CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 289

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - DIANA Giampaolo - MELONI Marco - SOLINAS Antonio - BRUNO - AGUS - BARRACCIU - CORDA - CUCCA - CUCCU - ESPA - MANCA - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SORU

il 1° luglio 2011

Norme sulla istituzione e promozione delle aree produttive ecologicamente attrezzate

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il tema delle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) è stato introdotto per la prima volta nella legislazione nazionale con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni dallo Stato alle regioni e agli enti locali.

Con l'articolo 26 del decreto, infatti, vengono indicate le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come i soggetti che "disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte di soggetti pubblici o privati … omissis … nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, … omissis …. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti. Le regioni e le province autonome individuano le aree … omissis … scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati".

Il decreto, nel rimandare alle regioni il compito di disciplinare la materia, indica con puntualità gli obiettivi di fondo, realizzare aree produttive con caratteristiche tali da garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Viene, inoltre, introdotta l'esigenza di costituire le condizioni per pervenire a forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi e viene altresì previsto, per gli impianti produttivi localizzati in aree ecologicamente attrezzate, l'esonero dall'obbligo dell'acquisizione delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei servizi in dotazione alle aree stesse.

Gli obiettivi principali che si intende perseguire con la realizzazione di ambiti produttivi ecologicamente attrezzati, possono essere così sintetizzati:
- messa in comune dei principali servizi ambientali (acqua, energia, rifiuti);
- ottimizzazione dell'organizzazione delle attività produttive ad elevato impatto ambientale;
- riqualificazione di ambiti degradati dismessi;
- miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica dei comprensori produttivi esistenti o dismessi e ricostruiti;
- aumento degli standard qualitativi degli ambiti produttivi per favorire l'insediamento di attività ad alto livello innovativo sotto il profilo della specificità delle produzioni;
- diminuzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi.

A tal fine viene individuato un approccio cooperativo che si estrinseca nell'adozione di impianti ed infrastrutture di natura collettiva all'interno dall'area industriale o artigianale, in particolare per quanto riguarda la depurazione, la centralizzazione dello stoccaggio dei rifiuti, la produzione di energia a servizio dell'area ed il servizio idrico. Allo stesso tempo si prevede l'individuazione di un gestore unitario che si occupi dei servizi comuni entro i confini dell'area.

L'obiettivo più generale che si intende conseguire con il nuovo approccio attraverso le APEA può sintetizzarsi nello sviluppo economico improntato alla sostenibilità ambientale. Il passaggio cruciale attraverso cui conseguire questo obiettivo è rappresentato dal coinvolgimento degli enti locali, titolari delle aree, assieme alle imprese ed agli operatori privati in generale, nonché nella limitazione del consumo di territorio attraverso il recupero e la riqualificazione delle aree esistenti e di quelle dismesse.
Con la presente proposta di legge si intende contribuire a recuperare un ritardo della nostra Regione su un terreno, quello dello sviluppo sostenibile, che è sempre più urgente affrontare ed ancora più urgente lo è per la nostra Isola che nella salvaguardia dell'ambiente può trovare la principale chiave per il rilancio dello sviluppo.

L'articolo 1 riporta le finalità della legge, sintetizzabili nella promozione dei processi produttivi in sintonia con la salvaguardia ambientale attraverso la creazione, tramite la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate, di un modello di governo del territorio orientato alla sostenibilità e fondato sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

All'articolo 2 vengono indicati gli obiettivi della legge, consistenti nell'offrire alle imprese la possibilità di accedere a una dotazione di servizi comuni che possano facilitarne l'insediamento e la relativa certificazione ambientale, con accrescimento della competitività sul mercato. Per i soggetti pubblici è fondamentale l'obiettivo di una consistente riduzione degli impatti ambientali cumulativi derivanti dalla realizzazione di ambiti specializzati per attività produttive.

Nell'articolo 3 vengono definite le aree produttive ecologicamente attrezzate e, in particolare, le aree di nuova realizzazione, le aree esistenti da riqualificare o dismesse da riattivare e le aree sovra comunali.

