CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 297

presentata dai Consiglieri regionali
SALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANI

il 20 luglio 2011

Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

La modernizzazione del sistema agro-alimentare ha favorito, negli ultimi decenni, la crescita ed il consolidamento di filiere lunghe, modalità di distribuzione dominate da imprese di grandi dimensioni e che operano su mercati globali, in cui la necessità di standardizzazione e di flessibilità di approvvigionamento ha portato all'omologazione delle culture produttive agricole e alla conseguente uniformità dei gusti e dei consumi, al deterioramento della diversità biologica e culturale e ad un consistente impatto ecologico, nonché alla forte riduzione della possibilità per il cittadino consumatore di esercitare un controllo diretto sull'origine e sulle modalità di produzione di ciò che acquista e consuma.

Negli anni recenti, accanto a questi processi ed in conseguenza della crescente consapevolezza delle contraddizioni che ne sono scaturite, abbiamo però assistito anche al moltiplicarsi di iniziative volte a ricondurre il prodotto al suo luogo di origine e a restituire visibilità ai produttori.

Nella gran parte dei casi, queste iniziative assumono configurazioni organizzative "corte", radicate nel territorio e quindi legate alle sue risorse naturali, culturali e sociali, e fondate su concezioni diverse del produrre e del consumare. Fra le esperienze più significative di accorciamento della filiera vanno ricordati, in questo contesto, i farmer's market (mercati contadini o mercatali) nati circa 20 anni fa negli Stati Uniti d'America, e i Gruppi d'acquisto solidale (GAS).

La filiera corta è quindi quella modalità di distribuzione alimentare che prevede un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli o organizzati: una procedura virtuosa che riduce il numero degli intermediari commerciali diminuendo, conseguentemente, il prezzo finale.

Gli acquisti possono avvenire tramite vendita diretta, mercatini, gruppi di acquisto, cooperative di consumo o commercio elettronico. La filiera corta permette inoltre al consumatore una migliore conoscenza delle qualità intrinseche del prodotto e di chi lo produce, oltre ad ottenere un prezzo vantaggioso per chi acquista ed una retribuzione equa per chi vende.

Numerose indagini hanno infatti testimoniato che i prezzi degli alimenti, dal produttore alla tavola, aumentano esponenzialmente: nel caso ad esempio degli articoli ortofrutticoli si registra una crescita media del 200 per cento, mentre con la presenza di mercati locali i cittadini possono risparmiare il 30 per cento rispetto alla grande distribuzione.

Oltre alle garanzie di qualità ed al risparmio, la filiera corta offre anche la possibilità di salvaguardare l'ambiente. È stato infatti stimato che un pasto medio percorre oltre 1.90 chilometri su camion, navi o aerei prima di arrivare sulla tavola.

Utilizzare prodotti di filiera corta, originari del territorio e quindi a "chilometro zero", quando la distribuzione è ben organizzata e si raggiunge un volume minimo di prodotti tale da rendere efficienti anche i trasporti a corto raggio, significa ridurre considerevolmente le emissioni di gas nocivi (in termini di emissioni annue una tonnellata di anidride carbonica per famiglia), i numerosi passaggi di imballaggio e confezionamento, oltre a promuovere modelli virtuosi ed ecocompatibili di agricoltura locale, soprattutto quando il modello di produzione è quello dell'agricoltura biologica.

Va infine ricordato che l'uso sostenibile delle risorse rappresenta uno degli elementi chiave della Strategia di Lisbona.

In questi ultimi anni anche i consumatori italiani hanno mostrato un'attenzione sempre maggiore verso la filiera corta e i prodotti biologici. È infatti in netta crescita il fenomeno dei GAS. La storia dei gruppi d'acquisto solidali in Italia inizia alla metà degli anni '90, quando nascono i primi gruppi.

Nel 1997 nasce la rete dei gruppi d'acquisto, allo scopo di collegare tra loro i diversi gruppi, scambiare informazioni sui prodotti e sui produttori, e diffondere l'idea dei gruppi d'acquisto.

