CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 314
presentata dai Consiglieri regionali
GRECO - LOCCI - PITTALIS - PITEA - RODIN - PERU - PETRINI - BARDANZELLU - AMADU - MULAS - LAI - LADU - STOCHINO - BARRACCIU - CORDA - PIRAS - FLORIS Rosanna - TOCCO - SANJUST - DIANA Mario - VARGIUil 5 ottobre 2011
Politiche di prevenzione e di contrasto allo sfruttamento e agli abusi in danno di minori. Istituzione dell'Osservatorio regionale sui minori. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Tutelare i diritti ed il benessere dei minori significa avere la consapevolezza di una identità dell'infanzia e dell'adolescenza che se violata fisicamente, psicologicamente o emotivamente, conduce poi all'annullamento della personalità dell'individuo.
Nella nostra Carta costituzionale sono presenti diversi articoli che fanno riferimento ai minori e alla loro tutela.
Nella parte relativa ai principi fondamentali sono da evidenziare l'articolo 3 e l'articolo 10. L'articolo 3 stabilisce il principio di uguaglianza formale. L'interpretazione prevalente è che questo articolo vada riferito anche ai minori, come categoria di soggetti particolarmente deboli e indifesi; rilevante è anche l'articolo 10 che impone di conformare l'ordinamento alle norme internazionalmente riconosciute, comprese, quindi, quelle a tutela dei diritti dei minori.
L'articolo 30 stabilisce che il compito di mantenere, istruire ed educare i figli incombe prioritariamente sui genitori e sullo Stato in caso di incapacità dei primi e l'articolo 31 attribuisce allo Stato il compito specifico di tutelare l'infanzia e la gioventù favorendo la nascita delle istituzioni necessarie a questo fine.
Infine l'articolo 37 fa esplicito riferimento alla questione del lavoro minorile stabilendo, in particolare, che le condizioni di lavoro devono assicurare al bambino un'adeguata protezione e che ciò deve essere garantito per mezzo di norme di legge.
Nel corso degli anni si è sviluppata una sensibilità nei confronti dei minori, oggi largamente diffusa, e finalmente le istituzioni di diritto internazionale e la maggior parte degli stati riconoscono la necessità di eliminare la violenza all'infanzia.
Il paradigma di questa dinamica è senz'altro la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989 (e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176), che corona il percorso tracciato a livello internazionale a partire dalla Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959, e proseguito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché dagli statuti e dagli strumenti pertinenti delle istituzioni specializzate e delle organizzazioni internazionali che si preoccupano della protezione dei minori.
Nel tessuto della Convenzione del 1989, alle disposizioni ispirate alla logica del minore come soggetto debole si affiancano disposizioni che enfatizzano l'autonomia del fanciullo.
Emblematico, al riguardo, è l'articolo 12, in virtù del quale deve garantirsi al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. A tal fine si prevede che il fanciullo possa essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
La consacrazione definitiva dell'approccio nuovo nei confronti dello status giuridico dei minori non poteva dunque non passare per la sua estrinsecazione nell'ambito di una carta dei diritti avente portata generale. È alla luce di questa considerazione che assume una particolare importanza la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000 e proclamata dai Presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.
Lo Stato italiano si è impegnato ad adottare una serie di misure per rendere effettivi i diritti dell'infanzia. Molte leggi approvate in Italia sono frutto delle disposizioni contenute nella Convenzione di New York (tra cui: la legge n. 451 del 1997; la legge n. 285 del 1997; la legge n. 269 del 1998; la legge n. 476 del 1998; la legge n. 148 del 2000; la legge n. 228 del 2003; la legge n. 7 del 2006; la legge n. 38 del 2006). In ultimo nasce, con la legge n. 112 del 2011, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza finalizzata ad assicurare in primo luogo la tutela dei diritti e degli interessi dei minori, e contestualmente a diffondere la cultura dell'infanzia.
A ciò aggiungasi che con l'approvazione della Convenzione di Lanzarote, 25 ottobre 2007, di cui è tutt'ora in corso in Italia l'iter di ratifica, viene introdotta una disciplina specifica per la tutela del bambino e dell'adolescente per contrastare la violenza e lo sfruttamento sessuale dei minori.
Questa Convenzione è fondamentale strumento di diritto internazionale per contrastare le diverse forme di abuso sessuale commesse sui bambini e adolescenti con l'uso della forza e delle minacce rendendoli reati e nella quale si inseriscono norme innovative tra cui l'istituzione di un fondo per le vittime degli abusi. Per la prima volta si parla di persona e non di soggetto.
