CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 302
presentata dai Consiglieri regionali
MELONI Marco - BRUNO - AGUS - BARRACCIU - COCCO Pietro - CORDA - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - SORUil 27 luglio 2011
Disposizioni per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni pubbliche della Sardegna e per l'organizzazione delle procedure concorsuali pubbliche, per la qualità e la stabilità del lavoro pubblico e per il superamento del precariato. Disciplina dei tirocini
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La visione delle forme di lavoro atipiche come mezzo di promozione e agevolazione all'ingresso nel mondo degli occupati è fuorviante e incompatibile con l'apparato di principi che, ai sensi della Costituzione, devono ispirare l'accesso agli impieghi presso la pubblica amministrazione.
L'apertura verso una vasta gamma di tipi di contratti a tempo determinato, ottenuti in deroga alle procedure del concorso pubblico che dovrebbero sempre essere rispettate per l'accesso al lavoro presso la pubblica amministrazione, ha favorito il dilagare del precariato, che oggi rappresenta un fenomeno di dimensioni considerevoli, dannoso per il tessuto sociale privato di prospettive progettuali a lungo termine, che non può essere liquidato semplicisticamente come una eccezione alla regola nel panorama dell'amministrazione pubblica.
Il consolidamento di questa realtà "in deroga", che si manifesta in una dimensione patologica e lesiva dei diritti dei lavoratori e, più in generale, dell'interesse della collettività, è conseguenza di una precisa linea di tendenza legislativa, avviata ormai venti anni fa. Infatti, in ragione del processo di privatizzazione del pubblico impiego, avviato a partire dagli anni Novanta con l'adozione delle leggi Bassanini, le norme attinenti le modalità di accesso al lavoro pubblico sono state oggetto di un'ampia operazione di deregulation che ha trovato massima espressione nel disposto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998. Queste norme consentono infatti alla pubblica amministrazione di derogare alle indicazioni procedurali definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 1996 (Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
Alla base della scelta di attuare un decentramento amministrativo in questo settore vi è l'esigenza di promuovere l'equità delle selezioni attraverso la predisposizione di procedure più agili e trasparenti. Dopo la trasposizione organica della disciplina in materia nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico sul pubblico impiego), si registra l'introduzione del decreto legislativo n. 150 del 2009 (Decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) che dichiara di ispirarsi alla promozione di criteri di efficienza e premialità ma non introduce modifiche ai meccanismi di selezione e reclutamento del personale della pubblica amministrazione utili a conseguire tali finalità.
Nonostante i riferimenti normativi di rango costituzionale, legislativo e regolamentare presentino un orientamento univocamente rivolto all'affermazione di criteri di pubblicità e meritocrazia, la prassi mostra una realtà dominata da procedure complesse, settoriali e differenziate che ostacolano l'adeguato espletamento delle misure di controllo e una sostanziale violazione del principio del concorso pubblico di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Nel rispetto del corpus normativo sopra riportato, con la presente proposta si intende rispondere all'esigenza di riaffermare e rendere effettivo il troppo spesso disatteso disposto del terzo comma della citata norma costituzionale, che stabilisce l'obbligo di accedere ai ranghi delle pubbliche amministrazioni attraverso concorso, presentandosi come strumentale alla realizzazione dei requisiti di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui al primo comma della stessa norma.
Allo stesso tempo, si aspira a mettere in atto quanto sancito dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche, che impone il rispetto dei requisiti di pubblicità, trasparenza, oggettività e decentramento nei meccanismi di selezione, che rappresentano principi fondamentali, e imprescindibili in tutte le fasi di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, in tutti i livelli istituzionali.
Un ragionamento di questo genere necessita di un fondamentale corollario: le procedure di accesso attraverso il pubblico concorso devono essere, al di là di ogni ragionevole dubbio, realmente aperte, neutre, imparziali. Occorre innalzare la soglia di questa certezza; al fine di conseguire questo obiettivo questa proposta di legge prevede l'istituzione di un organismo istituzionale regionale, neutro e politicamente indipendente, che funzioni come unico polo di riferimento per il reclutamento nei ranghi della pubblica amministrazione della Sardegna.
A tale organo spetterà la predisposizione e l'indizione di un concorso unico regionale per titoli ed esami, che darà esito nella predisposizione di una lista di vincitori, ordinata progressivamente in base al punteggio conseguito.
