionale o della sezione regionale della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti superiori del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti ai fini della sostituzione dei componenti effettivi.
Art. 6
Promozione alla qualifica di dirigente superiore1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni biennio, mediante scrutinio per merito comparativo al quale � ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1� gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Art. 7
Valutazione annuale dei dirigenti1. Ai fini della valutazione annuale, effettuata anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, delle prestazioni nonch� dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivit� svolta nell'anno precedente.
2. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da due dirigenti superiori, costituito con decreto del dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun primo dirigente, una scheda di valutazione.
3. Il giudizio valutativo finale � espresso, entro il successivo 30 giugno, dal dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che redige per i dirigenti superiori anche la scheda di valutazione.
4. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale � notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.
5. I contenuti della relazione di cui al comma 1, le modalit� della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
6. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed � tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'attivit� svolta nell'anno precedente.
Capo II
Carriera dei funzionari, ruolo direttivo del Corpo forestale e di vigilanza ambientaleArt. 8
Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta funzioni di polizia � istituito, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, corrispondente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo forestale;
c) commissario superiore forestale.2. La relativa dotazione organica � fissata nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende pi� profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilit� ed autonomia indicato all'articolo 9, nonch� alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 11. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 9
Funzioni del personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. Il personale di cui al presente capo, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale implicanti autonoma responsabilit� decisionale e rilevante professionalit� e quelle stesse attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilit� e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Svolge, altres�, in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilit� ed ambiti di competenza, funzioni di direzione delle attivit� di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema.
2. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di pi� unit� organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilit� per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivit� degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.
3. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalit� posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Espletano altres� funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a pi� unit� organiche non aventi rilevanza esterna, attivit� di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attivit� ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonch� nelle attivit� di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico.
Art. 10
Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. L'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nella qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo stesso avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:
a) et� non superiore a 32 anni; si prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
b) il possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo giuridico-economico, tecnico e scientifico: chimica, discipline statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria ambientale, civile, idraulica ed informatica, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente;
c) idoneit� fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'articolo 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149 (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato);
d) qualit� morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
3. Lo specifico diploma di laurea specialistica, nonch� l'abilitazione all'esercizio di attivit� inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati ed il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso che ne determina le modalit� di svolgimento e le materie d'esame. L'esame consiste in due prove scritto e in un colloquio.
4. Nel limite del 20 per cento dei posti disponibili nei profili professionali di cui all'articolo 8, comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale � ammesso a partecipare il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare pi� grave della sospensione o riduzione dello stipendio per un mese ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di ispettore o qualifica corrispondente � richiesta un'anzianit� di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. Il bando di concorso da emanarsi con le modalit� di cui al comma 1, determina anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di cui al comma 1.
Art. 11
Corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 10 frequentano un corso di formazione iniziale presso un istituto superiore di polizia appositamente convenzionato, della durata di diciotto mesi, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalit� coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Il corso � articolato in un ciclo annuale ed in un tirocinio operativo presso strutture del Corpo della durata di sei mesi, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale.
2. Le modalit� di svolgimento del corso, i criteri generali del tirocinio operativo, le modalit� di svolgimento dell'esame finale, nonch� i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i commissari forestali che hanno superato l'esame e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo con la qualifica di commissario capo forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 14 conserva l'anzianit� maturata nella qualifica di provenienza e, se in possesso della qualifica di commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale, � confermato nella qualifica di commissario superiore forestale. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale previsti dall'articolo 4 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
5. L'assegnazione alle sedi di servizio � effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
6. I commissari capo forestali permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.
Art. 12
Dimissioni dal corso di formazione iniziale1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 11 i commissari forestali che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneit� previsto al termine del primo ciclo del corso, nonch� il giudizio di idoneit� al servizio nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivit� corsuale per pi� di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermit� contratta durante il corso, per infermit� dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ovvero per maternit�.2. I commissari forestali la cui assenza oltre i centottanta giorni � stata determinata da infermit� contratta durante il corso, da infermit� dipendente da causa di servizio, ovvero da maternit�, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneit� psicofisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i commissari forestali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pi� gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia convenzionato.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per ha nomina a commissario forestale.
