CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 305

presentata dai Consiglieri regionali
CUCCU - BARRACCIU - BRUNO - AGUS - COCCO Pietro - CORDA - CUCCA - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - SORU

il 5 agosto 2011

Principi e norme per l'educazione, l'istruzione, la formazione e il diritto allo studio

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

PREMESSA

Le potenzialità di sviluppo e progresso di una società sono strettamente legate agli investimenti che essa compie nel campo dell'istruzione, dell'educazione e della formazione. È proprio garantendo l'accesso alla conoscenza che le future generazioni acquisiranno le competenze adeguate all'inserimento nel mercato del lavoro e sapranno fronteggiare con determinazione i cambiamenti in atto.

La Regione, che sul fronte dell'istruzione, dell'educazione e della formazione registra un forte ritardo rispetto alle altre realtà italiane ed europee, è chiamata a predisporre una riforma organica del sistema di istruzione e formazione per migliorare la qualità dell'offerta formativa e per meglio rispondere alle nuove esigenze che la moderna società impone.

In uno scenario che vede la Sardegna costantemente agli ultimi posti sia per quanto riguarda i livelli di istruzione raggiunti sia per quanto riguarda gli investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione, è necessario intervenire con una legge che promuova la qualità dell'istruzione e della formazione, sostenga i ragazzi durante tutto il loro percorso scolastico e formativo, rimuova ogni ostacolo economico, sociale e psicofisico che possa in qualche modo impedire il pieno sviluppo della persona e contrasti la dispersione scolastica e l'abbandono prematuro degli studi.

Con la presente proposta di legge, che identifica la conoscenza come uno degli strumenti fondamentali per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, si cerca di recuperare i ritardi e di avvicinare la Sardegna alle nazioni e regioni d'Europa, contribuendo a sviluppare un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale, obiettivo quest'ultimo indicato come prioritario dal Consiglio europeo nel progetto Strategia Europa 2020, predisposto per superare la crisi finanziaria in atto e per rimettere in moto il sistema economico in impasse. Entro il 2020 gli stati membri dovranno adottare tutta una serie di politiche miranti a ridurre la percentuale di cittadini che abbandonano prematuramente gli studi, che dovrà essere inferiore al 10 per cento, e aumentare al 40 per cento il numero di laureati. Ciò significa in primis migliorare la qualità dell'istruzione, potenziare la ricerca e utilizzare in modo ottimale le ultime tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'istruzione e la formazione, la loro forte integrazione, saranno gli strumenti su cui puntare per la crescita economica, culturale e sociale della comunità sarda. Attraverso una serie di azioni finalizzate a combattere la dispersione scolastica, vera e propria emergenza sociale nell'Isola, e a rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno esercizio del diritto allo studio, la Regione, nell'ambito delle competenze che le sono attribuite dal riformato titolo V della Costituzione, valorizza un nuovo sistema educativo che riconosce la centralità della scuola pubblica e al contempo il ruolo e il valore sociale delle scuole paritarie, sancisce la pari dignità dei percorsi di istruzione e formazione professionale e garantisce a tutti i cittadini il pieno sostegno per raggiungere i più alti livelli di istruzione e formazione.

L'ISTRUZIONE IN SARDEGNA

Le ricerche internazionali sulla qualità dell'istruzione evidenziano i numerosi limiti della scuola sarda, costantemente tra le ultime in Europa.

In Sardegna solo il 38 per cento della popolazione tra i 24 e 64 anni possiede un diploma di scuola secondaria. Un dato preoccupante se confrontato con la percentuale che si registra nel resto di Italia (48 per cento) e nei paesi OCSE (66 per cento). Nell'anno scolastico 2008/2009 la percentuale di studenti diplomati è stata del 96,8 per cento, contro una media nazionale del 97,5 per cento. Questi bassi livelli di apprendimento sono accompagnati da un elevato tasso di dispersione scolastica, che si attesta nell'Isola intorno al 23 per cento, ben oltre l'obiettivo del 10 per cento fissato a livello europeo dalla Conferenza di Lisbona, che gli stati membri avrebbero dovuto raggiungere entro il 2010.

Anche il calo del numero degli studenti che si è registrato negli ultimi anni in Sardegna, in controtendenza rispetto alle altre regioni d'Italia, è dovuto principalmente al fenomeno dell'abbandono scolastico, che si manifesta soprattutto nelle classi terze della scuola secondaria di I grado e sin dal primo anno delle scuole secondarie di II grado.

Anche per l'istruzione universitaria il quadro è negativo: meno immatricolazioni, meno laureati e percentuali record di iscritti fuori corso. Negli atenei sardi si è registrata una riduzione del 13 per cento del numero degli iscritti. Un fenomeno più accentuato in Sardegna che nelle altre regioni d'Italia.

Anche il numero dei laureati è in costante diminuzione. Nell'anno accademico 2006/2007 nell'Ateneo di Cagliari il numero dei laureati era di 4.306, nel 2009/2010 si è fermato a 4.092. Anche l'ateneo di Sassari ha registrato una flessione: il numero dei laureati nel quadriennio 2006/2009 è diminuito del 9 per cento. Nel 2009 si sono laureati 1.761 studenti contro i 1.930 del 2006.

UN NUOVO SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE

L'istruzione e la formazione, così come è emerso nei paragrafi precedenti, sono, a ragione, da considerarsi elementi determinanti per sostenere un reale processo di crescita e sviluppo. Questa proposta di legge considera il sistema educativo nel suo complesso perseguendo l'integrazione e l'interazione tra l'istruzione e la formazione professionale caratterizzate da una molteplicità di offerte educative e formative di qualità, da quelle per l'infanzia a quelle per gli adulti. La Regione e gli enti locali promuovono dunque lo sviluppo di un nuovo sistema educativo regionale che riconosce le peculiarità e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale e valorizza appieno le autonomie locali e le specificità del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna, mettendo al centro la persona con le sue attitudini, al fine di incrementare la qualità dell'istruzione e della formazione per prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, obiettivi, questi ultimi, individuati come prioritari, e superando tutte le disuguaglianze di ordine economico e sociale. Il sistema si ispira ai valori della multiculturalità, della solidarietà sociale, della pace, del rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile e concorre alla crescita culturale, sociale ed economica della comunità sarda, curando la formazione dei minori, dei giovani e degli adulti. Particolare attenzione sarà riservata alle fasce più deboli della popolazione, a cui viene garantito il pieno esercizio del diritto allo studio indipendentemente dalla situazione economica e sociale delle famiglie. La Regione e gli enti locali garantiranno la presenza della scuola in tutto il territorio sardo, in particolar modo nei quartieri periferici della città e nei piccoli centri a rischio di spopolamento.

Con una serie di interventi miranti ad arricchire l'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola dell'infanzia, a favorire l'integrazione e l'inserimento scolastico degli alunni disabili e degli stranieri, a garantire il diritto allo studio dei giovani, anche attraverso facilitazioni per la fornitura dei libri di testo e per il servizio di mensa e di trasporto, borse di studio e scambi interculturali, e a sostenere la realizzazione di percorsi integrati con le agenzie di formazione professionale facilitando così l'inserimento nel mondo del lavoro, la Regione riconosce finalmente l'importanza che i sistemi di istruzione e di formazione professionale rivestono nel processo di crescita di una nazione.

Il sistema educativo regionale si arricchisce della disciplina innovativa riguardante il sistema integrato tra istruzione e formazione professionale, unico percorso attraverso il quale si adempie all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che tutela espressamente la reversibilità delle scelte e riconosce tra le sue finalità anche il contrasto alla dispersione scolastica e l'aumento delle probabilità di successo scolastico; l'apprendistato, nelle sue quattro articolazioni di apprendistato per la qualifica professionale, professionalizzante, di alta formazione, praticantato e ricerca e di riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi; la Rete politecnica regionale per la formazione integrata in cui confluiscono tutti gli interventi predisposti da Regione ed enti locali per integrare ed arricchire l'offerta culturale e formativa prevedendo un sistema di riconoscimento reciproco dei crediti e che si struttura nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e della formazione superiore (FS).

Per supportare lo sviluppo di questo nuovo sistema educativo la Regione, nell'ambito del sistema informativo regionale, istituisce l'anagrafe degli studenti e dell'edilizia scolastica. Particolare attenzione è dedicata, inoltre, alla valutazione e al monitoraggio del sistema educativo. Allo scopo è prevista l'istituzione del Nucleo regionale di valutazione, organismo tecnico-scientifico indipendente chiamato a verificare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi programmatici. La Regione promuove, inoltre, l'uso, da parte delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative accreditate, di metodi di valutazione e autovalutazione, di rilevazione della qualità e l'acquisizione di parametri di valutazione nazionali ed europei.

IL RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione) sono state distribuite le competenze legislative in materia scolastica tra lo Stato e le Regioni. A queste ultime spetta la programmazione della rete scolastica, la gestione e l'organizzazione del sistema di istruzione ed educazione e la formazione professionale.

Gli obiettivi che la presente legge persegue sono realizzati con il pieno coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche autonome e delle parti sociali attraverso l'elaborazione di un piano triennale di interventi.

Le province e i comuni, nell'ambito delle funzioni stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge regionale del 12 giugno 2006, n. 9, contribuiscono attivamente al pieno sviluppo del sistema educativo regionale. In particolare le province concorrono alla definizione della programmazione territoriale relativa all'offerta formativa del sistema integrato dell'istruzione e della formazione professionale ed elaborano i piani provinciali per l'offerta formativa territoriale e per l'organizzazione della rete scolastica.

I comuni, nello specifico svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Il testo di legge definisce in maniera chiara le specifiche funzioni attribuite alla Regione e agli enti locali e indica, in coerenza con le politiche formative europee e nazionali, le priorità e le linee di intervento da attuare per elevare i livelli di istruzione della popolazione della Sardegna, almeno fino al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale.

La Regione e gli enti locali, in un'ottica di leale cooperazione, raccordano le proprie competenze con il sistema delle autonomie scolastiche e finanziano una serie di interventi per migliorare la qualità dei processi di apprendimento e di insegnamento, per arricchire l'offerta formativa e per favorire il pieno esercizio del diritto allo studio.

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

La presente proposta di legge, in conformità ai principi costituzionali e alla normativa nazionale vigente, è formata da 58 articoli suddivisi in 5 titoli.

Titolo I. Generalità e finalità (articoli 1-3)

Il titolo I illustra l'oggetto, i principi generali e le finalità della presente legge.

L'articolo 1 esplicita l'oggetto e l'ambito d'applicazione della legge.

L'articolo 2 definisce i principi generali cui si ispira la Regione in materia di educazione e istruzione, che identifica la conoscenza come uno strumento strategico per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza per una presenza consapevole e attiva nella vita sociale e lavorativa, nonché per la crescita culturale e lo sviluppo dell'Isola.

L'articolo 3 definisce le finalità della legge improntate alla promozione di un sistema di azioni finalizzate a favorire il raggiungimento del successo scolastico, a prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica e a incrementare l'offerta formativa rivolgendo un'attenzione particolare alle aree territorialmente più disagiate a rischio di spopolamento.

Titolo II. Funzioni e programmazione (articoli 4-10)

Nel titolo II sono definite le funzioni riservate alla Regione, ai comuni e alle province, nel rispetto del principio di sussidiarietà espresso dal titolo V della Costituzione e sono istituite la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa e le Conferenze provinciali per il sistema educativo.