Tale lista rappresenterà l'unica fonte da cui tutte le pubbliche amministrazioni attive sul territorio regionale potranno attingere ogniqualvolta si presenti la necessità di reclutare nuovo personale presso i propri ranghi.
Presso la Centrale unica concorsi per la Sardegna è allestito un albo ad hoc, indicante i soggetti in possesso dei requisiti necessari a svolgere il ruolo di componenti della Commissione del concorso unico regionale.
Passando all'esame dell'articolato, il capo I è dedicato ai principi e all'ambito di applicazione della proposta in esame.
All'articolo 1, dopo un richiamo alle norme di rango costituzionale in materia di accesso al pubblico impiego (gli articoli 3, 51, 97 della Carta costituzionale), si individuano le finalità della legge, che mira a introdurre rigorosi criteri di trasparenza nelle procedure di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche della Sardegna e a superare in modo definitivo le condizioni di lavoro atipico, instabile e precario nelle medesime amministrazioni, definendo al contempo meccanismi trasparenti per l'attivazione di qualsiasi rapporto professionale con tali amministrazioni, ivi compresi i tirocini o stages.
L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, inquadrando nell'ambito delle amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna la Regione, le province, i comuni, le comunità montane, i loro consorzi e associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale. La sua applicazione si estende inoltre agli enti e alle società di proprietà di tali amministrazioni o da esse partecipate.
L'articolo 3 riguarda l'oggetto della legge che intende disciplinare le procedure di accesso al lavoro a tempo pieno e a tempo parziale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna, la tipologia dei rapporti di lavoro, il superamento del precariato e i vincoli alla sua riattivazione. La legge disciplina inoltre, come detto, le modalità di attivazione dei tirocini o stages e le garanzie per i soggetti interessati.
Il capo II tratta delle procedure per l'organizzazione dei concorsi pubblici. Viene qui delineata la figura di quell'organismo istituzionale regionale, neutro e politicamente indipendente, cui si è accennato in premessa: l'Agenzia indipendente per i concorsi pubblici per la Sardegna.
Leggendo il combinato degli articoli 4 e 6 della presente proposta, emergono ruolo e funzione della suddetta Agenzia, la quale, partendo da una costante attività di ricognizione delle esigenze delle amministrazioni, definisce una programmazione biennale dei concorsi, svolti secondo la modalità del concorso unico.
In particolare, alla disciplina di tale concorso unico è dedicato l'articolo 4, il quale individua le attività di ricognizione delle esigenze delle singole amministrazioni e le modalità di attivazione dei concorsi, la loro cadenza e la durata delle graduatorie.
Il successivo articolo 5 disciplina le procedure di assegnazione del personale alle amministrazioni.
L'articolo 6 istituisce l'Agenzia indipendente per i concorsi pubblici della Sardegna, individuandone composizione, modalità di designazione dei componenti l'organo direttivo - un consiglio di garanzia composto da cinque membri - e organizzazione. Vengono poi elencate le competenze dell'Agenzia e, nello specifico, del citato consiglio di garanzia. Nell'ambito di tale norma si individua anche la competenza dell'Agenzia a gestire, nell'ottica di una gestione integrata delle risorse umane in ambito regionale, le procedure di mobilità del personale, e si individuano le risorse inizialmente necessarie alla sua attivazione, oltre che le connesse coperture di bilancio. Tra le previsioni specifiche demandate a una deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Agenzia, oltre al regolamento di funzionamento della medesima, rientra la definizione delle modalità di contribuzione delle amministrazioni che richiedono l'attivazione delle procedure concorsuali al suo funzionamento, in una misura che comunque dovrà comportare per queste ultime significativi risparmi, individuati per legge in un minimo del 60 per cento.
