CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 296
presentata dai Consiglieri regionali
SANJUST - DIANA Mario - AMADU - BARDANZELLU - CAMPUS - DE FRANCISCI - FLORIS Rosanna - GALLUS - GRECO - LADU - LAI - LOCCI - MURGIONI - PERU - PETRINI - PIRAS - PITEA - PITTALIS - RANDAZZO - RODIN - SANNA Paolo Terzo - STOCHINO - TOCCO - ZEDDA Alessandrail 14 luglio 2011
Fondo di garanzia per le associazioni sportive dilettantistiche
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con questa proposta di legge, la Regione autonoma della Sardegna istituisce il fondo di garanzia per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD).
L'ottenimento di questo fondo consente alla Regione il rilascio di garanzie, a prima richiesta, su linee di credito concesse da banche alle ASD.
Esso comprende la possibilità di ottenere:
a) rifinanziamenti per finanziamenti di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a dodici mesi) non inferiore a trentasei mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, concessi sotto qualsiasi forma a ASD e finalizzati:
- al consolidamento dell'indebitamento a breve termine, con vincolo della banca al mantenimento di tutte le altre linee in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori dodici mesi o fino alla naturale scadenza, pena la decadenza della garanzia acquisita;
- alla rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata;
b) nuovi finanziamenti per:
- operazioni finanziarie di qualsiasi genere della durata massima di diciotto mesi meno un giorno, destinate all'ottenimento di finanza addizionale rispetto a quella già in essere, con vincolo della banca al mantenimento delle linee già in essere per almeno ulteriori dodici mesi o fino alla naturale scadenza;
- operazioni finanziare di durata (comprensiva di eventuale preammortamento fino a dodici mesi) non inferiore a diciotto mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, concessi sotto qualsiasi forma (anche leasing) a ASD per la copertura di programmi di investimento finalizzati a sostenere i processi di crescita.Destinatari di questo fondo sono le ASD con personalità giuridica, con esclusione delle società professionistiche, e le ASD con anzianità sportiva pari ad almeno cinquanta anni.
Per accedere a tale fondo, la proposta di legge prevede che le organizzazioni possiedano certi e importanti requisiti quali: l'iscrizione all'albo del CONI, l'iscrizione ad almeno due federazioni sportive con regolare attività, un numero minimo di minori, pari a 300, regolarmente tesserati ad una o più federazioni sportive in ciascuna delle ultime tre stagioni agonistiche antecedenti la richiesta.
Le finalità di intervento per accedere al fondo di garanzia riguardano:
a) anticipo contributi sportivi e 5 per mille;
b) consolidamento e ristrutturazione debito per specifici settori:
- debiti pregressi acqua (Abbanoa);
- debiti pregressi energia elettrica;
- debiti pregressi gasolio e carburanti;
- debiti pregressi per impiantistica sportiva;
- debiti tributari (Equitalia);
- debiti pregressi verso federazioni.La proposta di legge prevede, inoltre, un limite relativo al valore da garantire, vale a dire:
- le garanzie rilasciate dal fondo, pari al 100 per cento dell'importo garantito, sono soggette a limiti di valore, il limite di importo garantito è pari a euro 100.000 per ASD;
- l'intervento del fondo di garanzia esclude la richiesta di ulteriori garanzie da parte degli istituti di credito;
- ogni società potrà utilizzare il fondo al massimo una volta ogni tre anni sempre rispettando il limite dell'importo garantito pari a euro 100.000.Tenendo conto che si tratta di ASD, quindi non di soggetti economici, è necessario che lo strumento normativo sia semplice e snello, pertanto, la legge prevede una burocrazia essenzialmente leggera per evitare che per ogni richiesta si renda necessario presentare documenti non strettamente correlati all'attività sportiva. La dotazione finanziaria prevista per il fondo è di euro 2.500.000. Tale somma è stata calcolata prevedendo l'accoglimento di almeno 25 domande per il primo anno. Di seguito, il fondo sarà integrato per garantire ulteriori nuove richieste.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e favorisce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie sportive e ricreative nell'ambito della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dell'evoluzione delle relazioni sociali e dell'avanzamento della qualità degli stili di vita.