L'articolo 4 prevede la collaborazione tra tutti i soggetti del sistema educativo regionale.

L'articolo 5 definisce nello specifico le funzioni della Regione in materia di istruzione e formazione. La Regione, nel proprio ambito di competenza, definisce, indirizza e coordina, attraverso il piano triennale, le priorità e le linee di intervento per la programmazione territoriale dell'offerta formativa e i criteri per l'organizzazione della rete scolastica.

L'articolo 6 individua le competenze delle province in materia, alle quali sono affidati il coordinamento delle azioni sul proprio territorio e la promozione dell'esercizio associato delle funzioni.

Nell'articolo 7 sono descritte le funzioni spettanti ai comuni che riguardano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. I comuni e le province concorrono entrambe all'elaborazione del piano triennale.

In caso di inerzia da parte degli enti locali, la Regione esercita i poteri sostitutivi delle funzioni e dei compiti a questi assegnati, secondo i principi di leale cooperazione e sussidiarietà (articolo 8).

L'articolo 9 e l'articolo 10 disciplinano la costituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio e le Conferenze provinciali per il sistema educativo.

Titolo III. Qualità del Sistema educativo regionale (articoli 11-13)

Il titolo III definisce gli standard qualitativi, gli strumenti e gli organismi preposti al controllo, alla valutazione e al monitoraggio del sistema educativo regionale.

L'articolo 11, relativo al sistema informatico, prevede l'istituzione di specifici settori tematici, banche dati, repertori e anagrafi interconnesse dedicate all'istruzione e alla formazione.

L'articolo 12 istituisce il Nucleo regionale di valutazione per il monitoraggio e la valutazione del sistema educativo regionale.

L'articolo 13 prevede il rilascio del libretto formativo che attesta il curriculum formativo del cittadino.

Titolo IV. Sistema educativo regionale (articoli 14-56)

Il titolo IV, suddiviso in cinque capi, disciplina gli interventi regionali a favore del sistema educativo regionale nel suo complesso.

Il capo I (articoli 14-30) è dedicato al sistema scolastico regionale. Nello specifico:
- l'articolo 14 enuncia gli obiettivi che la Regione e gli enti locali promuovono per sostenere il sistema scolastico isolano e sviluppare le attitudini personali degli studenti, le loro conoscenze e abilità; la Regione e gli enti locali garantiscono la presenza, la funzionalità e la continuità didattica della scuola in tutto il territorio regionale;
- l'articolo 15 assegna alla Regione compiti di indirizzo e coordinamento della rete scolastica regionale;
- l'articolo 16 impegna la Regione e gli enti locali a finanziare interventi per l'arricchimento continuo dell'offerta formativa, finalizzati a migliorare i processi di apprendimento e di insegnamento e a prevenire la dispersione e il disagio sociale;
- l'articolo 17 riconosce l'importanza dell'orientamento nella scelta dei vari percorsi in ambito educativo, scolastico e formativo;
- l'articolo 18 è dedicato alla valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale;
- l'articolo 19 afferma l'impegno della Regione a tutelare, valorizzare e sostenere, a partire dalla scuola dell'infanzia, la conoscenza del patrimonio culturale, storico artistico, ambientale e linguistico della Sardegna;
- l'articolo 20 dispone interventi a favore dell'infanzia; la Regione, per garantire a tutti i bambini presenti nel territorio, dalla nascita ai 6 anni, il diritto ad avere pari opportunità di cura, relazione e gioco, di educazione e istruzione, promuove la realizzazione di un sistema integrato per l'infanzia a dimensione territoriale;
- l'articolo 21 definisce gli interventi per l'integrazione scolastica degli allievi disabili e con esigenze educative speciali;
- l'articolo 22 prevede specifici stanziamenti di risorse, al fine di garantire i percorsi formativi agli allievi ricoverati in ospedale, in regime di day hospital o in degenza domiciliare;
- l'articolo 23 definisce il ruolo di coordinamento e sostegno della Regione negli interventi delle autonomie scolastiche a favore dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'inserimento scolastico degli allievi di nazionalità straniera;
- l'articolo 24 favorisce l'inserimento sociale degli allievi in stato di detenzione sostenendo corsi di istruzione e formazione;
- l'articolo 25 dispone interventi speciali per valorizzare e mantenere le scuole situate in aree del territorio disagiate e a rischio di forte incremento demografico;
- l'articolo 26 riguarda gli interventi e i servizi che promuove la Regione per favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte dei giovani frequentanti le scuole operanti nel territorio regionale, con riferimento alla capacità economica della famiglia; nello specifico sono previsti servizi di accoglienza, di mensa, di trasporto e facilitazioni di viaggio, borse di studio e progetti di scambio interculturali;
- l'articolo 27 istituisce un fondo speciale per borse di studio da destinare agli studenti residenti nella Regione in disagiate condizioni economiche per la frequenza della scuola primaria e secondaria fino al completamento del percorso di istruzione;
- l'articolo 28 assegna alle istituzioni scolastiche che ne fanno richiesta un fondo di emergenza per anticipare le borse di studio agli allievi in situazione di particolare disagio economico;
- l'articolo 29 promuove attraverso contributi annuali alle scuole primarie e secondari e gemellaggi e scambi culturali in ambito nazionale e internazionale per favorire la conoscenza dei beni culturali e ambientali della Sardegna;
- l'articolo 30 promuove una serie di interventi relativi all'edilizia scolastica per garantire agli studenti in tutto il territorio le migliori condizioni ambientali, formative e di agibilità.

Il capo II (articoli 31-32) è dedicato all'educazione degli adulti. Nello specifico:
- l'articolo 31 definisce i progetti mirati a sostenere l'educazione degli adulti, con lo scopo di favorire l'apprendimento per tutta la vita, l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze;
- l'articolo 32, nell'ambito delle attività volte all'arricchimento del patrimonio culturale e alla partecipazione sociale degli adulti, riconosce alle università della terza età un ruolo rilevante nel campo dell'offerta dell'educazione non formale e prevede il concorso alle spese di funzionamento e di svolgimento delle attività istituzionali con finanziamenti annuali assegnati alle province che ne definiscono le modalità di erogazione e controllo.

Il capo III (articoli 33-41) definisce il sistema integrato di istruzione e formazione professionale, finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione:
- l'articolo 33 pone in capo alla Regione la programmazione e la promozione dei percorsi integrati di istruzione e formazione professionale attraverso cui si adempie all'obbligo di istruzione e si amplia l'offerta formativa in coerenza con i bisogni dei territori;
- l'articolo 34 prevede percorsi triennali per il conseguimento di una qualifica e percorsi quadriennali che portano al diploma professionale;
- l'articolo 35 individua i soggetti del sistema integrato di istruzione e formazione professionale nelle agenzia formative e negli istituti professionali in regime di sussidiarietà accreditati e iscritti nell'elenco regionale;
- l'articolo 36 specifica i caratteri e requisiti dei percorsi triennali finalizzati al raggiungimento del successo scolastico e formativo di tutti, anche prevedendo percorsi personalizzati e flessibili e consentendo la reversibilità delle scelte;
- l'articolo 37 prevede la possibilità di conseguire il diploma attraverso un percorso quadriennale che abilita all'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore e, previa frequentazione di un ulteriore anno, all'esame di Stato;
- l'articolo 38 attribuisce alla Regione competenze di programmazione e organizzazione e alle province la programmazione territoriale sulle qualifiche ed i diplomi a partire dalle esigenze espresse nel mercato del lavoro dei rispettivi territori;
- l'articolo 39 riguarda gli standard formativi e i criteri di certificazione, approvati dalla Giunta regionale;
- l'articolo 40 contiene specifiche norme sulla valutazione, in termini di qualità ed efficacia, sui risultati della presente legge sul sistema integrato di istruzione e formazione professionale;
- l'articolo 41 prevede che la Regione supporti il sistema integrato con azioni rafforzative sulle competenze di base e favorendo i passaggi tra i sistemi specie per gli studenti a rischio di abbandono anche con progetti personalizzati.

Il capo IV (articoli 42-46) istituisce la Rete politecnica regionale per la formazione integrata superiore:
- l'articolo 42 definisce la Rete politecnica regionale quale insieme degli interventi predisposti da Regione ed enti locali per integrare ed arricchire l'offerta culturale e formativa tra i diversi soggetti della formazione, dell'istruzione, del mondo universitario, della ricerca e delle imprese; riconoscimento reciproco dei crediti e valorizzazione delle competenze sono alla base del sistema, che si struttura in tre tipi di percorso di cui sono definiti gli standard: istituti tecnici superiori (ITS), istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), percorsi di formazione superiore (FS);
- gli articoli dal 43 al 45 prevedono che la Regione promuova e sostenga: i percorsi degli ITS, di durata biennale destinati a giovane e adulti, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore; i percorsi di IFTS, della durata di due semestri, per giovani e adulti, per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore; i percorsi di FS, della durata di 300/500 ore e un periodo di stage, per giovani e adulti, per il conseguimento del certificato di competenze o una qualifica professionale;
- l'articolo 46 definisce la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi.

Il capo V (articoli 47-56) disciplina il servizio pubblico della formazione professionale:
- l'articolo 47 impegna la Regione a predisporre un'offerta formativa diversificata, articolata sul territorio e coerente con le politiche di sviluppo; nella ripartizione delle risorse su base provinciale, la Giunta darà priorità alla formazione iniziale dei giovani;
- l'articolo 48 disciplina l'apprendistato e prevede quattro tipologie: 1) per la qualifica professionale, 2) professionalizzante, 3) di alta formazione, praticantato e ricerca, 4) per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi;
- l'articolo 49 definisce la formazione iniziale, per i giovani dopo i 16 anni inoccupati, disoccupati o svantaggiati e a rischio di esclusione sociale;
- l'articolo 50 definisce la formazione continua, rivolta al perfezionamento e all'aggiornamento dei lavoratori;
- l'articolo 51 prevede la formazione nella pubblica amministrazione;
- l'articolo 52 riguarda il sistema di definizione degli standard e controlli della qualità della formazione;
- l'articolo 53 specifica modalità e criteri per l'accreditamento regionale dei soggetti titolati a svolgere attività di formazione professionale e istituisce l'elenco regionale dei soggetti accreditati;
- l'articolo 54 riconosce la possibilità di svolgere attività formativa autofinanziata;
- l'articolo 55 riguarda la certificazione delle competenze professionali e la certificazione dei percorsi formativi;
- l'articolo 56 prevede la Carta regionale dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale e la nomina del Garante della formazione professionale.

Titolo V. Disposizioni finali (articoli 57-58)

Il titolo V contiene la norma finanziaria (articolo 58) e reca tutte le indicazioni relative all'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno diritto allo studio (articolo 57).

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Generalità e finalità

Capo I
Norme generali

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge individua i principi generali cui si ispira la legislazione della Regione autonoma della Sardegna in materia di educazione, istruzione e formazione, disciplina l'esercizio delle relative funzioni amministrative, fatte salve quelle già disciplinate dalla legislazione statale, e promuove gli interventi che sostengono il diritto all'istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia e almeno fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio di libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

 

Art. 2
Principi generali

1. La Regione identifica la conoscenza come fattore fondamentale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, per una presenza consapevole e attiva nella vita sociale e lavorativa, nonché per la crescita culturale e lo sviluppo economico della Sardegna.