Art. 13
Promozione a commissario superiore forestale1. La promozione a commissario superiore forestale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale � ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Capo III
Carriera del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientaleArt. 14
Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che espleta funzioni di polizia, � istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale corrispondente al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario forestale del ruolo direttivo speciale;
c) commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale;
d) commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale.2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 � indicata nella tabella D allegata alla presente legge.
Art. 15
Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale
e di vigilanza ambientale1. Il personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza, svolge, in relazione alla professionalit� posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale dipendente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
2. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici cui sono addetti, sostituendo questi ultimi in caso di assenza o impedimento con le connesse responsabilit� per le direttive impartite. Ai medesimi �, inoltre, affidato il coordinamento di pi� unit� organiche non aventi rilevanza esterna con le connesse responsabilit� per i risultati conseguiti.
3. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale collaborano direttamente con i commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. I commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale dirigono, inoltre, uffici o servizi con organizzazione autonoma con le connesse responsabilit�.
Art. 16
Accesso al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale e di vigilanza ambientale con la qualifica di ispettore superiore in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.
2. Non � ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore ad "ottimo" con punti 9;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della sospensione dello stipendio fino ad un mese;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare pi� grave della sospensione dallo stipendio per un mese;
d) nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare pi� grave di quella indicata alla lettera c).3. Le modalit� del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le eventuali forme di preselezione, le materie oggetto degli esami, le categorie da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianit� di servizio nel ruolo degli ispettori, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
Art. 17
Corso di formazione per la conferma nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 sono ammessi a frequentare un corso di formazione presso un istituto superiore di polizia convenzionato della durata di dodici mesi articolato in un ciclo di sei mesi e in un tirocinio operativo della durata di sei mesi presso strutture del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, alla fine dei quali sostengono l'esame finale.
2. Le modalit� di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio d'idoneit� per l'ammissione al secondo ciclo, le modalit� dell'esame finale, nonch� i criteri per la formulazione della graduatoria finale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. I vice commissari forestali che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale con la qualifica di commissario forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. L'assegnazione alla sede di servizio � effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.
5. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.
Art. 18
Dimissioni dal corso di formazione1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 17, i vice commissari forestali del ruolo direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneit� previsto al termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivit� corsuale per pi� di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta nel caso di assenza per infermit� contratta durante il corso, ovvero per infermit� dipendente da causa di servizio o per maternit�.2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Art. 19
Promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. La promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale � ammesso il personale con la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 20
Promozione a commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. La promozione a commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale � ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 21
Conferimento a titolo onorifico di qualifiche connesse alla cessazione dal servizio1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori che riveste la qualifica di ispettore superiore scelto consegue, a titolo onorifico, la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianit�, per limiti di et�, infermit� o decesso, se nel quinquennio precedente abbia prestato servizio senza demerito.
2. I commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale conseguono, a titolo onorifico, la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di et�, infermit� o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
Capo IV
Disposizioni comuni, transitorie e finali per i ruoli direttivi e dirigentiArt. 22
Aggiornamento professionale1. L'aggiornamento del personale dei ruoli dei dirigenti, direttivo dei funzionari e direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale � assicurato durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre alla frequenza di corsi organizzati dalla Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, l'amministrazione promuove lo svolgimento di percorsi di formazione che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni presso strutture formative pubbliche o private.
Art. 23
Ordine gerarchico1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta funzioni di polizia � determinata come segue: ruolo dei dirigenti, ruolo direttivo dei funzionari e ruolo direttivo speciale, ruolo degli ispettori, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli agenti ed assistenti.
2. Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia � determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianit� di ruolo.
Art. 24
Primo inquadramento nel ruolo dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. Gli ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale con qualifica dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione prevista, riassorbibili con le ordinarie vacanze d'organico:
a) nella qualifica di dirigente generale, comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il dirigente che ricopre tale incarico alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) nella qualifica di dirigente superiore, il personale in possesso della previgente qualifica di dirigente che abbia gi� ricoperto l'incarico di dirigente generale, secondo criteri di anzianit� nella medesima qualifica;
c) nella qualifica di primo dirigente, il personale in possesso della previgente qualifica di dirigente, secondo criteri di anzianit� nella medesima qualifica.
