CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 296/A

presentata dai Consiglieri regionali
SANJUST - DIANA Mario - AMADU - BARDANZELLU - CAMPUS - DE FRANCISCI - FLORIS Rosanna - GALLUS - GRECO - LADU - LAI - LOCCI - MURGIONI - PERU - PETRINI - PIRAS - PITEA - PITTALIS - RANDAZZO - RODIN - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO - TOCCO - ZEDDA Alessandra

il 14 luglio 2011

Fondo di garanzia per le associazioni sportive dilettantistiche

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RELAZIONE DEL proponente

Con questa proposta di legge, la Regione autonoma della Sardegna istituisce il fondo di garanzia per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

L'ottenimento di questo fondo consente alla Regione il rilascio di garanzie, a prima richiesta, su linee di credito concesse da banche alle ASD.

Esso comprende la possibilità di ottenere:
a) rifinanziamenti per finanziamenti di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a dodici mesi) non inferiore a trentasei mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, concessi sotto qualsiasi forma a ASD e finalizzati:
- al consolidamento dell'indebitamento a breve termine, con vincolo della banca al mantenimento di tutte le altre linee in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori dodici mesi o fino alla naturale scadenza, pena la decadenza della garanzia acquisita;
- alla rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata;
b) nuovi finanziamenti per:
- operazioni finanziarie di qualsiasi genere della durata massima di diciotto mesi meno un giorno, destinate all'ottenimento di finanza addizionale rispetto a quella già in essere, con vincolo della banca al mantenimento delle linee già in essere per almeno ulteriori dodici mesi o fino alla naturale scadenza;
- operazioni finanziare di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a dodici mesi) non inferiore a diciotto mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, concessi sotto qualsiasi forma (anche leasing) a ASD per la copertura di programmi di investimento finalizzati a sostenere i processi di crescita.

Destinatari di questo fondo sono le ASD con personalità giuridica, con esclusione delle società professionistiche, e le ASD con anzianità sportiva pari ad almeno cinquanta anni.

Per accedere a tale fondo, la proposta di legge prevede che le organizzazioni possiedano certi e importanti requisiti quali: l'iscrizione all'albo del CONI, l'iscrizione ad almeno due federazioni sportive con regolare attività, un numero minimo di minori, pari a 300, regolarmente tesserati ad una o più federazioni sportive in ciascuna delle ultime tre stagioni agonistiche antecedenti la richiesta.

Le finalità di intervento per accedere al fondo di garanzia riguardano:
a) anticipo contributi sportivi e 5 per mille;
b) consolidamento e ristrutturazione debito per specifici settori:
- debiti pregressi acqua (Abbanoa);
- debiti pregressi energia elettrica;
- debiti pregressi gasolio e carburanti;
- debiti pregressi per impiantistica sportiva;
- debiti tributari (Equitalia);
- debiti pregressi verso federazioni.

La proposta di legge prevede, inoltre, un limite relativo al valore da garantire, vale a dire:
- le garanzie rilasciate dal fondo, pari al 100 per cento dell'importo garantito, sono soggette a limiti di valore, il limite di importo garantito è pari a euro 100.000 per ASD;
- l'intervento del fondo di garanzia esclude la richiesta di ulteriori garanzie da parte degli istituti di credito;
- ogni società potrà utilizzare il fondo al massimo una volta ogni tre anni sempre rispettando il limite dell'importo garantito pari a euro 100.000.

Tenendo conto che si tratta di ASD, quindi non di soggetti economici, è necessario che lo strumento normativo sia semplice e snello, pertanto, la legge prevede una burocrazia essenzialmente leggera per evitare che per ogni richiesta si renda necessario presentare documenti non strettamente correlati all'attività sportiva. La dotazione finanziaria prevista per il fondo è di euro 2.500.000. Tale somma è stata calcolata prevedendo l'accoglimento di almeno 25 domande per il primo anno. Di seguito, il fondo sarà integrato per garantire ulteriori nuove richieste.

