CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 306
presentata dai Consiglieri regionali
SALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANIl'11 agosto 2011
Istituzione del Registro regionale delle unioni civili
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Già dagli anni Novanta il tema del riconoscimento dei diritti civili alle coppie di fatto e tra persone dello stesso sesso è emerso nel dibattito politico istituzionale del nostro paese, con numerose proposte di legge per le unioni civili presentate sia alla Camera che al Senato, soprattutto sotto la spinta dei pressanti inviti del Parlamento europeo a parificare coppie gay e eterosessuali, così come coppie conviventi e sposate (vedi la risoluzione per la parità dei diritti degli omosessuali e delle lesbiche nella Comunità europea dell'8 febbraio del 1994 nella quale si invita la Commissione ad agire per porre fine agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni e a qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento dei bambini; vedi anche la Relazione annuale sui diritti umani, 11350/1999 - C5- 0265/1999 - 1999/2201 - INI).
Nel settembre 2003 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui diritti umani in Europa (conosciuta come Rapporto Sylla sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea) nella quale, nella sezione contro le discriminazioni per orientamento sessuale, ribadisce la propria richiesta agli Stati membri di abolire qualsiasi forma di discriminazione - legislativa o de facto - di cui sono ancora vittime gli omosessuali, in particolare in materia di diritto al matrimonio e all'adozione, e raccomanda agli Stati membri di riconoscere, in generale, i rapporti non coniugali fra persone sia di sesso diverso che dello stesso sesso, conferendo gli stessi diritti riconosciuti ai rapporti coniugali, oltretutto adottando le disposizioni necessarie per consentire alle coppie di esercitare il diritto alla libera circolazione nell'Unione europea.
Attualmente diverse regioni italiane, anche in ottemperanza alle citate risoluzioni del Parlamento europeo hanno approvato statuti che contengono segnali di apertura per una legge sulle unioni civili, anche omosessuali, e numerose città italiane si sono dotate di un registro anagrafico delle unioni civili.
Anche in Sardegna, come nel resto del mondo, cresce il numero delle persone che, pur convivendo stabilmente, per ragioni diverse, non intendono o non possono regolamentare il proprio rapporto di convivenza col contratto di matrimonio.
I mutamenti in atto nella nostra società richiedono quindi la predisposizione di necessari strumenti legislativi al fine di superare quelle difficoltà culturali e quei tabù che hanno impedito ed impediscono il pieno sviluppo delle libertà individuali e dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, senza discriminazioni legate al sesso o alla razza, come sancito dai principi fondamentali della nostra Costituzione.
La presente proposta di legge per l'istituzione del Registro regionale delle unioni civili, in attesa di una necessaria e non più procrastinabile normativa statale, vuole quindi dotare la nostra Regione di uno strumento fondamentale per il riconoscimento delle nuove tipologie di famiglia, al fine di consentire alle coppie di fatto l'estensione di diritti e di agevolazioni per ora riservati alla famiglia tradizionale.
Oltre ai diritti inerenti le politiche di sostegno economico-sociale, alle famiglie atipiche devono essere estesi tutti quei diritti che consentono di intraprendere una normale relazione tra adulti consenzienti, come la possibilità per un convivente di avere notizie del proprio partner in caso di ricovero in ospedale, di contribuire alla scelta terapeutica in caso di necessità, di usufruire di permessi dal lavoro in caso di malattia del partner, di richiedere gli alimenti in caso di divorzio, di accedere all'eredità del convivente in caso di decesso, insomma diritti che sono alla base di una piena e libera convivenza sociale.
La presente proposta di legge intende prendere atto di quanto socialmente esistente, senza imposizioni autoritarie, offrendo l'opportunità a tutti i cittadini stabilmente conviventi di iscriversi al Registro regionale delle unioni civili, strumento propedeutico al riconoscimento di diritti anche di carattere pubblico.