2. La Regione, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, assume il principio della centralità della scuola pubblica, ma al contempo riconosce il ruolo e il valore sociale delle scuole paritarie e promuove un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo.

3. La Regione, ferme restando le competenze già attribuite ai comuni e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e secondo il principio di sussidiarietà, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia.

4. Nel riconoscimento delle peculiarità e della pari dignità di istruzione, formazione professionale, formazione superiore ed alta formazione, la Regione promuove lo sviluppo di un sistema regionale dell'educazione, istruzione e formazione professionale, di seguito denominato sistema educativo regionale. La Regione promuove altresì lo sviluppo del sistema educativo regionale valorizzando le autonomie locali e funzionali, nonché le specificità del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna.

5. Il sistema educativo regionale si ispira ai valori della multiculturalità, della solidarietà sociale, della pace, del rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, si fonda sul pluralismo, sulle specificità e sull'autonomia delle singole componenti e dei soggetti che operano nell'istruzione e nell'educazione formale e non formale, concorre alla crescita culturale, sociale ed economica della comunità sarda, curando in particolare la formazione dei minori, dei giovani, degli adulti in raccordo con le università e il territorio.

 

Art. 3
Finalità

1. La Regione e gli enti locali, in coerenza con le politiche formative europee per la società della conoscenza e per la qualificazione delle risorse umane, indirizzano le proprie azioni ad elevare i livelli di istruzione della popolazione della Sardegna, almeno fino al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale e fino ai più alti livelli, e a migliorare le competenze ed aggiornarle in relazione all'evoluzione dei saperi.

2. A tal fine, la Regione e gli enti locali sostengono il successo educativo a partire dalla scuola per l'infanzia, rimuovono ogni ostacolo di ordine economico, sociale, psicofisico, culturale, di genere e di etnia che impedisce il pieno sviluppo della persona, promuovono interventi volti alla coesione sociale, all'inclusione scolastica, alla prevenzione dell'abbandono e della dispersione e mirano, in particolare, a conseguire:
a) la diffusione in tutto il territorio regionale dei servizi educativi per l'infanzia;
b) la qualità dell'istruzione pubblica e dell'istruzione e formazione professionale mediante la valorizzazione del ruolo sociale e professionale dei dirigenti scolastici e degli insegnanti e mediante interventi volti a favorire il consolidamento delle competenze di base per l'alfabetizzazione funzionale degli studenti e a promuovere la ricerca, l'innovazione didattica e tecnologica nei metodi di insegnamento e apprendimento;
c) la qualità, l'arricchimento continuo dell'offerta formativa e la sua adeguata diffusione in ogni zona della Sardegna, con particolare attenzione a quelle deboli e a rischio di spopolamento, anche favorendo la progressiva estensione del tempo lungo nelle scuole e la diffusione degli istituti comprensivi e globali;
d) il sostegno alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado e alla prosecuzione degli studi dopo la scuola secondaria di secondo grado;
e) l'esercizio del diritto allo studio specie da parte degli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate, anche garantendo ai più capaci e meritevoli il raggiungimento dei livelli più alti dell'istruzione;
f) l'integrazione delle persone con disabilità e in situazione di disagio, anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie e delle associazioni;
g) l'accoglienza e l'integrazione culturale di stranieri ed immigrati e l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro esigenze, nel rispetto e nel riconoscimento delle diverse identità;
h) l'educazione degli adulti;
i) l'integrazione tra istruzione e formazione professionale nel riconoscimento della loro autonomia, pari dignità e differente funzione;
j) la valorizzazione della differenza di genere attraverso la realizzazione di azioni volte al sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;
k) lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione istituzionale sui servizi e le attività del sistema educativo regionale, secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);
l) facilitazioni per l'inserimento nel mondo del lavoro;
m) la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche, le università e gli organismi di formazione professionale accreditati.

3. Le finalità di cui ai commi 1 e 2 si realizzano attraverso:
a) attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali ovvero altri interventi analoghi così definiti dal piano triennale di cui all'articolo 5;
b) l'erogazione di contributi alle scuole paritarie dell'infanzia per garantire il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;
c) l'attribuzione di benefici economici per merito scolastico, l'erogazione di borse di studio a parziale copertura delle spese di iscrizione, frequenza, acquisto di libri di testo e trasporto degli allievi in disagiate condizioni economiche, frequentanti le scuole statali e paritarie;
d) istituzione di un fondo di emergenza presso gli istituti scolastici per gli allievi in particolari condizioni di disagio economico e a rischio di insuccesso scolastico;
e) azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa, quali facilitazioni per l'utilizzo a fini didattici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, la realizzazione di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali come strumento di facilitazione dell'apprendimento, l'assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi ed ordine di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;
f) controllo e valutazione dei risultati, favorendo anche la cultura e la pratica dell'autovalutazione;
g) sostegno alle scuole site in aree territorialmente disagiate;
h) interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica;
i) integrazione delle politiche educative nel complesso delle politiche pubbliche perseguite dalla Regione, in particolare delle politiche attive del lavoro, sociali, sanitarie, culturali, ambientali e sportive;
j) partecipazione e raccordo con iniziative di istruzione e di formazione interregionali, nazionali, europee ed extraeuropee.

 

Titolo II
Funzioni e programmazione

Capo I
Funzioni e programmazione

Art. 4
Collaborazione istituzionale, partecipazione e confronto sociale

1. La Regione e gli enti locali raccordano le proprie competenze con il sistema delle autonomie scolastiche, con le agenzie formative accreditate e con tutti i soggetti operanti nel sistema educativo regionale e assumono come metodo e strumento per la programmazione la leale collaborazione, la partecipazione e il confronto sociale.

 

Art. 5
Funzioni e compiti della Regione e Piano triennale per il sistema educativo regionale

1. La Regione, nelle materie di cui alla presente legge, esercita funzioni e compiti di indirizzo, coordinamento, programmazione generale, controllo e valutazione.

2. A tal fine la Giunta regionale, acquisito il parere delle competenti Commissioni consiliari e della Conferenza regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 9, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione, entro il mese di maggio dell'anno di scadenza del precedente piano, il Piano triennale per il sistema educativo regionale, elaborato in coerenza con il Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e dell'occupazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

3. Il Piano triennale per il sistema educativo regionale, di seguito denominato Piano triennale, costituisce l'atto di programmazione con cui la Regione esercita le proprie funzioni e compiti e nel quale sono individuati gli obiettivi, le priorità di intervento, il quadro delle risorse finanziarie, nonché i criteri di riparto e di assegnazione agli enti locali.

4. Il Piano triennale tiene conto della relazione annuale del Nucleo regionale di valutazione del sistema educativo di cui all'articolo 12 e contiene, in particolare:
a) gli indirizzi generali per la programmazione dell'offerta di istruzione/formazione compresi gli interventi per la formazione superiore;
b) i criteri generali per l'organizzazione della rete scolastica;
c) le indicazioni per la determinazione del calendario scolastico annuale;
d) i criteri per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge;
e) gli interventi che, per peculiarità, rilevanza o destinatari, possono essere svolti adeguatamente solo a livello regionale;
f) gli standard regionali per la formazione professionale;
g) i profili formativi;
h) i criteri e le modalità per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e i protocolli di definizione dei crediti, mutuamente riconosciuti dai diversi soggetti del sistema integrato regionale;
i) le modalità di scambio e valorizzazione delle buone prassi, dei sussidi e delle metodologie formative e le modalità per il coinvolgimento delle famiglie nelle attività di orientamento;
j) le modalità di scambio delle esperienze tra progettisti, docenti e formatori, nonché di realizzazione di esperienze comuni di aggiornamento delle competenze;
k) gli standard di qualità per quanto concerne la progettazione, l'attuazione e la verifica degli interventi, compresi i dispositivi di tutoring e la certificazione delle competenze degli operatori della formazione e dell'orientamento;
l) i criteri relativi al controllo e alla valutazione dei risultati raggiunti dal sistema educativo nel suo complesso, dalle istituzioni scolastiche e formative e dal rispettivo personale;
m) gli strumenti a supporto del coordinamento delle attività di formazione continua;
n) il Piano territoriale triennale specifico per l'offerta formativa della formazione integrata superiore (ITS, IFTS).

5. Il Piano triennale è predisposto entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed attuato tramite programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale può adottare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.

 

Art. 6
Funzioni delle province

1. Le province concorrono all'elaborazione del Piano triennale di cui all'articolo 5 ed esercitano le funzioni stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali). Concorrono inoltre a definire la programmazione territoriale relativa all'offerta formativa del sistema integrato dell'istruzione e della formazione professionale di cui al titolo IV, capo III.

2. Le province, sulla base delle esigenze espresse dai comuni, singoli o associati, esercitano funzioni di coordinamento intermedio e, sentita la Conferenza provinciale per il sistema educativo di cui all'articolo 10, predispongono, approvano e gestiscono i piani provinciali per l'offerta formativa; predispongono e approvano i piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.

3. I Piani provinciali per l'offerta formativa territoriale, di norma triennali, sono elaborati a partire dai bisogni formativi e professionali del territorio, indicano gli obiettivi e le priorità da conseguire e comprendono in particolare interventi:
a) per il successo scolastico e formativo, la prevenzione dell'abbandono e della dispersione;
b) a sostegno della coerenza e continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola;
c) di supporto alle persone con disabilità o in situazione di disagio;
d) di orientamento scolastico e professionale;
e) di educazione degli adulti;
f) per il miglioramento dell'offerta integrata tra istruzione e formazione professionale;
g) per la continuità fra i percorsi di istruzione, formazione professionale e inserimento lavorativo;
h) di edilizia scolastica, di cui all'articolo 30, comma 6;
i) volti a garantire la qualità e l'arricchimento dell'offerta formativa.

4. I piani di cui al comma 3 sono attuati tramite programmi annuali trasmessi alla Regione entro il mese di maggio ed accompagnati da una relazione, comprensiva di quelle elaborate dai comuni, sull'utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione nell'anno precedente e sul raggiungimento degli obiettivi programmati. La Regione assume le relazioni delle province e dei comuni a fondamento dei successivi indirizzi del Piano triennale di cui all'articolo 5.

5. I piani provinciali per l'organizzazione della rete scolastica, di norma triennali, sono predisposti nel rispetto degli indirizzi, criteri e parametri di cui all'articolo 15, comma 1, e approvati previo parere obbligatorio delle istituzioni scolastiche autonome interessate; possono riguardare sia l'organizzazione complessiva della rete scolastica che misure parziali e comprendono gli interventi per l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo ottimale degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi. L'istituzione di indirizzi scolastici che, per specificità o particolarità, abbiano caratteristiche sovra provinciali è attuata previa intesa con la Regione, che acquisisce il parere della Conferenza regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 9.

6. I piani di cui al comma 5 sono trasmessi dalle province alla Regione che, entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2. La mancanza di rilievi vale come silenzio-assenso e le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico.

 

Art. 7
Funzioni dei comuni

1. I comuni concorrono all'elaborazione del Piano triennale di cui all'articolo 5 e svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado stabilite dall'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla legge regionale n. 9 del 2006.

