CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 326

presentata dai Consiglieri regionali
DIANA Giampaolo - ESPA - AGUS - BARRACCIU - BRUNO - COCCO Pietro - CORDA - CUCCA - CUCCU - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SOLINAS Antonio - SANNA Gian Valerio - SORU

l'8 novembre 2011

Norme in materia di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

In un sistema di libero mercato il consumatore ricopre un ruolo chiave, sono sue le scelte che premiano o penalizzano un'impresa rispetto ad un'altra ed è attraverso le sue preferenze di acquisto di beni e servizi, e quindi di consumo, che fornisce il metro di valutazione del sistema a condizione che questo funzioni perfettamente. Infatti, nelle moderne società capitalistiche, notoriamente basate su sistemi di produzione e distribuzione di massa, si determina quasi inevitabilmente il rischio concreto della nascita di situazioni di monopolio, oligopolio e concentrazioni industriali tali da trasformare il consumatore, assai spesso, da fattore di equilibrio e protagonista del mercato in strumento della produzione, vittima di possibili abusi e prevaricazioni in quanto esposto, fra l'altro, al deleterio strumento della pubblicità spregiudicata ed ingannevole. Il che determina il rischio per il consumatore di acquistare, a prezzi spesso fuori mercato, prodotti scadenti, difettosi, se non addirittura pericolosi per la propria salute; vale a dire per un bene primario garantito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e precipuo interesse della collettività. In sostanza, in uno stato di diritto il consumatore deve essere adeguatamente tutelato.

Tale esigenza è emersa negli Stati Uniti fin dai primi anni del secolo scorso ed ha ben presto trovato tutela giuridica. A far data dagli anni '60 lo stesso fenomeno si è verificato anche nei vari paesi europei e, a partire dagli anni '70, nello stesso ordinamento comunitario in cui si è ben presto formata una vera e propria branca del diritto relativa alla tutela del consumatore. Il punto di partenza è stata l'approvazione, da parte dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, con la risoluzione n. 543 del 1973, della Carta europea dei consumatori, cui ha fatto seguito la risoluzione del Consiglio della CEE del 14 aprile del 1975 che ha riordinato e specificato i principali obiettivi della politica comunitaria in tema di tutela dei consumatori come la protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza e per gli interessi economici dei consumatori, la previsione a favore dei consumatori di consulenza, assistenza e risarcimento dei danni subiti, l'informazione e l'educazione del consumatore, ecc.

Negli anni successivi sono state poi emanate diverse direttive finalizzate ad armonizzare le legislazioni nazionali in tema di tutela e promozione dei diritti e degli interessi dei consumatori; in questo processo fondamentale è stata la previsione dell'articolo 100/a del Trattato introdotto dall'Atto unico europeo del 1987 secondo cui la Commissione europea, nelle sue proposte in materia di sanità, sicurezza, tutela dell'ambiente e protezione dei consumatori, garantisce un "livello di protezione elevato". Decisivo è stato anche il Trattato di Maastricht sull'Unione europea (stipulato nel 1987 ed entrato in vigore nel 1993) che, all'articolo 129/a, ha ricompreso espressamente fra gli obiettivi della politica comunitaria la tutela dei consumatori; in conseguenza di ciò la rilevanza giuridica degli interessi dei consumatori e l'obiettivo di realizzare, per questi ultimi, una politica comune di protezione e informazione sono stati codificati a livello costituzionale comunitario.

Il riconoscimento e la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti sono stati, inoltre, sanciti con l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con l'articolo 53 del Trattato di Nizza, con l'introduzione del capo XIV bis nel Codice civile, con la successiva legislazione nazionale di cui in particolare la legge 30 luglio 1988, n. 281, che ha recepito le direttive comunitarie e che, nell'istituire il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, ha attribuito ad esso il ruolo di raccordo e ordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia nonché il ruolo di promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. La legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del titolo V della Costituzione, ha poi trasferito la maggior parte delle competenze legislative dallo Stato alle regioni.

