CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 325
presentata dai Consiglieri regionali
STERI - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - SANNA Matteoil 2 novembre 2011
Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle risorse idrotermominerali e geotermiche
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Mai come oggi, in un periodo di profonda crisi economica e sociale, una Regione dovrebbe chiedersi quali strumenti e quali azioni intraprendere per il perseguimento dei propri obiettivi di sviluppo locale.
Assistiamo costantemente a crisi societarie ed industriali che compromettono il già delicato tenore di vita di molte famiglie sarde, mettendo a repentaglio il futuro dei loro figli. Occorre prima di tutto interrogarsi se i modelli di crescita economica siano ancora attuali, o meglio, se siano da soli sufficienti a garantire un futuro lavorativo alla popolazione residente. Sappiamo bene che la nostra è una terra nella quale sono ancora inespresse moltissime potenzialità.La responsabilità di chi governa è quella di interrogarsi su che modello di sviluppo regionale sia proponibile nei nostri territori e, per dare concreta attuazione alle proposte, attivarsi per far sì che i modelli di sviluppo sostenibile individuati trovino concreta attuazione.
Per far questo, lo spettro d'indagine deve affrontare a 360 gradi tutti gli ambiti che l'arduo percorso di pianificazione territoriale necessita, non da ultimo gli aspetti di regolamentazione normativa nel settore individuato.
La competizione economica sul piano nazionale ed internazionale si basa anche, e soprattutto, sulle risorse a disposizione di un territorio e sulle specificità non replicabili altrove. La Sardegna presenta, seppur con significative differenze, due fondamentali risorse strategiche per lo sviluppo sostenibile dei territori: il termalismo e la geotermia.
Prima di affrontare il discorso circa il razionale utilizzo, è necessario delineare gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse individuate.
La presente proposta di legge tende preliminarmente alla tutela e valorizzazione delle risorse idrotermominerali costituite da acque termali, da acque minerali e di sorgente oltre che delle risorse geotermiche riconosciute e/o riconoscibili tali ai sensi delle normative vigenti, perseguendo l'utilizzazione sostenibile e durevole delle stesse.
La materia è sicuramente complessa, non sarà sufficiente il solo apporto normativo a comprendere e definire puntualmente le dinamiche legate a tale settore, ma diventa ormai improcrastinabile disciplinare alcuni aspetti sensibili che attengono soprattutto ai rapporti tra le comunità locali e l'utilizzo dei beni pubblici.
Il termalismo, affrontato nella veste di strumento per l'incremento del turismo e di creazione di opportunità imprenditoriali, abbraccia eterogenee esigenze territoriali: decisioni in merito allo sfruttamento delle concessioni minerarie, erogazione dei benefici direttamente alla cittadinanza, creazione di strutture ricettive e di centri benessere, potenziamento e valorizzazione delle attività esistenti, generazione di nuove opportunità.
La geotermia è oggi in grado di prestare il proprio importante contributo per le esigenze energetiche, permettendo l'utilizzo di risorse alternative con bassissimo impatto ambientale, oltre che ad incentivare l'imprenditorialità e nuove forme di gestione economica del territorio con importanti ricadute sociali.
Il termalismo e la geotermia devono essere intesi, pertanto, come strumento e volano per la creazione di opportunità economiche, come momento di crescita sostenibile e duratura da parte delle comunità locali.
Queste ultime hanno iniziato a capire le potenzialità inespresse delle risorse strategiche. Infatti, da più parti oggi provengono pressioni affinché si introduca nel dibattito politico e, in particolar modo, nelle attività prioritarie della macchina regionale, la pianificazione e la definizione di un piano regionale delle risorse geotermiche.
Pianificare significa mettere in campo le risorse necessarie affinché si possa conoscere e successivamente gestire la risorsa a disposizione. Lo sforzo richiestoci attiene ad una maggiore sensibilità nei confronti di temi diventati ormai attualissimi in moltissimi stati: l'individuazione di un nuovo modello di sviluppo.
Contemporaneamente alla definizione di un piano di sviluppo è necessaria la presa d'atto legislativa in un settore che, nonostante tutto, è già divenuto strategico, al fine di evitare speculazioni od utilizzi impropri e dannosi delle risorse a disposizione, per il futuro delle comunità locali.