Pur con le sue lacune la Convenzione non rappresenta solo una pietra miliare in materia di reati sessuali a danno dei minori, ma fissa dei principi validi per tutto il diritto minorile in generale.
La letteratura scientifica sulle cause e gli effetti della violenza ha raggiunto un'ampiezza tale in tutto il mondo da indurre l'Organizzazione mondiale della sanità a pubblicare un rapporto mondiale su violenza e salute in cui viene riconosciuto che la violenza all'infanzia ha altissimi costi sociali in quanto un bambino vittima di violenza diventa spesso un adulto di cui gli stati nazionali si dovranno occupare nell'ambito del sistema della giustizia, della sicurezza e del contrasto del crimine, dell'assistenza sociale e quant'altro.
Impegnarsi per creare un mondo degno dei fanciulli significa che, almeno sul piano teorico, si sancisce l'abbandono definitivo della concezione tradizionale nella quale i minori erano visti come soggetti che dovevano diventare, nel futuro, degni del mondo che li circondava; sono, ora, gli adulti a dover costruire un mondo nel quale i minori siano posti nelle condizioni di vivere e di crescere serenamente garantendo loro una protezione speciale a causa sia della mancanza di maturità fisica e intellettuale, sia in virtù del fatto che viene loro attribuito un ruolo fondamentale nella famiglia, perno della società moderna.
Numerosi studi sul fenomeno degli abusi sui minori hanno evidenziato che i reati di pedofilia incrociano trasversalmente luoghi geografici, classi sociali e condizioni economiche differenziate. Data l'ampiezza delle tipologie di tali crimini (che per essere qualificati come tali non richiedono nemmeno il contatto fisico col bambino: ad esempio esibizionismo, riproduzione di materiale pedopornografico, grooming ecc.), la diffusione dei reati di pedofilia è elevatissima. Il termine "abuso", inizialmente usato per indicare le percosse subite dal bambino, si è ampliato al punto da poter essere usato per definire un comportamento volontario o involontario da parte degli adulti, siano essi genitori, fratelli, tutori o estranei, che danneggia in modo grave le potenzialità evolutive del bambino. Sono diverse le forme in cui si presenta l'abuso infantile: violenza assistita, abbandono, trascuratezza, maltrattamenti fisici e psicologici, discuria, ipercura, incuria e i veri e propri abusi sessuali.
Secondo il Movimento italiano genitori (MOIGE), il 30 per cento delle donne e il 15 per cento degli uomini ha subito degli abusi.
Nella nostra Isola si registrano purtroppo dei dati decisamente poco confortanti: i minori che sono stati vittime di abusi sessuali negli anni 2009 e 2010 sono stati 67. Questi dati si riferiscono solo alle fattispecie previste dalla legge n. 66 del 1996. A ciò aggiungasi che nel circondario del Tribunale di Oristano negli ultimi cinque anni sono stati esaminati 27 minori abusati.
Da tali premesse nasce l'esigenza da parte della Regione di dare attuazione a livello locale alle direttive internazionali e agli obiettivi inseriti nella normativa statale ed è proprio in questa ottica che si inserisce questa proposta di legge.
Il progetto, attraverso le figure del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio Regionale sui minori, si sviluppa in tre fasi:
1) sensibilizzazione territoriale del fenomeno e degli aspetti di maggiore pericolosità con conseguente corresponsabilizzazione individuale e della società ad una radicata azione di prevenzione attraverso la formazione e l'informazione; a tal proposito verrà istituito un tavolo di concertazione tra soggetti pubblici interessati al fine di fornire degli orientamenti operativi condivisi e modelli di organizzazioni;
2) formazione specialistica di psicologi, assistenti sociali, esperti nelle materie legali, volontari attraverso seminari di studio, conferenze e collaborazioni scientifiche, anche con organismi internazionali; si andrà a svolgere attività di informazione degli insegnanti per far conoscere il fenomeno e in tal modo prevenirlo e affrontarlo nelle singole situazioni specifiche, con le dovute competenze e con sempre maggiore consapevolezza; a fornire al corpo insegnante tutti gli strumenti didattici necessari per la progettazione e la realizzazione degli interventi preventivi e di aiuto al minore vittima dell'abuso; si provvederà, inoltre, alla produzione di strumenti multimediali a fini formativi ed informativi; a mero titolo esemplificativo si cita la possibile realizzazione di un sito internet, comprendente un blog, che potrebbe fornire consulenza legale, medico-pediatrica on- line a disposizione di genitori e di minori per domande e informazioni sul tema e, quindi, per fungere da piattaforma in cui tutti i soggetti potranno dialogare liberamente e in forma anonima; si cita, ancora, la possibile attivazione di un numero verde che potrebbe, invece, servire da ponte tra il pubblico e i diversi mezzi di informazione e consulenza che la Regione metterà a disposizione e dove comunque si garantisca sempre l'anonimato delle richieste;
3) azione di prevenzione e di rieducazione nelle scuole attraverso operatori altamente qualificati, i quali sapranno comunicare con i minori, fornendo loro informazioni sul tema della pedofilia, spiegando loro i rischi che corrono, senza ingenerare in essi spavento o imbarazzo; espletando un'azione di formazione dei minori anche al fine di prevenire l'odioso fenomeno dell'abuso di un minore nei confronti di un altro minore, in collaborazione con progetti europei, affrontando in tal modo il tema della pedofilia in tutte le sue possibili sfaccettature.Tale azione di prevenzione si espleterà attraverso supporti grafici/cartacei a misura di bambino/adolescente. A tal proposito si ricercherà la collaborazione di privati affinché la diffusione dei supporti avvenga anche in quei luoghi non scolastici altamente frequentati dai fanciulli e adolescenti. Le precedenti fasi saranno coordinate dall'Osservatorio regionale sui minori in sinergia con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza. L'Osservatorio valuterà entro la fine di ogni anno il raggiungimento degli obiettivi fissati, indicando le criticità ancora esistenti e quelle eventualmente emerse nel corso dell'anno.
