CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 311
presentata dai Consiglieri regionali
SABATINI - CUCCU - LOTTO - SOLINAS Antonio - COCCO Pietroil 28 settembre 2011
Disposizioni per la valorizzazione, promozione e commercio della carne di suino
di razza sarda e dei suoi derivati***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'allevamento della specie suina in Sardegna ha radici antiche e vanta una tradizione millenaria. Dalle ricerche storico-bibliografiche condotte prima dall'ex Istituto zootecnico e caseario della Sardegna (IZCS) e in seguito dall'attuale Dipartimento per la ricerca nelle produzioni animali (DIRPA) dell'AGRIS Sardegna (Porcu et al., 2004, 2005, 2007, 2008; Porcu, 2006) emerge chiaramente che già in tempi remoti le popolazioni rurali residenti nell'Isola praticavano questo tipo di attività. Il maiale rappresentava per molte famiglie una vera fonte di ricchezza: le sue carni e i suoi derivati costituivano una scorta alimentare per l'inverno.
Ma ancora oggi l'allevamento suino riveste una notevole importanza nella società agro-pastorale della Sardegna. Dal 2006, con il decreto ministeriale n. 21664 (successivamente modificato dal decreto ministeriale n. 24089 del 18 dicembre 2006), il suino sardo è stato riconosciuto ufficialmente come razza autoctona ed è stato inserito nel registro anagrafico delle razze autoctone italiane, gestito dall'Associazione nazionale allevatori suinicoli (ANAS). Nel decreto sono riportati i caratteri morfologici specifici appartenenti alla razza sarda: taglia piccola, mantello di colore vario, setole folte e ondulate o arricciate, criniera dorsale con setole lunghe. Sono altresì indicati anche i caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico: assenza di setole, cute totalmente depigmentata, orecchie diritte, profilo fronte-nasale concavo, mantello striato o agouti, e la presenza di una fascia bianca, anche parziale, sul torace.
I suini di razza sarda, e i loro incroci, vengono allevati allo stato brado nelle zone più marginali e interne della Sardegna dove si sono mantenute vive le tradizioni arcaiche nell'allevamento e nella trasformazione delle carni, ma dove purtroppo, è in continuo aumento il fenomeno dello spopolamento demografico. È universalmente riconosciuto che la salvaguardia delle biodiversità e dei prodotti autoctoni del territorio contribuirebbe a sostenere lo sviluppo economico delle zone interne. Per questo motivo, la Sardegna, Regione a forte connotazione agro-pastorale, deve promuovere interventi per la valorizzazione; la diffusione e il commercio della carne di suino di razza sarda e dei suoi derivati.
Sono necessarie azioni adeguate in grado di educare l'attuale area di mercato in modo tale che le esigenze in termini di sicurezza alimentare si coniughino con le caratteristiche della tradizione. Si potrà così rispondere alle richieste di prodotti tipici da parte dei consumatori e offrire allo stesso tempo prospettive di lavoro e reddito alle popolazioni rurali.
DESCRIZIONE DELL'ARTICOLATO
La presente proposta di legge è formata da 9 articoli.
L'articolo 1 descrive l'oggetto e le finalità della proposta di legge.
L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione.
L'articolo 3 identifica il prodotto e tutti i soggetti appartenenti alla filiera regionale del suino sardo.
L'articolo 4 riguarda gli interventi di valorizzazione e promozione dei suino sardo.
L'articolo 5 prevede la costituzione di enti di promozione e valorizzazione.
L'articolo 6 è relativo ai contributi che la Regione Sardegna concede agli enti di promozione e valorizzazione per le attività sociali svolte.
L'articolo 7 disciplina l'accesso ai finanziamenti.
L'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie.
L'articolo 9 specifica le procedure attuative.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La Regione riconosce e tutela le biodiversità e i prodotti autoctoni del suo territorio.
2. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo del sistema agro-pastorale, promuove interventi per la valorizzazione, la diffusione e il commercio della carne di suino di razza sarda e dei suoi derivati.
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni1. È da considerarsi zona di allevamento e di trasformazione del suino di razza sarda tutto il territorio della Regione.