Per quanto concerne la disciplina recente in materia va ricordato il testo del "Codice del Consumo" che è stato emanato con decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206, avente lo scopo di armonizzare e riordinare le normative concernenti i processi di acquisto e di consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. Vi sono state ulteriori modifiche ed integrazioni al testo del "Codice" con l'articolo 19 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, con il decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e con l'articolo l, commi 445, 446, 447, 448 e 449 della legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Negli ultimi anni, ancora, promossi dal Ministero sviluppo economico e dal Consiglio nazionale dei consumatori e utenti, si sono svolte annualmente delle sessioni programmatiche tendenti ad analizzare tutte le problematiche relative ai diritti e agli interessi dei consumatori e degli utenti. A tal proposito, nell'ultima sessione tenuta a Bari il 15-16 ottobre 2009 è stato licenziato, tra l'altro, un documento al fine di armonizzare i criteri da applicare da parte delle regioni per il riconoscimento delle rappresentanze delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Da qui la necessità di redigere codesto testo legislativo perché anche la Sardegna, unica tra le regioni italiane a non essersi ancora dotata di uno strumento di legge in materia di consumerismo, si doti di una legge organica che si proponga di perseguire, attraverso la disciplina delle funzioni di competenza regionale in materia di promozione e riconoscimento delle forme associative e rappresentative dei cittadini in qualità di consumatori e utenti, gli obiettivi di tutela e garanzia dei diritti fondamentali e degli interessi riconosciuti in capo agli stessi, sia in ambito comunitario che nazionale.

In questo senso è indirizzata la presente proposta di legge, strutturata in dodici articoli:
- l'articolo 1 (Principi generali) predispone i principi generali su cui si fonda la legge;
- l'articolo 2 (Finalità) prevede le finalità e gli scopi che la legge si propone;
- l'articolo 3 (Consulta regionale dei consumatori e degli utenti) prevede l'istituzione della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) e individua i compiti ad essa assegnati;
- l'articolo 4 (Composizione della CRCU e modalità di funzionamento) prevede la composizione della CRCU nonché le modalità di funzionamento;
- l'articolo 5 (Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti) prevede l'istituzione di un registro regionale delle associazioni di consumatori e utenti e i requisiti in base ai quali le associazioni possono richiedere l'iscrizione;
- l'articolo 6 (Procedimento per l'iscrizione delle associazioni nel registro regionale) prevede le procedure da seguire per l'inserimento delle associazioni nel registro regionale;
- l'articolo 7 (Promozione di azioni giudiziarie) prevede che le associazioni dei consumatori e utenti iscritte nel registro regionale possano promuovere azioni giudiziarie a tutela dei diritti di consumatori e utenti secondo quanto previsto nelle norme costituzionali e da disposizioni nazionali;
- l'articolo 8 (Richiesta di analisi) prevede la possibilità delle associazioni di tutelare i diritti collettivi dei consumatori e degli utenti mediante richieste dell'effettuazione di analisi alle aziende regionali locali, abilitate ad effettuare analisi e prove tecniche;
- l'articolo 9 (Educazione ai consumi, informazione e formazione dei consumatori e degli utenti) prevede che la Regione consolidi, implementi ed aggiorni le dovute conoscenze in ambito consumeristico da destinare alla fruizione dei cittadini, del mondo associativo, della scuola e dei soggetti economici, affinché si sviluppi la cultura del consumo critico, responsabile e consapevole;
- l'articolo 10 (Piano di indirizzo) prevede il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti ossia, lo strumento attraverso cui, la Giunta regionale individua gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2;
- l'articolo 11 (Norma finanziaria) stabilisce il necessario raccordo tra le indicazioni della spesa prevista dalla proposta di legge regionale e le necessarie risorse per attuarle;
- l'articolo 12 (Entrata in vigore) prevede l'urgente entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi generali

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo sociale ed economico dei cittadini, singoli e associati, quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi.

