CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 295

presentata dal Consigliere regionale
COCCO Daniele Secondo

il 14 luglio 2011

Istituto sardo per il cavallo

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge, riconoscendo nell'allevamento del cavallo e nelle attività ad esso collegate una risorsa di valenza storica, culturale, economica e sociale della Sardegna, intende, attraverso la riconfigurazione dell'Istituto sardo per il cavallo, dare nuovo impulso ad un importante settore dell'economia sarda, che attraversa un periodo di grave crisi e stagnazione, anche a seguito della soppressione, nel 2005, dell'Istituto per l'incremento ippico della Sardegna.

I sei anni seguiti alla soppressione dell'istituto, che costituiva un forte riferimento istituzionale per il comparto ippico sardo, sono trascorsi all'insegna di un'azione legislativa disorganica e penalizzante, che ha portato a vari passaggi istituzionali per l'ente soppresso, ERA, LAORE ed infine AGRIS, con un percorso confuso e dispersivo, che di fatto ha portato all'annullamento dell'organicità della guida pubblica con pesanti conseguenze sull'intero sistema ippico sardo.

L'assenza di un'efficiente azione istituzionale integrata nei vari aspetti ha determinato l'impoverimento della struttura originaria sotto il profilo delle risorse umane, delle professionalità, degli investimenti, dell'affidabilità nei confronti dei terzi partner e dell'utenza.

Sei anni privi di una guida organica, di indicazioni programmatiche precise, coerenti e condivisibili hanno determinato la giustificabile demotivazione professionale del personale residuale, la spinta alla contrapposizione tra aree residue del vecchio ente, il decadimento e la de-valorizzazione delle strutture e dei beni, la mancanza di investimenti programmati ed organici per lo sviluppo del settore ippico.

Per questi motivi la presente proposta di legge, istituendo l'Istituto sardo per il cavallo, intende dare nuova autonomia operativa e dignità istituzionale all'ente regionale che rappresenta e guida un settore produttivo fondamentale e trainante, che costituisce un patrimonio unico nell'economia agricola della Sardegna, con importanti collegamenti con il comparto turistico ed quello artigiano.

La proposta è composta da 12 articoli.

L'articolo 1 istituisce l'Istituto sardo per il cavallo e ne definisce la sede.

L'articolo 2 attribuisce all'Istituto sardo per il cavallo la natura giuridica di diritto pubblico; stabilisce che esso è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, operativa, patrimoniale e contabile ed è sottoposto ai poteri d'indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale che gli riserva spazi autonomi di proposizione, studio e sperimentazione negli ambiti di competenza.

L'articolo 3 definisce i compiti dell'Istituto sardo per il cavallo, che rappresenta e garantisce le competenze della Regione autonoma della Sardegna nell'ambito delle finalità ad esso attribuite, indicate nei punti a) e i) dell'articolo 3.

L'articolo 4 definisce i compiti della Giunta regionale che, al fine di garantire il funzionamento dell'Istituto, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ne approva lo statuto, il regolamento interno, i bilanci di previsione e consuntivi, i programmi annuali e pluriennali, gli atti di indirizzo e le direttive cui deve attenersi nell'esercizio della propria attività, la pianta organica.

L'articolo 5 individua gli organi preposti al funzionamento dell'Istituto sardo per il cavallo, che sono il direttore generale, il comitato tecnico, il comitato ristretto, il collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 6 disciplina la nomina del direttore generale e ne stabilisce le funzioni.

L'articolo 7 disciplina la nomina, la composizione, le funzioni e la durata del comitato tecnico.

L'articolo 8 disciplina la composizione e le funzioni del comitato ristretto.

L'articolo 9 disciplina la nomina, la composizione e le funzioni del collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 10 detta le norme per la per la disciplina del personale e del patrimonio.

L'articolo 11 indica le norme da abrogare.

L'articolo 12 contiene la copertura finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Istituzione

1. La Regione autonoma della Sardegna, considerando il cavallo e gli altri equidi produzioni zootecniche alle quali va riconosciuto un ruolo specifico nel complesso delle risorse agricole e, riconoscendo all'allevamento del cavallo un'importante funzione nell'economia agricola regionale che costituisce, altresì, una risorsa di valenza storica, culturale, economica, sociale e produttiva, istituisce l'Istituto sardo per il cavallo, con sede in Ozieri.

 

Art. 2
Inquadramento

1. L'Istituto sardo per il cavallo rappresenta la struttura tecnico-operativa della Regione finalizzata all'incremento ed alla valorizzazione delle produzioni ippiche e alla tutela della biodiversità equina e asinina tipica dell'Isola.