Art. 25
Primo inquadramento nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. Gli ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della previgente area C, livelli C1, C2, C3, C4 e C5 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione prevista, riassorbibili con le ordinarie vacanze d'organico:
a) nella qualifica di commissario superiore forestale sostituto dirigente gli appartenenti al previgente livello C5 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo;
b) nella qualifica di commissario superiore forestale gli appartenenti al previgente livello C4 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo;
c) nella qualifica di commissario capo forestale gli appartenenti ai previgenti livelli C2 e C3 secondo criteri di anzianit� nei livelli medesimi;
d) nella qualifica di commissario forestale gli appartenenti al previgente livello C1 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo;2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 8, comma 3, gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine di appartenenza ai previgenti livelli di provenienza e, nell'ambito di questi, secondo l'ordine di ruolo delle distinte professionalit� di base possedute. Dopo l'identificazione dei profili professionali si procede al successivo inquadramento del personale nel rispettivo profilo.
3. In fase di prima applicazione del presente articolo, il collocamento in sovrannumero di unit� del ruolo direttivo dei funzionari determina una corrispondente indisponibilit� di posti nei ruoli sottordinati.
4. I decreti di inquadramento del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono emanati dal dirigente generale comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Art. 26
Primo inquadramento nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza1. Gli ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della previgente area C, livelli C1, C2, C3, C4 e C5 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, privi dei titoli di studio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione prevista, riassorbibili con le ordinarie vacanze d'organico:
a) nella qualifica di commissario superiore forestale sostituto dirigente gli appartenenti al previgente livello C5 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo;
b) nella qualifica di commissario superiore forestale gli appartenenti al previgente livello C4 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo;
c) nella qualifica di commissario capo forestale gli appartenenti ai previgenti livelli C2 e C3 secondo criteri di anzianit� nei livelli medesimi;
d) nella qualifica di commissario forestale gli appartenenti al previgente livello C1 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo.2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine di appartenenza ai livelli di provenienza e, nell'ambito di questi, secondo l'ordine di ruolo.
3. In fase di prima applicazione del presente articolo, il collocamento in sovrannumero di unit� del ruolo direttivo speciale determina una corrispondente indisponibilit� di posti nei ruoli sottordinati.
Art. 27
Ulteriori disposizioni per la previgente area degli ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. Tutte le disposizioni legislative vigenti che si riferiscono agli ufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale si intendono riferite al ruolo di cui all'articolo 8 ove compatibili e non diversamente stabilito.
2. Al personale del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 14 si applica la normativa vigente per il personale del ruolo di cui all'articolo 8 ove compatibile e non diversamente stabilito.
Titolo III
Carriera del personale non dirigente e non direttivo del Corpo forestale e di vigilanza ambientaleCapo I
Riordino dei ruoli del personale non dirigente e non direttivo del Corpo forestale e di vigilanza ambientaleArt. 28
Istituzione dei ruoli del personale non dirigente e non direttivo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta funzioni di polizia sono istituiti i seguenti ruoli, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli dei dirigenti e direttivi:
a) ruolo degli agenti ed assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori.2. Nella tabella E allegata alla presente legge sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonch� l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale con quelle del Corpo forestale dello Stato.
Art. 29
Istituzione ruolo degli agenti e degli assistenti1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale � articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche: agente, allievo agente, agente scelto, assistente, assistente capo.
Art. 30
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali svolge, con margini di iniziativa e di discrezionalit� inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attivit� accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice. Gli assistenti ed assistenti capo, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono espletare compiti di addestramento.
Art. 31
Nomina ad allievo agente1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale avviene mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:
a) et� non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 30; non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di et� per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b) idoneit� fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'articolo 1, commi 2 e 4 della legge n. 149 del 1990;
c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;
d) qualit� morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.2. L'esame pu� essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di coscienza.
4. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalit� di svolgimento di questa nonch� della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso.
5. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
6. Gli allievi agenti frequentano, presso la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, un corso di formazione della durata di nove mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attivit� di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalit� di svolgimento del corso, nonch� quelle degli esami finali sono fissati con decreto del Presidente della Regione su proposta del direttore della Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneit� a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalit� possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalit� di svolgimento e durata sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
7. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.
Art. 32
Dimissioni dal corso per la nomina ad agente1. Sono dimessi dal corso gli allievi agenti che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per pi� di sessanta giorni, anche se non continuativi;
c) non superano gli esami di fine corso.2. Nell'ipotesi di assenza superiore a novanta giorni dovuta ad infermit� contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale � ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneit� psico fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari pi� gravi del rimprovero scritto. Gli allievi agenti di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni sia stata determinata da maternit�, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermit� contratta durante il corso, con decreto del comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il personale � riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneit� psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 31, comma 1, lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente � quella prevista per il corso frequentato e concluso.