2. I comuni, in forma singola o associata, svolgono tutte le azioni necessarie per attuare:
a) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
b) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;
c) la raccolta e l'istruttoria delle domande relative alle borse di studio di cui all'articolo 27 e la successiva erogazione;
d) i progetti di scambio interculturale;
e) le convenzioni con le scuole dell'infanzia di cui all'articolo 20 procedendo all'erogazione dei relativi fondi;
f) gli interventi di cui all'articolo 21;
g) gli interventi di inserimento di cui all'articolo 23, con riguardo agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
h) le azioni formative di cui all'articolo 24, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
i) gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 30, comma 5;
j) la fornitura dei libri di testo.

3. I comuni provvedono alla fornitura dei libri di testo, di cui al comma 2, lettera j), agli allievi delle scuole primarie e al rimborso totale o parziale del costo dei libri di testo agli allievi in condizioni economiche più svantaggiate delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Sardegna, secondo i criteri definiti dal Piano triennale di cui all'articolo 5 e in osservanza delle disposizioni ministeriali.

4. L'organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.

 

Art. 8
Poteri sostitutivi della Regione

1. In caso di inerzia da parte delle province e dei comuni, la Regione esercita i poteri sostitutivi delle funzioni e dei compiti a questi assegnati, secondo i principi di leale cooperazione e sussidiarietà. L'esercizio da parte delle province e dei comuni delle proprie funzioni e dei compiti è condizione essenziale per l'assegnazione da parte della Regione delle quote di finanziamento per gli interventi previsti dalla presente legge.

 

Art. 9
Conferenza regionale per il diritto allo studio

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi regionali e quale sede di collaborazione, coordinamento istituzionale e di confronto sulle politiche educative è costituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio.

2. La Conferenza è composta dai seguenti membri:
a) gli assessori regionali competenti in materia di istruzione e di formazione professionale o loro delegati;
b) gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione e di formazione professionale o loro delegati;
c) quattro rappresentanti dei comuni di cui due sotto i 3.000 abitanti;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti indicati dalle agenzie formative accreditate con sede nel territorio regionale;
f) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;
g) un rappresentante per ognuna delle associazioni e coordinamenti dei genitori riconosciuti a livello regionale;
h) otto rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome, designati garantendo la rappresentanza delle scuole di ogni ordine e grado, secondo modalità dalle stesse individuate nelle conferenze territoriali provinciali;
i) un rappresentante per ognuna delle due università della Sardegna;
j) due componenti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentativi;
k) un componente per ogni Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano;
l) la consigliera di parità regionale.

3. Possono essere invitati a partecipare alle Conferenza altri soggetti competenti nelle materie di cui alla presente legge.

4. Relativamente ai componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), j), k) e comma 3, il Presidente della Regione, in base alle designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale, nomina e revoca i membri della Conferenza con proprio decreto.

5. I componenti durano in carica cinque anni e svolgono le funzioni fino all'insediamento della conferenza successiva.

6. La Conferenza elegge nel proprio seno un comitato ristretto composto da un rappresentante designato da ciascuna delle componenti indicate al comma 2 con il compito di recepire le indicazioni della Conferenza stessa e di formulare le conseguenti proposte di interventi alla Giunta regionale.

7. La Conferenza disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento.

8. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.

 

Art. 10
Conferenze provinciali per il sistema educativo

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i comuni del territorio, ogni provincia istituisce la Conferenza provinciale per il sistema educativo, la cui scadenza coincide con quella del mandato amministrativo dei consigli provinciali, e ne definisce la composizione e il regolamento.

2. Alla Conferenza partecipano i comuni, singoli o associati, previa intesa con l'ente di appartenenza, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome, nonché i rappresentanti della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui alla legge regionale n. 20 del 2005, delle agenzie formative accreditate operanti nel territorio e dei soggetti operanti nell'educazione degli adulti.

3. La Conferenza provinciale concorre alla definizione degli indirizzi della programmazione territoriale dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica, ha funzioni propositive e consultive sulle tematiche inerenti la presente legge e può rappresentare la sede per definire accordi e programmi integrati proposti dai soggetti operanti nel sistema educativo. È convocata dal presidente della provincia, o da un suo delegato, e si riunisce di norma almeno una volta all'anno.

 

Titolo III
Qualità del sistema educativo regionale

Capo I
Qualità del sistema educativo regionale

Art. 11
Sistema informativo

1. Allo scopo di raccogliere dati, informazioni, analisi a supporto delle decisioni in ordine alla programmazione e allo sviluppo del sistema educativo regionale, alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa, la Giunta regionale, nell'ambito del sistema informativo regionale, istituisce e aggiorna specifici settori tematici, banche dati, repertori e anagrafi interconnesse, dedicate all'istruzione e alla formazione.

2. La Giunta regionale istituisce in particolare, anche attraverso apposite intese con lo Stato, gli enti locali e l'Ufficio scolastico regionale, l'Osservatorio scolastico regionale, quale strumento di supporto alla programmazione degli interventi, al controllo della loro efficacia e alla prevenzione dell'abbandono e della dispersione. L'Osservatorio regionale raccoglie i dati sulle scuole di ogni ordine e grado presenti in Sardegna con relativa consistenza in alunni e classi, sull'andamento scolastico, sulla mobilità territoriale degli studenti, sulle strutture edilizie scolastiche e il loro utilizzo ed ogni altra informazione utile.

3. Per assicurare l'omogeneità della rilevazione e la condivisione delle informazioni, le province, d'intesa con la Regione, i comuni, i Centri di servizio amministrativi (CSA) e i servizi per l'impiego, istituiscono gli osservatori scolastici provinciali, che rappresentano articolazioni dell'Osservatorio regionale.

4. Nell'Osservatorio scolastico regionale e negli osservatori scolastici provinciali confluiscono anche i dati e le informazioni relative agli studenti frequentanti le scuole non statali, secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale d'intesa con le province.

5. La Regione, previ accordi di collaborazione con gli enti locali, istituisce inoltre l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli edifici scolastici con gli enti locali competenti, e si avvale della stessa per i propri compiti di indirizzo e pianificazione degli interventi a favore del patrimonio di edilizia scolastica del sistema dell'istruzione sardo.

6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, al fine di combattere la dispersione scolastica, istituisce, su base provinciale, l'anagrafe regionale degli studenti sardi nei sistemi dell'istruzione e ne disciplina il funzionamento.

7. L'anagrafe regionale degli studenti, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli studenti sardi con gli enti locali competenti, opera in un quadro d'integrazione delle informazioni.

 

Art. 12
Monitoraggio e valutazione

1. È istituito il Nucleo regionale di valutazione del sistema educativo, organismo tecnico-scientifico indipendente per il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Il Nucleo regionale di valutazione è composto da tre esperti di politiche educative e valutazione, esterni all'Amministrazione regionale ed è supportato da uno staff di quattro funzionari, uno per ciascuno dei seguenti assessorati: Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

2. Il Nucleo regionale di valutazione del sistema educativo è nominato dalla Giunta regionale con incarico di durata triennale e ha il compito di:
a) proporre criteri e metodologie di monitoraggio e valutazione delle politiche formative e dei relativi interventi;
b) fornire parametri e indicatori di qualità per la predisposizione e per la valutazione dei risultati del Piano triennale di cui all'articolo 5;
c) collaborare con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), con l'Istituto regionale per la ricerca educativa (IRRE) e con l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);
d) promuovere la cultura e la pratica della valutazione e dell'autovalutazione di tutti i soggetti operanti nel sistema;
e) procedere ad ogni altra attività di studio, analisi e valutazione utile a migliorare il sistema;
f) predisporre annualmente, entro il mese di ottobre, una relazione sullo stato del sistema educativo regionale.

3. Su impulso, indirizzo e coordinamento della Regione, gli enti locali provvedono al monitoraggio e alla valutazione nei rispettivi ambiti territoriali secondo metodologie uniformi definite d'intesa con il Nucleo regionale di valutazione del sistema educativo; la Regione inoltre promuove e sostiene l'uso, da parte delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative accreditate, di metodi di valutazione e autovalutazione, di rilevazione della qualità e l'acquisizione di parametri di valutazione nazionali ed europei.

 

Art. 13
Libretto formativo del cittadino

1. Agli studenti, all'atto della prima iscrizione presso le istituzioni scolastiche o i corsi di formazione professionale, è rilasciato il libretto formativo del cittadino che indica i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite, nonché gli attestati di frequenza a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi documentati a qualunque titolo acquisiti. Le competenze non formalizzate da titoli sono certificate dalle istituzioni scolastiche, dalle agenzie formative ed eventualmente integrate attraverso i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.

2. Il libretto formativo del cittadino viene reso disponibile anche in formato elettronico e interconnesso ai settori tematici dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro, nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 11.

3. La Giunta regionale, nell'ambito degli accordi nazionali, definisce le caratteristiche del libretto formativo del cittadino e le modalità di rilascio.

 

Titolo IV
Sistema educativo regionale

Capo I
Sistema scolastico regionale

Art. 14
Educazione e istruzione

1. La Regione e gli enti locali promuovono la qualità dell'educazione, dell'istruzione con l'obiettivo di sostenere nelle scuole di ogni ordine e grado lo sviluppo delle attitudini personali degli studenti, delle loro conoscenze e abilità, comprese quelle di autovalutazione e auto orientamento, l'acquisizione di strumenti culturali e metodologici di apprendimento volti ad accrescere l'autonoma capacità critica e il senso di responsabilità personale e sociale, nonché la maturazione e l'approfondimento di competenze caratterizzanti il profilo educativo prescelto.

2. La Regione e gli enti locali garantiscono la presenza, la funzionalità e la continuità didattica della scuola, nei diversi gradi e ordini, in tutto il territorio della Sardegna, in particolare nei quartieri periferici delle città, nei piccoli centri e nelle aree a rischio di spopolamento e soggette a fenomeni di riduzione demografica, e promuovono altresì la generalizzazione dei servizi educativi offerti sia dalla scuola statale sia dalla scuola paritaria per l'infanzia.

 

Art. 15
Rete scolastica

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, indirizza e coordina la programmazione della rete scolastica regionale, stabilisce i criteri per l'organizzazione, compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche autonome e, nei limiti delle disponibilità, le risorse umane e finanziarie e definisce la suddivisione del territorio regionale in zone coerenti con l'ambito territoriale delle province e funzionali al miglioramento dell'offerta formativa.

2. La Giunta regionale per attuare la programmazione della rete scolastica regionale, promuove intese con il Ministero dell'istruzione e con le università per pianificare e stabilire:
a) modalità e tempi per la determinazione e l'assegnazione da parte statale delle risorse umane e finanziarie destinate alla Regione;
b) forme di collaborazione tra l'Amministrazione regionale e la Direzione scolastica regionale ai fini dell'istruttoria, per la programmazione regionale, della rete scolastica e degli adempimenti per l'assegnazione e per la mobilità del personale;
c) modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.

3. Le funzioni di programmazione territoriale dell'organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze, spettano agli enti locali che provvedono secondo le modalità e i tempi definiti dall'articolo 5 e con particolare attenzione alle aree più periferiche e a rischio di spopolamento.

4. I soggetti della programmazione territoriale dell'organizzazione della rete scolastica sono le province, i comuni, singoli o associati, le istituzioni scolastiche autonome, singole o associate, delle zone di cui al comma 1.

5. Le intese di cui al comma 2 garantiscono la indefettibile continuità dell'azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.

