CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 316

presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Gian Valerio - DIANA Giampaolo - LOTTO - MORICONI - MANCA

il 10 ottobre 2011

Disciplina per il governo del territorio regionale
(Legge urbanistica regionale)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge reca nuove norme per l'uso del territorio regionale e si propone di aggiornare ed innovare la disciplina urbanistica della Sardegna a distanza di oltre 20 anni dall'approvazione della legge regionale n. 45 del 1989.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani), la Regione sarda ha inteso, con la legge regionale n. 8 del 2004, avviare le procedure per la redazione del Piano paesaggistico regionale. Quest'ultimo non può che essere ispirato ai nuovi principi e valori scaturiti dalla Convenzione europea del paesaggio di Firenze del 2000, che ha complessivamente innovato la cultura della pianificazione territoriale riportando al centro degli interventi della programmazione del territorio un approccio diverso verso la risorsa ambientale e paesaggistica, secondo i criteri della sostenibilità e della tutela.

In questo quadro la redazione del Piano paesaggistico regionale rende indispensabile un intervento legislativo volto a dotare la Regione di più adeguati strumenti e procedure per il governo del territorio.

Infatti, l'intervenuta modifica del titolo V della Costituzione impone una diversa sinergia fra i diversi soggetti della pianificazione territoriale atta a concretare e a rispettare i nuovi principi della tutela e della valorizzazione ambientale.

Il progetto di legge quindi, da un lato supera l'impostazione assai rigida della legge n. 45 del 1989, introducendo strumenti che valorizzano il principio di co-pianificazione e di massimo coinvolgimento degli enti locali territoriali e di tutti i soggetti e associazioni costituiti per la tutela degli interessi diffusi e, per altro verso, adegua gli strumenti operativi e i livelli della pianificazione territoriale a più precisi obiettivi di conservazione, ristrutturazione e trasformazione dei contesti territoriali.
Importanti strumenti atti a concretizzare procedure di compensazione dei diversi contesti sia urbani che territoriali sono, appunto, la compensazione paesaggistica e la compensazione urbanistica, strumenti utili, fra l'altro, a risanare e riconvertire particolari porzioni di territorio di specifico valore ambientale e paesaggistico.

La presente proposta di legge introduce nella legislazione regionale della Sardegna il principio in base al quale nella formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive deve essere garantita la più ampia partecipazione dei soggetti interessati al procedimento e comunque portatori di interessi diffusi.

La presente legge si ispira ai principi della semplificazione procedimentale, dell'efficienza dell'azione amministrativa, della partecipazione e della tutela dei diritti del cittadino. I comuni, e loro forme associative, le province e la Regione, attraverso le disposizioni della presente legge, vengono chiamati ad una maggiore responsabilizzazione dei livelli amministrativi preposti allo svolgimento delle procedure, assicurando in questo modo la certezza dei tempi anche attraverso l'applicazione del principio del silenzio assenso.

Le norme contengono, infine, disposizioni volte all'aggiornamento di un insieme di discipline, necessario per rendere la redazione di tutti gli strumenti della pianificazione sottordinata coerente con il nuovo Piano paesaggistico regionale.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Principi e finalità generali della pianificazione

Art. 1
Principi

1. La presente legge, nel dettare la disciplina concernente il governo del territorio regionale, tutela e promuove lo sviluppo sostenibile di tutte le attività umane che producono effetti diretti e indiretti sul territorio della Sardegna, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto della conservazione e riproducibilità delle risorse naturali anche mediante un minore consumo di territorio, e garantisce un uso egualitario delle risorse.

2. La Regione, nel rispetto delle disposizioni costituzionali e in attuazione dell'articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna):
a) disciplina le attività di governo del territorio regionale secondo le norme della presente legge, di intesa con gli enti locali e in modo da assicurare, attraverso un costante coordinamento tra i differenti livelli, modalità di pianificazione condivise e tra loro coerenti;
b) sottopone la pianificazione paesaggistica regionale ad intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), secondo gli indirizzi previsti dagli articoli 133 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni.

3. La presente legge si ispira ai principi di sussidiarietà, precauzione, coerenza, adeguatezza ed efficienza, mediante l'attribuzione ai comuni di tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente conferite dall'ordinamento e dalla presente legge alle province e alla Regione.

4. La presente legge si ispira ai principi della semplificazione, dell'efficienza dell'azione amministrativa, della partecipazione e della tutela dei diritti del cittadino. I comuni, e loro forme associative, le province e la Regione attuano, attraverso le disposizioni della presente legge, la responsabilizzazione dei livelli amministrativi preposti allo svolgimento delle procedure, assicurando la certezza dei tempi anche attraverso l'applicazione del principio del silenzio assenso.

 

Art. 2
Finalità

1. I comuni e loro forme associative, le province e la Regione, sulla base delle disposizioni della presente legge, esercitano la funzione della pianificazione mediante l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee;
b) adeguamento della pianificazione territoriale ai principi di tutela e valorizzazione del paesaggio, dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, con la riduzione della pressione urbana degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali;
c) conseguimento di più elevati livelli di qualità architettonica, edilizia ed insediativa e della diffusione dell'attività edilizia sostenibile e dell'efficienza energetica delle abitazioni;
d) sviluppo di un sistema equilibrato e policentrico di aree urbane, promuovendo altresì la massima integrazione tra le diverse vocazioni territoriali della Regione;
e) promozione, in considerazione degli elevati livelli di interdipendenza degli enti locali nella gestione del governo del territorio, della pianificazione sovracomunale al fine di incentivare l'attuazione di politiche comuni;
f) tutela delle identità storico-culturali degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, dei centri minori dell'interno a rischio di spopolamento;
g) tutela dei territori costieri, del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica;
h) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi di dissesto idrogeologico.

 

Titolo II
Strumenti e contenuti della pianificazione

Capo I
Soggetti e strumenti della pianificazione

Art. 3
Soggetti e strumenti della pianificazione

1. Sono soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica: i comuni, singoli o associati, le province e la Regione; essi approvano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. In particolare:
a) il comune, sia singolo che associato, è il titolare della funzione della pianificazione territoriale, non espressamente attribuita ad altri livelli;
b) la provincia predispone e approva gli atti di coordinamento territoriale di livello intermedio secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla presente legge;
c) la Regione assicura, mediante le procedure e le competenze stabilite dalla presente legge, che la pianificazione si svolga in modo organico al fine di assicurare un armonico sviluppo dell'intero territorio regionale.

3. Sono strumenti di pianificazione per il governo del territorio:
a) a livello comunale:
1) i piani urbanistici comunali e sovracomunali, quali strumenti di livello strategico, aventi contenuto configurativo del territorio comunale;
2) i piani attuativi, quali strumenti di livello operativo aventi funzione conformativa della proprietà;
b) a livello provinciale:
1) i Piani di coordinamento provinciale;
c) a livello regionale:
1) il Documento di programmazione territoriale (DPT);
2) il Piano paesaggistico regionale (PPR);
3) gli atti di indirizzo e coordinamento.

 

Art. 4
Perequazione e compensazione

1. Le previsioni della pianificazione territoriale ed urbanistica sono concretamente realizzate, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, anche attraverso i criteri della perequazione e della compensazione urbanistica, territoriale e paesaggistica al fine di:
a) assicurare un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei corrispondenti oneri tra i proprietari inclusi in un certo ambito in modo indipendente dalla destinazione specificamente assegnata ad ogni singola area;
b) consentire ed agevolare la cessione di diritti edificatori su altre aree aventi analoga destinazione;
c) consentire, nell'ambito sovracomunale, un'equa compensazione dei diritti edificatori con equivalenti valori di natura urbanistica ed economica, con particolare riferimento a quei territori particolarmente svantaggiati sotto il profilo economico dall'attuazione delle disposizioni della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale;
d) favorire interventi di riqualificazione urbana e di recupero di aree degradate o dismesse, nonché promuovere l'edilizia bioclimatica ed il risparmio energetico.

 

Art. 5
Partecipazione

1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di governo del territorio sono assicurati, nei limiti e secondo le procedure di cui alla presente legge:
a) la concertazione, con le associazioni economiche e sociali, sugli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;
b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, sui contenuti degli strumenti;
e) il coinvolgimento dei cittadini, dei soggetti portatori di interessi diffusi e delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche.

2. Nella formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive è garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti concernenti la pianificazione, assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

 

Art. 6
Modalità di pianificazione concertata

1. I comuni e le province possono promuovere accordi territoriali di copianificazione per coordinare la predisposizione degli strumenti di governo del territorio che, in considerazione della sostanziale omogeneità territoriale e ambientale e interdipendenza economica delle loro principali caratteristiche, richiedano una considerazione unitaria delle variabili di intervento ipotizzabili.

2. Gli accordi di copianificazione possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo istituito dalla Regione, la cui dotazione è stabilita con legge finanziaria a cui gli enti locali possono accedere purché cofinanzino per almeno il 30 per cento l'investimento necessario.

 

Art. 7
Accordi di programma

1. I soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica possono stipulare con altri soggetti pubblici accordi di programma che, anche in variante ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, siano finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori produttivi, della edilizia residenziale pubblica e dei servizi aventi l'obiettivo primario della crescita economica e produttiva del territorio interessato, della salvaguardia del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e occupazionale, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche.

2. Il soggetto proponente l'accordo di programma predispone, oltre al progetto relativo alla variante proposta, uno studio di fattibilità contenente:
a) la convenienza economico-sociale degli interventi;
b) la relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica,
c) la programmazione pluriennale degli interventi.

3. Il soggetto proponente convoca, inoltre, la conferenza di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modifiche.

4. La proposta di accordo di programma e gli elaborati sono depositati presso le sedi dei soggetti ed enti partecipanti all'accordo per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di svolgimento della prima conferenza. L'avviso è pubblicato anche in almeno due quotidiani a diffusione regionale.

5. Entro la scadenza del termine di deposito possono presentare osservazioni tutti gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali rappresentanti interessi diffusi e i singoli cittadini direttamente coinvolti dagli effetti dell'accordo.

6. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il sindaco del comune, il presidente della provincia o il Presidente della Regione, convoca la conferenza preordinata all'approvazione dell'accordo di programma. Questa avviene dando conto delle osservazioni e proposte eventualmente alternative presentate.

7. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

 

Art. 8
Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di governo del territorio

1. Fino all'emanazione di una specifica disciplina legislativa regionale concernente le procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) e per quanto non previsto dalla presente legge, nei procedimenti di formazione dei piani urbanistici comunali, sovracomunali e dei piani di coordinamento provinciale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni.

2. La VAS è redatta esclusivamente al fine di valutare l'incidenza delle nuove scelte di pianificazione rispetto al contesto territoriale e urbano preesistente.

3. Le consultazioni previste per la redazione della VAS sui piani urbanistici comunali e sovracomunali si attuano attraverso l'istituto dell'istruttoria pubblica, di cui all'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione nello svolgimento dell'attività amministrativa).

 

Art. 9
Sistema informativo territoriale regionale (SITR)

1. Il Sistema informativo territoriale regionale (SITR) costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per l'elaborazione delle carte tematiche da utilizzare negli strumenti di governo del territorio, consente la valutazione e la conoscenza degli strumenti della pianificazione territoriale e la verifica dei loro effetti, in conformità con le disposizioni di cui alla presente legge e in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica.

2. Il SITR rappresenta la piattaforma unitaria di comuni, province e Regione in materia di governo del territorio, di monitoraggio delle trasformazioni territoriali, la banca dati per il coordinamento delle informazioni utili alla gestione dei tributi, del catasto, delle risorse idriche ed energetiche della Regione.

3. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati e informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.

4. I comuni, le province e gli enti pubblici interessati collaborano alla realizzazione e alla gestione, nell'ambito del sistema, della base informativa geografica regionale, le cui componenti fondamentali sono:
a) le basi informative topografiche e geologiche, le ortofotocarte, le riprese aeree e satellitari, le cartografie catastali e storiche;
b) le basi informative tematiche sullo stato delle risorse essenziali del territorio;
c) le basi informative sullo stato di fatto e di diritto risultante dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio.

5. La Regione assicura le condizioni per il funzionamento del sistema informativo. Esso è gestito dall'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.

6. Il SITR redige ogni anno un rapporto sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni, che viene trasmesso al Consiglio regionale in occasione della proposta di manovra finanziaria regionale.

7. Gli enti locali conferiscono gratuitamente al sistema informativo, secondo specifiche istruzioni tecniche, i dati in loro possesso necessari al governo del territorio riguardanti: piani urbanistici comunali, piani attuativi, autorizzazioni paesaggistiche delegate, concessioni edilizie, convenzioni e informazioni relative a concessioni di opere pubbliche. Ad analogo conferimento possono procedere, altresì, gli altri enti pubblici che ne dispongono l'invio, sulla base di specifici accordi con la Regione.

8. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare:
a) le modalità di realizzazione e gestione della base informativa;
b) le condizioni e le modalità per lo scambio e l'integrazione di dati e informazioni e per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata;
c) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione e alla diffusione dell'informazione geografica.

9. A tali fini ciascuna pubblica amministrazione utilizza il proprio sistema informativo, connesso in rete con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche.

10. Tutti i cittadini interessati e le pubbliche amministrazioni possono accedere al sistema informativo regionale, attraverso il sito della Regione "www.Sardegnaterritorio.it".

 

Capo II
Pianificazione territoriale comunale

Art. 10
Pianificazione comunale

1. La pianificazione comunale si attua mediante il Piano urbanistico comunale (PUC). Esso è lo strumento di livello strategico della pianificazione comunale che delinea le fondamentali scelte di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, recependo e specificando le vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità alle esigenze della comunità locale e in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi degli altri livelli di pianificazione e governo del territorio.

2. Il PUC è valido a tempo indeterminato, costituisce la carta unica del territorio ed è l'esclusivo riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia.

3. Il PUC in particolare:
a) contiene il quadro conoscitivo territoriale elaborato in coerenza con le specifiche del Sistema informativo territoriale regionale;
b) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio, ne indica le soglie di criticità, fissa i limiti e le condizioni per le trasformazioni sostenibili ed elabora una carta di sintesi valutativa dei gradi di idoneità del territorio alle trasformazioni, in coerenza con il quadro conoscitivo elaborato;
c) contiene un'analisi della popolazione e dello sviluppo demografico e individua il fabbisogno abitativo riferito a un arco di tempo decennale, prevede la dotazione minima complessiva per servizi, opere, servizi pubblici e di interesse pubblico, reti e servizi di comunicazione da realizzare o riqualificare;
d) classifica il territorio comunale secondo le previsioni contenute negli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 33, ne individua gli ambiti definendone le caratteristiche urbanistiche e funzionali e ne stabilisce gli obiettivi sociali ed ambientali, individua gli ambiti territoriali da sottoporre a riqualificazione;
e) individua le attività produttive da delocalizzare in aree più idonee mediante apposita convenzione, anche attraverso il riconoscimento di diritti edificatori e l'utilizzo di eventuali compensazioni;
f) individua, sulla base della disciplina regionale quadro in materia di commercio, i criteri urbanistici ed edilizi per la localizzazione delle strutture di vendita e di altre strutture ad esse assimilate;
g) prevede la specifica normativa d'uso del territorio destinato all'insediamento delle attività produttive industriali di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno);
h) recepisce i livelli di tutela e di vincolo di inedificabilità totale dei territori costieri compresi in una profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, nonché gli ulteriori livelli di tutela e le relative esclusioni contenute all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di aree tutelate per legge.

4. Il PUC è composto da:
a) gli elaborati grafici e fotografici che costituiscono il quadro conoscitivo del territorio e le relative relazioni tecniche;
b) le relazioni tecniche che inquadrano la pianificazione vigente e descrivono il territorio comunale dal punto di vista insediativo e della dotazione di servizi ed infrastrutture;
c) gli elaborati grafici e fotografici che costituiscono il PUC, la relazione urbanistica generale contenente, inoltre, una valutazione della compatibilità paesaggistica delle trasformazioni previste e i documenti comprovanti la VAS di cui all'articolo 8;
d) il Regolamento edilizio;
e) le norme tecniche di attuazione;
f) per i comuni costieri, il piano di utilizzo dei litorali;
g) il Piano dei servizi.

5. Il Regolamento edilizio (RE) contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d'uso, le norme di conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio e la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano e gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

6. Le Norme tecniche di attuazione contengono:
a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
e) i criteri ed i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PUC.

 

Art. 11
Elaborazione e approvazione del PUC

1. Il sindaco, nel procedimento di formazione del PUC convoca, per gli obiettivi di cui all'articolo 5, una conferenza comunale, disciplinata dai rispettivi statuti comunali ovvero con delibera consiliare adottata con maggioranza qualificata, nella quale vengono presentate e discusse le linee fondamentali di indirizzo della proposta di PUC.

2. La giunta comunale provvede ai successivi adempimenti per la redazione del PUC, che viene poi trasmesso al consiglio comunale che lo adotta.

3. Entro quindici giorni il PUC è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la segreteria del comune; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune, mediante l'affissione di manifesti e la pubblicazione su almeno due dei quotidiani editi nell'Isola e nel portale "www.Sardegnaterritorio.it" del sito istituzionale della Regione. Il comune può attuare ogni ulteriore altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

4. Chiunque può formulare, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di deposito, osservazioni al PUC adottato.

5. Nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre osservazioni il consiglio comunale accoglie o respinge le osservazioni presentate, con atto motivato e, tenuto conto di esse, delibera l'adozione definitiva del PUC.

6. Il PUC così adottato è trasmesso all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio per essere sottoposto, entro il termine massimo di quarantacinque giorni, alla verifica di coerenza con esclusivo riferimento alle disposizioni della pianificazione regionale. Decorso tale termine la verifica di coerenza si intende conclusa positivamente.

7. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento regionale, il termine di cui al comma 6 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di quarantacinque giorni, in relazione alla complessità dell'istruttoria o al fine di acquisire in un'unica soluzione integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi quarantacinque giorni dalla sospensione.

8. Il PUC è successivamente approvato con delibera del consiglio comunale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

9. Il PUC approvato è depositato presso la segreteria del comune a disposizione del pubblico e ha validità a tempo indeterminato.

10. L'approvazione del PUC e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

 

Art. 12
Procedura di approvazione delle varianti

1. Le varianti al PUC sono approvate con le medesime procedure di cui all'articolo 11, comma 2, e successivi.

2. Gli adeguamenti, aggiornamenti e modifiche del Regolamento edilizio non incidenti sui parametri urbanistici sono approvati con delibera del consiglio comunale. L'atto consiliare è trasmesso, unitamente alla certificazione del responsabile del procedimento comunale attestante la conformità, all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.

 

Art. 13
Piani attuativi

1. I Piani attuativi (PA) sono gli strumenti attuativi della pianificazione urbanistica comunale, aventi valore conformativo della proprietà, finalizzati all'attuazione degli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione disposti dal PUC. Essi possono assumere il valore e gli effetti dei:
a) piani particolareggiati e piani di lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);
b) piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare);
c) piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cuì all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica);
d) piani di recupero, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);
e) programmi integrati di intervento, di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 16 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179);
f) programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia);
g) programma integrato di intervento nei centri storici, di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna) e successive modifiche.

2. Al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai PA di iniziativa privata deve essere stipulata una apposita convenzione.

 

Art. 14
Procedimento di formazione dei piani attuativi

1. I PA, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, sono adottati dalla giunta comunale e approvati dal consiglio comunale.

2. Per i PA che non apportino varianti al PUC si procede, dopo l'adozione, al loro deposito entro quindici giorni, presso la sede della segreteria comunale nella quale il piano adottato rimane a disposizione del pubblico per trenta giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito chiunque può formulare osservazioni. Il consiglio comunale, entro i successivi quarantacinque giorni con atto motivato, decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il PA che è successivamente depositato presso la segreteria del comune.

3. Per i PA che apportino varianti al PUC si procede, dopo l'adozione, al loro deposito entro quindici giorni, presso la sede della segreteria comunale nella quale il piano adottato rimane a disposizione del pubblico per trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di deposito chiunque può formulare osservazioni. Contestualmente al deposito, il PA viene trasmesso all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio, il quale, entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, esprime parere positivo o formula eventuali prescrizioni relativamente a previsioni del piano che contrastino con la disciplina di livello regionale. Decorso tale termine il parere si intende positivo.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, il consiglio comunale, entro i successivi trenta giorni e con atto motivato, decide in merito alle osservazioni presentate ed approva il PA che è successivamente depositato presso la segreteria del comune.

5. Le varianti al PA sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia del medesimo, compresa la trasmissione degli atti, all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.

6. I PA di iniziativa privata, qualora siano decorsi tre anni dalla loro approvazione e non sia stata stipulata la relativa convenzione, perdono efficacia a decorrere dalla data di approvazione.

7. Il PA d'iniziativa pubblica, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche in esso previste. La dichiarazione di pubblica utilità ha efficacia per dieci anni.

8. I PA d'iniziativa privata sono corredati da atto di convenzione urbanistica che regola gli obblighi, le garanzie e gli adempimenti tra le parti.

9. In sede di attuazione dei PA, le convenzioni prevedono il rilascio delle concessioni edilizie solamente qualora sia stata completata, al 70 per cento, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

10. Il regolamento edilizio può regolare nelle convenzioni urbanistiche la possibilità di attuare i PA per lotti funzionali.

11. Il regime tributario locale derivante dal diritto ad edificare si applica esclusivamente quando esso si concretizzi in seguito all'approvazione del PA, come atto conformativo della proprietà.

 

Art. 15
Delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

1. Le amministrazioni comunali, individuate sulla base delle condizioni di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, sono delegate al rilascio, secondo le procedure di cui al medesimo articolo 146, dell'autorizzazione paesaggistica, finalizzata all'esercizio dei titoli legittimanti gli interventi urbanistici ed edilizi previsti dal PUC approvato ai sensi dell'articolo 11.

2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1 e ai fini dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, i comuni trasmettono l'atto di autorizzazione ai competenti uffici regionali che, entro trenta giorni dal ricevimento, comprensivi anche delle eventuali richieste di integrazioni, provvedono alla conferma, all'annullamento o alla formulazione degli eventuali rilievi. Decorsi i termini, il silenzio equivale a conferma e l'autorizzazione acquista efficacia.

 

Art. 16
Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

1. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e le relative varianti sono redatti e proposti a cura dei consorzi in conformità dell'articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

2. Nei comuni dotati di PUC adeguato alla previsione di cui all'articolo 10, comma 3, lettera g), i piani di cui al comma 1 e le relative varianti sono approvati dai comuni seguendo le procedure previste per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

3. Nelle more dell'adozione del PUC o dell'adeguamento dello stesso alla normativa di livello regionale, i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e le relative varianti, sono approvati dai comuni su proposta dei consorzi seguendo le procedure previste per l'approvazione dello strumento urbanistico comunale di cui all'articolo 11.

 

Art. 17
Piani di utilizzo dei litorali

1. Il Piano di utilizzo dei litorali (PUL) disciplina l'utilizzo delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997), e regolamenta la fruizione a fini turistici e ricreativi del bene demaniale, in un regime di compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell'ambiente costiero.

2. Il PUL, predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 40 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 33 è adottato e approvato secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 2, e successivi.

 

Art. 18
Piano dei servizi

1. I comuni redigono ed approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra il territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. L'individuazione delle aree per l'edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica.

2. I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:
a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

3. Il piano dei servizi, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento. Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione. In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante.

4. Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al programma delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.

5. Al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la popolazione regionale, la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la gestione dei servizi.

6. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico o di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento o da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

7. Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

8. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

9. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.

 

Art. 19
Misure di salvaguardia e cautelari

1. Dalla data di adozione del PUC fino alla sua approvazione definitiva, e comunque non oltre due anni dall'adozione, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), e successive modifiche.

2. Per comprovati motivi di urgenza esplicitamente motivati dal prevalente interesse pubblico ed in relazione alle finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere f), g), e h), nonché ai sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, la Giunta regionale può deliberare provvedimenti idonei ad inibire o sospendere, per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, trasformazioni di destinazioni d'uso e costruzioni su aree pubbliche o private anche se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. Il provvedimento della Giunta regionale indica e perimetra cartograficamente i beni oggetto del provvedimento ed è immediatamente trasmesso al Consiglio regionale che può aumentare il periodo di inibizione o sospensione fino a sei mesi.

 

Art. 20
Sportello urbanistico

1. I comuni singoli o associati, ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), possono istituire lo sportello urbanistico per le trasformazioni territoriali quale ufficio competente a curare tutti i rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni competenti a pronunciarsi sugli strumenti urbanistici attuativi e sulle attività edilizie oggetto di concessione edilizia o di denuncia d'inizio attività.

2. Lo sportello urbanistico, inoltre, presta consulenza e supporto tecnico agli uffici tecnici comunali. In tal caso l'ufficio deve essere dotato di adeguate figure professionali.

3. Lo sportello urbanistico, qualora sia dotato di figure di adeguata competenza e professionalità può, altresì, esercitare le funzioni finalizzate, alle condizioni dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica attribuite, ai sensi dell'articolo 15, alla competenza dei comuni.

4. Le istanze presentate alla struttura tecnica comunale ovvero allo sportello urbanistico sono esitate entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione. Se l'istanza consiste nel rilascio di un titolo abilitativo edilizio ed è corredata da autocertificazione da parte di un tecnico abilitato, attestante la conformità con gli strumenti della pianificazione, decorsi quarantacinque giorni senza l'espressione formale dell'assenso o del diniego, possono essere avviati i lavori. Le istanze di cui al presente comma sono da intendersi limitate a quelle inerenti la sola richiesta di concessione edilizia e non sono estendibili all'approvazione di strumenti urbanistici generali o piani attuativi, loro varianti e agli impianti di competenza dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il responsabile dello sportello urbanistico con motivata relazione al sindaco competente, ogni sei mesi, dà conto delle ragioni che hanno determinato il silenzio assenso. Tale procedura non si applica per i profili attinenti agli interventi per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici, archeologici e idrogeologici, nonché quelli ricadenti nelle aree perimetrate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI).

5. Nei casi previsti dal presente articolo, la concessione edilizia può essere richiesta quando in sede istruttoria l'Amministrazione comunale abbia accertato che l'area edificabile di proprietà del richiedente è parte di piano attuativo vigente, o in assenza di piano attuativo, quando l'intervento richiesto ricada in zona sottoposta dal Piano urbanistico al completamento edilizio ovvero sia interamente dotata delle opere di urbanizzazione.
6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

 

Art. 21
Ambito di applicazione e contenuto

1. La pianificazione sovracomunale tra comuni ricadenti in ambiti caratterizzati da elevata contiguità insediativa ovvero ricadenti negli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, può essere effettuata qualora comprenda un numero di comuni non inferiore a quattro o un numero di comuni la cui popolazione complessiva non sia inferiore a 5.000 abitanti e la sua previsione sia coerente con le indicazioni contenute nel Piano di coordinamento provinciale.

2. La pianificazione sovracomunale si realizza mediante l'adozione e approvazione, ai sensi dell'articolo 11, di un Piano urbanistico sovracomunale, avente i contenuti di cui al titolo II, capo I, e che interessi i territori dei comuni contermini ricompresi nell'ambito considerato.

3. L'utilizzo della pianificazione sovracomunale:
a) assicura priorità nell'attribuzione dei finanziamenti regionali a favore degli enti locali, con particolare riferimento a quelli relativi alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici o di pubblica utilità riferiti all'ambito sovracomunale;
b) assicura la priorità nell'attuazione degli interventi di compensazione paesaggistica nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 33;
c) consente l'utilizzo delle tecniche di perequazione e compensazione urbanistica e territoriale riferite al territorio sovracomunale interessato.

4. La Regione, inoltre, al fine di incentivare l'utilizzo della pianificazione urbanistica sovracomunale:
a) è autorizzata a concedere ai comuni che utilizzano le modalità di cui al comma 2 contributi per la redazione degli strumenti di pianificazione sovracomunale;
b) assicura, nella predisposizione degli strumenti regionali di pianificazione per il governo del territorio, l'utilizzo degli atti della pianificazione sovracomunale approvati o adottati, con particolare riferimento all'individuazione delle tematiche trasversali, quali le dotazioni infrastrutturali e produttive, il dimensionamento delle capacità insediative e residenziali, la tutela ambientale, riferite agli ambiti oggetto di pianificazione.

 

Art. 22
Procedure di approvazione

1. I comuni di cui all'articolo 20, comma 1, possono esercitare la funzione della pianificazione sovracomunale mediante l'attribuzione di delega, con atto approvato da tutti i consigli comunali interessati, della funzione della pianificazione sovracomunale alle forme associative degli enti locali di cui alla legge regionale n. 12 del 2005.

2. La giunta comunale, per i fini di cui al comma 1, elabora una bozza di convenzione che contiene le indicazioni sui limiti, modalità, vigilanza e durata dell'attribuzione della delega della funzione pianificatoria sovracomunale. Tale convenzione è successivamente approvata dai consigli comunali dei comuni interessati.

 

Capo IV
Perequazione e compensazione

Art. 23
Perequazione e compensazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale previsti nella pianificazione urbanistica e che interessano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati.

2. La perequazione e la compensazione sono disciplinate, sulla base degli appositi piani attuativi approvati, dal regolamento edilizio.

3. I PA nel disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria assicurano:
a) l'equa ripartizione delle capacità edificatorie e dei relativi oneri, fra tutti i proprietari interessati, delle aree a destinazione edificatoria;
b) assicurano l'individuazione degli ulteriori obblighi relativi alle eventuali quote di edilizia sociale o residenziale pubblica.

4. La compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree o edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio o derivante da dichiarazione di notevole interesse pubblico di recuperare adeguata capacità edificatoria anche sotto forma di credito edilizio su altre aree o edifici, di proprietà pubblica, previa cessione delle aree sottoposte a vincolo.

5. Per credito edificatorio si intende una quantità volumetrica riconosciuta in virtù delle compensazioni urbanistiche. I crediti edificatori sono annotati presso apposito registro comunale dei crediti, predisposto, aggiornato e reso pubblico secondo le modalità stabilite dal RE e sono liberamente commerciabili.

6. Il PUC individua e disciplina gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei crediti edificatori.

7. La compensazione avviene mediante convenzione fra il comune e i proprietari delle aree interessati agli interventi; la stessa è annotata presso la Conservatoria dei registri immobiliari. La convenzione, in conformità alle disposizioni del RE stabilisce le modalità di attuazione della compensazione, la localizzazione delle aree sulle quali trasferire il credito edificatorio, i tempi di attuazione ovvero la corresponsione di un importo pari all'indennità di esproprio nel caso di inutilizzabilità del credito edificatorio nel periodo convenuto.

8. Gli atti tecnici di indirizzo e coordinamento di cui al successivo articolo 33 dispongono i criteri e i limiti generali di carattere edilizio attraverso i quali, nel rispetto della pianificazione urbanistica comunale, i RE attuano la perequazione e la compensazione urbanistica.

 

Art. 24
Edilizia sociale e residenziale pubblica

1. I piani urbanistici dei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti prevedono dotazioni territoriali da destinarsi all'edilizia sociale e residenziale pubblica non inferiori al 10 per cento della complessiva previsione volumetrica di soddisfacimento del fabbisogno abitativo. È facoltà dei comuni prevedere percentuali superiori in ragione dei rispettivi fabbisogni e della specifica consistenza demografica.

2. Al fine di evitare i maggiori costi per l'acquisizione delle aree occorrenti all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, ai proprietari che aderiscono alla cessione volontaria delle aree all'amministrazione comunale, possono essere riassegnate, in luogo degli indennizzi di legge, quote delle volumetrie ricadenti in area urbanizzata complessivamente realizzabili nello specifico PA, comunque non superiori al 30 per cento del totale.

3. I soggetti pubblici e privati riconosciuti dalle norme vigenti operatori di edilizia sociale e residenziale pubblica possono proporre l'attuazione dei PA, secondo le norme della presente legge.

4. La quota prevista al comma 1 delle dotazioni territoriali per l'edilizia sociale e residenziale pubblica è definita, per i comuni con oltre 3.000 abitanti, dotazione urbanistica.

5. I PA per l'edilizia sociale devono rispondere agli indirizzi di biosostenibilità, di risparmio idrico ed energetico indicati anche nella presente legge.

 

Art. 25
Compensazione urbanistica territoriale

1. I comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione in forma sovracomunale possono utilizzare la tecnica della compensazione urbanistica territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori contro equivalenti valori di natura urbanistica o economica.

 

Capo V
Pianificazione territoriale provinciale

Art. 26
Piano di coordinamento provinciale

1. La provincia, ferme restando le competenze dei comuni e in attuazione della legislazione e degli atti di programmazione regionale, predispone ed adotta il Piano di coordinamento provinciale quale atto di programmazione socio-economica provinciale. Esso, nell'ambito delle funzioni attribuite alle province dall'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2006:
a) definisce ed individua gli indirizzi e gli obiettivi generali di assetto del territorio relativi o all'intera provincia o ad ambiti sovracomunali suscettibili di organica e coordinata considerazione; a tal fine il piano può prevedere, in aggiunta alle previsioni di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, e sulla base di specifici trasferimenti da parte della Regione, ulteriori modalità d'incentivazione delle forme di cooperazione nella pianificazione tra comuni ricadenti in ambiti caratterizzati da elevata contiguità insediativa ovvero ricadenti in ambiti suscettibili di omogenea pianificazione e di organizzazione unitaria dei servizi pubblici;
b) contiene misure di coordinamento delle iniziative comunali finalizzate alla localizzazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali e turistico-ricettivi;
c) contiene misure di coordinamento della programmazione urbanistica commerciale comunale.

2. Il Piano di coordinamento provinciale è formato:
a) da una relazione che, esposti gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, stabilisca gli indirizzi per il coordinamento provinciale e, in particolare, individui gli ambiti territoriali destinatari delle misure e degli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) dagli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali e i documenti comprovanti la VAS di cui all'articolo 8;
c) dalle norme contenenti i criteri di attribuzione delle misure di incentivazione e le misure di coordinamento e indirizzo;
d) da una banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo e le relative informazioni, redatta secondo le specifiche dettate dal SITR.

 

Art. 27
Formazione e approvazione del piano di coordinamento provinciale e delle varianti

1. Il presidente della provincia, nel procedimento di formazione del Piano di coordinamento, convoca, ai sensi dell'articolo 5, una conferenza provinciale, le cui modalità sono disciplinate con proprio atto, nella quale sono presentate e discusse le linee fondamentali di indirizzo della proposta di Piano.

2. La giunta provinciale provvede ai successivi adempimenti per la redazione del Piano di coordinamento, che viene poi trasmesso al consiglio provinciale che lo adotta.

3. La provincia, divenuta esecutiva tale deliberazione di adozione, ne dà avviso sul BURAS e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, con indicazione delle modalità e dei termini di pubblicazione del progetto di piano.

4. Il progetto adottato è inviato all'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio, ai comuni, agli enti parco, alle comunità montane e agli altri enti pubblici ritenuti interessati; i comuni, previo avviso da divulgare con ogni mezzo ritenuto idoneo, provvedono a depositare il progetto nella segreteria comunale per quarantacinque giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni e proposte.

5. Ciascun comune, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di deposito, trasmette alla provincia la deliberazione consiliare con la quale formula il proprio parere, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni; gli enti parco, le comunità montane e gli altri enti pubblici interessati trasmettono alla provincia il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

6. La Regione esprime il proprio parere che ha carattere vincolante con esclusivo riferimento alle indicazioni prescrittive del Piano paesaggistico regionale; il parere è reso con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di governo del territorio, da trasmettere alla provincia entro novanta giorni dal ricevimento degli atti.

7. La provincia, nei sessanta giorni dal ricevimento dei pareri o dall'infruttuoso decorso dei termini, approva in via definitiva, con deliberazione del consiglio provinciale, il Piano di coordinamento provinciale, tenuto conto delle valutazioni acquisite.

8. Una copia del Piano con i relativi allegati è trasmessa a tutti i comuni interessati, i quali provvedono a depositarlo per consentire la libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

9. La deliberazione di approvazione del Piano, unitamente all'elaborato di sintesi, è pubblicata sul BURAS; dell'approvazione è data notizia con avviso pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione sul BURAS.

10. Entro il termine massimo di dieci anni dall'approvazione del Piano, il consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza alla luce anche dei piani territoriali regionali, delle esigenze e atti di programmazione sopravvenuti. Il Piano di coordinamento può, comunque, essere variato, anche su proposta degli enti locali interessati, con le procedure di cui al presente articolo.

 

Capo VI
Pianificazione territoriale regionale

Art. 28
Documento di programmazione territoriale

1. Il Documento di programmazione territoriale (DPT) è lo strumento di programmazione generale con il quale la Regione definisce, in coerenza con il Programma generale di sviluppo, le linee fondamentali di governo del territorio per assicurare lo sviluppo sostenibile, accrescere la competitività dei sistemi territoriali regionali, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali.

2. Il DPT considera la totalità del territorio regionale, ne definisce gli indirizzi da perseguire in relazione ai vari livelli della pianificazione territoriale, assicurando una stretta correlazione tra di essi. Esso è composto da:
a) il quadro descrittivo del territorio regionale, con l'evidenziazione delle potenzialità, delle dinamiche evolutive, delle situazioni di vulnerabilità e delle condizioni di trasformazione compatibili nel tempo;
b) le previsioni programmatiche indicanti l'insieme degli obiettivi da perseguire, con riferimento ai diversi contenuti del documento, esplicitandone le priorità e i livelli di interazioni e contenenti le valutazioni di massima della fattibilità economica finanziaria delle previsioni del DPT;
c) le linee guida della pianificazione territoriale di livello regionale.

 

Art. 29
Procedure di approvazione del DPT

1. La Giunta regionale elabora e approva la proposta di DPT e la trasmette al Consiglio regionale.

2. Il Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, svolge ogni attività volta al coinvolgimento del sistema delle autonomie locali e dei soggetti portatori di interessi diffusi.

3. Il Consiglio regionale, svolte le procedure di cui al comma 2 e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, approva il DPT.

4. Il DPT entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

 

Art. 30
Piano paesaggistico regionale

1. La Regione approva il Piano paesaggistico regionale (PPR), ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche, al fine di assicurare un'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio. Esso individua i valori paesaggistici, ambientali e culturali e le risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale e ne definisce la disciplina di tutela e valorizzazione. Il Piano può essere proposto, adottato e approvato per fasi e per ambiti territoriali diversi.

2. Il Piano attua la strategia dello sviluppo territoriale mediante l'indicazione:
a) dei tipi di intervento nei relativi ambiti territoriali di paesaggio che, per i loro effetti intercomunali, sono oggetto di concertazione fra i vari livelli istituzionali anche in relazione alle forme di compensazione tra comuni;
b) del ruolo dei sistemi delle città e dei sistemi locali, degli insediamenti turistici, dei servizi produttivi, delle aree agricole e di quelle caratterizzate da intensa mobilità, nonché degli ambiti territoriali di rilievo sovra-provinciale;
c) delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali.

3. L'approvazione del PPR comporta l'obbligo per:
a) le province di adeguarsi, adottando apposite varianti al Piano di coordinamento provinciale vigente entro il termine di sei mesi, ivi compreso ogni conseguente adeguamento ai nuovi assetti amministrativi;
b) i comuni di adeguarsi entro il termine di dodici mesi.

 

Art. 31
Piano paesaggistico regionale - Procedure

1. La Giunta regionale, in coerenza con il DPT, predispone la proposta di PPR per la cui redazione possono essere utilizzati anche gli elaborati dei Piani di coordinamento provinciale e dei piani sovracomunali approvati o adottati. Tale proposta è trasmessa alla competente Commissione del Consiglio regionale. Contestualmente la Giunta regionale svolge l'istruttoria pubblica, articolata per province, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 40 del 1990.

2. La proposta di PPR è pubblicata, per un periodo di sessanta giorni, all'albo di tutti i comuni interessati.

3. Chiunque può formulare, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione, osservazioni sulla proposta.

4. Trascorso tale termine la Giunta regionale esamina le osservazioni presentate, ne motiva l'accoglimento o il rigetto, delibera l'adozione del PPR e lo trasmette al Consiglio regionale, completo di tutti i suoi allegati.

5. La Commissione consiliare competente in materia di governo e assetto del territorio valuta il piano nella sua interezza e ne verifica la coerenza con il DPT. A seguito dell'accertata coerenza nei successivi trenta giorni esprime il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale.

6. Acquisita la verifica di coerenza e il predetto parere, sulla base di esso la Giunta regionale è delegata ad approvare in via definitiva il piano entro i successivi trenta giorni. Il PPR entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

7. Le modifiche cartografiche e normative del PPR seguono la medesima procedura di cui ai commi 1 e 6, salvo i casi di applicazione dell'articolo 30. Qualora in sede di approvazione del PUC emergano differenze tra la cartografia ad esso allegata, derivante dalla rappresentazione più puntuale del territorio, e quella contenuta nel PPR, la cartografia del PUC definitivamente approvato costituisce adeguamento automatico della cartografia allegata al PPR.

8. Al fine di conseguire l'aggiornamento periodico del PPR la Giunta regionale provvede al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della qualità del paesaggio.

9. Al fine di promuovere una più incisiva adeguatezza ed omogeneità della strumentazione urbanistica a tutti i livelli, l'Amministrazione regionale procede ad un sistematico monitoraggio e comparazione dell'attività di pianificazione urbanistica, generale ed attuativa, mediante l'attivazione di un Osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio in collaborazione con le università e con gli ordini ed i collegi professionali interessati.

10. I comuni, in adeguamento alle disposizioni e previsioni del PPR, approvano, entro dodici mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, comunque, a partire dall'effettiva erogazione delle risorse finanziarie, i propri PUC. A tal fine, con specifica norma finanziaria, sono previste adeguate risorse per il sostegno delle fasi di approvazione ed adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica regionale da parte dei comuni.

11. L'osservatorio è composto da non più di dodici componenti, è definito e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia. L'osservatorio, presieduto dall'Assessore competente in materia di governo del territorio, collabora con l'Ufficio regionale del piano paesaggistico con l'obiettivo di conseguire l'unitarietà dei diversi assetti del PPR, di verificare la coerenza tra elaborazioni, prescrizioni normative e principi generali posti alla base del piano. L'osservatorio, inoltre, cura la predisposizione degli elaborati in base ai quali possono essere proposti le modifiche e gli aggiornamenti di cui al comma 1 dell'articolo 30 e dell'articolo 43. Inoltre, avvalendosi dell'Ufficio regionale del piano paesaggistico, concorre all'adeguamento del PPR sulla base delle indicazioni impartitegli dalla Giunta regionale.

 

Art. 32
Verifica dell'operatività del Piano
paesaggistico regionale

1. La Giunta regionale, in sede di valutazione degli effetti del PPR, ne verifica lo stato di attuazione, fornisce l'interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme tecniche di attuazione e apporta le modifiche e gli aggiornamenti necessari per:
a) assicurare l'adeguamento o l'armonizzazione delle Norme tecniche di attuazione con sopravvenute disposizioni statali di livello sovraordinato;
b) assicurare l'adeguamento, il coordinamento e la razionalizzazione delle Norme tecniche di attuazione con sopravvenute pronunce giurisdizionali.

2. Nei casi di cui al comma 1 si applica la seguente procedura semplificata:
a) la Giunta regionale predispone la proposta di adeguamento e la pubblica, per un periodo di quindici giorni, all'albo di tutti i comuni interessati;
b) chiunque può formulare, entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione, osservazioni sulla proposta;
c) trascorso il termine di cui alla lettera b) la Giunta regionale esamina le osservazioni presentate, ne motiva l'accoglimento o il rigetto, delibera l'adeguamento al PPR e lo trasmette al Consiglio regionale, completo di tutti i suoi allegati;
d) la Commissione consiliare competente in materia di governo e assetto del territorio esprime, entro quindici giorni, il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale;
e) acquisito il parere di cui alla lettera d) e sulla base di esso, la Giunta regionale approva in via definitiva l'adeguamento del PPR entro i successivi quindici giorni.

 

Art. 33
Atti tecnici di indirizzo e coordinamento

1. La Regione, allo scopo di orientare e coordinare l'attività di pianificazione territoriale, emana atti tecnici di indirizzo e coordinamento per la gestione degli strumenti di pianificazione regionale e degli enti locali.

2. Gli atti tecnici di indirizzo e coordinamento contengono i criteri generali di dimensionamento delle trasformazioni territoriali, i criteri generali per la valutazione del fabbisogno abitativo, i limiti generali di densità edilizia, di altezza, di distanza minima tra i fabbricati e della qualità delle trasformazioni e delle costruzioni. Inoltre, essi individuano i livelli di flessibilità dei parametri edilizi necessari per un'ottimale interpretazione dei caratteri sociali e identitari delle differenti aree regionali.

3. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di governo del territorio e previa intesa con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), approva preliminarmente la proposta degli atti tecnici di indirizzo e coordinamento e la trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di governo del territorio.

4. La Commissione consiliare esprime, entro trenta giorni, il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale.

5. La Giunta regionale, acquisito tale parere o decorso il termine di cui al comma 4, approva, sulla base di esso, in via definitiva gli atti tecnici di indirizzo e coordinamento. Essi entrano in vigore nel giorno della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

6. Fino all'approvazione degli atti tecnici di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le direttive vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 34
Cartografia tecnica regionale

1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistica sono redatti sulla carta tecnica regionale secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale.

2. La Regione provvede all'aggiornamento periodico della carta tecnica.

3. La base cartografica degli strumenti urbanistici di pianificazione provinciale e comunale può essere aggiornata a scala di maggiore dettaglio rispetto a quella regionale anche a cura degli enti, secondo le specifiche tecniche indicate dalla Giunta regionale.

 

Art. 35
Compensazione paesaggistica

1. La Giunta regionale, sulla base delle richieste formulate dai comuni in sede di approvazione dei PUC o di loro varianti, individua i comuni i cui territori risultano particolarmente svantaggiati dal punto di vista socio-economico in conseguenza delle disposizioni derivanti dai vincoli previsti dal Piano paesaggistico regionale e dispone misure compensative mediante finanziamento di interventi pubblici di promozione economica e occupazionale.

2. La compensazione paesaggistica, quale azione ad iniziativa pubblica volta al recupero, alla tutela paesaggistica di aree private, compromesse o investite da attività non compatibili con la disciplina paesaggistica, si attua in sede di istruttoria pubblica articolata per ambiti territoriali omogenei. Essa è attivata dalla Regione su richiesta del comune e consiste in una o più proposte da esaminarsi in sede di istruttoria pubblica, secondo il principio del prevalente interesse pubblico.

3. Le proposte si articolano secondo due linee d'intervento:
a) permuta di area privata contro equivalente area pubblica, con grado maggiore di compatibilità paesaggistica per le attività in oggetto, oltre ad un bonus volumetrico non superiore al 20 per cento delle volumetrie esistenti;
b) permuta di area privata contro equivalente area privata da acquisirsi da parte della Conservatoria delle coste, con grado maggiore di compatibilità paesaggistica, oltre ad un bonus volumetrico non superiore al 20 per cento delle volumetrie esistenti.

4. Le aree così pervenute al patrimonio pubblico confluiscono nel patrimonio della Conservatoria delle coste. Per la valutazione del grado di compatibilità paesaggistica si fa riferimento agli obiettivi di qualità paesaggistica.

5. Le operazioni di compensazione, gli accordi pubblico-privato e gli oneri connessi a tali azioni, individuati in sede di istruttoria pubblica, sono deliberati dalla Giunta regionale previa acquisizione dell'intesa con gli enti locali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005, e le loro conclusioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

 

Art. 36
Intervento sostitutivo

1. In tutti i casi in cui un adempimento non risulti effettuato, per inerzia dell'Amministrazione nell'assunzione degli atti e del rispetto dei termini procedimentali indicati dalla presente legge, si applica la disposizione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006.

2. Resta, comunque, in capo ai comuni e alle province l'adozione ed approvazione degli strumenti per il governo del territorio di loro competenza, così come individuati dall'articolo 3, comma 3.

3. Nel procedimento di approvazione del Piano provinciale di coordinamento e del PUC, l'intervento sostitutivo della Regione è obbligatorio qualora l'amministrazione interessata eccepisca il conflitto di interesse in capo alla metà più uno dei consiglieri comunali o nei casi in cui per le medesime ragioni venga meno il rapporto elettivo di proporzione fra maggioranza e minoranza consiliare.

 

Art. 37
Controllo sull'attività urbanistica ed edilizia

1. Per garantire più rapide ed incisive azioni di contrasto ai fenomeni di abusivismo edilizio, la Regione, attraverso il direttore del servizio territorialmente competente in materia di vigilanza urbanistica, acquisiti elementi conoscitivi di presunte violazioni urbanistiche-edilizie, inoltra al comune richiesta di accertamenti e di successiva informativa sugli esiti e sui provvedimenti adottati, assegnando un termine non superiore a trenta giorni.

2. Decorso il termine, il direttore del servizio di cui al comma 1, valutata l'informativa comunale può disporre ulteriori verifiche, avvalendosi del competente Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale.

3. Accertata la violazione e fatte salve le competenze del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in materia di accertamento di responsabilità penale, la Regione diffida il comune ad adottare entro trenta giorni i provvedimenti previsti dalla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche ed integrazioni.

4. Qualora l'amministrazione comunale non provveda entro il termine assegnato, l'Assessore competente propone alla Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2006, l'adozione dei poteri sostitutivi.

 

Art. 38
Commissione regionale per il paesaggio

1. La commissione regionale di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, è istituita con decreto del Presidente della Regione ed opera presso l'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, resta in carica per la durata della legislatura in cui è stata costituita e decade improrogabilmente novanta giorni dopo l'insediamento del Consiglio regionale di nuova elezione.

2. La commissione regionale è composta:
a) dal direttore generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, con funzioni di presidente;
b) dal direttore generale dei Beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport;
c) dal direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici o suo delegato;
d) dal soprintendente per i Beni architettonici e per il paesaggio o suo delegato;
e) dal soprintendente per i Beni archeologici o suo delegato;
f) da tre esperti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio scelti dalla Giunta regionale nell'ambito di terne designate:
1) dall'Università di Cagliari;
2) dall'Università di Sassari;
3) dalle fondazioni aventi per statuto finalità di tutela e promozione del patrimonio culturale aventi sede nella Regione;
4) dalle associazioni portatrici di interessi diffusi ed operanti nella Regione, riconosciute dalle vigenti disposizioni di legge in materia culturale ed ambientale; sulle proposte di nomina di cui alla presente lettera si esprime la Commissione consiliare competente entro dieci giorni dalla trasmissione della proposta della Giunta regionale.
La commissione è integrata da un esperto in materia di paesaggio designato dal sindaco del comune interessato. La commissione è altresì integrata dal comandante regionale del Corpo forestale della Regione Sardegna nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica. La commissione è validamente costituita quando sono presenti la maggioranza dei componenti. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione la Giunta regionale, previa deliberazione su proposta dell'Assessore competente, provvede alle nomine.

 

Titolo III
Sostenibilità e qualità architettonica,
norme particolari e disposizioni
finali e transitorie

Capo I
Sostenibilità e qualità architettonica
e norme a favore di persone
con disabilità grave

Art. 39
Incentivazione e promozione della bioedilizia,
del rendimento energetico nell'edilizia
e dell'utilizzo di materiali tipici
della tradizione locale

1. La Regione, per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge, in aggiunta alle disposizioni in materia contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e in attuazione della direttiva n. 2006/32/CE del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, adotta misure di promozione, incentivazione e sostegno a favore dei comuni che introducono nei propri strumenti di pianificazione disposizioni finalizzate a promuovere e sostenere gli interventi di bioedilizia e di rendimento energetico nell'edilizia che presentino le caratteristiche di:
a) favorire il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
b) utilizzare le tecniche costruttive e di materiali tipici della tradizione locale, quali ladiri e pietre locali;
c) avvalersi dell'utilizzo di materiali da costruzione, di componenti, impianti e arredi che non comportino l'emissione di gas tossici, l'emissione di particelle e radiazioni o gas pericolosi e l'inquinamento delle falde acquifere e del suolo;
d) privilegiare l'impiego di materiali e manufatti di cui sia possibile il riutilizzo e la cui produzione avvenga sulla base di processi produttivi a basso consumo energetico;
e) consentire il conseguimento degli obiettivi di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva, con le procedure di cui all'articolo 33, un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri tecnici fondamentali che i comuni devono seguire per attribuire effettivo carattere di sostenibilità e riconoscibilità ambientale ai singoli progetti attuativi. Tali criteri sono individuati fornendo una chiara specificazione tecnica che individui i necessari supporti ai seguenti settori:
a) utilizzo di materiali che per produzione e smaltimento siano i più naturali possibili ed adottare sistemi capaci di disperdere il gas radon, qualora presente;
b) utilizzo di tecniche costruttive e di materiali tipici della tradizione locale;
e) adozione di impianti che riducano al massimo la presenza di campi elettromagnetici e di impianti e tecnologie che assicurino il massimo conseguimento di isolamento termico e la conseguente riduzione del fabbisogno termico;
d) utilizzo di impianti che consentano una significativa riduzione del prelevamento di acqua potabile con la predisposizione delle reti idriche duali;
e) utilizzo di prodotti di finitura coloranti e protettivi suscettibili di non rilasciare nell'ambiente interno ed esterno sostanza inquinanti.

3. I comuni, al fine di incentivare e sostenere gli interventi di bioedilizia e di rendimento energetico nell'edilizia possono, in aggiunta alle agevolazioni di cui alla legge n. 244 del 2007, per gli interventi realizzati secondo le tecniche individuate dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, prevedere:
a) una riduzione del contributo di costruzione fino al 20 per cento;
b) lo scomputo, nel rispetto dei limiti di piano, dei volumi tecnici e del maggiore spessore, eccedente i 30 centimetri, delle murature perimetrali e dei solai intermedi degli edifici che contribuiscono in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica;
c) l'assimilazione totale a "volume tecnico" delle volumetrie abitabili, ma strettamente funzionali al conseguimento del guadagno solare passivo mediante la realizzazione delle serre solari.

4. La Regione, al fine di sostenere ed incentivare il recupero, valorizzazione, tutela e sostegno delle strutture insediative realizzate con l'utilizzo di materiali tipici del patrimonio architettonico regionale assicura:
a) priorità, nella predisposizione dei programmi di intervento regionali, ai sensi della legge regionale n. 29 del 1998, e successive modifiche, agli interventi di recupero primario realizzati con l'utilizzo di tali materiali tipici;
b) priorità, nella predisposizione del programma straordinario di cui all'articolo 8, comma 24, della legge regionale 5 marzo 2008 n. 3 (legge finanziaria 2008), per gli interventi di recupero, ristrutturazione e acquisto realizzati con l'utilizzo di tali materiali tipici.

5. La Regione, inoltre, nell'ambito dei programmi di cui al comma 4, promuove studi, ricerche e progetti finalizzati al recupero dei saperi, delle arti e delle tecniche professionali legati all'utilizzo dei materiali tipici regionali e alla bioedilizia.

 

Art. 40
Utilizzo del patrimonio edilizio,
recupero dei sottotetti

1. Al fine di dare attuazione all'obiettivo della limitazione del consumo di nuovo territorio e per documentate esigenze di crescita del nucleo familiare, il comune approva misure d'incentivazione per l'utilizzo del patrimonio edilizio residenziale privato esistente nelle zone A e B alla data di approvazione della presente legge. Per gli immobili interessati è previsto il cambio di destinazione d'uso.

2. Ai fini delle presenti disposizioni si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici residenziali esistenti alla data di pubblicazione della presente legge, dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

3. Le opere finalizzate al recupero abitativo dei sottotetti sono soggette al rilascio della concessione edilizia.

4. La realizzazione delle opere è subordinata alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione, ove dovuto, nella misura deliberata dal comune per i nuovi interventi di edilizia residenziale.

5. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari e abbaini per assicurare l'osservanza dei requisiti di ricambio dell'aria.

6. Gli interventi nelle zone classificate A dei centri storici sono ammissibili solo se previsti dai piani particolareggiati.

7. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

8. Il recupero dei sottotetti ad uso abitativo è comunque subordinato al rispetto delle seguenti altezze medie interne, calcolate dividendo il volume interno dei vani per la relativa superficie utile:
a) metri 2,40 per i locali adibiti a cucina, soggiorno, stanze da letto e studio;
b) metri 2,20 per i locali adibiti a servizi e disimpegni.

9. Gli eventuali spazi di altezza inferiore a metri 1,60 non partecipano al computo delle altezze medie interne se chiusi mediante opere murarie e destinati a ripostigli.

10. Nei comuni montani, così come individuati dalla legge regionale n. 12 del 2006, è consentita rispettivamente la riduzione a metri 2,20 e a metri 2,00.

11. Il rapporto tra la superficie netta dei vani e quella finestrata non può essere inferiore a 1/10, riducibile ad 1/16 per i comuni montani.

 

Art. 41
Qualità architettonica

1. La Regione promuove la predisposizione di manuali sulle culture abitative della Sardegna a valenza territoriale, perseguendo obiettivi di elevata qualità architettonica per l'inserimento armonioso delle nuove costruzioni nel contesto urbano e paesaggistico e di adeguatezza dei criteri di ristrutturazione e restauro degli edifici nelle aree e nuclei storici.

2. Sulla base delle previsioni contenute in tali manuali, gli strumenti urbanistici comunali devono promuovere modalità costruttive orientate al risparmio energetico e al naturale comfort abitativo e formulare specifiche prescrizioni inerenti le tecniche costruttive, i materiali utilizzabili ed i colori ammissibili nonché individuare idonei provvedimenti coercitivi finalizzati a contrastare la cultura ancora presente in Sardegna del "non finito".

3. Gli strumenti comunali devono, inoltre, disciplinare tutti gli interventi di configurazione dello spazio urbano, quali impianti di illuminazione e arredi atti a valorizzare i caratteri identitari del contesto e assicurarne la coerenza estetica, incentivare l'incremento delle dotazioni di verde pubblico e privato a carattere ornamentale, prevedendo l'acquisizione di aree libere interne ai contesti urbanizzati.

 

Art. 42
Disposizioni urbanistiche a favore
di persone con disabilità grave

1. Il comune, al fine di assicurare la massima fruibilità degli spazi esistenti destinati alla prima casa da parte di persone con disabilità grave, così come certificato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modifiche, può, anche in deroga agli indici di zona previsti dai vigenti strumenti urbanistici, consentire:
a) nelle abitazioni unifamiliari, un ampliamento volumetrico fino ad un massimo di 120 metri cubi, realizzato in aderenza all'edificio esistente; qualora questo sia ricompreso in una zona A, ai sensi del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, la richiesta di ampliamento è accompagnata dalla redazione di uno studio particolareggiato del comparto interessato;
b) nelle abitazioni condominiali, un ampliamento volumetrico mediante la chiusura di verande con strutture precarie; la richiesta di ampliamento è accompagnata dalla redazione di uno studio relativo agli effetti sulla stabilità e statica dei nuovi interventi sull'edificio esistente.

2. La domanda per il rilascio della concessione edilizia è, inoltre, corredata da:
a) una certificazione medica rilasciata dalla competente azienda sanitaria, attestante la situazione di handicap grave non reversibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, e successive modifiche, della persona residente nell'immobile oggetto della richiesta;
b) il progetto di nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate e giustifichi la necessità delle specifiche finalità dell'intervento;
c) la dichiarazione di non aver già ottenuto la concessione di tale incremento volumetrico in altro immobile sito in Sardegna.

3. All'atto del rilascio del titolo abilitativo sulle nuove volumetrie di cui al comma 2, lettera b), è istituito un vincolo quinquennale di divieto di mutamento di destinazione d'uso, alienazione e locazione a soggetti diversi dalle persone con disabilità grave, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

4. Durante il quinquennio, per sopravvenute esigenze, il proprietario dell'abitazione o i suoi eredi possono presentare istanza di revoca del provvedimento abilitativo con conseguente cancellazione del vincolo, al fine di cedere, locare o mutare la destinazione d'uso dell'abitazione. La revoca è concessa previo accertamento dell'effettiva rimozione o demolizione delle opere realizzate.

5. L'istruttoria delle pratiche relative all'esecuzione delle opere di ampliamento assume carattere di assoluta priorità e l'istanza presentata deve, comunque, ottenere riscontro entro sessanta giorni dalla sua presentazione, trascorsi inutilmente i quali, si intende accolta.

 

Capo II
Disposizioni finali e transitorie

Art. 43
Norme transitorie

1. Per il completamento delle procedure relative all'adeguamento della pianificazione comunale alla vigente pianificazione regionale paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono deliberare, con atto del consiglio comunale, l'applicazione delle procedure previgenti.

2. Per i piani attuativi approvati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il termine triennale previsto dall'articolo 14, comma 6, decorre dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

3. I PUL sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 2 e successivi, anche antecedentemente, e perciò disgiuntamente dall'approvazione del relativo PUC.

 

Art. 44
Verifica dell'operatività del vigente Piano paesaggistico regionale

1. La Giunta regionale, in sede di prima valutazione, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel BURAS, degli effetti del vigente Piano paesaggistico regionale, primo ambito omogeneo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006, verifica l'attuazione delle disposizioni contenute nelle Norme tecniche di attuazione del Piano e apporta le modifiche per le finalità e secondo le procedure di cui all'articolo 31.

2. Fino all'approvazione del DPT e dei conseguenti atti tecnici di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 33, esclusivamente ai PUC che si siano adeguati alle disposizioni del vigente Piano paesaggistico regionale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto assessorile 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), in materia di disciplina per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici ed il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228 (Direttive per le zone agricole), per gli interventi nell'agro.

3. Le eventuali imprecisioni cartografiche che dovessero emergere sulla cartografia del PPR, previa documentata analisi e verifica da parte dell'Assessorato competente, sono approvate acquisito il parere del comune interessato con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione della Giunta è trasmessa alla Commissione consiliare che può esprimersi nel merito entro quindici giorni dal ricevimento.

 

Art. 45
Piani e programmi regionali vigenti

1. Fino all'entrata in vigore del Documento di programmazione territoriale regionale conservano valore ed efficacia le vigenti disposizioni regionali contenute in piani e programmi di carattere generale relativi alla programmazione regionale urbanistica e territoriale.

 

Art. 46
Adeguamento ai principi della
normativa statale in materia di edilizia

1. La Giunta regionale, al fine di adeguare la vigente disciplina regionale in materia di attività edilizia ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche, approva, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, una proposta di normativa disciplinante la materia dell'edilizia con particolare riferimento:
a) ai titoli abilitativi;
b) alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni;
c) alla normativa tecnica di settore.

 

Art. 47
Attuazione degli strumenti vigenti

1. Fino all'approvazione del PUC i comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani se adeguati alle disposizioni del vigente Piano paesaggistico regionale. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PUC possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici:
a) i piani attuativi dei piani urbanistici comunali vigenti, che anche in variante, siano già adeguati alle disposizioni del vigente Piano paesaggistico regionale;
b) le varianti agli strumenti urbanistici vigenti anche in attuazione di atti di programmazione negoziata, previa verifica di coerenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), con le disposizioni del vigente Piano paesaggistico regionale;
c) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani di livello regionale.

 

Art. 48
Adeguamento organizzativo

1. I comuni e le province, al fine di potere compiutamente attuare i processi di riforma contenuti nella presente legge e pervenire ad un sensibile miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni offerte ai cittadini, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, incrementare le proprie dotazioni organiche, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contenimento di assunzione di personale.

 

Art. 49
Norma finanziaria

1. Al fine di incentivare l'utilizzo della pianificazione urbanistica sovracomunale prevista all'articolo 20 e per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai comuni. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposto si provvede con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23).

 

Art. 50
Abrogazioni

1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, che continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore degli strumenti di cui all'articolo 30 della presente legge;
b) la legge regionale 10 luglio 1991, n. 20 (Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45);
c) la legge regionale 18 dicembre 1991, n. 37 (Proroga dei termini per le norme di salvaguardia di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45);
d) la legge regionale 22 giugno 1992, n. 11 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45);
e) la legge regionale 29 dicembre 1992, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 11 e alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45);
f) la legge regionale 7 maggio 1993, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45);
g) la legge regionale 8 luglio 1993, n. 28 (Interventi in materia urbanistica);
h) l'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e disposizioni varie);
i) l'articolo 72, secondo periodo, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (legge finanziaria 1996);
j) la legge regionale 15 febbraio 1996, n. 13 (Fissazione di un termine entro il quale i comuni devono adeguarsi alle prescrizioni dei piani territoriali paesistici);
k) la legge regionale 6 maggio 1998, n. 13 (Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 13);
l) l'articolo 1, comma 17 della legge regionale n. 7 del 2002;
m) l'articolo 32 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative);
n) il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali);
o) la legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del DPR 22 maggio 1975, n. 480 e delegate con l'articolo 57 del DPR 19 giugno 1979, n. 348).

 

Art.51
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).