Tutto ciò considerato, la proposta di legge persegue principalmente l'obiettivo di:
a) definire gli strumenti di programmazione a livello regionale in grado da delineare le direttive per lo sviluppo sostenibile;
b) prevedere una specifica regolamentazione a livello comunale mediante un piano di sviluppo concordato e la previsione di regolamenti di attuazione;
c) attribuire direttamente alle comunità locali interessate le funzioni amministrative;
d) esplicitare, all'interno della norma, il principio di priorità delle comunità locali sull'utilizzo e la gestione di risorse considerate ormai strategiche.In particolare, la proposta di legge persegue l'obiettivo prioritario di fissare a livello regionale e comunale la pianificazione delle attività di sviluppo locale attraverso la determinazione di piani programmatici concertati; la previsione per i comuni nei quali sono presenti le risorse di particolari prerogative e poteri, anche in relazione alla determinazione dei piani urbanistici; la possibilità attraverso la normativa di attuazione di fissare dei criteri di equità nella ripartizione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse; un più serrato controllo sulle eventuali attività speculative da parte dei privati nella gestione del bene pubblico.
Inoltre, al fine di massimizzare le conoscenze, le risorse tecniche e professionali a disposizione, in una logica di sviluppo dell'intero territorio regionale, la proposta di legge prevede la creazione di un soggetto, definito "Sistema termale sardo", il quale oltre a prestare l'assistenza tecnica agli enti interessati, fungerà da regolatore in un campo particolarmente complesso.
La proposta rappresenta allo stato un primo fondamentale passo verso la regolamentazione di un settore che, in ogni caso, nei prossimi decenni rivestirà un ruolo primario nella crescita e nello sviluppo della nostra Isola.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna mediante la presente legge tutela, valorizza e promuove la razionale utilizzazione delle risorse idrotermominerali costituite da acque termali, da acque minerali e di sorgente e da sostanze associate riconosciute o riconoscibili tali ai sensi delle normative vigenti.
2. La Regione, pertanto, tutela, valorizza e promuove altresì la razionale utilizzazione delle risorse geotermiche riconosciute e o riconoscibili tali ai sensi delle normative vigenti.
3. A tale scopo la presente legge, nel rispetto dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati, persegue l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse di cui ai commi 1 e 2, promuovendo altresì lo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale, del territorio regionale della Sardegna.
Art. 2
Oggetto1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione, nel territorio della Regione, delle risorse idrotermominerali, nonché delle risorse geotermiche entro i limiti della competenza regionale e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).
2. La Regione, inoltre, disciplina l'attribuzione delle funzioni amministrative agli enti comunali che presentino nei loro territori le risorse di cui all'articolo 1 attraverso il riconoscimento di competenze, prerogative e condizioni particolari al fine di gestire e valorizzare le risorse idrotermominerali e geotermiche di pubblico interesse e di pubblica utilità.
Art. 3
Natura dei beni1. La presente legge riconosce le risorse idrotermominerali patrimonio indisponibile della Regione.
2. La Regione, inoltre, riconosce le risorse idrotermominerali e geotermiche di pubblico interesse e di pubblica utilità, quali risorse strategiche per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.