 

Art. 16
Arricchimento dell'offerta formativa

1. La Regione e gli enti locali, anche in concorso con risorse statali ed europee, contribuiscono all'arricchimento continuo dell'offerta formativa delle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie, al fine di migliorare la qualità dei processi di apprendimento e di insegnamento e a prevenire la dispersione e il disagio sociale. In particolare finanziano progetti scolastici per:
a) la realizzazione di integrazioni curricolari ed extracurricolari volte ad individualizzare e innovare i percorsi formativi e renderli più rispondenti alle differenze e ai ritmi di apprendimento di ciascuno;
b) l'innovazione, la sperimentazione e la ricerca pedagogica, didattica e disciplinare, per elevare le competenze degli studenti specie in ambito scientifico, anche attraverso la predisposizione di materiali didattici;
c) la diffusione e l'utilizzo di tecnologie informatiche e reti di telecomunicazione;
d) l'apprendimento e la conoscenza delle lingue straniere, comprese la seconda e la terza lingua comunitaria come previsto dalle direttive europee;
e) la continuità didattica tra diversi ordini e gradi di scuola;
f) la realizzazione di percorsi integrati mediante l'attivazione di reti tra le scuole, con istituti e associazioni culturali, sportive e del volontariato, con aziende pubbliche e private;
g) la realizzazione di percorsi integrati con i centri regionali di formazione professionale e con le agenzie formative accreditate;
h) le attività di orientamento di cui all'articolo 17, e di recupero dei debiti formativi;
i) la realizzazione di misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello della formazione professionale e viceversa, ai fini del raggiungimento di sempre più alti livelli di istruzione e formazione;
j) l'attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a favorire la transizione e l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. La Regione, nella sua azione di cui al comma 1, tiene conto:
a) della pari dignità dei sistemi di istruzione e di formazione professionale;
b) della prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e formativa e degli insuccessi;
c) del conseguimento, al termine del percorso, di una qualifica valida sul territorio nazionale;
d) del riconoscimento di crediti formativi per eventuali passaggi degli studenti nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendistato.

 

Art. 17
Orientamento

1. Le attività di orientamento sono finalizzate a sviluppare le attitudini e le potenzialità individuali, a educare alla scelta a partire dalla presa di coscienza individuale da parte dei cittadini delle proprie inclinazioni e dei propri interessi. L'orientamento si configura come sostegno psico-pedagogico nelle fasi di transizione tra i vari gradi di istruzione, il sistema di istruzione e quello di formazione professionale, questi ultimi due ed il mondo del lavoro. Esso è inoltre finalizzato a far conoscere le opportunità formative e professionali anche attraverso l'organizzazione di momenti diretti di contatto col mondo del lavoro.

2. Le attività di orientamento sono destinate ai giovani in uscita dai vari gradi del sistema scolastico e della formazione professionale, ai giovani o agli adulti in cerca di prima o nuova occupazione, alle donne, con particolare riferimento e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, ai soggetti deboli sul mercato del lavoro, alle persone in situazioni di disagio fisico, psichico e sociale.

3. La Regione e gli enti locali promuovono il potenziamento delle attività di orientamento e sostengono quelle svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, dai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, dalle università, dai centri regionali di formazione professionale e dai servizi per l'impiego.

4. La Regione e gli enti locali, per prevenire la dispersione e il disagio giovanile e per supportare gli insegnanti, sostengono le scuole secondarie di primo e secondo grado che, attraverso accordi di rete, istituiscono sportelli di ascolto destinati ad offrire ai ragazzi e ai genitori uno spazio di ascolto e di confronto e a favorire l'interrelazione insegnanti-studenti genitori; gli sportelli di ascolto sono gestiti da esperti laureati in psicologia dell'educazione, pedagogia o scienze dell'educazione con specifico orientamento scolastico o professionale e da un gruppo di insegnanti referenti della scuola.

 

Art. 18
Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. La Regione, a fondamento della libertà d'insegnamento e del pluralismo culturale, valorizza e sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche e stabilisce, in concorso con esse, le linee generali, gli indirizzi, i requisiti e le priorità per la definizione della quota curricolare di competenza regionale.

2. La Regione e gli enti locali promuovono l'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno e responsabile esercizio dell'autonomia, incentivano la creazione di reti e consorzi tra le autonomie scolastiche e territoriali, promuovono la costituzione di forme di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome e delle loro componenti, nonché l'associazionismo del territorio e l'associazionismo professionale dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico.

3. La Regione, anche in concorso con risorse statali ed europee, sostiene interventi qualificati, da realizzarsi in collaborazione con le università, per la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale delle istituzioni scolastiche autonome.

 

Art. 19
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna

1. La Regione, nell'ambito del dettato costituzionale, della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), tutela, valorizza e sostiene, a partire dalla scuola per l'infanzia, la conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e linguistico della Sardegna, nel rispetto delle capacità linguistiche iniziali di ciascuno, operando per un loro graduale ampliamento.

2. A tal fine, la Regione definisce con proprie indicazioni, anche con appositi progetti didattici, gli obiettivi formativi coerenti con gli aspetti culturali e linguistici della Sardegna, ad integrazione di quelli stabiliti con legge statale, e sostiene i seguenti interventi:
a) formazione e aggiornamento degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, sia su iniziativa delle scuole che in relazione a specifici progetti regionali, da svolgersi in collaborazione con le due università della Sardegna, la Direzione scolastica regionale, l'Istituto regionale per la ricerca educativa (IRRE) e l'associazionismo professionale docente;
b) ricerca, studio, sperimentazione didattica e progettazione curricolare relativa alla quota regionale nel quadro di una gestione unitaria e integrata della formazione;
c) produzione di specifici materiali e sussidi didattici;
d) raccolta, catalogazione, diffusione in rete di quanto realizzato dalle istituzioni scolastiche, dai centri regionali di formazione professionale e dalle agenzie formative accreditate in riferimento alla cultura materiale e immateriale e alla lingua del popolo sardo.

3. L'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla presente legge, previo parere della competente Commissione e sulla base di accordi stipulati con le autonomie scolastiche, stabilisce gli indirizzi di attuazione dei progetti didattici, di cui al comma 2, aventi ad oggetto la storia, la letteratura e la lingua sarda, con particolare riferimento agli approfondimenti critici e ai confronti fra le varie epoche e civiltà e agli orientamenti storiografici più significativi.

 

Art. 20
Interventi a favore dell'infanzia

1. La Regione garantisce a tutti i bambini comunque presenti nel territorio regionale, dalla nascita ai sei anni, il diritto ad avere pari opportunità di cura, relazione e gioco, di educazione e istruzione e a sviluppare pienamente le loro potenzialità di apprendimento, autonomia e creatività, in un idoneo contesto affettivo, ludico e cognitivo. I nidi e le scuole per l'infanzia concorrono ai processi di educazione, socializzazione e sviluppo del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.

2. A tal fine, la Regione e gli enti locali perseguono la realizzazione di un sistema integrato per l'infanzia a dimensione territoriale e promuovono:
a) la diffusione dei nidi e micronidi d'infanzia anche presso le aziende e la pubblica amministrazione assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano;
b) la diffusione della scuola per l'infanzia, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di educazione e istruzione;
c) il potenziamento dei servizi sociali e ludico ricreativi per la prima infanzia e in particolare dei servizi integrativi che ampliano l'azione dei nidi di infanzia provvedendo in maniera flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, rivolti ai soli bambini o ai bambini con i loro genitori o adulti accompagnatori e che possono comprendere servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni temporanee o saltuarie, e servizi educativi e di cura presso il domicilio della famiglia o dell'educatore;
d) la continuità educativa tra nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria, anche attraverso la presenza di nidi e scuole per l'infanzia negli stessi edifici, particolarmente nelle aree soggette a fenomeni di spopolamento.

3. La Regione, attraverso i comuni, concorre a sostenere la frequenza dei bambini presso le scuole pubbliche dell'infanzia anche mediante contributi annuali per i servizi di trasporto, compresa l'attività di accompagnamento, per i servizi di mensa, per l'acquisto di materiale didattico e ludico, di attrezzature e arredi.

4. La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro, siano aperte alla generalità dei cittadini, assicurino la pubblicità dei bilanci, garantiscano la piena integrazione dei bambini con disabilità, la multiculturalità e definiscano rette e quote di iscrizione differenziate in base alle condizioni economiche delle famiglie secondo parametri indicati dai comuni.

5. La Regione, per favorire l'abbattimento delle rette di frequenza in relazione alle condizioni economiche delle famiglie, eroga annualmente, attraverso i comuni, contributi per la gestione delle scuole per l'infanzia non statali e per la manutenzione straordinaria e gli arredi.

6. Le scuole di cui al comma 4 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

7. La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 6.

8. Il piano triennale di cui all'articolo 5 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.

 

Art. 21
Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali

1. La Regione, per garantire il diritto all'educazione e all'istruzione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali e per favorirne l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione, formula specifici indirizzi per la realizzazione di una programmazione coordinata delle attività scolastiche con quelle sanitarie e socio-assistenziali.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati nell'ambito degli indirizzi regionali di cui al comma 1, anche in collaborazione con le famiglie, attraverso una programmazione coordinata dei servizi e delle attività scolastiche per la predisposizione di un piano educativo individualizzato, al quale possono concorrere altri soggetti pubblici e privati.

3. Gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Riordino delle funzioni socio-assistenziali).

4. Nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3:
a) i comuni e le province, secondo le rispettive competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare agli allievi disabili certificati l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

5. Gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome, le ASL e gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in base alle specifiche competenze di legge, elaborano con le famiglie un progetto personalizzato per accompagnare la persona disabile nella transizione oltre il mondo della scuola.

6. La Regione, con proprio provvedimento amministrativo, provvede ad individuare le tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali.

7. La Regione, con il Piano triennale di cui all'articolo 5, prevede specifici stanziamenti al fine di assicurare la realizzazione degli interventi.

 

Art. 22
Interventi per gli allievi ricoverati

1. La Regione, con il Piano triennale di cui all'articolo 5, prevede specifici stanziamenti di risorse, al fine di garantire i percorsi formativi agli allievi ricoverati in ospedale o in regime di day hospital o in degenza domiciliare, destinati ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale con interventi finalizzati alla didattica in ospedale o domiciliare.

2. La Regione stipula protocolli operativi con le ASL, l'Ufficio scolastico regionale e con le aziende ospedaliere per dare attuazione al presente articolo in tutto il territorio regionale.

3. La Regione può direttamente promuovere e sostenere sperimentazioni di utilizzo di tecnologie multimediali per l'insegnamento a distanza, per le finalità di cui al comma 1.

 

Art. 23
Sostegno all'inserimento di allievi di nazionalità straniera

1. La Regione sostiene gli interventi delle istituzioni scolastiche autonome, promossi e coordinati dagli enti locali, volti all'accoglienza, all'integrazione e all'inserimento scolastico degli allievi di nazionalità straniera secondo le linee dettate dal Piano triennale di cui all'articolo 5, che può prevedere, a tal fine, appositi stanziamenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono rivolti a:
a) facilitare l'inserimento degli allievi di nazionalità straniera nei percorsi del sistema educativo, agevolare l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, promuovendo l'accesso ai servizi esistenti, anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;
b) favorire, in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie, l'elaborazione di piani di studio che valorizzino le competenze acquisite dagli studenti nel paese d'origine;
c) sostenere le iniziative volte all'approfondimento della conoscenza della cultura di origine;
d) promuovere la realizzazione di strumentazione e materiale didattico che faciliti l'apprendimento;
e) sostenere l'educazione permanente e favorire la relazione tra l'istituzione scolastica e formativa e le famiglie anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;
f) promuovere l'attivazione di specifici servizi di consulenza, formazione e documentazione, favorendo il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio.