2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini attraverso un miglioramento delle condizioni che consentono alle associazioni sportive dilettantistiche di realizzare il loro scopo sociale e di rimuovere gli ostacoli in ordine all'accesso al credito e ad altre risorse organizzative in mancanza delle quali risulti limitata la loro operatività.
3. Sentite le federazioni sportive e gli enti interessati, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale, la Regione acconsente alla predisposizione di un sistema di garanzie che renda più sostenibile sotto il profilo finanziario la gestione delle associazioni sportive dilettantistiche.
Art. 2
Garanzie1. La Regione, per i fini di cui all'articolo 1:
a) consente il rilascio di garanzie a prima richiesta su linee di credito concesse da banche per rifinanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a centoquarantaquattro mesi, rilasciate sotto qualsiasi forma ad associazioni sportive dilettantistiche e finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine nonché alla rinegoziazione dei finanziamenti in termini di durata e di misura del tasso applicato, con il proposito di poter sostenere piani di ammortamento con rate meno elevate;
b) rilascia garanzie anche per le operazioni di nuova concessione con durata massima di diciotto mesi meno un giorno e per operazioni a medio/lungo termine (senza vincolo specifico di utilizzo);
c) attribuisce, al fine di rafforzare il tessuto associativo esistente e nella prospettiva di ridurre i rischi associati alle operazioni finanziarie, una percentuale di garanzia maggiore a quelle banche che assicurano il mantenimento delle linee in essere il cui impiego è stato oggetto di consolidamento.
Art. 3
Soggetti destinatari1. Sono destinatarie finali dei benefici associati alle garanzie di cui all'articolo 2:
a) le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica con esclusione delle società professionistiche;
b) le associazioni sportive dilettantistiche con anzianità sportiva pari ad almeno cinquanta anni.2. Le associazioni sportive dilettantistiche per accedere alle garanzie devono avere i seguenti requisiti:
a) l'iscrizione all'albo CONI;
b) l'iscrizione ad almeno due federazioni sportive con regolare attività;
c) un numero minimo di minori regolarmente tesserati a una o più federazioni sportive pari a 300 in ciascuna delle ultime tre stagioni agonistiche antecedenti la richiesta.
Art. 4
Ambiti di intervento1. Le operazioni creditizie cui potranno applicarsi a sostegno le garanzie di cui all'articolo 2 riguardano:
a) anticipo contributi sportivi e 5 per mille;
b) consolidamento e ristrutturazione dei debiti per specifici settori:
1) debiti pregressi per l'uso di servizi quali acqua ed energia elettrica;
2) debiti pregressi per il consumo di gasolio e carburanti;
3) debiti pregressi per impiantistica sportiva;
4) debiti tributari e nei confronti di società di riscossione;
5) debiti pregressi verso federazioni sportive.
Art. 5
Dotazione finanziaria del fondo di garanzia1. Per l'attuazione delle garanzie è istituito, presso la SFIRS, un fondo di garanzia la cui dotazione finanziaria minima è di euro 1.000.000 (Moltiplicatore 2 - Accantonamento 50 per cento).
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di attivazione e i criteri di gestione del fondo.
3. Le garanzie sono prestate nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie.
Art. 6
Limiti di valore1.Le garanzie rilasciate dal fondo di garanzia, pari al 80 per cento dell'importo garantito, sono soggette a un limite di valore, nella misura di un importo garantito pari a euro 100.000 per associazione sportiva dilettantistica.
2. L'intervento del fondo di garanzia esclude la richiesta di ulteriori garanzie da parte degli istituti di credito.
3. Ogni associazione può utilizzare il fondo non più di una volta ogni tre anni sempre rispettando il limite dell'importo garantito pari a euro 100.000.
Art. 7
Sanzioni1. Le associazioni sportive che siano riconosciute responsabili di aver indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche con le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di controllo anti-doping, sono soggette alla revoca delle garanzie eventualmente concesse e non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 8
Direttive di attuazione e regolamento attuativo1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione e di erogazione della misura di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Art. 9
Norma finanziaria1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede con la legge finanziaria a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).