L'articolo 4 individua i risultati attesi, riassumibili nella diminuzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi, nella riqualificazione dei siti degradati e dismessi, nella migliore qualità architettonica e paesaggistica delle aree produttive e nell'aumento degli standard qualificativi degli ambiti produttivi.

L'articolo 5 indica il percorso per la formulazione, da parte della Giunta regionale, di un programma pluriennale di intervento nel settore che indichi le misure da attivare nel periodo di riferimento.

All'articolo 6 si prevede l'adozione di un apposito regolamento che definisca i criteri generali ed i parametri tecnici per la disciplina delle aree ecologicamente attrezzate.

Negli articoli 7 e 8 viene specificato il ruolo degli enti locali e si individuano nelle province le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata in sede regionale.

Nell'articolo 9 si prevede l'istituzione di un comitato di coordinamento tecnico che esprime un parere tecnico sul programma pluriennale d'intervento di cui all'articolo 5 e sui suoi successivi aggiornamenti.

Nell'articolo 10 viene attribuito all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sardegna (ARPAS) il ruolo di supporto all'azione delle province nello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge.

All'articolo 11 si fa riferimento all'impegno della Regione di promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione nella materia in esame con la presente legge.

L'articolo 12 prevede la soppressione delle norme che vengono superate con l'approvazione della presente legge.

L'articolo 13 contiene le disposizioni finanziarie.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. Allo scopo di promuovere processi produttivi in sintonia con la salvaguardia dell'ambiente ed in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), la Regione favorisce la realizzazione di Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).

2. Le aree di cui al comma 1 sono finalizzate alla promozione ed allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi siano gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire una qualità ambientale complessivamente elevata, unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

3. L'insieme delle APEA contribuisce alla creazione di un modello di governo del territorio orientato alla sostenibilità, fondato su relazioni collaborative tra soggetti pubblici e privati.

 

Art. 2
Obiettivi

1. La Regione, in armonia con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all'articolo 1 con interventi diretti a favorire:
a) la possibilità per le imprese di accedere a una dotazione di servizi comuni che possano facilitarne l'insediamento, soprattutto per le piccole e medie imprese, rendendo più agevole l'ottenimento di certificazioni ambientali e aumentandone la competitività sul mercato;
b) la prospettiva per i soggetti pubblici di una maggior garanzia della riduzione degli impatti cumulativi ambientali al momento della pianificazione e progettazione degli interventi di realizzazione di ambiti specializzati per attività produttive.

 

Art. 3
Aree produttive ecologicamente attrezzate

1. Gli ambiti specializzati per attività produttive industriali, artigianali, o miste sono definiti Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) quando sono dotate di un sistema di controllo delle emissioni di inquinanti e di riduzione dei gas climalteranti.

2. Le APEA sono caratterizzate dalla presenza e dalla gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e servizi idonei a garantire il rispetto dell'ambiente in un'ottica di sviluppo sostenibile, in conformità ai principi di prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento, con la finalità di conseguire, unitamente alla competitività del sistema produttivo, la salvaguardia dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

3. Le APEA si distinguono in:
a) aree nuove da realizzare come APEA: aree produttive da realizzare su terreni non edificati o su aree appartenenti ad insediamenti dismessi; sono ricomprese le aree derivanti da interventi di trasformazione di insediamenti esistenti che comportano, anche a causa della rilevanza urbanistico-territoriale, la realizzazione di un insediamento del tutto diverso dal precedente;
b) aree esistenti da riqualificare come APEA: aree produttive per le quali sussiste un programma di miglioramento delle dotazioni e delle prestazioni ambientali, finalizzato al raggiungimento dei caratteri e dei requisiti di APEA, sulla base di accordi o intese stipulati tra gli enti ed organismi pubblici competenti e le imprese presenti nell'area in conformità con le normative statali e regionali;
c) APEA sovracomunali: aree produttive il cui rilievo dimensionale o qualitativo produce effetti sociali, territoriali ed ambientali diffusi su più comuni, anche quando l'area interessi il territorio amministrato da un solo comune; le APEA sovracomunali di nuova realizzazione favoriscono la riqualificazione e rilocalizzazione in modo da limitare la proliferazione di nuove aree di piccola dimensione.