 

Art. 2
Finalità

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione e in conformità dei principi contenuti nel Trattato sull'Unione europea nonché della normativa comunitaria e nazionale, nell'esercizio dei propri poteri e nell'ambito dei propri strumenti di programmazione strategica persegue i seguenti obiettivi:
a) diritto alla tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
b) diritto alla sicurezza, alla qualità e igienicità dei prodotti, dei servizi nonché dei processi produttivi e la partecipazione agli stessi, anche con riferimento alla fruibilità da parte di soggetti diversamente abili, attivando efficaci sistemi di identificazione, rintracciabilità, monitoraggio e vigilanza;
c) diritto a usufruire di un ambiente salvaguardato anche attraverso l'incentivazione dello sviluppo sostenibile, del risparmio energetico e della riduzione dell'impatto ambientale;
d) promozione dell'informazione, dell'educazione, della formazione del consumatore e dell'utente, al fine di favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare un più razionale rapporto socio-economico con gli attori della produzione, della distribuzione e dei servizi;
e) diritto di educazione al consumo di tutti quei prodotti rispondenti ai criteri dettati dalla normativa comunitaria e nazionale in campo di inquinamento ambientale, trasparenza dei materiali impiegati nei processi produttivi dei beni, trasparenza delle fasi produttive nei costi, luoghi di provenienza, vendita e rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati nella produzione degli stessi;
f) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza, la trasparenza e l'equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi e la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;
g) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra consumatori e utenti, valorizzando il diritto di ciascuno ad essere rappresentato e riconoscendo le funzioni di tutela e di rappresentanza delle associazioni che operano su base democratica;
h) promozione della collaborazione, di protocolli d'intesa e di accordi fra associazioni di consumatori e utenti, pubbliche amministrazioni, imprese costituite anche in forma di cooperativa e altri soggetti, pubblici e privati, che erogano servizi di pubblica utilità, conformemente a standard di qualità e di efficienza;
i) diritto a usufruire di servizi di tutela giudiziale e stragiudiziale trasparenti, imparziali e con tempistiche brevi;
j) tutti i diritti riguardanti i consumatori e utenti osservati nella Costituzione italiana, e nella legislazione comunitaria e nazionale non contemplati nella presente legge.

 

Art. 3
Consulta regionale dei consumatori
e degli utenti

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione si avvale della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti di seguito denominata CRCU.

2. La CRCU svolge i seguenti compiti:
a) formula studi, esprime pareri e proposte, avvalendosi di un proprio ufficio studi, sugli interventi di programma, regolamenti e sui disegni di legge della Giunta regionale che, direttamente o indirettamente, interessano i consumatori e utenti;
b) propone alla Giunta regionale studi e ricerche, atti normativi, tavoli di lavoro, convegni e altre iniziative, con la collaborazione delle imprese, inerenti le filiere di produzioni dei beni, il commercio, il consumo, la fruizione di servizi, tesi a incentivare un'economia sana e sostenibile secondo standard di qualità, efficienza ed economicità;
c) favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche locali e regionali, in armonia con le politiche nazionali e dell'Unione europea, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, proponendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;
d) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
e) esprime pareri sugli interventi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;
f) promuove la prevenzione e la tutela della salute di consumatori, utenti e dell'ambiente, segnalando agli organi politici competenti la necessità di richiedere ai servizi delle agenzie regionali locali abilitate, l'effettuazione di analisi chimiche o chimico-fisiche, geologiche e biologiche, in materia di rifiuti, di inquinamento acustico, di qualità dell'aria, delle acque e del suolo, in attuazione delle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica di alimenti e bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico, del suolo e degli scarichi idrici;
g) esamina l'andamento dei prezzi in materia di prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati, costituendo all'occorrenza appositi osservatori;
h) sollecita l'adeguamento a livello regionale a rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore e da altri enti nazionali e comunitari;
i) promuove l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in merito alla partecipazione delle associazioni di consumatori e utenti, iscritte presso la CRCU, alla predisposizione delle carte dei servizi;
j) designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali, nel rispetto dei principi di pluralismo e rappresentatività delle associazioni proponenti;
k) indica ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali le associazioni dei consumatori e degli utenti incaricate degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 461, della legge n. 244 del 2007, da individuarsi in base al loro maggior radicamento nell'ambito territoriale di erogazione del servizio.