 

Art. 24
Azioni formative per la popolazione carceraria

1. La Regione, con il Piano triennale di cui all'articolo 5, prevede specifici stanziamenti di risorse per sostenere corsi di istruzione che si svolgono nelle case circondariali del territorio sardo, al fine di agevolare l'inserimento sociale di chi si trova in situazione di detenzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti locali competenti per territorio, secondo le linee dettate dal Piano triennale, stipulano apposite convenzioni con le case circondariali.

 

Art. 25
Scuole in aree territorialmente disagiate

1. La Regione al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate, montane e a rischio di forte decremento demografico, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree anche stipulando convenzioni con gli organi statali e con i comuni in qualsiasi forma associati a norma dell'articolo 21 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

2. La definizione di ulteriori aree che possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 9 e previo parere della Commissione consiliare competente.

3. I finanziamenti sono concessi su presentazione, da parte dei comuni singoli o associati e in rappresentanza di tutti i comuni che ne fanno parte, di progetti redatti di concerto con le istituzioni scolastiche finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico e ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento anche attraverso l'insegnamento a distanza.

4. La Regione eroga altresì assegni di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni a forte disagio insediativo.

5. Il Piano triennale di cui all'articolo 5 definisce lo stanziamento complessivo per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la quota parte di finanziamento da destinarsi alle aree territorialmente disagiate, le modalità di erogazione degli interventi e degli assegni nonché la situazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per accedervi.

 

Art. 26
Interventi per il diritto allo studio

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione delle finalità della presente legge, promuovono servizi e interventi volti a favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte dei giovani frequentanti le scuole pubbliche operanti nel territorio regionale, con riferimento alla capacità economica della famiglia.

2. Tali interventi e servizi comprendono, in particolare, l'erogazione di provvidenze e/o di facilitazioni per:
a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e fornitura di libri di testo e di sussidi didattici in comodato d'uso gratuito, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole;
b) servizi di accoglienza e di mensa per gli studenti che frequentino attività didattiche pomeridiane;
c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
d) servizi residenziali presso i convitti annessi agli istituti professionali di Stato nonché contributi per acquisto di suppellettili e attrezzature didattiche e scientifiche necessarie al funzionamento e per la gestione di mezzi di trasporto per sopralluoghi didattici e aziendali;
e) servizi residenziali presso i convitti nazionali di Cagliari e Sassari;
f) carta studenti per l'accesso facilitato alle attività e istituti culturali esistenti sul territorio;
g) borse di studio;
h) progetti di scambio interculturale.

3. I servizi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) e h) sono gestiti dal comune di residenza dello studente, a meno di accordi diversi fra più comuni interessati; quelli di cui alla lettera f) sono gestiti dalle province; gli utenti concorrono al costo con contributi rapportati alla situazione economica familiare determinata in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ISEE e sulla base di fasce individuate dalla Giunta regionale.

4. Gli enti gestori dei servizi di mensa di cui al comma 2, lettera b), adottano tabelle dietetiche che prevedano l'utilizzo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati, che utilizzino prevalentemente materie prime prodotte in Sardegna e diano priorità ai prodotti ottenuti con metodi biologici.

5. Per ridurre i disagi del pendolarismo, la Regione, attraverso l'Assessorato competente in materia di trasporti, predispone annualmente entro il mese di luglio, sentiti gli enti locali e le istituzioni scolastiche in apposite conferenze di servizi, piani coordinati per il trasporto scolastico coerenti con gli orari delle attività curricolari ed extracurricolari, e favorisce l'organizzazione dei servizi di scuolabus da parte dei comuni, anche associati tra loro.

 

Art. 27
Borse di studio

1. La Regione istituisce annualmente un Fondo speciale per borse di studio per:
a) la frequenza della scuola pubblica primaria e secondaria di primo e secondo grado, destinate agli studenti residenti in Sardegna in disagiate condizioni economiche, da attribuirsi in riferimento alla situazione economica familiare determinata in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ISEE e sulla base di fasce individuate dalla Giunta regionale;
b) la frequenza all'estero, non superiore ad un anno scolastico, del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado, destinate a giovani residenti nella Regione, frequentanti la scuola pubblica e vincitori di relativa selezione per merito;
c) la frequenza ai corsi del Collegio del mondo unito di Duino Aurisina, di cui alla legge regionale 14 aprile 1987, n. 13 (Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino-Aurisina).

2. La Giunta regionale nel Piano triennale di cui all'articolo 5, determina la misura massima e l'ammontare delle borse di studio anche differenziati per ordine e grado di scuola, i criteri di assegnazione, compresi quelli riservati agli studenti con disabilità che, oltre alle condizioni economiche familiari e al merito, tengano conto della situazione psicofisica e sensoriale individuale; a garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce, inoltre, le modalità attraverso cui i comuni provvedono all'assegnazione.

 

Art. 28
Fondo di emergenza

1. La Regione, al fine di agevolare le famiglie degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in situazione di particolare disagio economico e a rischio di abbandono scolastico, ha facoltà di assegnare per interventi straordinari ed emergenze particolari, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alle istituzioni scolastiche autonome che ne fanno richiesta, un fondo per anticipare, totalmente o parzialmente, le borse di studio erogate ai sensi della legge.

2. Il Piano triennale di cui all'articolo 5 definisce forme e modalità per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.

 

Art. 29
Scambi interculturali

1. La Regione stanzia annualmente contributi a favore delle scuole pubbliche primarie e secondarie per gemellaggi e scambi culturali in ambito nazionale ed internazionale, nonché per itinerari scolastici in ambito regionale mirati alla conoscenza dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna, da destinarsi prioritariamente alla partecipazione degli studenti in condizioni economiche disagiate.

2. La Regione, nell'intento di investire sulle risorse umane e valorizzare le eccellenze tra i giovani, istituisce un premio annuale non monetario e di valenza culturale destinato agli studenti distintisi in modo particolare nel percorso e negli esiti scolastici dell'ultimo biennio delle scuole superiori.

3. La Regione riconosce agli studenti, che nelle scuole secondarie di secondo grado raggiungono un livello particolarmente alto di merito scolastico, benefici economici anche nella forma di compartecipazione a spese di viaggio e di istruzione, scambi con l'estero, attività per l'approfondimento di lingue straniere.

4. Il Piano triennale di cui all'articolo 5 definisce:
a) l'entità e le caratteristiche del premio di cui al comma 2;
b) le condizioni di merito, i limiti di reddito, le modalità, il numero annuale e l'importo complessivo dei benefici di cui al comma 3, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia.

5. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalla legge.

 

Art. 30
Interventi relativi all'edilizia scolastica

1. La Regione persegue l'obiettivo di incrementare una scuola di qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, con riferimento agli andamenti demografici e migratori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale approva norme tecniche integrative relative anche agli standard di qualità degli edifici scolastici.

3. La Regione, secondo le indicazioni contenute nel Piano triennale di cui all'articolo 5, sulla base delle informazioni fornite dall'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica e sulla base delle risorse disponibili, concede alle province, ai comuni e ai consorzi di comuni, contributi per interventi edilizi finalizzati a interventi di manutenzione straordinaria e a:
a) adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2;
b) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico-monumentale ed ambientale;
c) realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:
a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;
b) le procedure e i termini di inoltro delle istanze;
c) i requisiti minimi delle proposte di intervento;
d) i termini di presentazione;
e) la documentazione richiesta;
f) la procedura per la predisposizione dei piani annuali;
g) le modalità di assegnazione dei finanziamenti;
h) le modalità di monitoraggio, vigilanza e verifica degli interventi inseriti nei piani annuali.

5. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi interesse locale.

6. Sono di competenza delle province le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole secondarie di secondo grado.

7. Le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore dei comuni e delle loro forme associative, per mirati e limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti dovuti ad esigenze di sicurezza e di igiene.

8. Per consentire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio scolastico, la Regione e gli enti locali, nei rispettivi ambiti di competenza, promuovono:
a) l'uso comune di spazi, attrezzature, strumenti e servizi da parte di più istituzioni scolastiche;
b) l'utilizzo di edifici e locali scolastici, palestre, impianti e attrezzature, per attività extrascolastiche e culturali, sociali e sportive d'interesse pubblico, compatibilmente con l'espletamento delle attività curricolari e al di fuori dell'orario scolastico;
c) l'utilizzo di edifici scolastici, non più in uso, per attività formative, culturali, sociali e sportive d'interesse pubblico anche mediante l'affidamento temporaneo della loro gestione ad associazioni e agenzie formative accreditate, fatte salve le esigenze prioritarie delle istituzioni scolastiche.

9. Province, comuni e istituzioni scolastiche, ciascuno nel proprio ambito di competenza, definiscono mediante accordi le modalità organizzative, i criteri e gli eventuali oneri per l'utilizzo di cui al comma 8, lettere b) e c).

 

Capo II
Educazione degli adulti

Art. 31
Educazione degli adulti

1. L'educazione degli adulti, come insieme di attività formative formali e non formali, ha lo scopo di favorire l'apprendimento per tutta la vita, l'ampliamento di conoscenze, abilità e competenze e il rientro nei percorsi di istruzione e/o formazione professionale. L'educazione degli adulti si realizza attraverso offerte articolate e diffuse sul territorio regionale nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione.

2. La Regione e gli enti locali finanziano progetti mirati:
a) al rientro degli adulti nel sistema dell'istruzione e/o della formazione professionale, all'estensione delle conoscenze e all'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale; tali progetti sono elaborati anche d'intesa fra istituzioni scolastiche autonome, centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, associazioni e soggetti che operano nel campo dell'educazione non formale;
b) al recupero e al reinserimento nel percorso scolastico di coloro che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado;
c) all'insegnamento della lingua italiana agli stranieri immigrati per favorire il loro inserimento sociale e lavorativo.

3. I progetti di cui al comma 2, lettere b) e c), si realizzano in raccordo con i centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e le istituzioni scolastiche autonome.

4. La programmazione dell'offerta formativa per gli adulti, compresa quella relativa alle università della terza età, nel rispetto degli indirizzi regionali e sulla base della rilevazione delle esigenze del territorio, compete alle province, che promuovono a tale scopo la formazione di comitati locali composti da rappresentanze delle autonomie locali, scolastiche, universitarie, dei centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, dei centri regionali di formazione professionale e degli operatori locali nel campo dell'educazione non formale.

 

Art. 32
Università della terza età

1. La Regione, nell'ambito delle attività volte all'arricchimento del patrimonio culturale e alla partecipazione sociale degli adulti, riconosce alle università della terza età un ruolo rilevante nel campo dell'offerta dell'educazione non formale e promuove il loro raccordo con le università sarde e con i centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.

2. La Regione concorre alle spese di funzionamento e di svolgimento delle attività istituzionali delle università della terza età con finanziamenti annuali assegnati alle province che ne definiscono le modalità di erogazione e controllo.

3. Nel Piano triennale di cui all'articolo 5, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, definisce i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione ai finanziamenti alle università della terza età.