4. Sono espulsi dal corso gli allievi agenti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari pi� gravi del rimprovero scritto.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su proposta del direttore della Scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.
Art. 33
Promozioni1. Nell'ambito del ruolo degli agenti e degli assistenti la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.
2. Il servizio prestato come allievo agente � compreso per intero nella qualifica di agente.
Art. 34
Ruolo dei sovrintendenti1. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale � articolato nelle sottospecificate tre qualifiche:
a) vice sovrintendente;
b) sovrintendente;
c) sovrintendente capo.
Art. 35
Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti1. Al personale del ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Detto personale, nell'ambito dei compiti istituzionali, svolge anche in collaborazione con personale delle qualifiche superiori attivit� istruttoria nel contesto di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate con ricorso a margini di iniziativa e di discrezionalit� inerenti anche alle qualifiche attribuite, con mansioni progressive di coordinamento di personale con qualifica inferiore o di direzione di piccole unit� operative, nonch� di sostituzione del superiore gerarchico in caso di assenza o di impedimento; provvede alle attivit� accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature e sistemi di uso complesso. Il personale del ruolo dei sovrintendenti in relazione alla professionalit� posseduta svolge anche compiti di addestramento.
Art. 36
Nomina a vice sovrintendente1. La nomina a vice sovrintendente si consegue:
a) nel limite del 40 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun biennio, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi; al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari pi� gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni;
b) nel limite del 60 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun biennio, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi: al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari pi� gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a "buono" con punti otto.2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono posti in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b) e viceversa.
3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalit� di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, i programmi e le modalit� di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. La nomina a vice sovrintendente � conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso con decorrenza giuridica dal 1� gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma.
Art. 37
Dimissioni dal corso1. � dimesso dal corso di cui all'articolo 36 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) � stato per qualsiasi motivo assente dal corso per pi� di venti giorni, anche se non continuativi;
c) non supera gli esami di fine corso.2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermit� contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio il personale � ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneit� psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari pi� gravi del rimprovero scritto. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1, lettera b), � stata determinata da maternit� � ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di dimissione per assenza determinata da infermit� contratta durante il corso, il personale � ammesso, con decreto del comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, a frequentare il primo corso successivo alla riacquistata idoneit� psico-fisica In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente � quella prevista per il corso frequentato e concluso.
3. � espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pi� gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su proposta del direttore della Scuola.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermit� contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, � promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale � stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazione di anzianit�, � restituito al servizio d'istituto ed � ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo purch� continui a possedere i requisiti previsti. � dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.
Art. 38
Promozione a sovrintendente1. La promozione a sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 39
Promozione a sovrintendente capo1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 40
Ruolo degli ispettori1. Il ruolo degli ispettori del Corpo forestale e di vigilanza ambientale � articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:
a) vice ispettore;
b) ispettore;
c) ispettore capo;
d) ispettore superiore.
Art. 41
Funzioni del personale del ruolo degli ispettori1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Detto personale, nell'ambito di compiti istituzionali, pu� essere preposto ad unit� organiche operative ed organizzative con margini di iniziativa e discrezionalit� inerenti anche alle qualifiche attribuite, coordina e promuove l'attivit� di qualifiche inferiori con l'emanazione di programmi ed istruzioni specifiche per l'individuazione di obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire con piena responsabilit� dell'attivit� svolta; collabora alla predisposizione di programmi relativi al servizio concorrendo all'attuazione dei medesimi nonch� alla predisposizione di atti e provvedimenti di competenza degli ufficiali sostituendoli in caso di assenza o impedimento nelle attivit� di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; provvede ove occorra alle attivit� necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature specializzate e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalit� posseduta, compiti di formazione e di istruzione.
Art. 42
Nomina a vice ispettore1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami seguito da un corso di formazione e specializzazione di dodici mesi; un sesto dei posti � riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio. Al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale con almeno tre anni di anzianit� di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di et�; se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria; a parit� di merito, l'appartenenza al Corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di un'anzianit� di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; un terzo dei posti � riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.2. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Non pu� partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), n� usufruire della riserva di cui alla lettera a) il personale che abbia riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari o un giudizio complessivo inferiore a "buono" con punti otto.
