CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 323

presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio

il 27 ottobre 2011

Misure urgenti per la messa in sicurezza dell'abitato del Comune di Terralba e dei comuni limitrofi

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente legge ha per oggetto il finanziamento e la realizzazione di un'opera di salvaguardia destinata a prevenire il rischio idrogeologico previsto dal Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) per il territorio del Comune di Terralba e comuni limitrofi.

Il comprensorio interessato dall'eventuale rischio idrogeologico comprende una popolazione residente di circa 28.000 persone e un numero non valutabile di attività commerciali, agricole, artigianali ed industriali. In questo quadro appare evidente che l'approvazione delle previsioni contenute nelle deliberazioni adottate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino avrebbe come conseguenza l'adozione di misure di salvaguardia riguardanti esclusivamente vincoli di inedificabilità e di intervento manutentivo sul patrimonio edilizio esistente senza peraltro mai curarsi della sicurezza e dell'incolumità dei cittadini residenti.

Si rende perciò necessaria un'iniziativa volta a superare la condizione di incertezza e di disorientamento che affligge le popolazioni interessate e che si manifesta con evidenti e preoccupanti tensioni sociali. A tal fine si propone con la presente proposta di legge il finanziamento e la realizzazione di un canale diversivo che sia in grado di accogliere e convogliare in sicurezza la portata di rigurgito che si determinerebbe in caso di eventi eccezionali e d'emergenza legati ai modelli di calcolo adottati dalle autorità preposte.

L'opera consiste nella realizzazione di un canale di derivazione in terra stabilizzata di sezione trapezoidale adeguata al convogliamento di una portata non inferiore ai 120 mc/sec per un tragitto verosimilmente di circa otto chilometri e fino al riversamento in sicurezza in mare. Tale intervento determinerebbe il ripristino di tutte le condizioni di normale vivibilità del comprensorio in oggetto e delle relative attività produttive che a causa della definizione dei vincoli di cui sopra stanno registrando preoccupanti fasi di stallo e di recessione produttiva.

L'opera avrà un costo non superiore ai 7.000.000 di euro comprensivo degli oneri per la progettazione esecutiva, degli espropri e di ogni altro onere amministrativo e generale necessario alla sua realizzazione.

La legge prevede una specifica norma di tutela tale che all'atto della conclusione dei lavori disapplica in via automatica ogni condizione di vincolo rinveniente dagli studi di assetto idrogeologico all'origine dell'intervento di cui alla presente proposta di legge.

La presente iniziativa di legge intende peraltro introdurre in tale materia l'applicazione del principio di precauzione e di sostenibilità nel senso che le autorità preposte alla salvaguardia della sicurezza idrogeologica del territorio nazionale e regionale non possono prevedere "l'imbalsamazione" indefinita di una comunità civile senza prescrivere, finanziare e realizzare le opere necessarie a prevenire il rischio e a mantenere inalterati il complesso dei diritti e delle opportunità garantiti indistintamente a tutti i cittadini.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, al fine della messa in sicurezza dell'abitato di Terralba e dei comuni limitrofi, finanzia la realizzazione di un canale di derivazione (diversivo) in grado di smaltire l'eventuale portata di rigurgito derivante da particolari situazioni di regimentazione e di emergenza delle acque del Rio Mogoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista una spesa di euro 7.000.000 necessaria alla realizzazione di un canale a sezione trapezoidale di lunghezza valutata intorno a otto chilometri, in terra stabilizzata, in grado di sopperire allo smaltimento di una portata non inferiore a 120 mc/sec.

3. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede con legge finanziaria a termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

 

Art. 2
Decadenza di vincoli

1. Ogni condizione di vincolo derivante dal Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) si intende decaduta alla data di presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo delle opere di che trattasi.