2. Le aziende di riproduzione e gli impianti di macellazione, sezionamento, confezionamento, trasformazione e commercializzazione, per poter usufruire dei finanziamenti della Regione devono essere ubicati all'interno del suo territorio.
3. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per "suino sardo" il suino iscritto al registro anagrafico di razza, proveniente da allevamenti riconosciuti e certificati come razza sarda dall'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS).
Art. 3
Identificazione del prodotto e
dei soggetti di filiera1. La carne di suino sardo è il prodotto ottenuto dalla macellazione di suini di razza sarda, nati e allevati nel territorio della Sardegna e iscritti al registro anagrafico di razza.
2. I derivati del suino di razza sarda sono quelli ottenuti dalla lavorazione e trasformazione delle carcasse di suini di razza sarda, trasformati con metodi tradizionali e con la sola aggiunta degli ingredienti necessari alla trasformazione.
3. La filiera regionale del suino sardo comprende esclusivamente allevatori, macellatori, impianti di sezionamento, trasformazione e commercializzazione che, associati in consorzi di produttori, rispettano i disciplinari di produzione approvati dagli organi statutari preposti.
4. Chiunque non rispetti i requisiti di cui ai commi 1 e 3 nei propri marchi aziendali e nelle comunicazioni commerciali non può adoperare le seguenti denominazioni:
a) "suino di razza sarda";
b) "filiera regionale del suino di razza sarda".
Art. 4
Valorizzazione e promozione1. Ai fini dello sviluppo di tutta la filiera produttiva, la Regione predispone programmi di valorizzazione e promozione del suino di razza sarda, con l'obiettivo di incrementare il commercio delle sue carni e dei suoi derivati su tutto il territorio nazionale ed estero, attraverso una maggiore conoscenza della salubrità del prodotto, delle sue caratteristiche organolettiche, oltre che della sua tipicità e tradizionalità delle lavorazioni, anche attraverso processi di tracciabilità e rintracciabilità.
Art. 5
Enti di promozione e valorizzazione1. Allevatori singoli o associati, macellatori e imprese di trasformazione della filiera del suino di razza sarda e dei suoi derivati possono costituire enti, senza fini di lucro (comitati promotori e/o consorzi), il cui statuto preveda espressamente come obiettivo da raggiungere la valorizzazione e la promozione del commercio della carne di suino di razza sarda e dei suoi derivati.
2. Lo statuto degli enti di promozione e valorizzazione prevede altresì la possibilità di adesione di tutti i soggetti della filiera produttiva del suino di razza sarda.
Art. 6
Contributi1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede agli enti di promozione e valorizzazione un contributo annuo per le attività di:
a) realizzazione di iniziative intese a salvaguardare la tipicità e la peculiarità dell'allevamento del suino di razza sarda;
b) promozione e valorizzazione della filiera del suino di razza sarda;
c) creazione di reti telematiche per il commercio elettronico;
d) promozione e gestione di progetti di sviluppo rurale, in virtù dell'importanza che l'allevamento di suino sardo riveste nelle aree interne e marginali della Sardegna;
e) organizzazione di eventi pubblici, fiere e manifestazioni per promuovere il commercio della carne di suino di razza sarda e dei suoi derivati.2. Nell'ambito delle iniziative di valorizzazione e promozione della carne di suino sardo e dei suoi derivati, la Regione può prevedere contributi alle aziende suinicole al fine di incentivare l'allevamento dei suini di razza sarda.
Art. 7
Accesso ai contributi1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa annualmente i termini e le condizioni per la presentazione delle istanze di finanziamento dei relativi programmi per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 6.
2. La selezione e valutazione delle istanze di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) numero di aziende di allevamento associate;
b) validità delle attività promozionali previste nel programmi sociali;
c) rappresentatività territoriale dell'ente di promozione e valorizzazione;
d) accordi di filiera tra i suoi componenti.
Art. 8
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2012, si provvede ai termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).
Art. 9
Procedure attuative1. Le procedure attuative di cui alla presente legge si applicano, fermo restando che l'esecutività dei provvedimenti di concessione del finanziamento è subordinata al parere di conformità della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la Comunità europea.