Art. 43
Concorso pubblico1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:
a) et� non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 32; non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di et� per l'ammissione ai pubblici impieghi;
b) diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
c) gli altri requisiti previsti dall'articolo 31, commi 1 e 3.2. Gli esami del concorso pubblico consistono in una prova scritta ed in un colloquio.
3. La prova d'esame � preceduta da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalit� di svolgimento di tale prova, nonch� la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto del Presidente della Regione.
Art. 44
Concorso interno1. Le modalit� del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto del Presidente della Regione.
2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalit� di svolgimento del corso, anche per le finalit� di cui all'articolo 31, comma 6, e degli esami finali, nonch� la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto del Presidente della Regione.
3. Il corso semestrale di cui al comma 2 pu� essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 37.
6. Il personale gi� appartenente ai ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
Art. 45
Corso per la nomina a vice ispettore in prova1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), sono nominati allievi vice ispettori e ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale di cui all'articolo 44. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneit� a servizi che richiedono particolare qualificazione. Il personale gi� appartenente ai ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
2. Gli allievi vice ispettori durante i primi cinque mesi di corso non possono essere impiegati in servizio d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore ad un mese.
3. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che:
a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio;
b) dichiarano di rinunciare al corso;
c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per pi� di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza � stata determinata da infermit� contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo � ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneit�; gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da maternit�, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.4. Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari pi� gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su proposta del direttore della Scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
6. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneit� al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
7. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
Art. 46
Promozione a ispettore1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale � ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto nella stessa almeno due anni di effettivo servizio, oltre al periodo di frequenza del corso.
Art. 47
Promozione a ispettore capo1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale � ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
Art. 48
Promozione a ispettore superiore1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni biennio mediante scrutinio per merito comparativo al quale � ammesso il personale avente un'anzianit� di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo;
b) per il restante 50 per cento dei posti mediante concorso per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun triennio, riveste la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 42, lettera b).2. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1� gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera a) precede nel ruolo quello di cui alla lettera b). I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
3. Le modalit� di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove di esame e la composizione della Commissione esaminatrice, sono fissate con decreto del Presidente della Regione.
Art. 49
Riconoscimento della denominazione di "scelto" agli ispettori superiori1. Gli ispettori superiori che al 1� gennaio di ogni biennio abbiano maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica sono ammessi, a domanda, ad una selezione per titoli, a conclusione della quale, ferma restando la qualifica rivestita, assumono la denominazione di "scelto" con decorrenza dallo stesso 1� gennaio.
2. � escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" con punti dieci o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare pi� grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.
3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosit� sociale), e successive modifiche, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione pi� grave del rimprovero scritto, la selezione per il riconoscimento di "scelto", anche con effetto retroattivo, � effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
4. Le modalit� di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonch� i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalit� di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
5. Agli ispettori superiori scelti possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 41, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unit� organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono individuate le unit� nell'ambito delle quali agli ispettori superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonch� ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 41, comma 2.
Capo II
Disposizioni comuni e transitorie per i ruoli non direttivi e non dirigentiArt. 50
Primo inquadramento nel ruolo degli ispettori del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. I sottufficiali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale gi� inquadrati nella previgente area B, livelli B1, B2, B3 e B4, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo ispettori del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione prevista, riassorbibili con le ordinarie vacanze d'organico:
a) nella qualifica di ispettore superiore scelto gli appartenenti al previgente livello B4 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo;
b) nella qualifica di ispettore superiore gli appartenenti al previgente livello B3 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo;
c) nella qualifica di ispettore capo gli appartenenti al previgente livello B2 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo;
d) nella qualifica di ispettore gli appartenenti al previgente livello B1 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo.2. In fase di prima applicazione del presente articolo, il collocamento in sovrannumero di unit� del ruolo ispettori determina una corrispondente indisponibilit� di posti nei ruoli sottordinati.
Art. 51
Primo inquadramento nel ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale1. Gli assistenti ed agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale gi� inquadrati nella previgente area A, livelli A1, A2, A3 e A4, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo agenti ed assistenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione prevista, riassorbibili con le ordinarie vacanze d'organico:
a) nella qualifica di assistente capo con oltre otto anni nella qualifica, gli appartenenti al previgente livello A4 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo;
b) nella qualifica di assistente capo gli appartenenti al previgente livello A3 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo;
c) nella qualifica di assistente gli appartenenti al previgente livello A2 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo;
d) nella qualifica di agente scelto gli appartenenti al previgente livello A1 secondo criteri di anzianit� nel livello medesimo.
