CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 292
presentata dai Consiglieri regionali
CUCCU - BRUNO - AGUS - BARRACCIU - COCCO Pietro - CORDA - CUCCA -
DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - SORUl'8 luglio 2011
Istituzione della Fondazione Sardegna beni culturali
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
I beni culturali per la Sardegna, terra ricca di storia, arte e tradizioni, rappresentano una risorsa di inestimabile valore, determinante per lo sviluppo economico.
Negli anni, grazie anche all'applicazione di diverse leggi sull'occupazione, in particolare la legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e agli stanziamenti della Regione in favore degli enti locali per l'affidamento a soggetti privati e cooperative della gestione del patrimonio culturale sardo (biblioteche, archivi, musei e siti archeologici), il sistema cultura ha avuto un primo importante sviluppo. I cittadini hanno potuto così fruire di tale immenso patrimonio.
Dal 1984 sino ad oggi sono stati finanziati numerosi progetti che hanno garantito un'occupazione a tanti giovani laureati e al contempo la manutenzione, la custodia e l'apertura al pubblico dei più importanti siti archeologici e naturalistici e della quasi totalità dei musei presenti nell'Isola. Grazie al lavoro delle cooperative la Regione, le province e i comuni hanno potuto usufruire di un importante servizio. Dopo l'approvazione della legge regionale n. 14 del 2006, il cui obiettivo era quello di delineare un sistema volto ad assicurare l'esercizio unitario e coordinato delle funzioni di tutela e valorizzazione, si attendeva la definitiva regolamentazione della gestione del patrimonio culturale, ma così non è stato. Le continue proroghe e i mancati pagamenti hanno accresciuto le difficoltà delle società chiamate a gestire i beni che ora faticano a proseguire nelle loro attività.
Partendo dalla necessità di porre fine a questa fase di sperimentazione che genera incertezza nel servizio e precarietà nei posti di lavoro e con l'intento di dare continuità a un servizio essenziale per tutti i cittadini, si deve dare inizio a una nuova fase di gestione dei beni culturali. In tale prospettiva appare opportuna l'istituzione di una struttura di coordinamento, aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche e private, che con la sua attività migliori la qualità dei servizi di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Tale proposta di legge disciplina l'istituzione della Fondazione Sardegna beni culturali che ha tra i suoi compiti quello di tutelare, conservare, promuovere e valorizzare il patrimonio culturale sardo, garantendone la pubblica fruizione e l'apertura al pubblico.
Ottimizzando le risorse messe a disposizioni dai soci fondatori e garantendo al contempo una migliore gestione del personale, la Fondazione potrà dare vita a un sistema diffuso dei beni culturali della Sardegna. La Fondazione, per lo svolgimento delle sue attività, potrà infatti avvalersi di personale competente e qualificato. Al riguardo si ritiene opportuno dare priorità ai percorsi di stabilizzazione occupazionale dei lavoratori delle cooperative che in tutti questi anni hanno permesso la fruizione dei beni culturali.
Descrizione dell'articolato della proposta di legge
La presente proposta di legge è formata da 15 articoli.
L'articolo 1 definisce l'oggetto della presente legge. La Regione, riconoscendo il settore dei beni culturali come una risorsa determinante per lo sviluppo economico del territorio, assume l'iniziativa di costituire una fondazione avente ad oggetto la gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e naturalistico sardo.
L'articolo 2 disciplina l'istituzione della Fondazione Sardegna beni culturali.
L'articolo 3 illustra le finalità e i compiti della Fondazione.
L'articolo 4 prevede che alla Fondazione possano aderire le province e i soggetti privati.
L'articolo 5 stabilisce le modalità di costituzione della Fondazione.
L'articolo 6 concerne la costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione e i finanziamenti annui che i soci elargiscono per lo svolgimento delle attività istituzionali.
L'articolo 7 definisce la sede e l'ambito territoriale della Fondazione e regola il trasferimento del personale dipendente dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle cooperative o dei soggetti che a vario titolo sono impegnati nei progetti di gestione e valorizzazione dei beni culturali, alla Fondazione.