Questa esperienza è ora in fase di crescita, sia per la creazione di nuovi gruppi che per la sua visibilità. Ad oggi sono oltre 500 i gruppi di acquisto solidale registrati sul sito www.retegas.org.

Molti GAS però non si sono registrati, per cui si stima che il numero di GAS presenti effettivamente in Italia sia all'incirca il doppio.

Anche in Sardegna si stanno sviluppando numerose esperienze di famiglie che decidono di costituire un GAS o aderire a proposte di associazioni che li organizzano, in maniera distribuita sul territorio regionale. Tali esperienze rivestono caratteristiche sia informali che più strutturate, con la costituzione di vere e proprie associazioni.

Il numero di famiglie che partecipa ad un GAS può variare molto da gruppo a gruppo, da 10 ad alcune centinaia per i gruppi più grossi. Mediamente si stima che ad un GAS partecipino 25 famiglie, corrispondenti a 100 consumatori. Secondo queste stime, il numero di persone che in Italia utilizzano i prodotti dei GAS è di circa 100 mila, ovvero 25 mila famiglie. La spesa media per famiglia all'interno di un GAS è stimata intorno ai 2.000 euro all'anno.

I GAS hanno trovato un riconoscimento istituzionale con la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che definisce le caratteristiche di un gruppo d'acquisto come soggetto associativo senza scopo di lucro costituito al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

La finalità della presente proposta di legge è quindi di sostenere nuovi modelli di distribuzione già apprezzati dai consumatori italiani e di promuovere il consumo di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta. L'obiettivo prioritario delle norme proposte è quello di incoraggiare l'acquisto di alimenti prodotti in ambito locale in cui devono essere consumati anche attraverso una informazione trasparente, puntuale ed efficace sul settore. Il progetto va quindi incontro all'evoluzione delle preferenze dei consumatori i quali, oltre a ricercare prodotti con prezzi più contenuti, sono particolarmente attenti alle caratteristiche di qualità nutrizionali, di sicurezza, di eticità e di eco compatibilità degli alimenti.

Al fine di promuovere il consumo di prodotti locali, la Regione riconosce la riduzione dell'aliquota IRAP di un punto percentuale alle attività di ristorazione che usino almeno il 30 per cento (in termine di valore) di prodotti agricoli e biologici di origine regionale.

La presente proposta di legge ha inoltre la finalità di valorizzare le piccole e medie imprese agricole, per lo più a conduzione familiare, che operano e vivono sul territorio regionale, preservandone l'identità e la sopravvivenza e contribuendo, così, al loro mantenimento sul territorio.

È in questa direzione che vengono quindi incentivate nuove forme di scambio capaci di veicolare e promuovere le filiere corte limitando il numero degli intermediari, a partire da opportunità di incontro e da strumenti di cooperazione basati sul rapporto diretto tra chi produce e chi consuma.

RELAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE

La presente proposta di legge focalizza la propria attenzione su tre livelli.

Il primo, senza oneri finanziari aggiuntivi, attraverso una forma incentivante alle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale e operanti nel territorio regionale mediante la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura di un punto percentuale.

Il secondo promuovendo una campagna di informazione e sensibilizzazione sul consumo sostenibile le cui risorse sono stimate per l'esercizio finanziario 2011 in euro 50.000 per gli interventi di cui all'articolo 5, cui si fa fronte le entrate previste dall'integrale applicazione dell'intesa per la modifica dell'articolo 8 dello Statuto sardo.

Il terzo livello, infine, si propone di favorire la nascita e la costituzione in Sardegna dei gruppi di acquisto solidale prevedendo un minimo supporto finanziario per la loro operatività. In tal senso l'investimento di euro 100.000 determinerà la creazione di diversi gruppi, al cui onere si farà fronte con le entrate previste dall'integrale applicazione dell'intesa per la modifica dell'articolo 8 dello Statuto sardo. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 150.000, è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile quale strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini.