Art. 4
Definizioni1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, in ordine alle risorse idrotermominerali valgono le definizioni indicate di seguito:
a) le risorse idrotermominerali sono da intendersi quali le acque termali, le acque minerali naturali, le acque di sorgente;
b) acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini);
c) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprietà favorevoli alla salute riconosciute ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali);
d) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente e che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 105/1992, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE);
e) acquifero: corpo roccioso, costituito da una o più litologie, con caratteristiche tali da consentire l'assorbimento, l'immagazzinamento, il deflusso e la restituzione o l'estrazione della risorsa idrica sotterranea in quantità apprezzabili;
f) giacimento: è un acquifero che contiene una risorsa idrica con caratteristiche peculiari e corrispondenti alle definizioni di cui al comma 1, lettere b), d) ed e), e in situazioni geomorfologiche e di assetto geologico tali da permetterne la coltivazione in condizioni economiche vantaggiose;
g) bacino di ricarica: area in cui avviene l'assorbimento e quindi la ricarica diretta o indiretta di un acquifero da parte di acque meteoriche o superficiali; quando interessa più bacini imbriferi si parla di bacino idrogeologico;
h) coltivazione di un giacimento idrogeologico: tutte le operazioni atte alla captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1, lettere b), d) ed e), ed al loro corretto sfruttamento;
i) i termini terme, termale, acqua termale, idrotermale, idrominerale sono utilizzati esclusivamente in riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica.2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, in ordine alle risorse geotermiche valgono le seguente definizioni:
a) risorsa geotermica: la forma di energia correlata al calore contenuto all'interno della sfera terrestre, resa disponibile tramite vettori fluidi (acqua o vapore), naturali o iniettati, che fluiscono dal serbatoio geotermico alla superficie spontaneamente (geyser, soffioni, sorgenti termiche) o erogati artificialmente tramite perforazione meccanica (pozzo geotermico);
b) risorse geotermiche di interesse locale: quelle a media entalpia ovvero caratterizzate da una tempera del fluido reperito compresa tra 90° C e 150° C e a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90° C o economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
c) piccole utilizzazioni locali di calore geotermico: quelle per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 22 del 2010.
Art. 5
Attività di programmazione1. La Regione realizza specifici interventi sia per la valorizzazione delle risorse idrotermominerali e geotermiche sia per la promozione delle attività economiche correlate, mediante i programmi annuali delle attività di promozione economica della Sardegna, avvalendosi delle risorse all'uopo destinate con la legge finanziaria annuale.
2. La Regione, mediante la presente legge, detta specifiche prescrizioni per l'individuazione di sistemi territoriali composti da più comuni, funzionali alla razionale utilizzazione ed alla tutela delle risorse idrotermominerali e geotermiche presenti nei territori di pertinenza, individuando, altresì, gli obiettivi e gli indirizzi comuni per lo sviluppo e la gestione di tali risorse.
Art. 6
Piano regionale delle risorse idrotermominerali e geotermiche1. La Regione, per le finalità indicate all'articolo 1, nel quadro del più ampio piano di sviluppo economico e del piano regionale energetico, per le finalità di interesse pubblico generale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dota del Piano regionale delle risorse idrotermominerali e geotermiche, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare. Il piano contiene gli eventuali atti di raccordo tra la pianificazione di cui al presente comma e le norme di tutela ambientale e del piano regionale energetico.
Art. 7
Contenuti del Piano regionale delle risorse idrotermominerali e geotermiche1. Il Piano regionale delle risorse idrotermominerali e geotermiche contiene:
a) prescrizioni ai fini di tutela e protezione del patrimonio idrotermominerale e geotermico;
b) localizzazione delle risorse idrotermominerali e geotermiche, con relativa classificazione in base alle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, batteriologiche e, per quanto attiene alle risorse geotermiche, delle caratteristiche proprie di queste;
c) quantificazione delle risorse idrotermominerali e geotermiche, ai fini dello sviluppo e sfruttamento sostenibile delle stesse;
d) linee guida per la predisposizione dei piani d'area o comunali;
e) determinazione e limiti circa le caratteristiche tecniche degli impianti necessari alla ricerca, captazione, utilizzazione delle risorse idrotermominerali e geotermiche;
f) prescrizioni circa la localizzazione e la capacità di produzione degli impianti di cui alla lettera e);
g) delimitazione delle aree all'interno delle quali è vietata la ricerca e l'utilizzazione delle risorse idrotermominerali e geotermiche, in relazione alle esigenze di tutela e salvaguardia idrogeologica, ambientale e urbanistica;
h) identificazione delle aree omogenee per lo sfruttamento razionale delle risorse idrotermominerali e geotermiche;
i) ogni altra determinazione necessaria al fine della regolamentazione dell'utilizzo e sfruttamento delle risorse idrotermominerali e geotermiche per il corretto perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1.
Art. 8
Funzioni regionali1. La Regione, fatte salve le funzioni di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, provvede, inoltre, specificamente:
a) alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni;
b) al monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio indisponibile costituito, ai sensi dell'articolo 3, dalle risorse idrotermominerali e geotermiche.2. La Giunta regionale emana, con deliberazione, i provvedimenti ritenuti opportuni a fini di tutela del patrimonio di cui all'articolo 3, ivi comprese eventuali limitazioni alle attività di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle risorse idrotermominerali e geotermiche, relativamente ad ambiti territoriali delimitati.