L'articolo 8 illustra gli organi della Fondazione (consiglio d'amministrazione, presidente, assemblea dei soci e collegio dei revisori dei conti).
L'articolo 9 definisce le funzioni, la composizione e i compiti del consiglio d'amministrazione.
L'articolo 10 disciplina il ruolo del presidente, rappresentante legale della Fondazione, che sovrintende al buon funzionamento della Fondazione e assicura la piena attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio d'amministrazione.
L'articolo 11 riguarda l'assemblea dei soci che è composta dai rappresentanti delle province e dei soggetti privati che hanno aderito alla Fondazione.
L'articolo 12 si sofferma sul collegio dei revisori dei conti che esercita funzioni di controllo e di verifica contabile.
L'articolo 13 prevede il versamento a favore della Fondazione di uno stanziamento annuale deliberato dalla Giunta regionale a titolo di concorso al finanziamento della stessa.
L'articolo 14 enuncia le disposizioni finanziarie.
L'articolo 15 contiene le indicazioni relative all'attuazione della proposta di legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto1. La Regione riconosce il settore dei beni culturali come una risorsa determinante per lo sviluppo economico del territorio e ne promuove la valorizzazione, sostenendo l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche statali e regionali per la realizzazione di un sistema di gestione dei musei, dei siti archeologici e di tutto il patrimonio culturale della Sardegna.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione assume l'iniziativa di costituire una fondazione avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e ambientale sardo, aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti e delle istituzioni private che attivamente concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
Art. 2
Fondazione Sardegna beni culturali1. La Regione costituisce la Fondazione Sardegna beni culturali, di seguito denominata Fondazione, a cui possono partecipare ed essere adeguatamente rappresentati negli organi di gestione, in qualità di soggetti fondatori, il Ministero per i beni e le attività culturali e le province della Sardegna.
Art. 3
Finalità e compiti della fondazione1. La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, ha tra i suoi compiti quello di tutelare, conservare, promuovere, valorizzare e gestire il patrimonio culturale sardo, garantendone la pubblica fruizione e l'apertura al pubblico.
2. La Fondazione definisce strategie e obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna, elaborando piani strategici di sviluppo.
3. Uno degli obiettivi che la Fondazione persegue è quello di promuovere l'integrazione tra gli istituti e i luoghi della cultura per ottimizzare l'uso delle risorse e per costruire un sistema diffuso dei beni culturali della Sardegna.
4. La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 può:
a) sviluppare tutte le attività editoriali e di comunicazione funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi;
b) promuovere corsi e convegni, iniziative pubbliche, concorsi, borse di studio e tutto quanto possa favorire lo sviluppo e la conoscenza del patrimonio culturale sardo;
c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di enti pubblici e/o privati;
d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
e) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
f) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività.5. Nel quadro degli scopi sopra individuati, la Fondazione sviluppa, nelle forme più opportune, iniziative congiunte con altri enti italiani e stranieri, nonché con pubbliche amministrazioni, con organismi internazionali e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico e privato.
Art. 4
Soci1. La Regione partecipa alla Fondazione in qualità di socio fondatore e assicura un finanziamento annuale.
2. Le province della Sardegna e i soggetti privati che intendono aderire alla Fondazione, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, inviano formale richiesta alla Giunta regionale.
3. Le province della Sardegna e i soggetti privati che intendono, invece, aderire alla Fondazione dopo la sua costituzione, presentano domanda al consiglio d'amministrazione che si pronuncia sulla loro ammissione dopo aver valutato l'attitudine a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione.
Art. 5
Costituzione1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, nelle forme previste dal Codice civile, il Presidente della Regione sottoscrive gli accordi e adempie a tutti gli atti necessari alla costituzione della Fondazione. Al riguardo, firma l'atto costitutivo e lo statuto che sono redatti secondo le disposizioni della presente legge e secondo le indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
Art. 6
Patrimonio e conferimenti dei soci1. La Regione concorre alla costituzione del patrimonio iniziale e ai costi della costituzione della Fondazione.