 

Art. 4
Risultati attesi

1. I risultati attesi dalla realizzazione delle APEA, sia per aree produttive di nuovo impianto sia per la riconversione/riqualificazione di quelle esistenti, riguardano:
a) la riqualificazione di ambiti degradati dismessi;
b) il miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica dei comprensori produttivi esistenti o dismessi e ricostruiti;
c) l'aumento degli standard qualitativi degli ambiti produttivi per favorire l'insediamento di attività ad alto livello innovativo sotto il profilo della specificità delle produzioni;
d) la diminuzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi.

2. Al fine di conseguire i risultati di cui al comma 1, le APEA sono progettate, realizzate e gestite sulla base di criteri di eco-efficienza, allo scopo di garantire un sistema di gestione integrato degli aspetti ambientali, la riduzione e prevenzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, la tutela della salute e della sicurezza nonché un miglioramento ambientale diffuso del territorio.

 

Art. 5
Programmazione degli strumenti d'intervento

1. La Giunta regionale adotta, con riferimento a tutti gli ambiti economico-produttivi interessati, un programma pluriennale d'intervento finalizzato a favorire la realizzazione delle APEA che individui gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento.

2. Il programma pluriennale d'intervento, prima dell'adozione, è sottoposto al parere tecnico del comitato di coordinamento di cui all'articolo 9 e al parere della Commissione consiliare competente, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

3. Il programma pluriennale d'intervento è aggiornato periodicamente in relazione alle mutate esigenze del quadro economico regionale con le procedure di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 6
Criteri generali e parametri tecnici

1. La Regione, con regolamento, definisce i criteri generali ed i parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:
a) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
b) alle modalità di acquisizione, eventualmente anche mediante espropriazione, dei terreni ricompresi nelle aree;
c) alla qualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne ed alla omogeneità degli interventi edilizi;
e) alla individuazione ed alla valutazione dei requisiti ambientali atti a privilegiare l'insediamento di particolari attività produttive e di impresa, anche ai fini del controllo delle dinamiche di ricambio dell'area;
f) all'insediamento prioritario, in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali, di aree produttive ecologicamente attrezzate, al fine di privilegiarne e potenziarne lo sviluppo, promuovendo altresì adeguati processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente;
g) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.

2. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la proposta di regolamento di cui al comma 1 su indicazione congiunta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell'industria, da sottoporre al Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione.

 

Art. 7
Ruolo degli enti locali

1. Le province definiscono i criteri e le priorità strategiche per l'individuazione delle aree di cui all'articolo 1, sulla base dei criteri generali dettati dalla Regione. È in ogni caso privilegiato l'insediamento prioritario di tali aree nell'ambito delle zone o dei comparti produttivi già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi.

2. I comuni provvedono, sulla base degli atti di cui al comma 1, alla individuazione e realizzazione delle aree di cui all'articolo 2.

 

Art. 8
Autorizzazioni

1. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti, secondo quanto disposto dall'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.

2. In sede regionale l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata, disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni, e ai relativi controlli, è individuata nella provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell'attività.

 

Art. 9
Comitato di coordinamento

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, un comitato di coordinamento, composto dal direttore generale dell'ARPAS e da un rappresentante per ciascuna provincia, che esprime un parere tecnico sul programma pluriennale d'intervento di cui all'articolo 5 e sui suoi successivi aggiornamenti.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le modalità di costituzione e funzionamento del comitato.

 

Art. 10
Funzioni dell'ARPAS

1. Le province si avvalgono, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza ai sensi della presente legge, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sardegna (ARPAS), nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Sardegna).

 

Art. 11
Innovazione e ricerca

1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione nella materia oggetto della presente legge.

 

Art. 12
Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è abrogato.

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Alla quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna).