CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 330

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - SANNA Gian Valerio - AGUS - BARRACCIU - CUCCU - CORDA - DIANA
Giampaolo - LOTTO - MANCA - MELONI Valerio - MORICONI - SABATINI - SOLINAS Antonio

il 17 novembre 2011

Misure urgenti per la regolarizzazione di occupazioni abusive di alloggi di edilizia pubblica

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge ha per oggetto misure urgenti per la regolarizzazione di occupazioni abusive di alloggi di edilizia pubblica nel territorio regionale.

Il provvedimento legislativo si rende necessario, così come accadde con l'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, nel contesto di una situazione economica e sociale che si aggrava ogni giorno e che fa emergere sempre di più un reale disagio abitativo nelle diverse aree della Regione e in considerazione della rilevante diminuzione degli investimenti pubblici per far fronte all'ingente domanda di alloggi pubblici.

Il testo della presente proposta di legge ricalca in larga misura il contenuto della richiamata disposizione di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 13 del 1989, e le regolarizzazioni vengono subordinate ad alcune precise condizioni che gli enti gestori provvederanno ad attuare, e che pongono quale requisito di base il recupero dei canoni non versati in conto occupazione e la non interferenza della regolarizzazione con eventuali soggetti aventi diritto agli stessi alloggi per effetto di disposizioni di assegnazione definitiva.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Regolarizzazione dei rapporti locatari

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi previo accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 1989, per tutti gli alloggi di cui all'articolo 1 della stessa legge che alla data del 31 dicembre 2009 risultassero occupati senza titolo.

2. La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata:
a) al protrarsi in continuità dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data indicata al comma 1 fino al momento dell'assegnazione;
b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati relativi all'occupazione abusiva;
c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato mediante graduatoria pubblica definitiva ovvero che si tratti di alloggio soggetto a riserva di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 1989.