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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE

composta dai Consiglieri

SANJUST, Presidente e relatore - SECHI, Vice presidente - CONTU Mariano Ignazio, Segretario - ESPA, Segretario - AMADU - BIANCAREDDU - BRUNO - CUCCU - DEDONI - RODIN

pervenuta il 12 giugno 2012

La Commissione Ottava, con viva soddisfazione di tutte le componenti dell'organo consiliare, ha licenziato all'unanimità nella seduta del 22 maggio 2012 la proposta di legge in oggetto, della quale il sottoscritto è primo firmatario.

La circostanza, peraltro, che si tratti di un testo che potremmo definire "giovane", depositato soltanto nel luglio dello scorso anno, conferma lo spirito di marcata condivisione che ha ne informato la vicenda procedurale.

In un periodo di grave crisi congiunturale, che non ha risparmiato il settore sportivo, la Regione autonoma della Sardegna si fa promotrice di un fondo di garanzia destinato alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), al fine di alleviare e rendere più sostenibili i costi e la gestione finanziaria delle stesse, aspetti questi che si palesano come seri profili di criticità.

L'istituzione di questo fondo presso la SFIRS la cui dotazione finanziaria minima è di 1.500.000 euro consente, infatti, alla Regione il rilascio di garanzie, a prima richiesta e sotto qualsiasi forma ad associazioni sportive dilettantistiche, su linee di credito concesse da banche per rifinanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, e finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine nonché alla rinegoziazione dei finanziamenti in termini di durata e di misura del tasso applicato, con il proposito di poter sostenere piani di ammortamento con rate meno elevate.

Le garanzie riguardano inoltre le operazioni di nuova concessione anche destinate all'ottenimento di finanza addizionale rispetto alle linee di fido già in essere, con durata massima di diciotto mesi meno un giorno e per operazioni a medio o lungo termine (senza vincolo specifico di utilizzo).

La proposta in esame, inoltre, si prefigge di rafforzare il tessuto associativo esistente e nella prospettiva di ridurre i rischi associati alle operazioni finanziarie, prevede il rilascio di una percentuale di garanzia maggiore a quelle banche che assicurano il mantenimento delle linee in essere il cui impiego è stato oggetto di consolidamento.

I destinatari di questo fondo sono le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica e con anzianità sportiva pari ad almeno trentacinque anni.

Non possono accedere ai benefici previsti dalla legge le società professionistiche, e le ASD che siano riconosciute responsabili di aver indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di controllo anti-doping.

Per accedere a tale fondo, la proposta di legge prevede che le organizzazioni possiedano certi e imprescindibili requisiti quali: l'iscrizione all'albo del CONI, l'iscrizione ad almeno una federazione sportiva con regolare attività, un numero minimo di minori regolarmente tesserati a una o più federazioni sportive in ciascuna delle ultime tre stagioni agonistiche antecedenti la richiesta.

La proposta di legge prevede, inoltre, un limite relativo al valore da garantire, pari all'80 per cento dell'importo garantito, con un importo massimo garantito pari a euro 100.000 per ASD.

É anche previsto che ogni associazione beneficiaria degli interventi possa riaccedere al fondo, previa integrale restituzione del finanziamento precedentemente ottenuto, sempre rispettando il limite dell'importo massimo pari a 100.000 euro.

Infine, tenuto conto che trattandosi di ASD, quindi non di soggetti economici, è necessario che lo strumento normativo sia semplice e snello, si è valutato di ricorrere ad una procedura burocratica essenzialmente leggera per evitare che per ogni richiesta si renda necessario presentare documenti non strettamente correlati all'attività sportiva.

Lo stesso articolato legislativo si compone di soli 10 norme, per la stesura delle quali ci si è sforzati di essere estremamente chiari rispetto ai destinatari del provvedimento, nonostante la tecnicità della materia trattata. A questo proposito si deve ricordare il contributo sempre unanimemente apprezzato della SFIRS, che in persona del suo Presidente, ha suggerito alla Commissione alcuni aspetti di natura più strettamente tecnico-finanziaria.

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Il parere della Terza Commissione permanente, richiesto in data 19 aprile 2012, non è pervenuto nei termini.

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TESTO DEL PROPONENTE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e favorisce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie sportive e ricreative nell'ambito della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dell'evoluzione delle relazioni sociali e dell'avanzamento della qualità degli stili di vita.

2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini attraverso un miglioramento delle condizioni che consentono alle associazioni sportive dilettantistiche di realizzare il loro scopo sociale e di rimuovere gli ostacoli in ordine all'accesso al credito e ad altre risorse organizzative in mancanza delle quali risulti limitata la loro operatività.

3. Sentite le federazioni sportive e gli enti interessati, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale, la Regione acconsente alla predisposizione di un sistema di garanzie che renda più sostenibile sotto il profilo finanziario la gestione delle associazioni sportive dilettantistiche.

 

Art. 1
Finalità

(identico)

Art. 2
Garanzie

1. La Regione, per i fini di cui all'articolo 1:
a) consente il rilascio di garanzie a prima richiesta su linee di credito concesse da banche per rifinanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, rilasciate sotto qualsiasi forma ad associazioni sportive dilettantistiche e finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine nonché alla rinegoziazione dei finanziamenti in termini di durata e di misura del tasso applicato, con il proposito di poter sostenere piani di ammortamento con rate meno elevate;
b) rilascia garanzie anche per le operazioni di nuova concessione con durata massima di diciotto mesi meno un giorno e per operazioni a medio/lungo termine (senza vincolo specifico di utilizzo);
c) attribuisce, al fine di rafforzare il tessuto associativo esistente e nella prospettiva di ridurre i rischi associati alle operazioni finanziarie, una percentuale di garanzia maggiore a quelle banche che assicurano il mantenimento delle linee in essere il cui impiego è stato oggetto di consolidamento.

 

Art. 2
Garanzie

1. La Regione, per i fini di cui all'articolo 1:
a) consente il rilascio di garanzie a prima richiesta su linee di credito concesse da banche per rifinanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, rilasciate sotto qualsiasi forma ad associazioni sportive dilettantistiche e finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine nonché alla rinegoziazione dei finanziamenti in termini di durata e di misura del tasso applicato, con il proposito di poter sostenere piani di ammortamento con rate meno elevate;
b) rilascia garanzie per le operazioni di nuova concessione anche destinate all'ottenimento di finanza addizionale rispetto alle linee di fido già in essere, con durata massima di diciotto mesi meno un giorno e per operazioni a medio o lungo termine (senza vincolo specifico di utilizzo).

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attivazione e i criteri di gestione del fondo.

 

Art. 3
Soggetti destinatari

1. Sono destinatarie finali dei benefici associati alle garanzie di cui all'articolo 2:
a) le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica con esclusione delle società professionistiche;
b) le associazioni sportive dilettantistiche con anzianità sportiva pari ad almeno cinquanta anni.

2. Le associazioni sportive dilettantistiche per accedere alle garanzie devono avere i seguenti requisiti:
a) l'iscrizione all'albo CONI;
b) l'iscrizione ad almeno due federazioni sportive con regolare attività;
c) un numero minimo di minori regolarmente tesserati a una o più federazioni sportive pari a 300 in ciascuna delle ultime tre stagioni agonistiche antecedenti la richiesta.

 

Art. 3
Soggetti destinatari

1. Sono destinatarie finali dei benefici associati alle garanzie di cui all'articolo 2 le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica, con esclusione delle società professionistiche, che possiedano una anzianità sportiva pari almeno a trentacinque anni.

2. Non accedono ai benefici previsti dalla presente legge le associazioni sportive che siano riconosciute responsabili di aver indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di controllo anti-doping.

3. Le associazioni sportive indicate nel comma 1, per accedere alle garanzie, devono avere i seguenti requisiti:
a) l'iscrizione all'albo CONI;
b) l'iscrizione almeno a una federazione sportiva con regolare attività;
c) un numero minimo di atleti e atlete minorenni regolarmente tesserati a una o più federazioni sportive in ciascuna delle ultime tre stagioni agonistiche antecedenti la richiesta, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8.