Art. 9
Funzioni comunali1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle risorse idrotermominerali e geotermiche sono attribuite, salvo quanto previsto dalle normative inderogabili di settore, nonché in base a quanto previsto all'articolo 11, e ferme restando le competenze riservate alla Regione dalla presente legge, al comune interessato, inteso tale quello nel cui territorio è presente la relativa risorsa.
2. In caso la risorsa sia presente nel territorio di più comuni, la competenza è attribuita in ragione della superficie territoriale prevalente, individuata come tale dal permesso di ricerca o dalla concessione di cui agli articoli seguenti.
3. Ai fini della operatività concreta dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui al comma 2 al comune, è necessaria una previa verifica del possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi, operata dall'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, in conformità ai criteri individuati dal regolamento di attuazione della presente legge.
4. Nello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, i comuni si attengono alle analisi ed alle valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto tra l'altro delle specifiche prescrizioni dettate nelle disposizioni di attuazione della presente legge.
5. Fatte salve le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, e le ulteriori funzioni demandate dalle disposizioni vigenti ad altri organi, i comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di ricerca e coltivazione delle risorse idrotermominerali e geotermiche provvedendo, altresì, all'accertamento degli adempimenti posti dalla presente legge, e delle relative infrazioni alle stesse.
6. Restano ferme le competenze della Regione e della provincia ai fini del rilascio della autorizzazione unica regionale per gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
Art. 10
Piano comunale di sviluppo1. I comuni nei cui territori sono presenti le risorse di cui all'articolo 1, ai fini del riconoscimento delle competenze, prerogative e condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, si dotano del Piano comunale delle risorse idrotermominerali e geotermiche.
2. I contenuti del piano sono stabiliti in base a quanto indicato nel Piano regionale delle risorse idrotermominerali e geotermiche, e secondo le prerogative e competenze proprie dei comuni.
3. Il piano comunale, inoltre, regolamenta le procedure necessarie al rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni.
4. I comuni interessati adeguano i rispettivi strumenti urbanistici alle necessità individuate nel piano regionale e comunale entro sei mesi dalla pubblicazione del piano comunale stesso.
5. Il piano comunale è soggetto ad approvazione da parte della Regione.
Art. 11
Sistema termale sardo1. Per l'esercizio delle funzioni istruttorie e per l'assistenza alla valutazione dei progetti di sviluppo oltre che per la redazione del piano comunale di cui all'articolo 10, i comuni si avvalgono delle strutture e del supporto specialistico del Sistema termale sardo.
2. La natura e le funzioni del Sistema termale sardo sono determinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale. La dotazione finanziaria è determinata con la legge finanziaria.
3. Nelle more della costituzione del Sistema termale sardo, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dalla Regione.
Capo II
Disposizioni relative alla ricercaArt. 12
Permesso di ricerca1. Chiunque intenda procedere alla ricerca delle risorse indicate all'articolo 2 deve ottenere il relativo permesso.
2. Il permesso di ricerca è rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta sia che si tratti di persona fisica o giuridica, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 13.
3. L'istanza con la quale viene richiesto il permesso di ricerca è soggetta a pubblicazione secondo le modalità previste dalla disciplina regionale e comunale.
4. In presenza di istanze concorrenti, si procede alla scelta mediante gara.
5. Sono considerate concorrenti due o più istanze di ricerca quando l'attività ricada su una stessa area o su aree limitrofe e creino comunque interferenza tra loro.
6. Sono considerate in ogni caso prioritarie le domande presentate da enti locali territoriali, singoli o associati, o da privati nel cui territorio ricade l'area della ricerca.
7. Il permesso di ricerca è rilasciato dal comune competente, secondo quanto previsto dalla presente legge ed in base alle specifiche disposizioni del piano regionale e del piano comunale di sviluppo.
8. Il permesso individua la superficie sulla quale può essere svolta la relativa attività, e detta le prescrizioni che devono essere osservate, ivi comprese quelle inerenti al ripristino ambientale.
