CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 290

presentata dai Consiglieri regionali
STERI - CAPELLI - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU -
SANNA Matteo

il 5 luglio 2011

Norme e incentivi a favore della famiglia

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge vuole porre la famiglia al centro dell'azione politico-amministrativa della Regione, riconoscendole il ruolo fondamentale che essa svolge per la crescita civile della società tutta.

Il tema della famiglia è stato più volte argomento di dibattito ed oggetto di differenti proposte di legge. Peraltro, forse anche a causa delle differenti opinioni circa il modo di intendere la famiglia, sino ad oggi non è stato possibile giungere da parte della Regione all'approvazione di un organico testo di legge che ponga al proprio centro la famiglia.

Nel frattempo l'esigenza di introdurre un'espressa disciplina in materia si è accresciuta. Basti considerare che nel corso di questi ultimi anni la famiglia ha subito profonde trasformazioni, per lo più in negativo. Da un lato, l'aumento delle separazioni tra i coniugi, l'impossibilità di mantenere gli anziani all'interno della famiglia, il calo della natalità, così ingente che ha reso la Sardegna una delle regioni italiane con il minor numero di bambini, hanno contribuito e contribuiscono a determinare il fenomeno di progressivo decremento del nucleo familiare, il cui numero di membri si riduce costantemente, e l'aumento delle famiglie mononucleari e degli anziani soli. Per contro la mancanza e la perdita del lavoro ed il sentimento generalizzato di sfiducia nel futuro hanno determinato e continuano a determinare la permanenza dei figli nel nucleo familiare d'origine ben oltre l'età adulta.

La crisi dell'istituzione familiare riflette senza dubbio le vicende storiche proprie del sistema di cui è parte; ma è da ricercarsi anche nella scarsa attenzione e nell'assenza progettuale finora mostrate nei suoi confronti dalla politica.

La famiglia, oggigiorno, è stretta da un contesto sociale ed economico fortemente penalizzante e si trova pertanto a scontrarsi con un sistema che nei fatti ne osteggia la promozione.

In questa situazione si è ritenuto opportuno, anche riprendendo proposte presentate nelle precedenti legislature che tuttavia appaiono ancora attuali, avanzare questa proposta che pone al proprio centro una serie di interventi ispirati alla realizzazione del principio di solidarietà.

In particolare, dopo avere enunciato le finalità (articolo 1) e gli obiettivi (articolo 2), la proposta si articola in una serie analitica di interventi a sostegno della famiglia. Così l'articolo 3 prevede la costituzione di un Fondo di solidarietà avente lo scopo di erogare contributi finanziari nelle specifiche ipotesi ivi previste; l'articolo 4 prevede interventi volti a favorire la costituzione di associazioni banche del tempo rivolte alla realizzazione di una rete di cooperazione e di solidarietà tra famiglie; l'articolo 5 prevede interventi per favorire la realizzazione di servizi per l'infanzia; l'articolo 6 la costituzione di centri di mediazione familiare.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, riconosce la famiglia quale elemento essenziale della società ed attua politiche volte a promuovere, tutelare e valorizzare la famiglia.

2. La Regione promuove e realizza un sistema organico di sostegno dei nuclei familiari e favorisce la formazione di nuove famiglie. A tal fine favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna; sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli; persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare; attua, anche attraverso l'azione degli enti locali, politiche sociali sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia.

3. Per servizio pubblico alla famiglia si intende ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti programmatori regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la qualità, la trasparenza ed il migliore rapporto costi-benefici del servizio stesso.

 

Art. 2
Obiettivi

1. La Regione nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione persegue i seguenti obiettivi:
a) garantire il diritto di ogni persona di formare un proprio nucleo familiare;
b) sostenere le famiglie esistenti mediante la rimozione di tutti gli ostacoli che creano difficoltà nel corso della vita familiare, quali quelli di carattere economico, abitativo e della salute, anche attraverso la promozione di agevolazioni finanziarie;
c) incentivare il valore di una procreazione consapevole e responsabile, rafforzando il principio della corresponsabilità da parte di entrambi i genitori nei confronti dei figli, concorrendo a rimuovere altresì gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della volontà di procreare anche garantendo ai genitori il supporto per superare eventuali limitazioni di carattere economico;
d) garantire la tutela dei minori, soprattutto in ordine all'accesso alle cure mediche, all'istruzione, alle attività sportive e a tutte le varie forme di aggregazione sociale;
e) promuovere e sostenere l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, con particolare attenzione al mantenimento del rapporto tra generazioni ed al contenimento di eventuali situazioni di disagio e sofferenza fisica o psichica presenti all'interno del nucleo familiare;
f) promuovere iniziative volte a favorire le pari opportunità tra uomo e donna e la equilibrata condivisione degli impegni di cura e sostentamento della famiglia;
g) garantire, all'interno del nucleo familiare, l'assoluta parità tra donne e uomini;
e) promuovere politiche di sensibilizzazione per diffondere tra tutti i cittadini un maggiore senso civico rivolto alla solidarietà verso i nuclei familiari più deboli, che affrontano situazioni di disagio e che non riescono a trovare una propria identità all'interno della comunità;
h) fornire una completa assistenza morale, psicologica ed economica, ai nuclei familiari che abbiano avuto un grave lutto a causa di incidente sul lavoro tale per cui venga meno la fonte primaria di sussistenza;
i) promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili;
j) sostenere le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;
k) garantire qualsiasi altra iniziativa, non compresa tra questi obiettivi, che possa intervenire per rendere più forte il ruolo della famiglia all'interno della società.