2. La Regione incentiva i produttori locali e la diffusione dei prodotti di qualità, come strumenti funzionali alla tutela dei consumatori, dell'ambiente ed espressione del principio di solidarietà.

 

Art. 2
Finalità

1. Nel rispetto dei principi previsti nell'articolo 1, la Regione sostiene i gruppi di acquisto solidale, di seguito denominati GAS, e incentiva la filiera corta e la produzione di prodotti di qualità attraverso la concessione di contributi economici.

2. La Regione sostiene l'impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità.

 

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) gruppi di acquisto solidale (GAS): ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, ad eccezione della copertura dei costi di gestione, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 266, della legge n. 244 del 2007;
b) prodotti da filiera corta: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione prevalentemente diretta dal produttore consumatore;
c) prodotti a chilometro zero: i prodotti da aree di produzione appartenenti all'ambito regionale;
d) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed agro-alimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti a denominazione protetta ed i prodotti tipici e tradizionali.

 

Art. 4
Misure di sostegno

1. Per incentivare e sostenere l'attività dei GAS, la Regione contribuisce alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con erogazioni a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 5.000 all'anno per ciascun gruppo d'acquisto.

2. Per accedere al beneficio, il gruppo d'acquisto solidale deve avere la forma giuridica dell'associazione e deve presentare domanda secondo le modalità definite con atto della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 2, nel determinare le modalità di concessione delle erogazioni, tiene conto anche dei seguenti criteri:
a) dimostrazione dell'avvenuto scambio;
b) preferenza per l'agricoltura biologica e l'agricoltura sociale;
c) costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della presentazione della domanda di contributo;
d) numero minimo di partecipanti al gruppo;
e) corrispondenza tra entità del contributo erogato e numero dei partecipanti al gruppo.

4. Per sostenere la filiera corta ed i prodotti di qualità e a chilometro zero, la Regione, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, riconosce la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura di un punto percentuale alle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale e che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 50 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e biologici di origine regionale.

5. La Giunta regionale definisce le modalità di applicazione delle riduzioni di cui al comma 4.

6. Per pubblicizzare l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali, alle imprese è assegnato un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con apposita delibera di Giunta regionale.

7. Per incrementare la vendita diretta di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità, la Regione concede contributi per sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti di vendita riservati agli imprenditori agricoli locali e di qualità per la vendita diretta (farmer's markets).

8. Una percentuale dei contributi annualmente disponibili è utilizzata per i mercati con prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica certificata.

 

Art. 5
Azioni di informazione

1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita attraverso:
a) la promozione di campagne di informazione e di comunicazione relative ai gruppi di acquisto solidale esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti da filiera corta e dei prodotti di qualità;
b) la promozione di incontri tematici sul consumo sostenibile, su specifici prodotti di uso comune, sia alimentari che non, e su ogni argomento che stimoli e diffonda il consumo critico e consapevole.

2. La Regione realizza sul sito web istituzionale un'apposita sezione dedicata ai mercati agricoli e agli eventi connessi alla materia oggetto della presente legge che si svolgono nella Regione.

 

Art. 6
Attività di controllo e sanzioni

1. La Regione, le province ed i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione nell'ambito degli stessi organi di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali 1° agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio istituendo un apposito capitolo di spesa per gli interventi previsti dalla presente legge la cui dotazione è composta da entrate regionali, nazionali e comunitarie.

2. Le risorse regionali per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono stimate per l'esercizio finanziario 2011 in euro 50.000 per gli interventi di cui all'articolo 5, cui si fa fronte con le entrate previste dall'integrale applicazione dell'intesa per la modifica dell'articolo 8 dello Statuto sardo, ed in euro 100.000 per gli interventi di cui all'articolo 4, cui si fa fronte con le entrate previste dall'integrale applicazione dell'intesa per la modifica dell'articolo 8 dello Statuto sardo.

3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri relativi, quantificati a regime in euro 150.000, è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

4. Per l'applicazione della presente disposizione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).