9. Il permesso di cui al presente articolo è rilasciato per un'area non superiore a 50 ettari, ed ha validità fino a due anni.
10. Il comune competente può procedere a ridurre, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il limite di superficie previsto nel permesso di ricerca. Può inoltre procedere ad aumentare o diminuire il limite stesso, su richiesta del titolare del permesso, qualora ricorrano specifiche esigenze da questi documentate.
11. Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi nello stesso bacino, purché non sia superato il limite dei 200 ettari complessivi.
12. Quando il permesso di ricerca sia richiesto in aree nelle quali siano preesistenti altri permessi di ricerca o concessioni, anche se in essere in comuni limitrofi, il comune competente non procede al rilascio di nuovi permessi qualora sia verificata in corso di istruttoria, anche in via presuntiva ovvero sulla base del quadro idrogeologico di dettaglio basato sui dati disponibili, la non sostenibilità in termini quantitativi e qualitativi.
13. Il permesso di ricerca non costituisce in nessun caso titolo di legittimazione al commercio delle risorse captate.
14. Il procedimento per il rilascio del permesso di ricerca deve in ogni caso concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione delle domanda.
15. Il permesso di ricerca non può essere trasferito.
16. La richiesta di permesso è comunicata al proprietario delle aree interessate ai fini della partecipazione al procedimento.
Art. 13
Requisiti e contenuto della domanda1. Il richiedente deve dimostrare, attraverso un programma di ricerca dettagliato dell'attività da svolgere e mediante ogni altra documentazione necessaria in base alle prescrizioni della regolamentazione regionale e comunale, l'idoneità tecnica, economica e professionale.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione antimafia, nonché in materia di misure di prevenzione, il richiedente non deve versare in una delle seguenti situazioni:
a) essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, o versare in altra condizione equiparata in base all'ordinamento civilistico, oppure, se è iniziata a suo carico qualcuna delle procedure appena descritte;
b) essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
c) non avere ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli impianti di lavoro, ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.3. Salvo quanto previsto dal piano regionale e comunale, l'istanza volta ad ottenere il permesso di ricerca contiene in ogni caso:
a) l'oggetto della ricerca;
b) l'indicazione dell'area in cui s'intendono svolgere le ricerche, individuata su una tavoletta topografica in scala 1:25.000;
c) le mappe catastali e l'elenco dei proprietari e dei possessori dei fondi interessati;
d) relazione idrogeologica sulle possibilità di reperimento delle risorse.4. Ai fini del rilascio del permesso di ricerca, il richiedente presenta polizza fideiussoria corrispondente ad almeno il 20 per cento dell'importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca di cui al comma 1.
Art. 14
Canone per la ricerca1. Chiunque ottiene il permesso di ricerca, salvo che si tratti di soggetto pubblico svolgente attività istituzionale, e salvo quanto previsto dai regolamenti comunali, è tenuto al pagamento di un canone annuo, pari ad euro 100 per ettaro o frazione di ettaro.
2. Il canone è pagato al comune competente al rilascio del permesso.
3. Il canone è soggetto ad adeguamento annuale in misura non superiore al doppio delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.
Art. 15
Ulteriori obblighi del titolare del permesso di ricerca1. Salvo diversa disposizione contenuta nei regolamenti comunali, il permesso di ricerca è notificato ai proprietari ed, ai fini dell'accesso, ai possessori dei terreni interessati, nonché al comune competente almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. Il titolare del permesso di ricerca trasmette annualmente al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori di ricerca e sui risultati conseguiti e comunica inoltre immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere o di altre risorse geotermiche.
3. Il titolare del permesso di ricerca in caso di cessazione dell'attività di ricerca per qualunque motivo, provvede, a propria cura e spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca. A questo scopo il rilascio del permesso è preceduto dal rilascio di idonea fideiussione.
4. È fatto obbligo al ricercatore, prima di iniziare qualsiasi opera di perforazione, di comunicare al comune competente l'ubicazione esatta e le caratteristiche tecniche dei sondaggi nonché il nome del direttore dei lavori.