2. L'Istituto, per gli effetti della presente legge, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, organizzativa, operativa, patrimoniale e contabile ed è sottoposto ai poteri d'indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale che gli riserva spazi autonomi di proposizione, studio e sperimentazione negli ambiti di competenza.

3. Il funzionamento dell'Istituto è garantito dagli organi tecnici ed amministrativi organizzati in servizi e settori ed eventuali ulteriori articolazioni organizzative secondo quanto previsto dai riferimenti normativi e contrattuali vigenti per il personale regionale. Per la propria attività l'Istituto dispone di uffici, aziende, laboratori ed infrastrutture utili alla gestione delle risorse equine, ai fini della loro valorizzazione, dello sviluppo delle funzioni delegate e del mantenimento del benessere animale, garantendo la preservazione delle dotazioni storiche e identitarie derivanti dal patrimonio delle istituzioni da cui esso stesso deriva.

 

Art. 3
Compiti dell'Istituto sardo per il cavallo

1. L'Istituto rappresenta e garantisce le competenze della Regione autonoma della Sardegna nell'ambito delle seguenti finalità:
a) l'esercizio di tutte le competenze regionali nell'ambito della riproduzione equina derivanti dalle normative vigenti in materia, fornendo le necessarie garanzie pubbliche; l'attuazione dei controlli relativi all'esercizio della monta pubblica e privata, dell'inseminazione artificiale, dello stoccaggio, trasporto, manipolazione ed utilizzo del materiale germinale ed embrionale e tutto quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e successive modifiche ed integrazioni; la concessione a soggetti terzi pubblici e privati delle autorizzazioni regionali per l'esercizio della riproduzione equina; il reperimento sul mercato locale, nazionale ed internazionale, di riproduttori e di materiale germinale utile al miglioramento genetico della popolazione equina della Sardegna, in coerenza con gli obiettivi della selezione, alla cui definizione contribuisce in conformità alle esigenze del mercato ed alle specificità produttive della Regione, provvedendo particolarmente alla tutela ed alla preservazione della razza anglo-araba-sarda, derivante dalla più che secolare esperienza selettiva dell'allevamento equino della Sardegna; al contempo l'Istituto contribuisce mediante l'allevamento selezionato di pregio di particolari linee genetiche presso la sede di Foresta Burgos alla promozione ed al sostegno della sperimentazione produttiva delle razze purosangue araba e da sella europee ed il loro incrocio con la popolazione anglo-araba-sarda;
b) il contributo alla produzione del pony ed alla diffusione dell'equitazione negli strati giovanili della popolazione della Sardegna, incrementando in tal modo il mercato interno degli utilizzatori del cavallo;
c) la tutela e lo studio delle razze equine ed asinine tipiche della Sardegna;
d) il contributo alla formazione di esperti nel settore dell'ippicoltura;
e) la realizzazione presso le strutture del Centro di riproduzione equina in Ozieri delle attività di studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito della riproduzione equina, della genetica, e presso le strutture sportive del compendio di Tanca Regia presso Abbasanta della medicina sportiva e della performance; la predisposizione di moduli predittivi delle performance della progenie oltre il servizio di studio e caratterizzazione veterinaria dei soggetti impegnati nelle manifestazioni che si svolgono presso la struttura;
f) la gestione del flusso informativo relativamente a tutti gli elementi attivi e passivi del comparto; l'elaborazione dei dati del settore e la relativa produzione di statistiche ed analisi; la creazione e l'aggiornamento delle banche dati per la registrazione delle genealogie delle razze della produzione selezionata anche in collaborazione con le associazioni nazionali di razza e gli enti tecnici titolari dei relativi libri genealogici;
g) la collaborazione con gli enti tecnici nazionali ed internazionali con le università, le autorità sanitarie, gli istituti e gli enti di studio e di ricerca, le imprese, gli enti locali, le federazioni sportive, le associazioni ed ogni altro soggetto del comparto utile al conseguimento del primario obiettivo del complessivo miglioramento della produzione ippica in Sardegna;
h) la collaborazione con le competenti istituzioni alla preservazione del patrimonio culturale pubblico del settore, anche attraverso la gestione del centro di documentazione presso la sede storica di rappresentanza di Palazzo Borgia in Ozieri, della bibilioteca specialistica, dell'archivio storico e corrente e dell'area espositiva dei reperti ed oggetti d'arte provenienti dal patrimonio pubblico e da eventuali acquisizioni e donazioni facenti parte del patrimonio dell'Istituto;
i) sulla base degli indirizzi della Giunta regionale, l'Istituto sardo del cavallo definisce un sistema di controlli interni, coordinato con quello dell'Amministrazione regionale, che disciplina il controllo strategico, le procedure per il controllo di gestione e le procedure di controllo della regolarità amministrativo-contabile.