Il capo III detta la disciplina in ordine alle modalità e ai limiti quantitativi di attivazione di contratti temporanei, al superamento del precariato e alla disciplina dei tirocini, o stages, presso le amministrazioni pubbliche della Sardegna.Riguardo al primo aspetto, all'articolo 7 sono previste puntuali limitazioni all'attivazione di rapporti a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche della Sardegna: essi possono essere attivati in caso di documentate esigenze straordinarie, e nel limite massimo del 3 per cento della dotazione organica. In ogni caso, qualsiasi rapporto di lavoro atipico o a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna può essere instaurato, a pena di nullità, solo in seguito a procedure pubbliche di selezione, alle quali deve essere assicurata la massima trasparenza attraverso la diffusione di tutte le informazioni attraverso la rete internet. Inoltre, si prevede che nell'ambito di tali procedure costituisce titolo prioritario, ai fini della selezione ed a parità di qualifiche richieste, l'avvenuto superamento, quale vincitore o idoneo, di concorsi pubblici, di cui all'articolo 4, per i quali la graduatoria sia valida al momento dell'attivazione delle procedure. Nello stesso articolo 7, e ogni riferimento a un utilizzo indubbiamente eccessivo, e in casi non marginali condizionato da intollerabili intromissioni di matrice clientelare nella selezione dei chiamati, non è puramente casuale, si prevede che le amministrazioni pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione della legge non possano più attivare procedure di reclutamento di personale attraverso rapporti di lavoro in affitto o interinale.
L'articolo 8 contiene una serie articolata di disposizioni per il superamento del precariato, con un particolare riferimento alla situazione contingente, in quanto l'insieme del provvedimento mira a riportare alla radice qualità, regole e stabilità nel lavoro pubblico nella nostra Regione. Così si prevede, riprendendo in larga parte una proposta già presentata dal gruppo del Partito democratico nella recente trattazione consiliare del disegno di legge n. 71/A, approvato il 14 luglio 2011, che, a seguito di una puntuale ricognizione, la Giunta regionale adotti un atto di indirizzo contenente un piano pluriennale, della durata massima di due anni, per il superamento del precariato del personale non dirigente appartenente al comparto di contrattazione regionale e sanitaria, che abbia prestato attività lavorativa per almeno trenta mesi anche non continuativi nei cinque anni antecedenti il 30 giugno 2009. A tale scopo, il personale in possesso di tali requisiti di cui al comma 2 è obbligatoriamente sottoposto a prove selettive pubbliche e aperte, con il riconoscimento di un punteggio proporzionale alla durata del servizio prestato nella pubblica amministrazione. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 i periodi di lavoro svolti con funzioni dirigenziali o negli uffici di diretta collaborazione o di gabinetto di componenti degli organi di amministrazione degli enti cui si applica la legge, o comunque di nomina politica.
L'articolo 9 contiene invece la disciplina dei tirocini, o stages, presso le amministrazioni pubbliche della Sardegna. In particolare vengono definite le modalità di attivazione dei medesimi, che deve essere sempre assoggettata allo svolgimento di procedure selettive pubbliche. È inoltre previsto che i tirocinanti non possano in alcun modo essere utilizzati per sostituire il personale della struttura ospitante o ricoprire ruoli e funzioni dell'ente che li ospita. Sono inoltre disciplinati i limiti di durata dei tirocini, la programmazione dei medesimi da parte delle amministrazioni, le garanzie di natura assistenziale a favore dei soggetti interessati, e le modalità di quantificazione delle borse di studio assegnate ai medesimi.
In chiusura, l'articolo 10 dispone che la Giunta regionale debba presentare al Consiglio regionale, il 30 maggio di ogni anno, una relazione finalizzata a valutare l'efficacia delle misure contenute nella legge in questione, "con particolare riferimento al miglioramento della qualificazione professionale e della qualità e stabilità del lavoro nelle pubbliche amministrazioni della Sardegna, nonché dei risparmi prodotti dalla adozione di procedure coordinate e unificate di attivazione del reclutamento dei pubblici dipendenti".
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Principi e ambito di applicazioneArt. 1
Obiettivi1. La presente legge è finalizzata, nel rispetto degli articoli 3, 51, 97 della Costituzione, alla valorizzazione del merito, dell'equità nelle opportunità di accesso, della trasparenza nelle procedure di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche della Sardegna e al superamento delle condizioni di lavoro atipico, instabile e precario nelle medesime amministrazioni.
Art. 2
Ambito di applicazione1. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna si intendono la Regione, le province, i comuni, le comunità montane, i loro consorzi e associazioni, le aziende e gli enti pubblici non economici regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale.
2. Le misure di cui alla presente legge si applicano alle amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna e agli enti e alle società di proprietà di tali amministrazioni o da esse partecipate. Le amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna di cui al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge nel caso di società già esistenti, e in tutti i casi di costituzione di nuove società o di partecipazione a società già costituite, vincolano la propria presenza in tali società, oltre che ai prescritti limiti di legge, all'osservanza delle procedure di reclutamento del personale individuate dalla presente legge.