A tal proposito si farà riferimento allo schema di progetto implementato dall'Unione europea per valutare il progresso e l'efficacia dei progetti attuati ad ogni livello.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi1. La Regione persegue il benessere e i diritti dei minori che vivono sul suo territorio come condizioni necessarie per un corretto sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.
2. La Regione riconosce i minori come soggetti attivi e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. In armonia con i principi costituzionali, le norme statali e internazionali ribadisce la salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti dei minori contro qualsiasi situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che ne possano compromettere lo sviluppo psicofisico ed una normale crescita sociale.
Art. 2
Finalità1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene iniziative a favore dei minori volte a salvaguardare l'integrità fisica e a tal fine fissa gli obiettivi, le azioni coordinate o programmate, individua i soggetti istituzionali da coinvolgere e gli strumenti attuativi necessari per un'efficace politica regionale di contrasto allo sfruttamento e all'abuso sessuale dei minori e di tutela degli stessi, contro ogni forma di violenza morale, fisica e psichica.
2. La Regione, in relazione al comma 1, persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) il coinvolgimento delle famiglie, dei singoli e delle comunità locali, comprese le rappresentanze delle categorie sociali, in applicazione del principio di sussidiarietà ed in base alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali), attuativa della legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 (Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
b) la corresponsabilizzazione delle strutture scolastiche, dei servizi sanitari e socio-sanitari e delle strutture educativo-assistenziali, affinché venga posta particolare attenzione agli aspetti educativi e formativi del minore;
c) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali idonei a garantire le necessarie sinergie fra i vari enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali espressione delle comunità locali.
Art. 3
Obiettivi1. Per un'efficace azione di tutela e promozione della persona contro ogni forma di sfruttamento e di abuso in danno dei minori, si individuano i seguenti obiettivi prioritari:
a) la promozione umana e la tutela sociale dei minori senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, orientamento sessuale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ad una condizione economica, ad una diversa abilità o ad altra condizione del minore o dei suoi genitori;
b) la conoscenza di tali fenomeni attraverso:
1) la diffusione di una informazione specialistica sul fenomeno dello sfrutta mento sessuale e degli abusi sessuali sui minori, al fine di promuovere interventi di prevenzione;
2) la realizzazione di programmi scolastici durante l'istruzione primaria e secondaria al fine di ricevere informazioni sui rischi di sfruttamento e di abuso sessuale, così come sui mezzi per proteggersi conformemente alle loro capacità in evoluzione;
c) la corresponsabilizzazione individuale, sociale e comunitaria nella tutela dei diritti;
d) l'istituzione di un tavolo di concertazione tra i soggetti pubblici interessati al fine di fornire degli orientamenti operativi condivisi e modelli di organizzazione ed integrazione dei servizi sociali, sanitari, scolastici ed educativi;
e) la sensibilizzazione delle autorità locali affinché mettano a punto strategie per la protezione del minore dagli abusi sessuali e da ogni forma di sfruttamento o violenza;
f) la protezione dei minori dall'abuso perpetrato attraverso internet e gli altri mezzi di comunicazione;
g) la realizzazione di studi e ricerche che indaghino i tipi di abusi, le condizioni sociali ed economiche in cui e da cui sono scaturiti gli abusi, le tendenze demografiche, i gruppi vulnerabili, i comportamenti recidivanti;
h) la promozione di una diffusa informazione sul territorio regionale dei servizi presenti e degli interventi di volta in volta programmati per il contrasto e la prevenzione degli abusi sui minori, da effettuarsi in particolar modo durante la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, istituita con la legge 4 maggio 2009, n. 41 (Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia).