 

Art. 4
Composizione della CRCU e modalità
di funzionamento

1. La CRCU, ha sede a Cagliari presso la Giunta regionale ed è organo di supporto della Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. La CRCU è composta:
a) dall'Assessore regionale competente per materia che la presiede o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nel registro di cui all'articolo 5, dalle stesse designato;
c) da un rappresentante dei comuni designato dall'Associazione nazionale comuni italiani delegazione Sardegna;
d) da un rappresentante per ciascuna delle camere di commercio presenti nella Regione, designato dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna;
e) da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna;

3. La CRCU è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. In sede di prima applicazione della presente legge, la Consulta è nominata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

4. Il Presidente della CRCU è coadiuvato da un vicepresidente scelto dalla Consulta stessa.

5. La Consulta, per il suo funzionamento, si avvale di una segreteria formata da dipendenti dell'Amministrazione regionale di competenza.

6. La Consulta regionale dei consumatori e degli utenti si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, e, comunque, ogni qualvolta risulti necessario; il presidente convoca la CRCU anche su richiesta di almeno un quarto dei componenti in carica.

7. Qualora, dopo la nomina della CRCU, nuove associazioni vengano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, il Presidente della Regione provvede ad aggiornare la composizione della Consulta con proprio atto.

8. I componenti della CRCU sono invitati alle riunioni tramite mezzi che ne assicurino il ricevimento e almeno otto giorni prima dalla data della riunione; per la validità delle sedute della CRCU è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

9. Alle sedute della Consulta possono partecipare, su richiesta del Presidente e su accordo tra i componenti, senza diritto di voto, i rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia ed altri soggetti direttamente interessati in relazione alle tematiche trattate, fra i quali i rappresentanti degli organismi associativi delle autonomie locali e funzionali; possono altresì partecipare i consiglieri regionali.

10. La CRCU predispone la proposta di regolamento che disciplina il proprio funzionamento, la Giunta regionale approva la proposta sentita la competente Commissione consiliare.

11. I membri della CRCU designati dalle associazioni non possono essere confermati per più di due mandati consecutivi ai sensi della presente legge.

12. La partecipazione alle sedute della Consulta a qualsiasi titolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Gli incarichi dei componenti della Consulta sono gratuiti, è invece dovuto il rimborso delle spese sostenute, nella misura e con le modalità definite dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti nella Regione.

 

Art. 5
Registro regionale delle associazioni
dei consumatori e degli utenti

1. È istituito presso l'Assessorato competente per materia il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.

2. L'iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere regionale o delle sezioni regionali di associazioni nazionali, è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che preveda la sede legale nella Regione, sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;
b) tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
d) avere nel territorio regionale una sede operativa dell'associazione con uno sportello aperto al pubblico in almeno quattro province della Regione, con presenza minima complessivamente per provincia di 20 ore alla settimana;
e) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale;
f) svolgimento di un'attività continuativa nell'ambito della Regione nei tre anni precedenti;
g) dimostrazione di aver svolto servizi di assistenza e tutela di consumatori e utenti sia mediante pratiche gestite allo sportello, in almeno cento casi nell'anno documentati, sia attraverso attività più visibili con manifestazioni, convegni, assemblee, comunicati, ecc. (che abbiano avuto eco sulla stampa o sulle reti radio televisive), di cui almeno 10 documentate nell'ultimo anno;
h) non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni di consumatori e utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese in qualsiasi forma costituite.

4. Le sedi delle associazioni di consumatori e utenti sono utilizzate in via esclusiva dalle sole associazioni di pertinenza e/o, in ogni caso, non sono condivisibili con l'esercizio di qualsivoglia attività di carattere economico-professionale.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura per l'iscrizione delle associazioni al registro regionale e per l'aggiornamento dello stesso.

6. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell'associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.

7. La perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

8. L'elenco aggiornato delle associazioni regionali dei consumatori e utenti è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Art. 6
Procedimento per l'iscrizione
delle associazioni nel registro regionale

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, le associazioni presentano all'Assessorato competente in materia di commercio, nel periodo dal l° al 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione dai quali risulti il possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 2, lettera a); la documentazione attestante il possesso dei requisiti, può essere anche presentata nelle forme consentite dalla vigente normativa sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta salva la possibilità per la competente struttura della Giunta regionale di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia;
b) dichiarazione concernente il numero degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente e articolato per provincia;
c) relazione dettagliata sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione dalla quale risulti la composizione degli organi sociali, dei soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima in ambito regionale;
d) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione da cui risulti quanto indicato dall'articolo 5, comma 2, lettere e), f), g) e h);
e) copia del bilancio consuntivo dell'anno antecedente a quello di presentazione della domanda, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione;
f) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione che attesti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, lettera i);
g) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione che attesti la conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, commi 3 e 4.