Art. 52
Promozione per merito straordinario1. La promozione alla qualifica superiore pu� essere conferita anche per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 28, ad eccezione dei sovrintendenti capo ed ispettori superiori, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacit�, o abbia corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumit� pubblica, dimostrando di possedere le qualit� necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbia conseguito eccezionali riconoscimenti in attivit� attinenti ai propri compiti, dando particolare prestigio al Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
2. Al personale con la qualifica di sovrintendente capo e ispettore superiore, che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1, � attribuito il trattamento economico del parametro superiore.
Art. 53
Decorrenza delle promozioni per merito straordinario1. Le promozioni di cui all'articolo 52 decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.
3. La proposta di promozione per merito straordinario � formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Sulla proposta decide il Presidente della Regione, previo parere della Giunta regionale.
4. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non pu� essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato � attribuito il trattamento economico del parametro superiore.
Titolo IV
Trattamento economicoCapo I
Attribuzione del trattamento economicoArt. 54
Equiparazione del trattamento economico1. Al personale del ruolo dirigente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale spetta, sulla base dell'allegata tabella F di equiparazione, il trattamento economico in godimento per il corrispondente personale del ruolo dirigenziale del Corpo forestale dello Stato.
2. Al personale dei restanti ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui alla presente legge spetta, sulla base dell'allegata tabella G di equiparazione, il trattamento economico in godimento per i corrispondenti ruoli del Corpo forestale dello Stato.
3. Agli allievi dei corsi di cui agli articoli 11, 31 e 44 compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi del Corpo forestale dello Stato in analoga situazione di stato.
4. A decorrere dalla stipula del primo accordo sindacale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al personale inquadrato nei ruoli del Corpo forestale e di vigilanza ambientale � attribuita l'indennit� pensionabile equivalente a quella corrisposta ai pari qualifica del Corpo forestale dello Stato.
Art. 55
Sistema dei parametri stipendiali1. A decorrere dalla stipula del primo accordo sindacale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al personale di cui all'articolo 54 comma 2, sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nella tabella G, con contestuale soppressione delle previgenti aree e livelli stipendiali.
2. I parametri correlati all'anzianit� nella qualifica sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica.
3. Con la decorrenza di cui al comma 1, il trattamento stipendiale � determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro ed i parametri riportati nella tabella G. Il valore del punto di parametro sar� determinato nel primo accordo sindacale di cui al comma 1.
4. Fermi restando i parametri stabiliti dalla presente legge, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli Accordi sindacali, a decorrere dal primo Accordo sindacale e con cadenza triennale, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.
Art. 56
Effetti del sistema dei parametri stipendiali1. Con la decorrenza di cui all'articolo 55, comma 1, nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonch� gli emolumenti pensionabili.
2. Nello stipendio non confluiscono la retribuzione individuale di anzianit� e l'assegno funzionale di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia).
3. Gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima e quattordicesima mensilit�, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennit� di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato � attribuito un assegno ad personam utile ai fini del calcolo dell'indennit� di fine rapporto e della base pensionabile, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica superiore.
5. La corresponsione degli stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge avviene in via provvisoria e salvo conguaglio.
6. La retribuzione individuale di anzianit� non � soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione.
Art. 57
Trattamento economico accessorio1. Per il personale dei ruoli di cui all'articolo 54, commi 1, 2 e 3, i trattamenti economici accessori sono corrisposti in relazione alla qualifica di appartenenza, ove previsto e, comunque, negli importi vigenti alla data di entrata in vigore del primo accordo sindacale, in analogia con i corrispondenti ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato.
2. Il primo accordo sindacale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la tipologia e gli importi dei vari elementi costituenti il trattamento accessorio per il personale di cui all'articolo 54, commi 2 e 3.