 

Capo III
Sistema integrato di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione

 

Art. 33
Caratteristiche del sistema integrato di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione

1. Per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, la Regione programma, sostiene e promuove i percorsi integrati di istruzione e formazione professionale i quali si caratterizzano per l'integrazione strutturata tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale e si attengono ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla disciplina statale e in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53). Tali percorsi sono finalizzati: ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione; ampliare le possibilità di acquisizione di una qualifica professionale, assicurare il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, incrementare l'offerta formativa coerente con i fabbisogni formativi e professionali dei territori.

2. La Regione, attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale, assicura agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalità organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.

 

Art. 34
Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema

1. Il sistema integrato di istruzione e formazione professionale prevede:
a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, che costituisce titolo di assolvimento dell'obbligo d'istruzione e per l'accesso al quarto anno del sistema;
b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.

2. Le competenze che si acquisiscono nell'ambito dei percorsi di cui al comma 1 corrispondono a quelle contemplate nelle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali di Stato e i percorsi di istruzione e formazione professionale, adottate in sede di conferenza unificata.

3. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema integrato di istruzione e formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione delle competenze adottati dalla Regione oltre che nel rispetto della disciplina nazionale ed europea.

 

Art. 35
Soggetti del sistema

1. Possono far parte del sistema integrato di istruzione e formazione professionale e rilasciare relativi diplomi e qualifiche, le agenzie formative accreditate per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e gli istituti professionali con un ruolo integrativo e complementare al sistema in applicazione del regime di sussidiarietà e secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale in materia e in base a un apposito atto della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e previo confronto con i soggetti di cui all'articolo 9, definisce i criteri e i requisiti di accreditamento necessari ai soggetti di cui al comma 1 per far parte del sistema integrato di istruzione e formazione professionale. I criteri ed i requisiti per l'accreditamento sono individuati in conformità alla disciplina statale in materia e ai relativi accordi in sede di conferenza unificata.

3. La Giunta regionale approva ed aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione e annualmente ne verifica la conformità ai criteri di accreditamento.

 

Art. 36
Percorsi triennali con conseguimento
di qualifica

1. Possono iscriversi a uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.

2. In coerenza con le linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d'istruzione e formazione professionale, l'iscrizione e la frequenza al primo anno di uno dei percorsi di cui al comma 1 avvengono presso un istituto professionale che, nell'esercizio della propria autonomia, faccia parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

3. Nel rispetto delle linee guida nazionali, i soggetti di cui all'articolo 35, ferma la loro autonomia, progettano i percorsi di cui al comma 1 in modo unitario e integrato, anche al fine di assicurare il successo formativo di ogni studente e in particolare di garantire la presa in carico di tutte le specifiche situazioni problematiche che si presentano fino dal primo anno di frequenza.

4. Al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle scelte degli studenti, e fermo quanto previsto all'articolo 34, la Regione, previo confronto con i soggetti di cui all'articolo 9, opera per garantire gli organici raccordi previsti dalle linee guida nazionali di cui al comma 2, con particolare riferimento ai passaggi degli studenti da un percorso all'altro, da realizzare attraverso percorsi formativi flessibili, comprensivi di attività di sostegno e di riallineamento delle competenze, e ogni altra opportunità conforme alla normativa vigente.

 

Art. 37
Percorsi quadriennali con conseguimento
di diploma

1. In applicazione della disciplina nazionale, all'interno del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale i percorsi triennali di cui all'articolo 38 possono essere completati con un quarto anno per l'acquisizione di un diploma che costituisce titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi conseguiti al termine dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 44, previa frequenza di apposito corso annuale.

 

Art. 38
Programmazione del sistema integrato di istruzione e formazione professionale

1. La funzione di programmazione e di organizzazione del sistema integrato dell'istruzione e formazione professionale spetta alla Regione.

2. Le funzioni di programmazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema integrato dell'istruzione e formazione professionale spettano alla Regione e alle province secondo quanto previsto dal presente articolo.

3. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari, approva gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'istruzione e formazione professionale.

4. Le province sono competenti alla programmazione territoriale dell'offerta formativa inerente le qualifiche e i diplomi dell'istruzione e formazione professionale, a partire dai fabbisogni del mercato del lavoro, su cui raccolgono la disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 35 a realizzare i percorsi inerenti l'offerta formativa programmata.

5. La programmazione del sistema integrato dell'istruzione e formazione professionale è sottoposta a monitoraggio costante da parte della Regione unitamente ai soggetti di cui all'articolo 9.

 

Art. 39
Standard formativi e criteri di certificazione

1. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle Commissioni consiliari competenti in materia di istruzione e lavoro, approva gli standard formativi e i criteri di certificazione delle qualifiche e dei diplomi rilasciati nell'ambito del sistema integrato dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle linee guida nazionali in materia.

2. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle Commissioni consiliari competenti in materia di istruzione e lavoro, approva le procedure e modalità di certificazione dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione in applicazione della disciplina nazionale in materia.

 

Art. 40
Valutazione del sistema integrato di istruzione e formazione professionale

1. Il sistema integrato dell'istruzione e formazione professionale è sottoposto, dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale congiuntamente, a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida nazionali di cui all'articolo 36, comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi della collaborazione dei soggetti da esse menzionati.

2. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati della specifica valutazione di cui al comma 1. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti in materia di istruzione e lavoro una relazione sul sistema integrato dell'istruzione e formazione professionale che fornisca informazioni sulle attività svolte, i soggetti formativi coinvolti, gli studenti interessati e gli effetti rispetto:
a) all'offerta formativa e alle qualifiche conseguite;
b) al proseguimento in percorsi formativi;
c) all'inserimento nel mondo del lavoro;
d) alla creazione delle condizioni per agevolare i passaggi fra sistema dell'istruzione e sistema d'istruzione e formazione professionale.

3. La Giunta regionale presenta alle Commissioni consiliari competenti di cui al comma 2 un report sull'attuazione della legge intermedio rispetto alla cadenza di cui al comma 2.

 

Art. 41
Supporto al sistema integrato di istruzione e formazione professionale

1. La Regione, sentiti i soggetti di cui all'articolo 9 svolge un'azione di supporto al sistema integrato dell'istruzione e formazione professionale con particolare riferimento all'attuazione d'interventi volti a sviluppare le competenze di base e professionali e ad agevolare i passaggi tra il sistema dell'istruzione e il sistema dell'istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione agli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo.

2. Gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale effettuata dai soggetti competenti dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.

3. Le modalità e i criteri per l'attuazione dell'azione regionale per l'integrazione progettuale e operativa, realizzata anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro settoriali composti dai soggetti di cui all'articolo 9, sono definite dalla Giunta regionale.

 

Capo IV
Formazione integrata superiore

Art. 42
Caratteristiche e percorsi formativi

1. La Regione e gli enti locali, per sviluppare e valorizzare la cultura professionale, tecnica, tecnologica e scientifica, conseguire un sempre più alto livello di istruzione e formazione dei cittadini e delle cittadine, per favorire l'arricchimento dell'offerta formativa e l'interazione tra apprendimento teorico e applicazione pratica, intercettare e rispondere in modo tempestivo ed efficace alle richieste di competenze del sistema produttivo, promuovono e sostengono su tutto il territorio regionale percorsi di integrazione fra l'istruzione secondaria superiore, la formazione professionale, l'università, la ricerca e il mondo delle imprese basati sulla valorizzazione degli specifici apporti e competenze e sul reciproco riconoscimento dei crediti. L'insieme degli interventi costituisce la Rete politecnica regionale e si sviluppa tramite tre diverse tipologie di percorso.

2. La programmazione dell'offerta formativa dei percorsi per la formazione integrata superiore è stabilita tramite un piano territoriale triennale specifico che costituisce parte integrante del Piano triennale per il sistema educativo regionale di cui all'articolo 5.

3. La Rete politecnica regionale di cui al comma 1 è costituita dalle seguenti tipologie di percorso:
a) i percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS);
b) i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
c) i percorsi di formazione superiore (FS).

4. I percorsi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono progettati e organizzati in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e in modo da assicurare un'offerta rispondente ai fabbisogni formativi differenziati, consentire percorsi personalizzati per giovani e adulti, favorire anche la partecipazione di adulti occupati. La Giunta regionale, sentiti i soggetti di cui all'articolo 9 e previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari, approva gli standard formativi cui i percorsi si attengono.

 

Art. 43
Percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS)

1. La Regione promuove e sostiene, garantendo un'equa dislocazione territoriale che tenga conto delle vocazioni economiche del territorio e della realtà imprenditoriale, l'istituzione dei percorsi degli istituti tecnici superiori, di seguito definiti ITS, finalizzati al conseguimento del diploma di tecnico superiore.

2. Gli ITS hanno durata biennale organizzata didatticamente in quattro semestri per un totale di 1.800/2.000 ore. Accedono ai percorsi ITS i giovani e gli adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

3. Gli ITS, nell'ambito delle aree di intervento definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, hanno una chiara identificazione di settore e, dal punto di vista giuridico, sono configurati come fondazioni di partecipazione.

4. I soggetti fondatori degli ITS sono: istituti tecnici e professionali, enti di formazione professionale accreditati dalla Regione per la formazione superiore, dipartimenti universitari o altri enti di ricerca, enti locali e imprese del settore produttivo cui si riferisce l'ITS. Gli istituti tecnici e gli istituti professionali fondatori degli ITS ne costituiscono le istituzioni di riferimento.

 

Art. 44
Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

1. La Regione promuove e sostiene, garantendo un'equa dislocazione territoriale che tenga conto delle vocazioni economiche del territorio, della realtà sociale e della realtà imprenditoriale, l'istituzione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di seguito definiti IFTS, finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

2. Gli IFTS hanno una durata di due semestri per un totale di 800/1.000 ore. Accedono ai percorsi IFTS i giovani e gli adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e diploma professionale, coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno e coloro che non hanno il diploma previo accertamento delle competenze acquisite.

3. Gli IFTS sono progettati e gestiti in forma associata dai seguenti soggetti: istituti secondari superiori, agenzie formative accreditate dalla Regione per la formazione superiore, università e da una o più imprese che insieme contribuiscono a costruire il percorso formativo sulla base delle proprie competenze.

 

Art. 45
Percorsi di formazione superiore (FS)

1. La Regione promuove e sostiene, garantendo un'equa dislocazione territoriale che tenga conto delle vocazioni economiche del territorio, della realtà sociale e della realtà imprenditoriale, l'istituzione dei percorsi di formazione superiore, di seguito definiti FS, finalizzati al conseguimento di un certificato di competenze o una qualifica professionale.

2. Gli FS hanno una durata complessiva di 300/500 ore e prevedono un periodo di stage. Accedono ai percorsi FS i giovani e gli adulti, disoccupati o occupati, dopo aver assolto l'obbligo formativo e in possesso delle competenze necessarie per poter accedere agli specifici percorsi.

3. I percorsi FS sono realizzati dalle agenzie formative accreditate per l'ambito della formazione superiore in partenariato con una o più imprese ed eventualmente con gli altri soggetti del sistema formativo regionale e della ricerca.

 

Art. 46
Certificazione dei percorsi e riconoscimento dei crediti formativi

1. I crediti formativi rappresentano l'insieme delle competenze, esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute in altro percorso di formazione o lavoro.