Art. 16
Accesso ai fondi privati1. I possessori o i proprietari dei fondi compresi nel perimetro nel quale si riferisce il permesso di ricerca hanno diritto di partecipare al procedimento e, una volta rilasciato il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca.
2. I proprietari o i possessori dei terreni possono richiedere l'imposizione di una adeguata cauzione o garanzia fideiussoria per la liquidazione di eventuali danni a colture o cose; in caso di mancato accordo, l'ammontare della cauzione è fissato dal comune competente in base a quanto indicato nel piano comunale di sviluppo, tenuto conto dello stato dei luoghi e del pericolo di danni agli stessi.
3. Il deposito della cauzione o la prestazione della garanzia fideiussoria autorizza il titolare del permesso all'inizio dei lavori.
Art. 17
Cessazione del permesso di ricerca1. La validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano:
a) in caso di scadenza del permesso;
b) in caso di rinuncia del ricercatore;
c) in caso in cui i lavori indicati nel permesso non siano iniziati entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dello stesso, senza un giustificato motivo;
d) in caso vengano meno i requisiti d'idoneità professionale, tecnica ed economica.2. La decadenza si verifica in caso di:
a) uso improprio delle risorse in assenza di titolo di concessione;
b) violazione delle prescrizioni indicate nel permesso di ricerca;
c) violazione delle disposizioni del piano regionale e comunale di sviluppo;
d) ogni altro caso ritenuto dall'autorità competente.3. Oltre che nei casi in precedenza previsti, la concessione di coltivazione cessa in caso di esaurimento del giacimento.
4. Il comune competente può disporre la revoca del titolo per sopravvenuti e prevalenti motivi d'interesse pubblico.
5. Salvo il caso previsto dal comma 3, il ricercatore non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità per i casi di cessazione, decadenza e revoca.
Art. 18
Proroga e ulteriori diritti1. Qualora ricorrano motivate esigenze, e fatto salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di rilascio del permesso di ricerca, è fatta salva la possibilità di prorogare la durata dello stesso per un ulteriore anno.
2. Il ricercatore ha diritto di prelazione per l'ottenimento della concessione di coltivazione nell'area oggetto del permesso di ricerca, salvo i casi previsti dall'articolo 17 e il diligente adempimento di tutte le prescrizioni contenute nel permesso stesso.
3. I regolamenti comunali e le disposizioni di attuazione prevedono le modalità e l'ammontare dell'indennizzo dovuto da parte dell'effettivo concessionario per le opere realizzate e l'attività svolta dal titolare del permesso di ricerca che non ha ottenuto la concessione, salvo che quest'ultimo abbia fatto richiesta per l'ottenimento della concessione stessa.
Capo III
Disposizioni relative alla coltivazioneArt. 19
Concessione per la coltivazione1. La coltivazione è l'attività consistente nell'utilizzazione e nello sfruttamento delle risorse di cui all'articolo 2.
2. La coltivazione dei giacimenti di risorse idrotermominerali e di risorse geotermiche è subordinata al conseguimento della relativa concessione.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, la concessione è rilasciata, a chiunque, persona fisica o giuridica, ne faccia richiesta e dimostri di avere idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa, salvo che il comune non intenda, per motivi di interesse pubblico, procedere autonomamente alla coltivazione.
4. La concessione di coltivazione è rilasciata dal comune competente mediante procedura disciplinata con proprio regolamento, in base a quanto previsto dall'articolo 9, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione territoriale e di tutela paesaggistica, oltre che in base alle disposizioni previste nel Piano regionale di sviluppo.
5. Il rilascio della concessione è ad ogni modo subordinato allo svolgimento delle attività di ricerca indicate al capo II.
6. Per il rilascio della concessione di coltivazione, il comune avvia una procedura di evidenza pubblica individuando l'area interessata che deve coincidere o essere comunque inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca sull'area stessa.
7. La durata massima della concessione, la quale è in ogni caso rapportata alla natura ed all'entità degli investimenti programmati, non è superiore a vent'anni.
8. La concessione di coltivazione è accordata per un'area non superiore ai 150 ettari.
9. Qualora la concessione venga rilasciata ad un soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, quest'ultimo ha diritto ad un premio per il rinvenimento della risorsa in relazione all'entità del giacimento, nonché ad un equo indennizzo in ragione dell'utilità delle opere realizzate. L'ammontare del premio è determinato in base a quanto previsto dai regolamenti comunali.
