CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 329
presentata dai Consiglieri regionali
GRECO - PITTALIS - TOCCO - PITEA - LOCCI - AMADU - RODIN - LAI - BARDANZELLU - SANJUST - STOCHINOil 10 novembre 2011
Strategie di prevenzione e di contrasto alla povertà attraverso interventi di microcredito per le persone e le famiglie che si trovano in temporanea difficoltà economica per accadimenti imprevedibili e straordinari
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Gli effetti della recente crisi economica rendono sempre più attuale il tema delle condizioni di vita della nostra Isola e con esso il tema della povertà delle famiglie.
La povertà non è associata solo a un disagio economico, ma provoca anche disagio sociale; la povertà richiama concetti quali esclusione sociale, disuguaglianza, marginalità, deprivazione culturale, solitudine, carenza di legami familiari e sociali.
Esistono tre definizioni di povertà: povertà relativa, povertà assoluta e vulnerabilità alla povertà.
- Povertà relativa: rappresenta la soglia convenzionale che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera; per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile procapite in Italia. I dati vengono diffusi dall'ISTAT per aree geografiche e regione.
- Povertà assoluta: rappresenta la spesa minima necessaria per acquisire i beni e i servizi inseriti nel paniere di povertà assoluta (beni e servizi per standard di vita minimamente accettabile). Varia, in relazione al numero di componenti della famiglia, all'età, alla ripartizione geografica, alla dimensione del comune di residenza e viene costruito considerando diverse categorie di consumo.
- Vulnerabilità alla povertà: non misura la povertà di oggi, ma quella di domani. Sono considerati vulnerabili gli individui che hanno una probabilità superiore alla media nazionale di trovarsi nel futuro in una situazione di povertà. La vulnerabilità alla povertà riguarda sia gli individui poveri oggi, e aventi basse probabilità di uscire da questa situazione, sia individui non ancora poveri ma che potrebbero diventarlo in un futuro prossimo trovandosi nell'impossibilità di fronteggiare una spesa imprevista.Quest'ultima definizione di povertà è molto importante in quanto se affrontata con adeguati strumenti potrebbe consentire la realizzazione di strategie di prevenzione della povertà.
La povertà è fortemente associata al territorio, alla struttura familiare, a livelli di istruzione e profili professionali poco elevati, oltre che all'esclusione dal mondo del lavoro.
Analizzando nello specifico la situazione della povertà in Sardegna, i dati ISTAT ci forniscono un quadro poco rassicurante.
L'incidenza della povertà relativa negli ultimi anni è risultata pari al 21,4 per cento delle famiglie sarde, il doppio di quella nazionale. I dati dell'indagine ISTAT sui consumi ci forniscono un'ulteriore conferma del peggioramento delle condizioni di vita delle famiglie sarde. La Sardegna subisce una diminuzione della spesa media mensile particolarmente grave: la spesa media che nel 2008 era pari a 2.080 euro mensili nel 2009 scende a 1.878 euro.
Una riduzione di queste dimensioni della spesa media delle famiglie sarde e un'incidenza della povertà relativa pari al 21,4 per cento richiede l'attuazione di programmi di contrasto di particolare rilevanza in termini finanziari e d'impegno di risorse organizzative e di personale.
Tra le cause di povertà la disoccupazione è sicuramente la principale, ma altri fattori stanno diventando sempre più determinanti (perdita della casa, reddito insufficiente, morte di un familiare, problemi di salute, separazione, divorzio).
Le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese sono sempre più numerose e il verificarsi di un evento imprevedibile rischia di compromettere l'equilibrio economico difficilmente raggiunto. Non si parla solo di eventi quali la perdita del lavoro, un lutto, la malattia di un familiare, una separazione, ma anche di episodi più banali come una visita dal dentista, la riparazione dell'auto con la quale ci si reca al lavoro, la sostituzione di un elettrodomestico.
Questi eventi imprevedibili rischiano di far cadere in povertà le famiglie che non hanno i mezzi economici adeguati per affrontarli, in modo particolare le famiglie numerose (con tre o più figli) e le giovani coppie, ma anche i nuclei familiari composti da un unico genitore con figli.
Ma c'è un dato ancora più preoccupante e che riguarda le famiglie che si trovano in una situazione di apparente normalità economica; queste famiglie, escluse dagli studi e dalle ricerche sulla povertà, potrebbero trovarsi nell'impossibilità di affrontare una spesa imprevista oppure nella condizione di dover ridurre alcune spese fondamentali (spese per l'acquisto degli alimenti o per l'acquisto di abiti) per far fronte alla spesa non preventivata.
La Regione ha già assunto una serie di misure di contrasto alla povertà.
Con la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona) la Regione si è impegnata ad adottare "politiche ed interventi specifici di contrasto dell'esclusione sociale e della povertà, promuovendo il coordinamento degli strumenti e delle azioni regionali e locali in ambito sociale, scolastico e formativo, di inserimento lavorativo ed abitativo" e ha, inoltre, istituito il reddito di cittadinanza "quale forma specifica di intervento contro l'esclusione sociale e la povertà, che i comuni adattano a favore di cittadini residenti in Sardegna da almeno ventiquattro mesi" (articolo 33).
È necessario, però, prevedere in questo momento un intervento più mirato e di immediata realizzazione al fine di prevenire le situazioni di povertà attraverso misure che agiscano sui fattori statisticamente responsabili di questi fenomeni.
La presente proposta di legge vuole offrire un valido aiuto economico alle famiglie più vulnerabili contrastando così anche il fenomeno dell'usura che purtroppo trova terreno fertile anche in questo nuovo fenomeno che è quello delle forme di indebitamento dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà finanziarie per eventi non prevedibili e straordinari.
L'articolo 1 indica le finalità della presente proposta dirette alla promozione di strategie di prevenzione e contrasto alla povertà.
L'articolo 2 indica le strategie che vengono individuate attraverso interventi di microcredito senza interessi a favore di persone e famiglie che si trovano in temporanea difficoltà economico-finanziaria per eventi imprevedibili e straordinari e l'articolo 3 individua i soggetti beneficiari.
L'articolo 4 indica i soggetti che concorrono nell'intervento di microcredito.
Con gli articoli 5 e 6 si definiscono rispettivamente la natura dell'intervento, determinandone i criteri e i limiti, mentre con l'articolo 7 si indicano le modalità di accesso rendendo l'erogazione del microcredito rapida ed efficace grazie ad una istruttoria semplificata.
Gli articoli 8 e 9 indicano rispettivamente i compiti degli enti locali che vengono coinvolti, oltre che nell'erogazione del microcredito attraverso una procedura a sportello, anche nella sua pubblicizzazione, e i compiti della Regione.
L'articolo 10 prevede l'istituzione di un fondo di rotazione, mentre l'articolo 11 stabilisce che alle spese previste dalla presente legge si deve provvedere con la legge di contabilità regionale.
Infine, l'articolo 12 prevede la redazione di una relazione da parte della Giunta regionale che illustri il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Obiettivi1. La Regione in armonia con i valori e i principi contenuti nella Carta costituzionale italiana, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel proprio Statuto, in attuazione a quanto enunciato nella legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), promuove e sostiene strategie di prevenzione e contrasto alla povertà.
2. La Regione, in coerenza con le direttive adottate dal Consiglio europeo con la strategia comunitaria EU 2020, il cui obiettivo è la riduzione della povertà, sviluppa forme d'intervento nell'ambito dei programmi regionali che agiscono su fattori responsabili delle situazioni di povertà.
Art. 2
Oggetto1. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, sostiene interventi di microcredito senza interessi a favore di persone e di famiglie che si trovano in temporanea difficoltà economico-finanziaria a causa di accadimenti non prevedibili e straordinari che comportano rischio di povertà e disagio sociale.
2. La presente legge definisce gli orientamenti e il coordinamento con i soggetti individuati all'articolo 3 per l'attuazione degli interventi di microcredito e disciplina i criteri per la definizione delle convenzioni con gli istituti di credito, nonché le condizioni per l'accesso e le procedure di erogazione del microcredito senza interessi da restituire secondo piani di rimborso concordati a favore delle persone e delle famiglie a rischio povertà.
Art. 3
Beneficiari1. Sono beneficiari degli interventi di microcredito senza interessi, in alternativa ai tradizionali interventi di sostegno economico, le persone e le famiglie che si trovano in temporanea difficoltà economico-finanziaria a causa di accadimenti non prevedibili e straordinari la cui soluzione non è differibile nel tempo, come definiti dall'articolo 5, comma 3, con particolare riguardo a quelli di carattere lavorativo, abitativo e sanitario che possono influenzare negativamente la normale conduzione della vita familiare tanto da esporla ad un processo di cronicizzazione dell'indebitamento.
2. Le persone e le famiglie che possono accedere al microcredito senza interessi secondo piani di rimborso concordati in base agli indirizzi dettati dalla Regione e in base ai parametri definiti con i soggetti indicati all'articolo 2, oltre che versare nelle condizioni di cui al comma 1, devono essere titolari di un reddito familiare complessivo fino a euro 30.000 (trentamila) annui calcolato secondo gli indicatori della situazione economica e del quoziente familiare.