Il provvedimento si compone di otto articoli attraverso i quali la Regione tutela la dignità delle unioni civili e ne promuove il pubblico rispetto nell'ambito della propria autonomia, sovranità e potestà amministrativa e in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e in ottemperanza delle citate risoluzioni del Parlamento europeo.
In particolare nell'articolo 1 la Regione riconosce e tutela le unioni civili e promuove tutte le iniziative per favorirne il recepimento nella legislazione statale.
L'articolo 2 stabilisce che l'unione civile è il rapporto di convivenza tra due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, non legate da vincoli giuridici, che chiedano la registrazione amministrativa.
L'articolo 3 (Istituzione, tenuta e disciplina del registro regionale delle unioni civili), prevede che il registro sia tenuto presso la Presidenza della Regione, che i dati siano inseriti e trattati nel rispetto del diritto alla riservatezza e stabilisce che l'iscrizione al registro sia condizionata al requisito della residenza in Sardegna.
All'articolo 4 si regolano l'iscrizione e gli effetti, mentre lo scioglimento dell'unione civile e la cancellazione dal registro regionale sono disciplinati dall'articolo 5.
I limiti di applicazione sono previsti all'articolo 6, che prevede una rilevanza esclusivamente amministrativa dello status previsto dalla presente legge.
L'articolo 7 demanda alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti necessari all'istituzione e all'organizzazione dell'Ufficio del registro regionale delle unioni civili, nonché le modalità di iscrizione e di cancellazione, e infine l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La Regione, rifiutando qualsiasi discriminazione legata all'etnia, alla religione e all'orientamento sessuale, riconosce e tutela le forme di convivenza fra due persone maggiorenni, di seguito denominate unioni civili.
2. La Regione adotta tutte le iniziative per favorire il recepimento nella normativa statale delle unioni civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.
Art. 2
Definizione1. Ai fini della presente legge è considerata unione civile il rapporto di convivenza tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
Art. 3
Istituzione, tenuta e disciplina del Registro regionale delle unioni civili1. La Regione istituisce il Registro delle unioni civili, in ottemperanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche ed integrazioni. Il registro è tenuto presso la Presidenza della Regione che istituisce un ufficio denominato Ufficio per il registro delle unioni civili.
2. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro delle unioni civili sono effettuati nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni.
3. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della pubblica amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro non è consentita.
4. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri, residenti in Sardegna, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), e del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
5. Per l'accertamento del requisito di cui al comma 4 rilevano esclusivamente le risultanze dei registri della popolazione residente nei comuni della Sardegna.
Art. 4
Iscrizione ed effetti1. L'iscrizione nel registro può essere richiesta da due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi e che si prestino assistenza e solidarietà materiale e morale, residenti in Sardegna e coabitanti da almeno un anno.
2. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.
3. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio competente di cui all'articolo 3, comma 1.
4. La domanda contiene l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dal comma 1 e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive di cui al comma 2.
5. Per i fini indicati dall'articolo 1, a richiesta degli interessati, l'Ufficio per il registro delle unioni civili attesta l'iscrizione nel registro e la durata dell'iscrizione. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A).
6. Gli iscritti comunicano all'Ufficio del registro regionale delle unioni civili le variazioni intervenute successivamente all'iscrizione.
Art. 5
Scioglimento e cancellazione1. La cancellazione dal Registro delle unioni civili avviene a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l'Ufficio invia all'altro componente dell'unione civile una comunicazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La cancellazione d'ufficio dell'iscrizione al Registro è disposta in seguito a:
a) cessazione della coabitazione e/o residenza in Sardegna;
b) richiesta di una o entrambe le parti interessate.3. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che la Regione, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali, sussistendo le condizioni, continua a godere il convivente superstite.
Art. 6
Limiti di applicazione1. La disciplina regionale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa per la finalità di cui alla presente legge.
2. Essa pertanto non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra pubblica amministrazione.
Art. 7
Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta i provvedimenti necessari all'istituzione e all'organizzazione dell'Ufficio del registro regionale delle unioni civili e ne stabilisce le modalità di iscrizione e di cancellazione.
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).