CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 298
presentata dai Consiglieri regionali
URAS - SECHI - CUGUSIil 21 luglio 2011
Superamento del fenomeno del precariato nel mercato del lavoro in Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge ha come finalità il perseguimento dell'obiettivo già indicato all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, concernente la riduzione e il superamento delle forme di precarietà del lavoro nell'impresa privata e in tutti i settori dell'attività produttiva e dei servizi.
L'articolato contiene le norme necessarie alla predisposizione e attuazione di un piano d'interventi, anche di incentivi finanziari finalizzati alla riduzione del costo di trasformazione di un contratto a termine, flessibile o atipico in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale piano è definito in modo concordato con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e datoriali interessate, e monitorato in specifiche conferenze di servizio promosse, con cadenza bimestrale, dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
I contratti di lavoro trasformabili, in relazione alla dotazione finanziaria prevista, sono quantificabili in circa 4.000.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Ambito di applicazione e finalità1. La presente legge è finalizzata alla riduzione e al superamento delle forme di precarietà del lavoro nell'impresa privata e in tutti i settori dell'attività produttiva e dei servizi, in attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).
Art. 2
Procedure1. La Regione, di norma tramite le procedure pattizie previste dalla vigente legislazione in materia di rapporti tra il sistema pubblico regionale e locale e i soggetti titolari di attività economiche produttive e del settore dei servizi, promuove ogni intervento ritenuto necessario per favorire la trasformazione di contratti di lavoro a termine, flessibili e atipici in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
2. Al fine di cui al comma 1, la Regione predispone uno specifico piano comprensivo anche di misure di incentivo finanziario destinate alla riduzione dei costi retributivi e contributivi a carico dei datori di lavoro.
Art. 3
Piano per il superamento del fenomeno del precariato nel mercato del lavoro in Sardegna1. La Regione, per le finalità indicate nell'articolo 1, predispone tramite l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, d'intesa con gli enti locali, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, un piano pluriennale di durata massima quinquennale, di stabilizzazione dei lavoratori precari, con forme contrattuali flessibili o atipiche, del sistema privato.
2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nell'ambito di quello previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2005, ed è realizzato privilegiando gli accordi decentrati tra le parti datoriali e sindacali interessate, anche ricorrendo all'applicazione di vigenti normative d'incentivazione. Le necessarie risorse sono valutate in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a valere sul Fondo regionale per l'occupazione. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede con uguale importo sulla base di specifica norma della legge finanziaria regionale.
3. A tal fine il fondo è incrementato di euro 10 milioni per gli anni 2012 e 2013 e con pari riduzione dei FNOL degli anni corrispondenti e dai risparmi realizzati per spese previste e non effettuate destinate al trattamento economico, indennità accessorie e principali delle funzioni politiche e dirigenziali dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali.
Art. 4
Concertazione con le parti sociali1. Al fine di assicurare, in attuazione della legge regionale n. 20 del 2005, il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche attive per il lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, per il perseguimento degli obiettivi di piena occupazione e superamento delle forme di lavoro precario nel mercato del lavoro in Sardegna, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro provvede alla convocazione di una conferenza di servizio con cadenza bimestrale alla quale partecipano di diritto i presidenti delle province sarde, o i loro delegati, il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o un suo delegato, le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni di categoria dell'impresa, ciascuna con un proprio delegato.
2. Tale conferenza ha il compito di provvedere al monitoraggio delle politiche attive del lavoro ed assumere le necessarie determinazioni ai fini della loro efficace attuazione.
Art. 5
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione dell'articolo 3 valutate in euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si fa fronte a valere sul Fondo regionale per l'occupazione.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S06.06.005
Fondo Regionale per l'Occupazione - Investimenti
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2012 euro 10.000.000
2013 euro 10.000.000