Art. 20
Domanda per l'ottenimento della concessione1. La domanda per l'ottenimento della concessione è presentata al comune competente e contiene:
a) la documentazione atta a dimostrare il possesso da parte del titolare, o del legale rappresentante in caso di società, dei requisiti tecnici ed economico-finanziari adeguati all'attività da intraprendere;
b) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13;
c) il programma generale di coltivazione, in base alle indicazioni previste dal piano regionale e dal piano comunale, con l'indicazione di tutte le opere e le attività necessarie per la coltivazione del giacimento, i costi necessari, i mezzi per farvi fronte ed il cronoprogramma dei lavori con specificati i tempi di attuazione delle singole attività;
d) un piano di fattibilità socio-economico relativo agli interventi di tutela e valorizzazione della risorsa, all'utilizzo sostenibile della stessa, alla promozione dello sviluppo del territorio anche in relazione alle attività collaterali, alle ricadute occupazionali;
e) la planimetria a scala 1:25.000 con indicazione del perimetro dell'area oggetto di richiesta di concessione, della ubicazione delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere e/o gassose presenti, delle opere di captazione, dello stabilimento di progetto e delle relative condotte, della viabilità esistente e di quella di progetto destinata al collegamento interno ed esterno dello stabilimento;
f) lo studio di dettaglio del bacino idrogeologico;
g) lo studio di valutazione di impatto ambientale;
h) la documentazione tecnica attestante i risultati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici sulle risorse rinvenute;
i) l'ulteriore documentazione tecnica prevista dalle leggi applicabili in vigore e dai regolamenti comunali.
Art. 21
Contenuto del provvedimento di concessione1. Salvo quanto previsto specificamente dai regolamenti comunali e dal piano regionale, il provvedimento di concessione in ogni caso contiene:
a) la denominazione della concessione, l'individuazione e la delimitazione dell'area della stessa;
b) il termine di durata della concessione;
c) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio;
d) l'indicazione dei canoni da corrispondersi anche in relazione alle pertinenze;
e) la delimitazione delle aree di salvaguardia e di valorizzazione;
f) gli ulteriori obblighi e condizioni in base ai quali il comune competente intenda subordinare il rilascio della concessione di coltivazione.
Art. 22
Canone1. La concessione di coltivazione è soggetta al pagamento di un canone annuo anticipato a favore del comune interessato nel rispetto delle modalità previste dai regolamenti comunali.
2. Le disposizioni di attuazione della presente legge determinano la misura minima e massima dei canoni di concessione, il tetto massimo applicabile, le differenti modalità di imposizione del canone in base alla tipologia di risorse, le modalità di accertamento e riscossione, la determinazione delle percentuali del canone da destinare al funzionamento e alle attività di assistenza del Sistema termale sardo.
Art. 23
Ulteriori obblighi del concessionario1. Il concessionario presta cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità disposte dal regolamento del comune competente.
2. La coltivazione del giacimento oggetto di concessione è mantenuta in attività.
3. Il concessionario trasmette annualmente al comune competente una dettagliata relazione preventiva sullo svolgimento dei futuri lavori, nonché un dettagliato rendiconto a consuntivo entro rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
4. In caso di cessazione, decadenza o revoca, il titolare della concessione provvede a proprie spese al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi, in base a quanto previsto dai piani regionali e comunali.
Art. 24
Rinnovo1. Il rinnovo della concessione è richiesto almeno dodici mesi prima dalla scadenza del titolo.
2. Il comune competente detta le prescrizioni relative alle modalità di rinnovo ed agli adempimenti relativi alla salvaguardia dei luoghi in caso di mancato rinnovo della concessione di coltivazione.
Art. 25
Pubblica utilità1. Entro il perimetro della concessione le specifiche opere necessarie per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione, l'adduzione ed il contenimento delle acque, come individuate dal comune, sono considerate di pubblica utilità.
Art. 26
Copertura finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge, valutate in euro 2.500.000 per l'amo 2012, si provvede con la legge finanziaria a termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).