Art. 3
Oggetto1. La presente legge disciplina le procedure di accesso al lavoro a tempo pieno e a tempo parziale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna, la tipologia dei rapporti di lavoro, il superamento del precariato e i vincoli alla sua riattivazione.
2. L'impiego lavorativo in regime di tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna è subordinato al superamento di una procedura di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione. Alle procedure di accesso al lavoro si applicano, in quanto compatibili e per i rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), e nella legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modificazioni, con specifico riferimento alle modalità di accesso e ai requisiti di assunzione.
Capo II
Procedure per l'organizzazione dei
concorsi pubbliciArt. 4
Concorso unico1. Alle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna si provvede mediante procedure concorsuali unificate per profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso.
2. L'Agenzia indipendente per i concorsi pubblici per la Sardegna, di cui al successivo articolo 6, svolge una costante attività di ricognizione delle esigenze delle amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna.
3. Le amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna che intendono procedere all'assunzione di personale inviano apposita richiesta all'Agenzia, indicando le unità di personale necessarie, distinte per sede di destinazione e profilo professionale.
4. Sulla base degli esiti dell'attività di ricognizione, l'Agenzia definisce la programmazione biennale dei concorsi unici regionali e il piano annuale di attuazione.
5. Il piano annuale di attuazione individua i concorsi da indire nel corso dell'anno di riferimento.
6. L'Agenzia procede, entro il mese di maggio di ciascun anno all'indizione dei concorsi individuati ai sensi del comma 5 per un numero di posti corrispondenti alle esigenze programmate per il biennio.
7. L'Agenzia soddisfa le ulteriori richieste delle amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna attingendo prioritariamente dalle graduatorie dei concorsi già espletati, se corrispondenti ai profili professionali richiesti.
8. Su richiesta di una o più amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna l'Agenzia può procedere all'indizione di concorsi finalizzati all'assunzione di personale avente profilo professionale diverso da quelli individuati nella programmazione di cui al comma 4.
9. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dei commi 4 e 7 hanno la durata di ventiquattro mesi.
10. Per il biennio 2012-2013, le amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale e di mobilità, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo prioritariamente alle graduatorie dei concorsi pubblici da loro banditi e ancora efficaci, fino al loro esaurimento.
11. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato indetti dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2013.
12. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulle.
Art. 5
Richiesta delle amministrazioni e
relative assegnazioni1. I candidati, nella domanda di ammissione, indicano, in ordine di preferenza, sulla base delle opzioni riportate nel bando di gara, le amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendono essere assegnati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per posti di alcune amministrazioni. I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.
2. Le amministrazioni avanzano richiesta all'Agenzia per le unità di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale. Entro trenta giorni dalla richiesta, l'Agenzia, con provvedimento del suo direttore, assegna il personale richiesto. Tale provvedimento costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni legislative in materia la richiedano.
Art. 6
Agenzia indipendente per i concorsi
pubblici per la Sardegna1. È istituita l'Agenzia indipendente per i concorsi pubblici per la Sardegna, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico nonché autonomia regolamentare, organizzativa, contabile, finanziaria e gestionale.
2. L'Agenzia opera in funzione di centrale unica per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna.
3. L'Agenzia è diretta da un consiglio di garanzia composto da cinque membri. Il presidente è nominato dal Presidente della Regione nell'ambito di una terna indicata dal Primo Presidente della Corte d'appello del distretto della Sardegna e composta esclusivamente da magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi, civili, penali e contabili. Gli altri quattro componenti sono estratti a sorte tra i magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi, civili, penali e contabili. Il consiglio di garanzia dell'Agenzia dura in carica tre anni, e non è rinnovabile.
4. Il consiglio di garanzia dell'Agenzia nomina un direttore, individuato, a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, in base ai requisiti di conoscenza delle materie di competenza dell'Agenzia ed alle capacità di natura direzionale. Il direttore dura in carica quattro anni, e il suo incarico non è rinnovabile.
5. Il Regolamento di funzionamento dell'Agenzia è predisposto dal consiglio di garanzia, che lo trasmette alle Giunta regionale entro sessanta giorni dalla sua nomina. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il Regolamento entro trenta giorni dal ricevimento.