Art. 4
Soggetti1. Nell'ambito dei programmi regionali di contrasto alle forme di povertà, con riguardo agli interventi di microcredito senza interessi concorrono, secondo il principio di sussidiarietà nel rispetto delle loro funzioni e competenze:
a) la Regione;
b) le province;
c) i comuni, singoli o in forma associata;
d) gli istituti bancari e le fondazioni bancarie.
Art. 5
Natura dell'intervento1. Gli interventi di microcredito consistono in un prestito di denaro senza interessi per il richiedente da restituire con rate mensili entro un periodo massimo di ventiquattro mesi e possono essere richiesti una sola volta.
2. L'ammontare del prestito non può essere superiore alla complessiva somma di euro 3.000 (tremila).
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i rappresentanti delle autonomie locali, definisce gli eventi, gli indicatori di bisogno e gli indicatori di vulnerabilità delle persone e delle famiglie.
4. La Giunta regionale definisce i criteri di distribuzione delle risorse ai comuni, singoli o associati.
Art. 6
Limiti dell'intervento1. Gli interventi di microcredito sono erogati in alternativa ai tradizionali interventi di sostegno economico di cui alla legge regionale n. 23 del 2005, differiscono dai prestiti d'onore erogati e non sono compatibili con le erogazioni di altri contributi percepiti allo stesso fine.
Art. 7
Modalità di accesso al microcredito1. Per accedere agli interventi di microcredito i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 presentano istanza al comune di residenza.
2. L'istruttoria è avviata e conclusa con la massima tempestività per garantire entro trenta giorni l'erogazione del microcredito da parte dell'ente o dell'istituto.
3. Sono esclusi dall'accesso al microcredito i soggetti che già beneficiano di altri interventi o prestazioni erogati da altri enti pubblici per la stessa natura o che hanno una situazione debitoria con gli istituti di credito che evidenzia l'assoluta incapacità di rimborso del debito.
4. Nel caso in cui il beneficiario, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari una situazione non corrispondente a quella effettiva in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 3, l'erogazione del microcredito è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. L'erogazione del microcredito avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande.
Art. 8
Compiti degli enti locali1. Ferma restando l'autonomia degli enti locali in materia di sostegno alle persone e alle famiglie, i comuni, sia singolarmente che in forma associata, e le province possono concorrere, tramite specifiche intese con la Regione, al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 anche con risorse proprie.
2. I comuni, singoli o associati, hanno il compito di predisporre l'assegnazione del microcredito attraverso una procedura a sportello che garantisca ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3:
a) la pubblicizzazione del microcredito;
b) la facilitazione dell'accesso al microcredito attraverso forme istruttorie semplificate;
c) l'omogeneità delle soluzioni operative nei diversi ambiti territoriali di riferimento;
d) l'adeguatezza delle forme di erogazione rispetto alle specifiche caratteristiche dei beneficiari degli interventi di cui alla presente legge;
e) la tempestività dell'erogazione;
f) la gratuità per i beneficiari delle prestazioni.
Art. 9
Compiti della Regione1. Nell'ambito delle politiche di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, anche attraverso l'adozione di un più complesso piano d'azione regionale interassessoriale e intersettoriale, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e verifica degli interventi di cui alla presente legge.
2. La Regione, avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 4:
a) persegue obiettivi finalizzati a sostenere le persone e le famiglie che si trovano in temporanea difficoltà economica per eventi imprevedibili e straordinari;
b) definisce, adottando uno specifico regolamento, i criteri e le modalità di accesso al microcredito, individuando gli eventi, gli indicatori di bisogno e gli indicatori di fragilità delle persone e delle famiglie;
c) individua gli istituti di credito, le fondazioni bancarie o altri soggetti di finanza etica con cui convenzionarsi per la concessione del microcredito;
d) determina annualmente, sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'ISTAT la somma massima da erogare con il microcredito;
e) disciplina e assegna agli ambiti territoriali, mediante i piani sociali di zona, le risorse finanziarie per l'accesso al microcredito;
f) individua gli indicatori per valutare l'efficacia e la qualità degli interventi di microcredito;
g) si assume nel confronti degli istituti di credito i costi degli interessi maturati per l'erogazione del prestito.
Art. 10
Istituzione del fondo di rotazione1. Per la concessione dei prestiti previsti dalla presente legge i comuni, singoli o associati, istituiscono un fondo di rotazione.
Art. 11
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
Art. 12
Clausola valutativa1. Alla fine del primo anno di applicazione della legge, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare:
a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità;
b) i risultati degli interventi effettuati.