Art. 4
Azioni specifiche1. La Regione, per le finalità e gli obiettivi della presente legge ed avvalendosi del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 7 febbraio 2011 n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), ed anche dell'Osservatorio regionale sui minori di cui al successivo articolo 7, sostiene azioni specifiche, promuovendo attraverso seminari di studio, conferenze, campagne, opuscoli, note informative:
a) l'attività di informazione, ricerca e formazione;
b) la produzione di strumenti multimediali a fini formativi ed informativi;
c) servizi di segretariato sociale;
d) servizi per la tutela legale;
e) la consulenza psicologica individuale e di gruppo;
f) la tutela dei minori in situazioni di rischio e la loro accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali in caso di necessità;
g) l'associazionismo e la creazione delle reti di solidarietà familiare, di famiglie disponibili ad ospitare minori abusati;
h) collegamenti interistituzionali a livello regionale ed interregionale, mediante:
1) conferenze di servizi con riguardo alla promozione delle azioni da intraprendere;
2) accordi di programma e protocolli d'intesa con gli organismi della giustizia minorile;
3) incontri di collaborazione con forze dell'ordine, attivando percorsi conoscitivi di prevenzione, tutela, contrasto e recupero;
4) collaborazioni scientifiche, anche con organismi internazionali per interventi di assistenza e recupero delle persone sottoposte ad abuso e sfruttamento sessuale;
i) specifici programmi di formazione e informazione per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che perseguano i seguenti obiettivi:
1) promuovere la collaborazione con i genitori per una diffusa conoscenza del fenomeno attraverso l'informazione sulla sessualità e prestando particolari attenzioni alle situazioni di rischio che maggiormente coinvolgono l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
2) sviluppare la consapevolezza degli insegnanti nel rilevare situazioni problematiche, onde poter cogliere la richiesta di aiuto del minore;
3) attribuire agli insegnanti strumenti didattici ed indicazioni per la progettazione e realizzazione di interventi preventivi;
4) favorire la conoscenza della rete territoriale di risorse in grado di aiutare il minore;
5) garantire opportuna conoscenza del tema relativo al grooming, ovvero l'adescamento dei minori attraverso internet, ed alle reti telematiche sicure.
Art. 5
Soggetti istituzionali1. Concorrono alla realizzazione di specifiche azioni programmate e coordinate, nel rispetto anche di quanto previsto nella legge regionale n. 23 del 2005, attuativa della legge quadro n. 328 del 2000:
a) gli enti locali direttamente o attraverso le loro forme di decentramento;
b) le ASL;
c) gli enti ausiliari regionali;
d) le istituzioni scolastiche;
e) le associazioni di volontariato, di promozione sociale, delle famiglie e il terzo settore, in base al principio della sussidiarietà orizzontale.2. I soggetti indicati al comma 1 realizzano le azioni, di cui all'articolo 4, coinvolgendo i soggetti sociali, con priorità le famiglie, attraverso la realizzazione di progetti-obiettivo, azioni programmate, piani di settore, accordi di programma fra le istituzioni pubbliche e protocolli d'intesa con le istituzioni private.
Art. 6
Strumenti1. Le azioni previste dalla presente legge sono realizzate attraverso:
a) azioni programmate e piani di settore;
b) accordi di programma fra le istituzioni pubbliche e private.2. Gli indirizzi e le modalità di presentazione e di elaborazione dei progetti ed i criteri di finanziamento sono indicati con deliberazione della Giunta regionale previo parere vincolante rilasciato dalla Commissione consiliare competente per materia.
Art. 7
Istituzione dell'Osservatorio regionale
sui minori1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'Osservatorio regionale sui minori.
2. L'Osservatorio regionale sui minori ha il compito di analizzare, monitorare ed interpretare i fenomeni inerenti alla realtà minorile in generale, ed in particolare quelli connessi all'abuso sessuale, allo sfruttamento della prostituzione minorile, alla pornografia, alla pedofilia e al turismo sessuale in danno dei minori, al fine di fornire alla Regione idonei strumenti per l'adozione di scelte strategiche. Presso l'Osservatorio è istituito un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza operanti sul territorio regionale. Esso inoltre, in collaborazione con le scuole, le associazioni del settore, gli enti locali, le ASL, le istituzioni giudiziarie di tutela dei minori e di pubblica sicurezza, svolge le seguenti funzioni:
a) acquisizione di dati ed informazioni, a livello regionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione degli abusi e sulle strategie di contrasto programmate e realizzate dalle altre regioni;
b) promozione, in collaborazione con gli assessorati competenti per materia della Regione, i ministeri e gli enti competenti, di studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori, della pedofilia, della pornografia e del turismo sessuale;
c) censimento delle risorse presenti sul territorio regionale, degli interventi realizzati, di quelli in corso e di quelli in fase di progettazione.3. All'interno dell'Osservatorio è istituita una banca dati sulla pedofilia, anche al fine di diffondere informazione agli operatori del settore e alle famiglie.