6. La Giunta regionale, su proposta del consiglio di garanzia che la trasmette alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla sua nomina, definisce, con deliberazione, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la dotazione organica dell'Agenzia. In prima istanza, nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzione, all'Agenzia viene trasferito, a seguito di apposite procedure di mobilità, personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.
7. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.
8. L'Agenzia procede:
a) alla definizione dei profili professionali in relazione ai quali procedere all'indizione dei concorsi unici regionali, in collaborazione con le amministrazioni di cui alla presente legge e sulla base delle indicazioni fornite dalle medesime;
b) all'indizione annuale dei concorsi unici regionali, attraverso le procedure del concorso pubblico per titoli ed esami o del corso-concorso pubblico, in collegamento con gli enti pubblici istituzionalmente preposti alla formazione del personale;
c) alla nomina delle commissioni di concorso, i cui componenti sono estratti a sorte all'interno degli albi di cui al comma 9, lettera a), e all'approvazione degli esiti dei medesimi;
d) all'indizione di concorsi per profili professionali non compresi nella programmazione biennale, su richiesta delle amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna;
e) a monitorare il rispetto, da parte di tutte le amministrazioni interessate, delle disposizioni della presente legge, con diretto riferimento ai vincoli quantitativi all'assunzione del personale a tempo determinato di cui all'articolo 8 e ai requisiti di trasparenza delle procedure finalizzate all'attivazione di tali rapporti di lavoro, nonché dei tirocini formativi o stage di cui all'articolo 10.9. Sono, in particolare, compiti del consiglio di garanzia:
a) disciplinare, con propria deliberazione, le modalità di organizzazione e di tenuta degli albi di cui al comma 8, lettera c); essi sono comunque composti, per ciascun settore di competenza, da un numero di esperti altamente qualificati e indipendenti pari ad almeno cinque volte il numero dei membri delle commissioni, e sono rinnovati annualmente; i componenti dell'albo facenti parte delle commissioni non possono far parte delle amministrazioni coinvolte nella procedura di reclutamento, nel caso in cui siano attivate procedure specifiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e in seguito alla selezione quali commissari decadono dagli albi per un periodo di cinque anni;
b) sovrintendere all'attività di gestione dell'Agenzia, affidata alla responsabilità del direttore;
c) sovrintendere all'organizzazione delle procedure concorsuali, approvando gli esiti delle medesime;
d) adottare, con propria deliberazione, le linee guida per l'organizzazione delle prove concorsuali, che devono indicare metodi e tecniche di selezione basate sulle migliori pratiche internazionali e conformi alle competenze richieste per le differenti categorie del personale delle istituzioni, facendo riferimento espressamente, in quanto compatibili, alle pratiche elaborate e adottate da parte dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee, istituito con decisione 2002/620/CE del 25 luglio 2002 del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore relativo all'istituzione dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GUCE L 197/53 del 26 luglio 2002);
e) predisporre il regolamento di cui all'articolo 5 e trasmetterlo alla Giunta regionale per l'approvazione;
f) nominare, ai sensi del comma 4, il direttore.10. Al fine di soddisfare i fabbisogni di personale delle singole amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna, anche attraverso procedure di mobilità, e nell'ottica della razionalizzazione della distribuzione e dell'impiego delle risorse umane, all'Agenzia è assegnata la competenza a gestire le procedure di mobilità del personale pubblico in ambito regionale previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). A tal fine 1'Agenzia si avvale di una base comune di dati su supporto informatico che metta in relazione le dotazioni organiche degli enti, articolate per profili professionali, con i dati anagrafici, le esperienze professionali e i curricula del personale in servizio.
11. L'Agenzia promuove e coordina i piani annuali di formazione previsti dall' articolo 7 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna. In particolare, l'Agenzia individua i fabbisogni formativi del personale immesso, in seguito ai concorsi ed alle procedure di mobilità, negli organici delle amministrazioni regionali e locali della Sardegna, per la soddisfazione dei quali può attivare rapporti con l'offerta di formazione di livello universitario o post-universitario.
