CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 299

presentata dai Consiglieri regionali
STERI - BRUNO - DIANA Mario - SANNA Giacomo - URAS - SALIS - CUCCUREDDU - VARGIU

il 21 luglio 2011

Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La proposta di legge introduce alcune modifiche alla disciplina delle unioni dei comuni regolata dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, come modificata dalla legge regionale 18 marzo 2011, n. 10. In seguito all'approvazione delle modifiche apportate dalla citata legge regionale del 2011 si è infatti reso indispensabile precisare alcuni aspetti della disciplina al fine di superare paventate difficoltà applicative salvaguardando l'operatività delle unioni e la continuità delle funzioni.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)

1. All'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è così sostituito:
"1. La personalità giuridica delle unioni di comuni è quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o più comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.";
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretarili.
5 ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5 quater. Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore ad esaurimento.".