4. L'Osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da:
a) Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) presidente della Commissione regionale delle pari opportunità o suo delegato;
c) tre esperti in materia, di cui uno scelto tra soggetti operanti nell'area del no profit, uno nell'ambito universitario ed uno tra i rappresentanti della Consulta regionale delle associazioni familiari.5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio è gratuita.
7. L'Osservatorio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate.
8. La relazione annuale è diffusa a mezzo degli organi di stampa e sul sito web della Regione e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
9. La relazione annuale è sottoposta a discussione in Consiglio regionale.
Art. 8
Programmazione regionale1. Le funzioni di coordinamento degli interventi attuativi della presente legge per la prevenzione degli abusi sessuali in danno dei minori e gli interventi di terapia psicologica per minori che abbiano subito molestie o violenze, sono svolte dalla direzione generale competente in materia di politiche sociali, dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, anche avvalendosi del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio regionale, e sentita la Commissione consiliare competente, provvede ad emanare le linee guida, quale risultato di integrazione e raccordo dei soggetti istituzionali e non coinvolti in tema di abuso sui minori, contenenti procedure e protocolli operativi per:
a) promuovere e realizzare a livello regionale l'informazione e le azioni sulle misure di contrasto e prevenzione per quanto riguarda la violenza nei confronti dei minori ed in particolare la promozione della cooperazione tra le organizzazioni di volontariato e le autorità pubbliche impegnate in questi settori;
b) incoraggiare e sostenere la protezione dei minori contro la pedofilia, migliorando la comprensione del fenomeno, favorendo studi e ricerche, promuovendo assistenza a livello medico e psicologico alle vittime di tali abusi;
c) valutare progetti obiettivo volti a realizzare azioni di informazione e di sensibilizzazione rivolti ai minori e ai genitori con lo scopo di favorirne la capacità di autotutela;
e) definire interventi volti a prevenire tutte le forme di violenza e sfruttamento sessuale, la pornografia infantile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
f) garantire l'assistenza e la cura di tutti quei minori che siano stati vittime di abusi e la cura anche delle loro famiglie, presso le strutture competenti, individuando a livello provinciale comunità educative o familiari in grado di accogliere i minori e i loro familiari al fine, anche, di recuperare l'equilibrio e la serenità psichica compromessi dalla violenza subita.
Art. 9
Formazione degli operatori1. Per un'efficace azione di prevenzione e contrasto, attraverso forme d'intervento nel territorio collegate a professionalità e metodologie di lavoro specifiche, la Giunta regionale predispone iniziative formative da attuarsi da parte delle aziende locali socio-sanitarie e da enti abilitati per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori impegnati negli interventi previsti dalla presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1, mediante attività da svolgere nei comuni, nelle ASL, negli enti ausiliari regionali e negli sportelli antiviolenza di associazioni accreditate presso la Regione assicurano servizi di ascolto e di sostegno alle vittime di violenza e, in particolare:
a) colloqui preliminari di valutazione e di rilevazione del pericolo per fornire le prime indicazioni utili;
b) colloqui informativi di carattere legale;
c) affiancamento, su richiesta delle vittime, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di scelta di ognuna di esse;
d) sostegno al cambiamento ed al rafforzamento dell'autostima;
e) percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
f) iniziative culturali e sociali di prevenzione, di informazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza sui minori, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni e privati.
Art. 10
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 20111. Nella legge regionale n. 8 del 2011, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'articolo 1, comma 1, le parole "presso il Consiglio regionale" sono sostituite dalle parole "presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale";
b) l'articolo 10 è abrogato.
Art. 11
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 10, si provvede a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
2. Per le finalità di cui all'articolo 10, nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013, sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S01.01.001
Consiglio regionale
2011 euro 280.000
2012 euro 280.000
2013 euro 280.000in aumento
UPB S05.03.009
Interventi vari nel settore socio-assistenziale - Parte corrente
2011 euro 280.000
2012 euro 280.000
2013 euro 280.000