12. Contribuiscono al finanziamento dell'Agenzia le contribuzioni delle amministrazioni che richiedono l'attivazione di procedure concorsuali, differenziate a seconda che si richiedano figure professionali selezionate nell'ambito dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3, o l'attivazione di concorsi attivati specificamente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Il regime della contribuzione dei richiedenti l'attivazione delle procedure concorsuali è definito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del consiglio di garanzia. La deliberazione è adottata entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, trascorsi i quali il consiglio di garanzia può disciplinare il regime della contribuzione con propria deliberazione; le tariffe individuate devono assicurare agli enti richiedenti un significativo risparmio, e non possono essere superiori, anche nel caso di concorsi attivati specificamente ai sensi dell'articolo 4, comma 4, al 40 per cento del costo medio delle procedure concorsuali per un concorso della medesima tipologia, valutato sulla base di analisi effettuate dagli uffici dell'Agenzia.
13. Ai componenti del comitato di garanzia e ai componenti delle commissioni di concorso di cui al comma 8, lettera c), compete il trattamento economico di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'amministrazione regionale), maggiorato del 30 per cento per il presidente.
Capo III
Limiti ai contratti temporanei,
superamento del precariato, tirociniArt. 7
Rapporti di lavoro a tempo determinato e atipici1. L'attivazione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna è consentita esclusivamente per documentate esigenze straordinarie connesse al funzionamento dell'amministrazione e per l'erogazione di servizi ritenuti essenziali per la collettività, nella misura massima del 3 per cento delle proprie dotazioni organiche.
2. Le amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna non possono attivare procedure di reclutamento di personale attraverso rapporti di lavoro in affitto o interinale.
3. Qualsiasi rapporto di lavoro atipico o a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna viene instaurato, a pena di nullità, in seguito a procedure pubbliche di selezione, alle quali è essere assicurata la massima trasparenza attraverso la diffusione di tutte le informazioni attraverso il sito internet istituzionale degli enti interessati. Nell'ambito di tali procedure costituisce titolo prioritario, ai fini della selezione ed a parità di qualifiche richieste, l'avvenuto superamento, quale vincitore o idoneo, di concorsi pubblici di cui all'articolo 4 per i quali la graduatoria sia valida al momento dell'attivazione delle procedure.
4. L'attivazione di rapporti di lavoro di cui al comma 3 non costituisce in alcun modo titolo prioritario per l'ingresso nell'Amministrazione regionale.
Art. 8
Superamento del precariato1. I bandi di concorso per titoli ed esami per l'accesso all'impiego presso le amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna prevedono che tra i titoli siano valutati i periodi di lavoro a tempo determinato, atipico e temporaneo svolti presso le pubbliche amministrazioni, purché attivati in seguito a selezioni pubbliche. La valutazione attribuita è commisurata in modo proporzionale al periodo di lavoro svolto ed è differenziata a seconda delle qualifiche ricoperte, secondo i parametri definiti nel bando, e non può comunque essere superiore a quella attribuita per corrispondenti periodi di studio universitario o postuniversitario.
2. Ai fini del superamento del precariato, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito, adotta, con propria deliberazione, un atto di indirizzo attuativo, accompagnato da una puntuale ricognizione, contenente il piano pluriennale, della durata massima di due anni, per il superamento del precariato del personale non dirigente appartenente al comparto di contrattazione regionale e sanitaria, che abbia prestato attività lavorativa per almeno trenta mesi anche non continuativi nei cinque anni antecedenti il 30 giugno 2009.
3. Il Consiglio regionale, in caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 nei termini in esso previsti, provvede alla nomina di un commissario ad acta, individuato nell'ambito della dirigenza regionale, che adotta l'atto di indirizzo di cui al comma 2 e provvede alla sua attuazione.
4. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 è obbligatoriamente sottoposto a prove selettive pubbliche e aperte, con il riconoscimento di un punteggio proporzionale alla durata del servizio prestato nella pubblica amministrazione, che non può comunque essere superiore a quella attribuita per corrispondenti periodi di studio universitario o postuniversitario.
5. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo i periodi di lavoro svolti con funzioni dirigenziali o negli uffici di diretta collaborazione o di gabinetto di componenti dei organi di amministrazione degli enti di cui al comma 1, o comunque di nomina politica.
Art. 9
Tirocini presso le pubbliche amministrazioni della Sardegna1. I tirocini di formazione, o stage, di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), attivati presso le amministrazioni pubbliche regionali e locali della Sardegna, sono rivolti in favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo di istruzione e formazione, e sono finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
2. L'attivazione dei tirocini di cui al comma 1 è sempre soggetta allo svolgimento di procedure selettive pubbliche alle cui fasi deve essere assicurata adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet istituzionale degli enti interessati.