 

Art. 3
Fondo di solidarietà

1. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è costituito un apposito fondo, denominato Fondo di solidarietà. Le regole di costituzione e gestione di tale fondo e le modalità applicative della misura sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

2. La Regione, ogni anno, in sede di approvazione della legge finanziaria e di bilancio, stanzia le risorse da destinare all'attuazione della presente legge.

3. La Regione, avvalendosi delle risorse annualmente stanziate nel fondo di solidarietà, eroga contributi finalizzati:
a) all'acquisto di beni di prima necessità per i bambini da 0 a 3 anni (latte di crescita, pannolini, ecc.); di testi scolastici ed all'iscrizione ad attività sportive e culturali;
b) a diminuire il peso economico-finanziario del canone di locazione, in misura non superiore ad euro 3.500 annui, in favore delle famiglie che si trovino in gravi difficoltà economiche;
c) ad aiutare le famiglie che abbiano avuto un grave lutto a causa di incidente sul lavoro tale per cui venga meno la fonte primaria di sussistenza;
d) al sostegno delle famiglie numerose per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido e di scuole materne per ciascun figlio successivo al secondo;
e) alla concessione di prestiti d'onore, da restituire secondo piani di durata massima di dieci anni con interessi a tasso zero, alle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica collegata a specifici e documentati problemi familiari, lavorativi o sanitari;
f) alla rimozione di ostacoli di natura, economica per consentire la formazione e lo sviluppo di nuove famiglie mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ovvero concorso nell'abbattimento del tasso di interesse su prestiti richiesti dalle giovani coppie per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate all'accesso alla prima casa.

4. L'erogazione di tali contributi avviene attraverso il rilascio di carte elettroniche che sono denominate: "BabyCard", se rilasciate in favore di minori da 0 a 3 anni, "YoungCard", se rilasciate in favore di minori da 3 a 18 anni, e "SolidarietàCard" negli altri casi.

5. Condizione essenziale per godere dei predetti strumenti di assistenza ed incentivazione è l'effettiva sussistenza di una situazione di disagio, comprovata da una condizione economica tale per cui il reddito familiare complessivo risulti inferiore alla soglia di povertà relativa determinata annualmente dall'ISTAT per il singolo cittadino, moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare ovvero dal possesso di un reddito che non superi il limite di euro 20.000 annui certificato dal modello ISEE.

 

Art. 4
Associazioni banche del tempo

1. La Regione valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte alla realizzazione di una rete di cooperazione e di solidarietà tra famiglie, favorendo forme di auto aiuto e di associazionismo tra le persone. In particolare, la Regione favorisce l'organizzazione e l'attivazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di "banche del tempo". Inoltre, la Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.

2. A questo scopo la Regione promuove e contribuisce finanziariamente nei comuni della Sardegna alla costituzione ed al funzionamento di associazioni private denominate "banche del tempo". La Regione, a tale fine, promuove campagne informative, azioni di sostegno ed iniziative di sensibilizzazione.

3. Per "banche del tempo", ai fini del comma 2, si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, sono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.

 

Art. 5
Servizi per l'infanzia

1. La Regione eroga finanziamenti in conto capitale in favore delle aziende che organizzano al loro interno servizi per l'infanzia indirizzati alle madri lavoratrici, al fine di contribuire all'adeguamento, ampliamento o ristrutturazione dei locali destinati a tali servizi, nonché all'acquisto di attrezzature idonee.

 

Art. 6
Centri di mediazione familiare

1. La Regione favorisce la diffusione dei servizi di aiuto per la risoluzione delle situazioni di conflittualità familiare, sostiene e promuove interventi finalizzati alla riorganizzazione delle relazioni familiari ed alla composizione o attenuazione dei conflitti in caso di separazione o di divorzio.

2. A questo scopo la Regione favorisce la costituzione nei comuni della Sardegna dei centri di mediazione familiare che offrano assistenza in favore dei coniugi che:
a) decidano di porre fine al vincolo matrimoniale al fine di facilitare il raggiungimento di accordi di separazione volti alla riorganizzazione familiare che andrà a regolare la loro vita futura e quella dei figli;
b) vivano una situazione di conflitto in famiglia al fine di facilitare la possibilità di confronto tra gli stessi che consenta loro di ritrovare un proprio ruolo coniugale e/o genitoriale.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 10.000.000 per l'anno 2011 ed in euro 30.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2013.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti modifiche:

in diminuzione

UPB S08.01.002
Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente
2011 euro 10.000.000
2012 euro 30.000.000
2013 euro 30.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011);

in aumento

UPB S05.03.009
Interventi vari nel settore socio-assistenziale - parte corrente
2011 euro 10.000.000
2012 euro 30.000.000
2013 euro 30.000.000

3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.