2. Le procedure per il riconoscimento dei crediti formativi, il rilascio dei diplomi di tecnico superiore (ITS) e dei certificati di specializzazione (IFTS) sono approvate dalla Giunta regionale coerentemente con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

3. I diplomi di tecnico superiore e i certificati di specializzazione tecnica superiore costituiscono titolo di accesso ai pubblici concorsi.

 

Capo V
Formazione professionale

Art. 47
Formazione professionale

1. La Regione predispone il servizio pubblico della formazione professionale attuando un'offerta di opportunità formative articolata sul territorio, diversificata e coerente con le politiche regionali di sviluppo; assicura il raccordo della formazione professionale con l'istruzione e il mercato del lavoro, con le politiche attive del lavoro e con i servizi per l'impiego.

2. La Giunta regionale annualmente indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le province, garantendo prioritariamente la formazione iniziale rivolta ai giovani ed individua:
a) le tipologie di iniziative formative, distinte per settori economici e comparti produttivi, raggruppate su base provinciale;
b) le attività sperimentali di progettazione di nuovi interventi formativi rivolti a filiere collocate su più territori provinciali o con carattere di trasversalità.

 

Art. 48
Apprendistato

1. La Regione favorisce la diffusione dei contratti di apprendistato, finalizzati alla formazione e all'occupazione dei giovani in tutti i settori di attività, garantendo la formazione per le competenze di base e trasversali e le certificazioni delle competenze acquisite.

2. La Regione sostiene le seguenti tipologie di apprendistato:
a) apprendistato per la qualifica professionale;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione, praticantato e ricerca;
d) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi.

3. Accedono all'apprendistato per la qualifica professionale di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che abbiano compiuto sedici anni di età ed abbiano assolto l'obbligo di istruzione. La Regione disciplina i profili formativi e stipula intese ai fini del riconoscimento della qualifica o diploma professionale acquisito in ambiente di lavoro.

4. La Regione elabora il piano formativo dell'apprendistato professionalizzante di cui al comma 2, lettera b), con particolare riferimento all'offerta formativa.

5. La Regione stipula accordi con le istituzioni territoriali scolastiche, universitarie, di ricerca, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro e professionali per l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione, praticantato e ricerca di cui al comma 2, lettera c).

6. La Regione svolge un ruolo di orientamento e raccordo con le organizzazioni sindacali e le amministrazioni locali per sostenere l'apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi di cui al comma 2, lettera d).

 

Art. 49
Formazione iniziale

1. La formazione iniziale è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale o all'abilitazione professionale utile all'inserimento nel mercato del lavoro e all'accesso ai livelli successivi della formazione professionale.

2. La formazione iniziale si articola in percorsi di carattere orientativo e professionalizzante rivolti ai giovani che abbiamo compiuto i 16 anni e in percorsi di natura professionalizzante rivolti a inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale; in entrambi i percorsi almeno il 35 per cento del monte ore è destinato alla formazione culturale generale.

3. La Regione stabilisce i requisiti di accesso alla formazione professionale iniziale e dei diversi profili formativi individuati in riferimento alle politiche regionali di sviluppo.

4. I giovani residenti in Sardegna, frequentanti i corsi di formazione iniziale, usufruiscono delle agevolazioni previste per gli studenti di cui all'articolo 26, comma 2; ai giovani disabili è garantito il sostegno di un docente formatore con funzioni di tutore.

 

Art. 50
Formazione continua

1. La formazione continua è finalizzata all'adeguamento delle competenze, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e alla specializzazione ed è rivolta alle persone a qualsiasi titolo occupate. Può essere richiesta dal lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali ovvero essere programmata sulla base di accordi territoriali concordati con le parti sociali.

2. La Regione e le province, al fine di accrescere la rispondenza e l'efficacia degli interventi, promuovono campagne d'informazione e sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori.

3. La Regione promuove il raccordo con i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali per la formazione continua e finanzia:
a) progetti presentati dalle aziende per la formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro per il periodo formativo;
b) l'erogazione di assegni formativi individuali per gli interventi di formazione richiesti direttamente dai lavoratori.

4. La Regione, anche in collaborazione con le agenzie formative accreditate o con le università, promuove l'attivazione di assegni formativi destinati ai lavoratori nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante e per l'alta formazione di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 20 del 2005.

 

Art. 51
Formazione nella pubblica amministrazione

1. La Regione individua nella formazione del personale della pubblica amministrazione lo strumento con cui ottimizzare l'organizzazione amministrativa e qualificare la capacità professionale degli operatori pubblici, per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio, all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

2. La Regione e gli enti locali possono stipulare accordi con le università sarde per realizzare percorsi di formazione altamente qualificati rivolti al personale delle amministrazioni pubbliche.

3. La Regione, anche in collaborazione con le università sarde, promuove l'istituzione della Scuola regionale della pubblica amministrazione.

 

Art. 52
Qualità del servizio

1. La Regione qualifica il sistema della formazione professionale definendo standard di qualità e sistema di controlli, monitoraggio, valutazione; in particolare definisce:
a) i requisiti, differenziati per disciplina e per tipologia corsuale, necessari per l'accesso all'insegnamento;
b) i profili formativi e le qualifiche professionali nonché i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di competenza;
c) le linee guida per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli utenti della formazione professionale.

2. La Regione persegue il riconoscimento nazionale ed europeo dei titoli, delle qualifiche e delle certificazioni di competenze; individua le equipollenze tra i diversi percorsi formativi e i requisiti richiesti per le certificazioni spendibili in ambito nazionale impegnandosi, inoltre, a rispettare gli standard europei funzionali alla libera circolazione delle certificazioni all'interno dell'Unione europea.

3. La Regione sostiene interventi di formazione dei docenti e dei formatori ed i progetti di ricerca ed innovazione didattica per lo sviluppo della professionalità degli stessi operanti in ambito integrato.

 

Art. 53
Accreditamento regionale

1. Le attività di formazione professionale sono informate a requisiti di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e sono realizzate dai centri regionali di formazione professionale e dagli altri soggetti accreditati.

2. L'accreditamento è l'atto attraverso il quale la Regione riconosce la possibilità a soggetti pubblici e privati di svolgere attività formativa nel territorio regionale; ha durata biennale ed è correlato al mantenimento dei requisiti qualitativi essenziali relativi alle competenze e alle risorse strumentali, di processo e di risultato che ne hanno determinato il conseguimento.

3. La Regione recepisce i principi-guida ed i criteri di cui all'intesa Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la definizione di standard minimi del sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi e prevede, con atti propri, i principi ed i criteri per l'accreditamento, il monitoraggio e la verifica dell'offerta formativa.

4. Possono richiedere l'accreditamento i soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative in maniera prevalente e che si impegnino a svolgerle, qualora utilizzino risorse pubbliche, senza scopo di lucro.

5. È istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere attività formative sul territorio regionale; tale iscrizione costituisce condizione per lo svolgimento delle attività formative.

6. La Regione approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce adeguata pubblicità. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione.

7. Sono requisiti per l'accreditamento:
a) certificazione per la gestione della qualità, UNI EN ISO 9001;
b) risorse infrastrutturali e logistiche nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di agibilità, accessibilità e sicurezza, comprovato da apposita documentazione, che prevedano:
1) locali consoni e ad uso esclusivo per la gestione separati da quelli per lo svolgimento delle attività per tutta la durata del corso e garanzia agli utenti della fruizione unitaria dei servizi;
2) strumentazione didattica e tecnologica adeguata presente nelle aule o nei laboratori;
c) affidabilità economica e finanziaria e assenza di procedure fallimentari e di procedure concorsuali;
d) comprovate capacità gestionali, progettuali e idonee risorse professionali;
e) almeno tre anni anche non continuativi di attività svolta nell'arco temporale di cinque anni, certificata con il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e formazione preposti;
f) integrazione all'interno del sistema territoriale di offerta formativa;
g) sede amministrativa e di svolgimento dei corsi in Sardegna.

8. L'Amministrazione regionale verifica in maniera periodica e continuativa il permanere dei requisiti in capo ai soggetti accreditati

9. Tutti i soggetti all'atto della richiesta dell'accreditamento versano un contributo non inferiore ai 200 euro quale compartecipazione alle spese istruttorie, di controllo e di verifica; tale contributo è determinato annualmente con atto della Giunta regionale.

 

Art. 54
Attività formative autofinanziate

1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e provinciale dell'offerta formativa, riconosce singoli corsi e attività formative autofinanziate organizzate e svolte da enti, istituzioni, imprese o privati, operanti in ambito regionale, a condizione che:
a) il progetto formativo e il piano finanziario siano preventivamente approvati dal competente Assessorato;
b) la Regione sia ammessa al controllo tecnico e didattico delle attività;
c) siano prestate idonee garanzie fideiussorie in ordine allo svolgimento e alla conclusione del corso e delle attività proposte;
d) l'agenzia formativa sia accreditata.

2. Il riconoscimento di tali iniziative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione e i compensi della commissione esaminatrice sono in capo al soggetto proponente.

 

Art. 55
Accertamento delle competenze professionali e certificazione dei percorsi formativi

1. La Regione certifica le competenze acquisite, ne garantisce il riconoscimento e individua gli ambiti di utilizzazione promuovendo, ai fini dell'individuazione delle procedure, accordi con i soggetti del sistema educativo regionale e con le parti sociali.

2. La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti mediante esame da parte di commissioni nominate secondo i criteri stabiliti per le diverse tipologie dei percorsi formativi con decreto dell'Assessore regionale competente, rilascia le certificazioni professionali di qualifica o di specializzazione.

3. Le certificazioni sono valide ai fini del collocamento, dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale; possono costituire, altresì, titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi. Le certificazioni acquisite nel mondo del lavoro sono utilizzabili come crediti per i percorsi formativi e per il riconoscimento delle qualifiche.

 

Art. 56
Carta dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale

1. In riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), e alla normativa vigente in materia di carta dei servizi, la Giunta regionale predispone una Carta regionale dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale.

2. La Carta regionale dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale definisce, in particolare, i principi fondamentali per la regolamentazione dei rapporti fra corsisti e agenzie formative, le modalità di iscrizione e selezione per l'ammissione ai corsi, i requisiti di accesso alle provvidenze; le agenzie formative adottano proprie carte dei servizi conformandosi ai principi della Carta regionale, pena la revoca dell'accreditamento.

3. A garanzia del rispetto della Carta regionale dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il Garante della formazione professionale, scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza nel campo della formazione professionale o della tutela dei diritti; con l'atto di nomina sono stabiliti la durata del mandato, le ipotesi di rinuncia e di decadenza, i compiti, l'indennità.

4. Il Garante della formazione professionale presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della Carta regionale dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale.

 

Titolo V
Disposizioni finali

Capo I
Disposizioni finali

Art. 57
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio e all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine all'istituzione della Conferenza regionale di cui all'articolo 9 e alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'attività di monitoraggio svolta dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 9, presenta entro il 1° marzo di ogni anno alla competente Commissione consiliare, una relazione che contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti:
a) promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuative previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;
b) azioni concernenti il profilo dell'assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali;
c) entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell'infanzia;
d) numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio;
e) entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi;
f) interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all'articolo 23;
g) percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, così come previsto all'articolo 40;
h) progettazione e organizzazione dei percorsi per la formazione integrata superiore;
i) formazione professionale e apprendistato.

4. Per gli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b), la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse ad essi trasferiti con il Piano triennale di cui all'articolo 5.

 

Art. 58
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 2).