3. I tirocinanti o stagisti non sono utilizzati per sostituire il personale della struttura ospitante o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dell'ente che li ospita o comunque per funzioni che non rispettano gli obiettivi formativi del tirocinio formativo o stage stesso.
4. Le amministrazioni che attivano le procedure di cui al presente articolo indicano un tutore responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento dei tirocinanti o stagisti nel luogo di lavoro per il periodo di durata del tirocinio formativo.
5. I tirocinanti o stagisti godono di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di formazione per ciò che concerne i servizi offerti dall'ente o amministrazione ai propri lavoratori.
6. La durata dei tirocini formativi o stage è ordinariamente contenuta entro i limiti temporali compresi tra i quattro e i dodici mesi, con le seguenti eccezioni:
a) non inferiore a tre settimane e non superiore a quattro mesi, nell'arco dell'intero percorso di studi, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado; nel caso di alternanza scuola-lavoro, se il tirocinio formativo o stage è inserito all'interno dell'orario scolastico, questo non può superare il 15 per cento del curriculum annuale complessivo e comunque non può essere superiore a trenta giorni per ciascun anno scolastico;
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi di corsi di formazione professionale, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
d) non superiore a nove mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e successive modificazioni, con l'esclusione dei soggetti individuati alla lettera f);
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti disabili.7. Nel computo dei limiti temporali indicati al comma 6 non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
8. Le eventuali proroghe del tirocinio o stage, qualora più brevi, sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati al comma 6.
9. Gli enti e le amministrazioni promotori di tirocinio formativo o stage assicurano i tirocinanti o stagisti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile.
10. Le attività di tirocinio formativo o stage, se svolte all'interno della formazione scolastica secondaria di secondo grado o dell'università, sono riconosciute quali crediti formativi secondo le disposizioni vigenti.
11. Lo svolgimento di attività di tirocinio formativo o stage, attivate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi del comma 2, può essere riconosciuta quale titolo ai fini delle procedure concorsuali per l'assunzione nella pubblica amministrazione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.
12. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e sentite le competenti commissioni consiliari, adotta una deliberazione che disciplina:
a) le modalità attraverso le quali le amministrazioni definiscono la programmazione delle esperienze di tirocinio formativo o stage, nonché gli obiettivi e i contenuti delle medesime;
b) le modalità attraverso le quali le amministrazioni possono stipulare convenzioni con istituzioni secondarie di secondo grado o universitarie per l'attivazione di procedure di tirocinio di formazione;
e) l'importo minimo della borsa di studio che è corrisposta al tirocinante o stagista; tale importo non può comunque essere inferiore al 30 per cento del salario netto riconosciuto alla mansione corrispondente alla formazione ricevuta, e comunque non inferiore a 400 euro mensili; tale importo è aggiornato ogni tre anni con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; il contratto può prevedere che non sia corrisposta al tirocinante o stagista alcuna borsa di studio solo quando la sua durata è pari o inferiore a due mesi o sia inserito in un programma di alternanza scuola-lavoro.13. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al comma 12, i tirocini presso le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 si attivano secondo le modalità previste dal presente articolo, e sono comunque sottoposti all'applicazione delle disposizioni da esso previste, relativamente alla modalità di organizzazione delle attività, alla durata dei tirocini, agli obblighi assicurativi e all'importo minimo delle borse di studio spettante ai tirocinanti o stagisti.
Art. 10
Monitoraggio1. Al fine di valutare l'efficacia delle misure contenute nella presente legge, con particolare riferimento al miglioramento della qualificazione professionale e della qualità e stabilita del lavoro nelle pubbliche amministrazioni della Sardegna, nonché dei risparmi prodotti dalla adozione di procedure coordinate e unificate di attivazione del reclutamento dei pubblici dipendenti, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione entro il 30 maggio di ogni anno.
Art. 11
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dall'articolo 6 per l'annualità 2011, pari a euro 1.000.000, si provvede a valere sulle risorse recate dall'UPB S01.02.004 (Spese per il personale effettuate nell'interesse dell'Amministrazione regionale). Agli oneri per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna).
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, valutati in euro 1.000.000, trovano copertura, a decorrere dall'anno 2011, a valere sulle risorse recate dall'UPB S02.02.001.