CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 321
presentata dal Consigliere regionale
PLANETTAil 26 ottobre 2011
Istituzione del Garante regionale della famiglia
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Anche se le proposte per ufficializzare altre forme di convivenza meritano rispetto e libera autoregolazione nella dimensione privatistica, si prende atto che attualmente la dimensione pubblica riconosce solamente il legame tra un uomo e una donna uniti dal vincolo del matrimonio meritevole di tutela in quanto naturalmente predisposta alla procreazione. A tale scopo, la presente proposta di legge prevede l'istituzione del Garante regionale per la famiglia con l'obiettivo di garantire che tutte le politiche che verranno attuate tengano conto di un soggetto sociale così importante qual'è la famiglia.
La famiglia di cui si parla è quella indicata dall'articolo 29 della Costituzione "quale società naturale fondata sul matrimonio", civile o religioso, tra un uomo e una donna che si assumono il valore e il peso di un vincolo e di una responsabilità nel confronti della collettività.
L'intento è quello di superare la mancanza di una legge regionale specifica che tuteli la famiglia intesa quale soggetto di diritti meritevole di riferimento per ogni decisione legislativa.
Occorre insomma ribaltare la prospettiva dal diritto del singolo a favore, invece, di quello della famiglia nel mettere in campo politiche sociali, del lavoro e nei trasporti.
Per le finalità della presente legge è prevista (articolo 1) l'istituzione del Garante regionale per la famiglia con il compito di assicurare, sul territorio regionale, la piena attuazione dei diritti fondamentali della famiglia. Tale figura deve possedere elevate doti di qualità morali e professionali, non é sottoposta ad alcuna forma di controllo gerarchico e/o funzionale ed è tenuta a svolgere la propria attività in piena autonomia, indipendenza di giudizio e di valutazione.
L'articolo 2 definisce le competenze del Garante al fine di assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia.
L'articolo 3 definisce i rapporti con altri organismi di garanzia, mentre gli articoli 4, 5 e 7 delimitano, rispettivamente, i criteri di nomina del Garante, le cause di incompatibilità, le cause di scadenza anticipata ed il trattamento economico.
L'articolo 8 individua, presso il Consiglio regionale, la sede del Garante e i criteri dell'organizzazione di cui si avvale, mentre l'articolo 9 prevede la clausola valutativa che il Garante, attraverso un'apposita relazione che illustra l'attività svolta e i risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti della famiglia, sottopone alla competente Commissione consiliare che può proporre al Consiglio l'adozione di eventuali determinazioni.
Di fondamentale importanza è l'articolo 10 in quanto tratta del diritto della famiglia all'immagine stabilendo che tutti i mezzi di comunicazione e pubblicitari sono tenuti al rispetto della sua immagine e dignità, prevedendo gli ambiti di intervento del Garante nel caso di eventuali comportamenti lesivi o di persistente condotta lesiva.
Infine, gli articoli 11 e 12 definiscono, rispettivamente, la norma finanziaria e l'entrata in vigore.
Si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Istituzione del Garante regionale per la famiglia1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 29 della Costituzione, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale per la famiglia, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti fondamentali della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio con compiti di sviluppo della persona, procreazione, mantenimento, educazione, istruzione e assistenza dei figli e solidarietà tra le generazioni.
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia, con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
Art. 2
Competenze del Garante1. Il Garante ha competenze di studio, di impulso e di consulenza nei confronti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali al fine di assicurare il perseguimento delle finalità concernenti lo sviluppo e la tutela della famiglia stabilite dalla presente legge.