2. I soci, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, contribuiscono alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della Fondazione attraverso:
a) l'apporto di beni mobili e immobili, secondo le modalità stabilite dallo Statuto;
b) il conferimento dei diritti d'uso sui beni immobili di proprietà;
c) finanziamenti annui a titolo di concorso alle spese di funzionamento per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Art. 7
Sede e personale1. La Fondazione ha sede in Cagliari, presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
2. La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione.
3. Il personale dipendente dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle cooperative o dei soggetti che a vario titolo sono impegnati nei progetti di gestione e valorizzazione dei beni culturali, che alla data di approvazione della presente legge risultava impiegato per almeno trentasei mesi negli ultimi cinque anni, è trasferito, a domanda, alla Fondazione nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale.
4. Il personale trasferito è inquadrato dalla Fondazione con le garanzie dell'articolo 2112 del Codice civile, facendo esclusivo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza; in ogni caso allo stesso personale, nell'applicazione del contratto collettivo di lavoro, è garantito un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dall'ente di provenienza all'atto del trasferimento.
5. L'ente di provenienza provvede alla liquidazione di tutti i crediti esigibili che il prestatore di lavoro ha maturato all'atto del trasferimento.
Art. 8
Organi della fondazione1. Sono organi della Fondazione:
a) il consiglio d'amministrazione;
b) il presidente;
c) l'assemblea dei soci;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 9
Consiglio d'amministrazione1. Il consiglio d'amministrazione è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali svolge le funzioni di presidente e due eletti dall'assemblea dei soci.
2. Il consiglio d'amministrazione esercita le seguenti funzioni:
a) adotta la proposta di statuto e le sue modificazioni;
b) approva i regolamenti;
c) delibera la dotazione organica del personale;
d) approva i bilanci;
e) approva i piani annuali e pluriennali di attività e i relativi interventi;
f) verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dalle strutture organizzative sotto gli aspetti della economicità, dell'efficienza e della qualità.
Art. 10
Presidente della fondazione1. Al presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, convoca e presiede, con diritto di voto, le adunanze del consiglio d'amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno.
2. Al presidente spetta un compenso annuo stabilito dal consiglio d'amministrazione.
3. Il presidente sovrintende al buon funzionamento della Fondazione e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio d'amministrazione.
4. Al presidente spetta anche il compito di vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni.
5. Il presidente ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, ad eccezione dei poteri attribuiti espressamente al consiglio d'amministrazione e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento delle finalità statutarie.
Art. 11
Assemblea dei soci1. L'assemblea dei soci è composta dai rappresentanti delle province della Sardegna e dei soggetti privati di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge.
2. Spetta all'assemblea dei soci nominare quattro membri del consiglio d'amministrazione.
Art. 12
Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
2. I revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti e sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero di giustizia.
3. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, a norma degli articoli 2403 e 2407 del Codice civile e del regolamento di amministrazione e contabilità della Fondazione.
4. In caso di accertata e persistente grave irregolarità amministrativa e contabile nella gestione della Fondazione il collegio dei revisori dei conti ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale.
5. Ai revisori effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal consiglio d'amministrazione.
Art. 13
Stanziamento annuale1. La Giunta regionale delibera il versamento in favore della Fondazione di uno stanziamento annuale a titolo di concorso al finanziamento della stessa.
Art. 14
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), con la legge finanziaria.
Art. 15
Clausola valutativa1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e delle attività promosse dalla Fondazione per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e ambientale sardo.
2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione in ordine all'istituzione della Fondazione Sardegna beni culturali.
3. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta entro il mese di marzo di ogni anno alla competente Commissione consiliare, una relazione che contiene la descrizione delle attività e degli interventi realizzati dalla Fondazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati, nonché il dettaglio delle risorse impegnate a tal fine.