 

Art. 4
Compiti della Giunta regionale

1. Al fine di garantire il funzionamento dell'Istituto la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, ne approva:
a) lo statuto;
b) il regolamento interno;
c) i bilanci di previsione e consuntivi;
d) i programmi annuali e pluriennali;
e) gli atti di indirizzo e le direttive cui deve attenersi nell'esercizio della propria attività;
f) la pianta organica.

2. Lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali dell'Istituto che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi, sono approvati dalla Giunta regionale ed inviati alla competente Commissione consiliare che esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine il parere s'intende acquisito.

 

Art. 5
Organi dell'Istituto sardo per il cavallo

1. Sono organi dell'Istituto sardo per il cavallo:
a) il direttore generale;
b) il comitato tecnico;
c) il comitato ristretto;
d) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 6
Direttore generale

1. La guida dell'Istituto sardo per il cavallo è affidata ad un direttore generale, di nomina del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il direttore generale è nominato tra i dirigenti del comparto regionale e degli enti ed agenzie, con laurea in medicina veterinaria o scienze agrarie e anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale non inferiore ai cinque anni; nel caso di non disponibilità di soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente comma nell'ambito della dotazione organica della Regione, il direttore generale è scelto, previa selezione pubblica per titoli, tra professionisti, esterni all'Amministrazione regionale, agli enti ed alle agenzie, provvisti del titolo di laurea in medicina veterinaria o scienze agrarie, con comprovata esperienza nel settore equino e curriculum dirigenziale e/o manageriale.

2. Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Istituto ed entro i limiti stabiliti dallo statuto, ha competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio; dirige e coordina le attività dell'istituto e verifica il raggiungimento degli obiettivi; a tal fine svolge le funzioni in conformità a quanto previsto all'articolo 24 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione); garantisce le funzioni di governo dell'ente; definisce, sulla base delle indicazioni strategiche della Giunta regionale, gli obiettivi ed i programmi annuali e pluriennali da attuare e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.

3. Alla direzione generale fanno capo i servizi generali, di segreteria e di staff ed il Centro di riproduzione equina. Quest'ultimo svolge i compiti funzionali alla riproduzione equina derivanti dall'applicazione della legge n. 30 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, ed agisce sotto la guida di un medico veterinario con funzioni di direttore sanitario, il quale risponde degli atti del centro direttamente al direttore generale ed alle autorità veterinarie ufficiali.

4. Il direttore generale dura in carica cinque anni rinnovabili solo una volta. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Nell'eventualità di commissariamento dell'ente da parte della Giunta regionale, al commissario straordinario nominato competono il medesimo trattamento economico e si applicano le medesime incompatibilità previste per il direttore generale nel presente comma.

 

Art. 7
Comitato tecnico

1. A supporto della definizione degli obiettivi e strategie tecniche della direzione generale l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentite le varie rappresentanze tecniche e degli allevatori del comparto in ambito regionale e aventi titolo rispetto agli obiettivi generali dell'Istituto, provvede alla nomina di un comitato tecnico costituito dallo stesso direttore generale, da un esperto ippologo di chiara e comprovata competenza tecnico-scientifica, da tre ippicoltori scelti in rappresentanza degli allevatori delle principali razze allevate in Sardegna, da un tecnico esperto nelle discipline olimpiche equestri e da un tecnico esperto del comparto ippico del galoppo e/o delle corse ad ostacoli. Tutti i componenti del comitato, al fine della formalizzazione della nomina, dichiarano sotto la propria responsabilità di non rappresentare interessi locali e soggettivi e di non far parte di organi direttivi di organizzazioni e/o società o cooperative con fini di lucro o recanti specifici interessi economici nel settore e di non avere rapporti economici attivi o passivi con essi. I componenti del comitato tecnico sono eletti secondo le procedure previste dallo statuto dell'Istituto.

2. Il comitato tecnico ha funzione consultiva e di rappresentanza tecnica delle istanze provenienti dal territorio, dall'allevamento, dal mercato, dallo sport e dalle scienze.

