CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 317

presentata dai Consiglieri regionali
BARRACCIU - COCCO Pietro - DIANA Giampaolo - AGUS - CORDA - CUCCA - CUCCU - LOTTO - MANCA - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SANNA Gian Valerio -
SOLINAS Antonio - ESPA

il 18 ottobre 2011

Interventi a sostegno dei genitori separati e divorziati in difficoltà

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Gli ultimi decenni vedono grandemente diffondersi, in tutta Italia, il fenomeno dell'instabilità familiare. La mutata percezione dell'istituto matrimoniale e l'evoluzione dei legami familiari determinano un alto numero di separazioni e divorzi che, nella maggior parte dei casi, impattano drammaticamente sui figli, spesso minori.

Infatti, se fin dai primi anni Settanta il numero di matrimoni celebrati in Italia è in costante riduzione, il fenomeno dello scioglimento del vincolo matrimoniale, per effetto di separazione o divorzio, è invece in continua crescita da diversi decenni, come comprovato dai dati del Sistema territoriale della giustizia dell'Istat.

Nonostante la legislazione italiana abbia, con la legge 8 febbraio 2006, n. 54, sancito il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, partendo dal riconoscimento del primario diritto del minore alla bigenitorialità, i numeri fotografano una realtà assai differente dalle aspettative del legislatore del 2006: in Italia si calcola oggi che 950.000 genitori separati possono vedere i figli solo un pomeriggio a settimana; 150.000 hanno perso ogni contatto con i figli; 100 sono gli omicidi/suicidi ogni anno causati dall'esasperazione della conflittualità.

Per questa ragione le istituzioni pubbliche sono chiamate, anche nel rispetto del principio delle pari opportunità genitoriali, a garantire i ruoli e favorire le funzioni genitoriali, specie considerando che i ruoli della madre e del padre sono complementari ed entrambi indispensabili allo sviluppo armonico ed equilibrato dei figli.

La separazione e il divorzio, alterando gli equilibri familiari non solo nell'ambito relazionale ma anche in quello economico, sono diventati una delle cause più diffuse di povertà relativa che si ripercuote su tutti i componenti del nucleo familiare i quali, a seguito della separazione, non riescono più a sostenere il precedente tenore di vita e, nella maggior parte dei casi, a far fronte ai bisogni essenziali. La disponibilità economica di una famiglia con genitori separati o divorziati si riduce notevolmente in quanto, a parità di risorse, raddoppiano importanti voci di spesa (doppi affitti, doppie spese generali, ecc.). Dai calcoli Istat emerge che in Italia, nel 2008, il reddito medio annuo reale delle famiglie con minori è di euro 35.438 che si riduce a euro 24.427 nelle famiglie di genitori separati o divorziati, mentre il reddito equivalente, da euro 15.856 si riduce a euro 12.539.

Il crescente fenomeno delle separazioni e dei divorzi, trasversale alle fasce sociali, provoca non solo la diminuzione dei consumi standard, ma spesso mette a rischio il permanere delle condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, incrina la possibilità di assicurare una vita dignitosa agli stessi genitori e ai figli minori, specie per coloro che appartengono ai ceti medio - bassi, e pregiudica la possibilità di mantenere significative e corrette relazioni con i figli sia nei casi di affidamento condiviso, sia nei casi di affidamento all'altro genitore.

Sebbene la fragilità reddituale riguardi entrambi i genitori, nel 90 per cento dei casi di separazione l'organo giurisdizionale attribuisce la casa di famiglia alla moglie con i figli, al cui mantenimento il padre deve solitamente provvedere devolvendo una importante percentuale del suo reddito. Di conseguenza, assume i caratteri dell'emergenza sociale l'alto numero di uomini che, non avendo la possibilità di pagare una locazione o un secondo alloggio, non possiede più un'abitazione per sé né uno spazio protetto dove poter stare con i figli ed è costretto a ricorrere ai dormitori pubblici o rimedi d'emergenza.

I dati diffusi dalla Caritas nazionale parlano di circa 800.000 uomini precipitati nella povertà dopo aver lasciato la casa coniugale e che oggi affollano mense e dormitori pubblici. Un disagio che si ripercuote, di fatto, anche sull'altro genitore affidatario il quale deve accollarsi da solo i problemi di natura sia economica sia educativa legati ai figli.

Questa situazione, diffusa anche in Sardegna, dove si riscontrano 26.000 nuclei familiari monogenitore a causa di divorzio o separazione, negli anni 2009-2010 (elaborazione su dati Istat dall'indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana"), rende necessario e non più procrastinabile l'intervento delle istituzioni a tutela dei soggetti più deboli, che si trovano in difficoltà economica e psicologica per la loro condizione di separati o divorziati, soprattutto quando gli stessi abbiano figli.

La presente legge si pone l'obiettivo di rispondere a questa nuova emergenza sociale attivando strumenti a sostegno dei genitori separati in difficoltà, tutelandoli in modo omogeneo sul territorio regionale. In particolare, per rispondere all'emergenza abitativa si interviene in duplice maniera: finanziando progetti per l'adeguamento e la gestione di immobili pubblici e privati che possono essere proposti dagli enti locali e dalle associazioni con esperienza comprovata e disponendo la riserva, nell'ambito dei programmi regionali di edilizia pubblica e sovvenzionata, del 10 per cento degli immobili.

I centri di assistenza e mediazione familiare sono finalizzati a fornire sostegno legale e psicologico alla coppia nella fase della separazione e ad agevolare il raggiungimento di un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54. La legge fa fronte all'emergenza economica riscontrata in coloro che devono mantenere il coniuge e i figli istituendo un apposito fondo per la concessione di prestiti. Per monitorare il fenomeno delle instabilità familiari si prevede la nascita dell'osservatorio regionale promosso dall'Assessorato regionale competente in collaborazione con le associazioni e gli enti locali.

La proposta di legge regionale si compone di 8 articoli:

L'articolo 1 illustra le finalità della legge.

Con l'articolo 2 si definiscono i destinatari dei provvedimenti.

Con l'articolo 3 si istituiscono i centri di assistenza e mediazione familiare.

L'articolo 4 stabilisce gli interventi relativi al sostegno abitativo.

L'articolo 5 istituisce un fondo per la concessione di prestiti da restituire secondo piani di rimborso concordati.

L'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale e iniziative di sensibilizzazione alla bigenitorialità.

L'articolo 7 stabilisce la valutazione sull'applicazione della legge.

L'articolo 8 concerne la norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione, riconoscendo il ruolo fondamentale della genitorialità, della complementarietà e pari opportunità di entrambi i genitori nello sviluppo psicocognitivo dei figli, interviene a sostegno dei genitori separati e divorziati che versano in situazione di grave difficoltà economica, psicologica e sociale al fine garantire condizioni di vita dignitose, di recuperare l'autonomia e di facilitare i compiti di cura e di educazione dei figli.

 

Art. 2
Destinatari

1. Gli interventi previsti dalla presente legge si attuano a favore dei genitori separati o divorziati, nei primi tre anni successivi alla dichiarazione di separazione legale o sentenza di divorzio, che versano in situazione di grave difficoltà economica e psicologica a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione all'altro coniuge della casa familiare e di obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento.

2. In casi particolari, quali: presenza di figli minori o maggiorenni non emancipati; importante riformulazione delle sentenze del tribunale; persistenza delle condizioni di conflittualità e di grave difficoltà economica, gli interventi possono essere erogati anche dopo i tre anni previsti dal comma 1.

 

Art. 3
Centri di assistenza e mediazione familiare

1. La Regione promuove e sostiene, anche in convenzione con gli enti locali titolari dei servizi socio-assistenziali, l'istituzione di centri di assistenza e mediazione familiare finalizzati a fornire sostegno alla coppia nella fase della separazione o del divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).

2. I centri di assistenza e mediazione familiare promuovono programmi di assistenza e mediazione familiare, forniscono: servizi informativi e di consulenza legale finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione e in osservanza della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e della legge n. 54 del 2006; percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.

3. I centri di assistenza e mediazione familiare possono essere parte integrante dei consultori familiari, oppure essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni non profit di comprovata esperienza nel settore e riconosciute dalla Regione, che operano in stretto raccordo con la rete dei consultori.

4. I centri di assistenza e mediazione familiare sono previsti nel numero di almeno uno per bacino territoriale di azienda sanitaria locale e sono dotati di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, individua le modalità di articolazione territoriale e di finanziamento per l'istituzione e la gestione dei centri.

 

Art. 4
Sostegno abitativo

1. Per rispondere all'emergenza abitativa dei genitori separati e per garantire adeguate soluzioni logistiche a supporto dell'esercizio delle funzioni genitoriali, la Regione finanzia, su proposta dei comuni e/o di associazioni ed organizzazioni non profit di comprovata esperienza nel settore e riconosciute dalla Regione, progetti per l'adeguamento e gestione di immobili pubblici e privati da destinare alla residenza ed accoglienza temporanee dei soggetti di cui all'articolo 2. Tali residenze prevedono spazi adeguati per la socializzazione/interazione con i figli.

2. La Regione e gli enti locali individuano gli immobili di loro proprietà da destinare agli scopi di cui al comma 1.

3. Nell'ambito dei programmi di edilizia pubblica e sovvenzionata la Regione riserva, per i soggetti di cui all'articolo 2, una quota non inferiore al 10 per cento degli alloggi costruiti per la locazione e per l'assegnazione in proprietà indivisa o in proprietà individuale.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, individua modalità, criteri e limiti di reddito dei soggetti titolati all'accesso al sostegno abitativo di cui ai commi 1 e 3, anche considerando gli eventuali benefici economici di cui all'articolo 5.

 

Art. 5
Sostegno finanziario ed esenzioni

1. Al fine di rispondere alle emergenze economiche connesse con l'evento della separazione o divorzio dei soggetti di cui all'articolo 2, la Regione istituisce misure di sostegno finanziario, consistenti in:
a) prestiti da restituire secondo piani di rimborso concordati, entro il limite massimo di sessanta mesi, senza interessi o a tasso agevolato in ragione delle diverse capacità reddituali calcolate al netto dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge, per il mantenimento dei figli ed altri oneri documentati e sopportati in favore del nucleo familiare da cui ci si è separati; i prestiti a tasso zero o agevolati non possono superare l'importo massimo di euro 15.000;
b) esenzione totale dai ticket sanitari da concedere sulla base della capacità reddituale che, al netto dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge, per il mantenimento dei figli e di altri oneri documentati e sopportati in favore del nucleo familiare da cui ci si è separati, risulti pari o inferiore alla soglia di povertà relativa determinata annualmente dall'Istat per il singolo cittadino.

2. Per l'attuazione della misura di cui al comma 1 è costituito un fondo finalizzato all'abbattimento parziale o totale del tasso d'interesse. Le regole di gestione di tale fondo e le modalità applicative della misura sono disciplinate da deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. I prestiti per i genitori separati o divorziati sono erogati da istituti ed aziende di credito operanti in Sardegna, selezionati mediante procedura di evidenza pubblica, secondo convenzioni sottoscritte con la Regione.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, definisce le modalità per l'attribuzione degli interventi economici a favore del coniuge separato in grave difficoltà economica, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri nonché le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di finanziamento.

4. I finanziamenti concessi dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

 

Art. 6
Interventi di monitoraggio e sensibilizzazione

1. Al fine di monitorare le esigenze e le problematiche legate al fenomeno dell'instabilità familiare, raccogliere dati, redigere rapporti semestrali e individuare nuove strategie d'azione, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ed organizzazioni non profit di comprovata esperienza nel settore, il tribunale dei minori, istituisce l'Osservatorio regionale delle separazioni e dei divorzi.

2. Per sensibilizzare l'opinione pubblica circa il diritto alla bigenitorialità, in linea con l'accezione che il termine ha assunto nelle più recenti convenzioni internazionali, la Regione finanzia iniziative sul tema su proposta di enti pubblici e/o associazioni riconosciute.

 

Art. 7
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni alla Commissione consiliare competente una relazione che descrive le attività ed i programmi attuati, l'entità ed i beneficiari dei contributi erogati in applicazione della presente legge, evidenzia la rispondenza degli interventi rispetto al bisogno riscontrato e rileva eventuali difficoltà di applicazione della legge.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2012, si provvede, con la legge finanziaria, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).