2. Il Garante nell'esercizio delle proprie competenze:
a) svolge funzioni di natura conoscitiva per verificare le modalità con le quali le amministrazioni pubbliche danno applicazione alle disposizioni di legge e regolamentari riguardanti la condizione economica e sodale delle famiglie nonché sulle misure attuate per fronteggiare le emergenze legate a situazioni di disagio familiare;
b) propone alle amministrazioni pubbliche e a tutti agli organismi interessati l'adozione di iniziative di carattere normativo e/o amministrativo, che ritiene necessarie per la concreta realizzazione dei diritti della famiglia e del benessere familiare;
c) promuove intese con la Regione e con gli enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni del privato sociale dirette ad assicurare forme di sostegno alle famiglie nelle quali sono presenti disabili finalizzate ad agevolare la loro permanenza nell'ambito familiare e il miglioramento della loro qualità di vita;
d) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali e provinciali competenti e con soggetti pubblici e privati, adeguate iniziative volte alla più ampia conoscenza e diffusione di una cultura dei diritti della famiglia, unitamente ai relativi mezzi di tutela legale;
e) accoglie le segnalazioni provenienti dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni o enti, in ordine a casi di violazione dei diritti della famiglia e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso l'istituzione di un'apposita linea telefonica gratuita.3. Il Garante, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione consiliare competente, un programma di attività con relativa proposta di fabbisogno finanziario.
Art. 3
Rapporti con altri organismi di garanzia1. Il Garante assicura idonee forme di collaborazione con il Garante nazionale e quelli provinciali, ove istituiti, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Il Garante, il Difensore civico, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, qualora istituiti, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune coordinando le proprie attività nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 4
Nomina del Garante1. Può essere nominato Garante chi è in possesso di elevate doti morali e professionali, con specifica esperienza in ordine ai profili giuridici, economici e sociali concernenti la famiglia.
2. Il Garante è nominato dal Consiglio regionale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se nelle prime tre votazioni non viene raggiunto il quorum dei due terzi, il Garante è eletto a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato a cura del Presidente del Consiglio regionale sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), in sede di prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro trenta giorni dalla scadenza del mandato. Le domande sono presentate alla Presidenza del Consiglio regionale accompagnate dal curriculum e da elementi utili a documentare la competenza, l'esperienza e l'attitudine del candidato. La nomina è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale nella prima seduta utile.
4. Il Garante dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.
Art. 5
Cause di incompatibilità1. La carica di Garante è incompatibile con:
a) le cariche di parlamentare, ministro, consigliere e assessore regionale, provinciale e comunale;
b) le cariche di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere regionali;
c) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
d) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.2. Qualora il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dell'interessato, accerti resistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, invita il Garante a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Garante è dichiarato decaduto dalla carica e il Presidente ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale avviando le procedure di cui all'articolo 4.
Art. 6
Cause di scadenza anticipata1. L'incarico di Garante cessa prima della scadenza per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza o revoca.
2. Con le stesse modalità previste per l'elezione, il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge.
3. Al verificarsi dei casi previsti dal comma 1 si applica la procedura prevista all'articolo 4.
4. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.
Art. 7
Trattamento economico1. Al Garante è attribuita l'indennità di carica mensile di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura del 50 per cento.
2. Al Garante sono riconosciuti i rimborsi per l'espletamento di missioni connesse all'incarico per le spese effettivamente sostenute e comunque in misura non superiore a quelle previste per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.
Art. 8
Sede e organizzazione1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. All'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Garante.
3. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.
4. Il Garante sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un regolamento che disciplina il funzionamento dell'ufficio.
Art. 9
Clausola valutativa1. Il Garante, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che illustra l'attività svolta e i risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti della famiglia.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra:
a) lo stato di attuazione delle attività previste dagli articoli 2 e 3 con specifico riferimento agli interventi realizzati e agli esiti prodotti;
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le possibili soluzioni da adottare;
c) l'elencazione dei casi di violazione dei diritti della famiglia, le principali esigenze di promozione dei diritti rilevate nel territorio regionale e le principali soluzioni da adottare.3. La Commissione consiliare competente valuta di proporre al Consiglio l'adozione di eventuali determinazioni.
Art. 10
Diritto della famiglia all'immagine1. I mezzi di comunicazione e pubblicitari sono tenuti al rispetto dell'immagine e della dignità della famiglia. Il Garante può richiamare i responsabili di eventuali comportamenti lesivi dell'immagine e della dignità della famiglia per invitarli a desistere e, nell'ipotesi di persistente condotta lesiva, ne informa il Giurì previsto dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, affinché adottino i provvedimenti di competenza, ivi comprese le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede con la legge finanziaria ai termini dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
Art. 12
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.