 

Art. 4
Ambiti di intervento

1. Le operazioni creditizie cui potranno applicarsi a sostegno le garanzie di cui all'articolo 2 riguardano:
a) anticipo contributi sportivi e 5 per mille;
b) consolidamento e ristrutturazione dei debiti per specifici settori:
1) debiti pregressi per l'uso di servizi quali acqua ed energia elettrica;
2) debiti pregressi per il consumo di gasolio e carburanti;
3) debiti pregressi per impiantistica sportiva;
4) debiti tributari e nei confronti di società di riscossione;
5) debiti pregressi verso federazioni sportive.

 

Art. 4
Ambiti di intervento

1. Le garanzie previste nell'articolo 2 riguardano:
a) rifinanziamenti per finanziamenti di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a dodici mesi) non inferiore a trentasei mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, concessi sotto qualsiasi forma a ASD e finalizzati:
1) al consolidamento dell'indebitamento a breve termine, con vincolo della banca al mantenimento di tutte le altre linee in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori dodici mesi o fino alla naturale scadenza, pena la decadenza della garanzia acquisita;
2) alla rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata;
b) nuovi finanziamenti per:
1) operazioni finanziarie della durata massima di diciotto mesi meno un giorno, anche destinate all'ottenimento di finanza addizionale rispetto a quella già in essere, con vincolo della banca al mantenimento delle linee già in essere per almeno ulteriori dodici mesi o fino alla naturale scadenza;
2) operazioni finanziarie di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a dodici mesi) non inferiore a diciotto mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, concessi sotto qualsiasi forma (anche leasing) a ASD per la copertura di programmi di investimento finalizzati a sostenere i processi di crescita.

 

Art. 5
Dotazione finanziaria del fondo di garanzia

1. Per l'attuazione delle garanzie è istituito, presso la SFIRS, un fondo di garanzia la cui dotazione finanziaria minima è di euro 1.000.000 (Moltiplicatore 2 - Accantonamento 50 per cento).

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attivazione e i criteri di gestione del fondo.

3. Le garanzie sono prestate nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie.

 

Art. 5
Dotazione finanziaria del fondo di garanzia

1. Per l'attuazione delle garanzie è istituito, presso la SFIRS, un fondo di garanzia la cui dotazione finanziaria minima è di euro 1.500.000 (Moltiplicatore 2).

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 la spesa di euro 1.500.000.

3. Le garanzie sono prestate nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie.

 

Art. 6
Limiti di valore

1.Le garanzie rilasciate dal fondo di garanzia, pari al 80 per cento dell'importo garantito, sono soggette a un limite di valore, nella misura di un importo garantito pari a euro 100.000 per associazione sportiva dilettantistica.

2. L'intervento del fondo di garanzia esclude la richiesta di ulteriori garanzie da parte degli istituti di credito.

3. Ogni associazione può utilizzare il fondo non più di una volta ogni tre anni sempre rispettando il limite dell'importo garantito pari a euro 100.000.

 

Art. 6
Limiti di valore

1. Le garanzie rilasciate dal fondo di garanzia, pari all'80 per cento dell'importo garantito, sono soggette a un limite di valore nella misura di un importo massimo pari a euro 100.000 per associazione sportiva dilettantistica.

2. Ogni associazione beneficiaria degli interventi previsti dalla presente legge può riaccedere al fondo previa integrale restituzione del finanziamento precedentemente ottenuto, sempre rispettando il limite dell'importo massimo pari a euro 100.000.

 

Art. 7
Sanzioni

1. Le associazioni sportive che siano riconosciute responsabili di aver indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di controllo anti-doping, sono soggette alla revoca delle garanzie eventualmente concesse e non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.

 

Art. 7
Sanzioni

(soppresso)

Art. 8
Direttive di attuazione
e regolamento attuativo

1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di erogazione della misura di cui agli articoli 4, 5 e 6.

 

Art. 8
Direttive di attuazione
e regolamento attuativo

1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di erogazione della misura di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge, valutate in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2012-2014:

in aumento

UPB S05.04.001 - (Capitolo NI)
2012 euro 1.500.000
2013 euro 1.500.000
2014 euro 1.500.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2012 euro 1.500.000
2013 euro 1.500.000
2014 euro 1.500.000
mediante riduzione della voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012).

 

 

Art. 9 bis
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).