CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 303

presentata dai Consiglieri regionali
AGUS - COCCO Pietro - BARRACCIU - BRUNO - CORDA - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - SORU

il 3 agosto 2011

Modifica dello statuto del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge si propone di modificare due fondamentali aspetti dello statuto vigente del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna.

Il 16 ottobre del 2001 il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha emanato il decreto istitutivo del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, ed il 6 novembre 2001 è stato insediato il comitato di gestione provvisoria del parco.

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è quindi una nuova felice ed importante realtà, conseguita grazie ad una partecipazione che, in virtù della spinta e del consenso evidenziato dalle popolazioni che storicamente si riconoscono nella grande tradizione mineraria sarda, ha visto impegnati per il raggiungimento dello stesso obiettivo tutti i livelli dell'organizzazione e della gestione del territorio: i comuni, le province, la Regione e lo Stato.

Il parco della Sardegna è stato dichiarato il primo parco geominerario storico e ambientale del mondo, esempio emblematico della nuova rete mondiale di geositi/geoparchi istituita nel corso della Conferenza generale dell'UNESCO (Parigi, 24 ottobre - 12 novembre 1997).

La dichiarazione ufficiale di riconoscimento è stata sottoscritta a Parigi il 30 luglio 1998 ed è stata formalizzata pubblicamente in occasione di un'apposita cerimonia (Cagliari, 30 settembre 1998) alla presenza delle massime autorità dell'UNESCO e del Governo italiano, nonché dei promotori del parco: la Regione autonoma della Sardegna e l'Ente minerario sardo (EMSA).

La Carta di Cagliari sancisce i principi fondamentali per la salvaguardia del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico-ambientale connesso alle vicende umane che hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della Sardegna e recita che "I territori destinati a parco sono riconosciuti di rilevante interesse internazionale, locale e regionale in quanto portatori di valori di carattere generale. Le realtà presenti nei territori del parco devono essere conservate e valorizzate, a fine di promuovere il progresso economico, sociale e culturale delle popolazioni interessate ad assicurare la loro trasmissione alle future generazioni. Nei territori del parco deve essere assicurato un nuovo modello di sviluppo sostenibile e compatibile con i valori da tutelare e conservare".

Passeranno ancora 3 anni e solo dopo una lunga mobilitazione che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, associazioni, lavoratori e cittadini, verranno promulgati la legge e il decreto istitutivo.

Dal novembre 2001 il parco avvierà le sue attività attraverso un comitato di gestione provvisoria.

Nel 2004 il Consorzio del parco ha adottato il suo primo statuto.

La norma istitutiva, inserita all'interno della legge finanziaria dello Stato (legge n. 388 del 2001), rappresenta una particolare novità in ambito di legislazione sui parchi.

Infatti, individua quale soggetto gestore un consorzio assimilabile agli enti e istituti di ricerca di cui alla legge n. 168 del 1989 e non utilizza la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991. Inoltre stabilisce una dotazione finanziaria fissa per la sua gestione.

Il decreto istitutivo, decreto ministeriale 16 ottobre 2001, promulgato circa un anno dopo, ne fissa le finalità, le attività, gli organi per la gestione. Con il decreto viene introdotta una modifica che accorpa l'area dell'Argentiera-Nurra con quella della Gallura e l'area di Orani con Guzzurra Sos Enattos, mentre l'area 8 Sulcis-Iglesiente-Guspinese viene suddivisa in tre aree Arburese-Guspinese, Iglesiente e Sulcis.

Questa modifica è utile per una migliore e più equilibrata gestione di tutto il territorio del parco.

Allo stato attuale, il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna è commissariato in quando l'attuale statuto limita l'operatività del consiglio di amministrazione, costituito in maniera non consona ed a suo tempo avversato dai rappresentati dei comuni minerari.

Quella lungimirante opposizione, manifestata con rabbia anche al cospetto dell'allora Ministro Bordon, non venne rimossa e le conseguenze sono visibili a tutti.

Un parco nazionale, sotto l'egida dell'UNESCO, congelato e senza alcuna prospettiva.

Questa pesante staticità impedisce all'importante organismo di svolgere appieno le proprie funzioni e la sua eliminazione, creerebbe tutte le condizioni per un vero e proprio autogoverno del territorio ex minerario, nonché un autoctono ed endogeno sviluppo, per la sua intrinseca natura di parco nazionale.

A tal fine si propongono due semplici articoli in riformulazione dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 19 dell'attuale statuto, funzionali a ricondurre il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna sotto l'egida dei comuni, come si addice alla moltitudine dei parchi nazionali che vedono gli enti locali i primi artefici nella tutela e valorizzazione delle risorse storico-ambientali.

Il parco è uno strumento dei comuni e per i comuni

Modifica dell'articolo 17, comma 1, dello statuto del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, in particolare il secondo capoverso, sulla composizione dei componenti il consiglio direttivo potrebbe essere modificato e ciò consentirebbe in primis di snellire un organo esecutivo di vitale importanza e di dare forza e responsabilità agli enti locali con i loro sindaci.

La riduzione dei componenti il consiglio direttivo farebbe venir meno la macchinosità dell'attuale consiglio ed i comuni, che hanno il maggior interesse e le dirette implicanze non sarebbero più in minoranza, mentre oggi prevalgono lo Stato, la Regione e le province che delegano rappresentanti spesso avulsi dai contesti minerari e di difficile convocazione.

La presenza dei sindaci consentirebbe inoltre di abbattere i costi del consiglio direttivo, in quanto l'incarico potrebbe considerarsi mansione pertinente al ruolo, mentre per gli altri due componenti basterebbe riconoscere un gettone di presenza ed il rimborso spese.

L'articolo 19 dello statuto del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna potrebbe essere modificato nel senso di attribuire alla Comunità del parco un ruolo più di controllo ed indirizzo, più che organo di pareri, per cui il comma 10, in particolare, potrebbe essere riformulato, secondo l'articolo 2 della presente legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Consiglio direttivo del parco

1. L'Articolo 17, comma 1, dello statuto del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna è modificato come segue:
"1. Da otto componenti, uno su proposta dei Ministeri di cui all'articolo 16, comma 1, uno in rappresentanza e su proposta della Regione Sardegna e sei in rappresentanza dei comuni facenti parte la comunità del parco.".

 

Art. 2
Comunità del parco

1. Il comma 10 dell'articolo 19 dello statuto del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna è così sostituito:
"10. Alla Comunità del parco spettano le seguenti attribuzioni:
a) dare indirizzi ed approvare i programmi annuali e pluriennali di attività e di investimenti.
b) approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo.
c) dare indirizzi e parere in merito al piano territoriale di coordinamento del parco.
d) dare indirizzi e parere in merito al piano economico-sociale del parco.
e) dare parere sul regolamento del parco, su proposta del consiglio direttivo.
f) approvare la pianta organica del personale del consorzio e le relative variazioni;
g) dare parere sulle indennità di carica, gettoni di presenza e rimborsi spese dei componenti gli organi del Consorzio nei limiti previsti dalla legge;
h) dare parere sulla partecipazione del consorzio ad enti, società, consorzi ed associazioni;
i) proporre agli enti consorziati eventuali modifiche da apportare al presente statuto, con deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti la Comunità del parco che rappresentino almeno i due terzi delle quote consortili.

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).