3. Il comitato tecnico è convocato dal direttore generale almeno due volte l'anno.

4. Il comitato tecnico dura in carica tre anni dalla nomina, i membri sono rinnovabili una sola volta e, in ogni caso, decadono in coincidenza con il termine della legislatura regionale.

5. I membri del comitato tecnico prestano la loro opera a titolo gratuito ed hanno diritto unicamente al rimborso delle spese per i pasti e per il raggiungimento della sede della riunione, come previsto per i dipendenti regionali.

6. In caso d'inerzia degli uffici rispetto alle prescrizioni del comma 3, il comitato direttivo può autoconvocarsi previa specifica istanza avanzata dalla maggioranza assoluta dei componenti, comunicandolo all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed al direttore generale.

7. Il comitato tecnico provvede alla nomina del proprio rappresentante in seno al comitato ristretto per l'individuazione e l'acquisto di riproduttori in Italia ed all'estero.

 

Art. 8
Comitato ristretto

1. Il comitato ristretto ha la specifica funzione dell'individuazione ed acquisto di riproduttori in Italia ed all'estero, sulla base delle indicazioni selettive finalizzate all'incremento delle razze equine allevate in Sardegna

2. Il comitato ristretto è composto:
a) dal direttore generale dell'Istituto;
b) da un veterinario dipendente dell'Istituto, dell'Amministrazione regionale o delle agenzie regionali con specifica competenza ippiatrica;
c) da un componente eletto tra i membri del comitato tecnico di cui all'articolo 7.

 

Art. 9
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

2. Al presidente e ai componenti del collegio competono i compensi previsti dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

 

Art. 10
Personale e patrimonio

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il personale di ruolo dell'Agenzia AGRIS Sardegna, già assegnato al Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico, è inquadrato nella dotazione organica dell'Istituto sardo per il cavallo con la salvaguardia del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto, ivi compreso quello integrativo e la garanzia dei diritti acquisiti. Il personale AGRIS, in servizio presso il Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico alla data del 1° gennaio 2009, successivamente assegnato ad altre strutture della stessa agenzia, può optare, entro i sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, per l'inquadramento nei ruoli dell'Istituto sardo per il cavallo.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, i beni patrimoniali mobili, immobili e animali in carico al Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico dell'Agenzia AGRIS Sardegna al 1° gennaio 2009 sono presi in carico dall'Istituto sardo per il cavallo.

3. Contestualmente all'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto sardo per il cavallo subentra all'Agenzia AGRIS in tutti i rapporti attivi e passivi vigenti e relativi al Dipartimento di ricerca per l'incremento ippico comprese le disposizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2008, n. 57/1, concernente l'Assegnazione al Comune di Ozieri dell'Ippodromo di Chilivani.

 

Art. 11
Abrogazioni

1. É abrogato il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).

2. É abrogato il comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

 

Art. 12
Norma finanziaria

1. Alle spese necessarie per l'attuazione della presente legge, per l'anno 2011, si fa fronte mediante il trasferimento di una quota di funzionamento pari alle risorse riferibili al bilancio consolidato 2010 dell'Agenzia AGRIS e destinate al funzionamento del Dipartimento per l'incremento ippico. A decorrere dal 1° gennaio 2012, si provvede al finanziamento dell'Istituto sardo per il cavallo a valere sulle risorse iscritte nella UPB S06.04.001 - cap. SC06.0807. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare in materia di agricoltura, in fase di stanziamento del proprio bilancio di previsione, eroga annualmente a favore dell'Istituto sardo per il cavallo un contributo di esercizio ed una quota investimenti sufficiente per consentire lo svolgimento delle attività e dei programmi dell'Istituto stesso e l'adeguamento delle proprie strutture e dotazioni, prevedendo il necessario ammodernamento e la contestuale garanzia del patrimonio storico ed esistente. Le necessarie variazioni al bilancio regionale sono apportate con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio credito e assetto del territorio.

2. Ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentito il direttore generale dell'Istituto, valutate le proposte derivanti dall'attività del comitato tecnico, formula la proposta di finanziamento dello stesso, coerente con la programmazione annuale o pluriennale della Regione.

3. L'Istituto provvede all'elaborazione di un proprio bilancio sulla base degli indirizzi politici e della programmazione delle attività.

4. L'Istituto sardo per il cavallo trasmette all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, all'atto della loro approvazione, il proprio bilancio di previsione ed il conto consuntivo con le relazioni tecniche sulla programmazione delle attività dell'Istituto e sul loro svolgimento.