Art. 58
Norma transitoria sul trattamento economico del ruolo dirigente1. In deroga alle disposizioni del titolo IV, capo I, e nelle more delle decorrenze attuative di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57, il personale dirigente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, inquadrato nelle nuove qualifiche ai sensi dell'articolo 54, comma 1, tabella F, continua a percepire il trattamento economico fisso continuativo ed accessorio in godimento, si sensi delle vigenti disposizioni per il corrispondente personale dirigente del Ruolo unico regionale e del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 2006/2009 del 19 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 59
Norma transitoria sul trattamento economico dei ruoli non dirigenziali1. In deroga alle disposizioni del titolo IV, capo I, e nelle more delle decorrenze attuative di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57, il personale non dirigente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, inquadrato nelle nuove qualifiche ai sensi dell'articolo 54, commi 2 e 3, tabella G, continua a percepire il trattamento economico fisso continuativo ed accessorio in godimento, ai sensi delle vigenti disposizioni e del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 1999/2001 del 15 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Capo II
Disposizioni varie e finaliArt. 60
Utilizzazione del personale non idoneo1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori, del ruolo direttivo speciale, del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, semprech� l'inidoneit� accertata ne consenta l'ulteriore impiego, � trasferito nelle corrispondenti categorie professionali del ruolo unico regionale, enti od agenzie regionali, con modalit� definite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. � altres� trasferito nelle corrispondenti categorie professionali del ruolo unico regionale, enti od agenzie regionali, con le modalit� di cui al comma 1, il personale al quale l'Autorit� nazionale di pubblica sicurezza revochi, per qualsiasi causa, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972, salvo i casi di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro.
3. Il personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 2, mantiene, ove pi� favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio.
Art. 61
Impiego del personale del ruolo unico regionale1. Il personale del ruolo unico regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e nelle sue articolazioni periferiche, permane nella Direzione medesima fino alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa, fatta salva la facolt� dei dipendenti interessati di richiesta di mobilit� volontaria verso altre direzioni generali del comparto e loro articolazioni periferiche, nonch� enti ed agenzie, in deroga agli ordinari processi di mobilit�.
2. Al personale del ruolo unico regionale in servizio presso la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, si applicano le norme ordinamentali del comparto di provenienza.
Art. 62
Riconoscimento dell'attivit� usurante1. Al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono riconosciuti, in analogia con il medesimo personale del Corpo forestale dello Stato, i benefici di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonch� misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), derivanti dal riconoscimento della specificit� del ruolo svolto in dipendenza della peculiarit� dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti dalla vigente normativa, per la tutela dell'ambiente e del territorio, nonch� per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attivit� usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 volti ad introdurre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, miglioramenti nel campo della tutela economica, pensionistica e previdenziale, � adottata con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altres� a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 63
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 8, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 19, della legge regionale n. 1 del 2011, e a decorrere dall'anno 2012, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilit� della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'applicazione della presente legge non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Dall'applicazione della presente legge derivano risparmi di spesa per effetto della riduzione di 3 unit� dirigenziali dall'attuale dotazione complessiva del ruolo dirigenti pari a 12 unit�, rideterminandola in 9 unit� complessive come indicato nella tabella B, e conseguente riclassificazione dei previgenti ispettorati ripartimentali di Iglesias, Lanusei e Tempio Pausania che assumono la denominazione di ispettorati distrettuali, di livello direttivo non dirigenziale.
4. Con i decreti del Presidente della Regione di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, sono altres� messi in atto processi di revisione e razionalizzazione delle strutture del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, anche mediante rideterminazione delle giurisdizioni, al fine di perseguire una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto sul territorio, attuando, ove possibile, una riduzione della spesa pubblica.
5. I risparmi di spesa che si determinano per effetto dell'applicazione del comma 4, sono reimpiegati per il miglioramento e l'adeguamento delle dotazioni tecnologiche e di sicurezza del personale e delle strutture del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Art. 64
Disposizioni varie1. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Regione previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme di natura regolamentare vigenti.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 60, al personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale non si applicano le norme in materia di mobilit� intercompartimentale. Non si applicano altres� forme di lavoro part-time, n� a tempo determinato.
Art. 65
Abrogazione di norme1. � abrogata la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), ad eccezione dell'articolo 22 bis, comma 1.
2. All'articolo 1 comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), in fine � aggiunto: "ivi compreso il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale".
3. All'articolo 28 comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, il secondo periodo � soppresso.
4. All'articolo 58 comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, sono soppresse le parole: "nonch� per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale,".
5. All'articolo 71 comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, sono soppresse le parole: "e il coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con l'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53,".
6. Il comma 4 ter, dell'articolo 73, della legge regionale n. 31 del 1998, � soppresso.
7. Il comma 6, dell'articolo 15, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, (legge finanziaria 2005) � soppresso.
8. � abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.
Art. 66
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
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