2. L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di consumatori e utenti è disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di commercio di cui al comma 1, da pubblicarsi sul BURAS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.

3. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, comporta la cancellazione immediata dal registro regionale delle associazioni di consumatori ed utenti.

4. L'iscrizione delle associazioni nel registro regionale delle associazioni di consumatori e utenti, di cui all'articolo 5, comma 1, è tacitamente rinnovata ogni anno. Nel caso in cui siano intervenute modificazioni rispetto ai requisiti stabiliti dall'articolo 5, comma 2, le associazioni iscritte ne danno immediata comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di commercio.

5. L'Assessorato regionale competente in materia di commercio può richiedere alle associazioni iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5, comma 1, qualsiasi tipo di documentazione relativa alle proprie attività.

6. Le associazioni dei consumatori e utenti iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5, comma 1, presentano all'Assessorato regionale competente in materia di commercio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

Art. 7
Promozione di azioni giudiziarie

1. Le associazioni di consumatori e utenti iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 possono promuovere azioni giudiziarie a tutela dei diritti di consumatori e utenti secondo quanto previsto nelle norme costituzionali e da disposizioni nazionali.

 

Art. 8
Richiesta di Analisi

1. A tutela dei diritti collettivi dei consumatori e degli utenti, le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 possono richiedere l'effettuazione di analisi e di prove tecniche alle aziende regionali locali in tal senso abilitate.

2. La richiesta di cui al comma 1 è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente.

3. Le aziende regionali locali preposte provvedono, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare le analisi e le prove tecniche. In caso di impossibilità ad eseguire gli esami, le aziende regionali locali ne danno comunicazione alle associazioni richiedenti entro dieci giorni dalla richiesta, indicandone la motivazione.

4. Il risultato delle analisi e delle prove tecniche effettuate su istanza delle associazioni ai sensi del presente articolo è immediatamente comunicato con lettera, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

5. Le analisi e le prove tecniche richieste ai sensi del presente articolo sono effettuate a titolo gratuito.

6. Presso ogni ufficio delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 5, preposto alla vigilanza e al controllo a tutela di consumatori e utenti, è tenuto un registro soggetto a pubblica consultazione, nel quale vengono annotati le denunce e le segnalazioni pervenute, l'esito degli accertamenti svolti e i provvedimenti eventualmente assunti.

 

Art. 9
Educazione ai consumi, informazione
e formazione dei consumatori e degli utenti

1. La Regione consolida, implementa ed aggiorna un patrimonio di conoscenze in ambito consumeristico da destinare alla fruizione dei cittadini, del mondo associativo, della scuola e dei soggetti economici, affinché si sviluppi la cultura del consumo critico, responsabile e consapevole; a tal fine la Regione:
a) prevede iniziative finalizzate a conferire una corretta informazione nonché dirette all'educazione dei consumatori e degli utenti, anche attraverso l'utilizzo più ampio dei mezzi di comunicazione e di strumenti telematici;
b) promuove, d'intesa con le autorità scolastiche, sanitarie, la CRCU e le stesse associazioni dei consumatori e utenti, programmi di educazione al consumo per anziani, studenti, personale docente e genitori attraverso anche la predisposizione di supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di queste attività;
c) promuove la realizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento professionale specifici sulle materie attinenti alla tutela dei consumatori e degli utenti, destinati ai funzionari pubblici e ai quadri delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

2. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale nell'ambito del piano di attività di cui all'articolo 10.

 

Art. 10
Piano di indirizzo

1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti è lo strumento attraverso il quale la Giunta regionale individua gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale.

3. Il piano ha, di norma, validità di legislatura, è soggetto ad eventuali aggiornamenti e resta in ogni caso in vigore fino a sei mesi successivi dalla data di ingresso ufficiale della legislatura regionale successiva.

 

Art. 11
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

 

Art. 12
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURAS.