CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 315
presentata dai Consiglieri regionali
CAPELLI - STERI - ARTIZZU - CUCCUREDDU - MULAS - SALISil 6 ottobre 2011
Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, al Presidente della Regione e agli assessori regionali. Razionalizzazione enti, agenzie e società regionali
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge propone al capo I, articolo 1, l'abrogazione delle indennità di carica percepite dal Presidente del Consiglio regionale, dai componenti l'Ufficio di Presidenza, dai Presidenti e Vice presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, della Commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni.
All'articolo 2 si propone l'abrogazione delle indennità di carica del Presidente della Regione e degli assessori distinguendo fra questi ultimi il trattamento economico riservato agli assessori che non sono consiglieri regionali, ai quali viene corrisposto l'importo dell'indennità che spetta ai consiglieri regionali.
Negli articoli 3 e 7 si abrogano le norme in conflitto o non più attuali con la presente proposta di legge.
All'articolo 4, comma 1, si regolamenta, a partire dalla XV Legislatura, il massimo percepibile quale assegno vitalizio che non potrà, in nessun caso, superare il limite del 53 per cento dell'indennità consiliare. Al comma 2 si definisce la cumulabilità dell'assegno vitalizio con quelli derivanti da mandati elettivi e/o di governo nazionali e comunitari.
Il risparmio atteso a seguito dell'approvazione della presente proposta di legge è di oltre un milione e mezzo di euro.
Al capo II, negli articoli 5, 6 e 7 si propone, in attesa di valutare le reale necessità di tenere in vita alcuni enti, agenzie, aziende e società regionali, l'abrogazione di alcuni consigli di amministrazione e una più adeguata individuazione delle indennità dei direttori generali preposti alla loro conduzione. Inoltre, viene rivisitata l'indennità prevista per i presidenti e consiglieri di amministrazione per società ed enti rimanenti.
Stante la difficile situazione economica è quanto mai sentita la necessità che anche le istituzioni regionali ridimensionino i loro costi contribuendo in tal modo all'esigenza di sobrietà nella gestione delle risorse pubbliche che il momento richiede.
A tal fine si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Abrogazione delle indennità di caricaArt. 1
Abrogazione delle indennità di carica
del Consiglio regionale1. Sono abrogate le indennità di carica del Presidente e dei Vice presidenti del Consiglio regionale, degli altri membri dell'Ufficio di Presidenza, del Presidente e dei Vice presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, della Commissione di vigilanza della biblioteca e della Giunta delle elezioni.
Art. 2
Abrogazione delle indennità di carica
della Giunta regionale1. Sono abrogate le indennità di carica del Presidente della Regione e degli assessori che siano componenti del Consiglio regionale. Agli assessori regionali che non siano membri del Consiglio regionale viene corrisposto l'importo dell'indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri regionali.
Art. 3
Abrogazioni1. La lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), come modificata dalla legge regionale 13 agosto 1985, n. 19 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 aprile 1966, n. 2, e alla L.R. 1° marzo 1968, n. 15, e abrogazione della L.R. 19 aprile 1977, n. 14, provvedimenti relativi al Consiglio regionale), è abrogata.
2. Gli articoli 2 e 4 della legge regionale 27 giugno 1949, n. 2 (Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali), sono abrogati.
3. Il comma 19 dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è abrogato.
4. Ogni altra norma incompatibile con la presente legge è abrogata.
Art. 4
Misura dell'assegno vitalizio1. Dalla XV Legislatura, l'assegno vitalizio previsto per i consiglieri regionali non può superare, a prescindere dagli anni di mandato effettuati, il 53 per cento dell'indennità consiliare.
2. Coloro che beneficiano di vitalizi, comunque denominati, derivanti da mandati parlamentari nazionali, comunitari e/o da incarichi di governo, possono beneficiare del vitalizio per aver ricoperto cariche elettive nel Consiglio regionale o incarichi di Giunta, solo fino alla concorrenza del limite massimo previsto nel comma 1.
Capo II
Disposizioni relative agli enti regionaliArt. 5
Soppressione di consigli di amministrazione1. Sono soppressi i consigli di amministrazione ed i presidenti dell'AREA, dell'Ente foreste della Sardegna, degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Cagliari e di Sassari e dell'Istituto superiore regionale etnografico, di cui alle leggi regionali 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), 9 agosto 2002, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente Foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione)), 14 settembre 1987, n. 37 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna), e 5 luglio 1972, n. 26 (Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda).
2. Gli organi amministrativi degli enti di cui al comma 1 sono costituiti dai direttori generali, la cui nomina compete alla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
3. Ai direttori generali sono attribuiti la rappresentanza legale degli enti e tutti i poteri già spettanti ai presidenti ed ai consigli di amministrazione. Competono inoltre ai medesimi la direzione e il coordinamento delle attività. L'Assessore competente assegna gli obiettivi annuali ai direttori generali e ne verifica il raggiungimento. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi il rapporto è risolto di diritto.
4. I rapporti di lavoro dei direttori generali sono regolati da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura. Il contratto esaurisce comunque i suoi effetti entro il termine massimo di novanta giorni successivi alla fine della legislatura.
5. Gli incarichi di direttore generale sono incompatibili con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determinano il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la loro durata.
6. I direttori generali sono scelti, con procedura ad evidenza pubblica, tra persone in possesso di diploma di laurea e di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti e/o aziende pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
7. Ai direttori generali è riconosciuta un'indennità pari:
a) alla retribuzione dei direttori generali delle ASL, ridotta del 20 per cento, per gli enti ricompresi nel primo gruppo della tabella A) di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), e successive modifiche ed integrazioni;
b) alla retribuzione dei direttori generali prevista dal CCRL per il personale con qualifica dirigenziale, per gli enti ricompresi nel secondo gruppo di cui alla tabella A) della medesima legge.8. I direttori generali entrano in carica nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Determinazione dell'indennità di carica
degli enti regionali1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di carica prevista per i Presidenti di ABBANOA, ENAS, ATO, ARST, INSAR, SFIRS, Sardegna IT, Sardegna Ricerche è determinata, con deliberazione della Giunta regionale, in misura non superiore agli emolumenti dei direttori generali delle ASL. Le indennità dei componenti dei consigli di amministrazione sono sostituite con il gettone di presenza stabilito dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
Art. 7
Abrogazione di disposizioni1. Ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente capo è abrogata.
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).