CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 283

presentata dai Consiglieri regionali
RODIN - DIANA Mario - PITTALIS - LAI - CAMPUS - ZEDDA Alessandra - STOCHINO - GRECO - FLORIS Rosanna - PIRAS - LOCCI - PETRINI - PERU - SANJUST

il 6 maggio 2011

Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni locali della Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Questa proposta di legge intende favorire e sostenere la diffusione della rendicontazione sociale negli enti locali dell'Isola in modo da rispondere alla crescente richiesta di rendere conto da parte delle pubbliche amministrazioni del loro operato nei confronti della società e del cittadino ("accountability").

Il tema della responsabilità dell'amministrazione pubblica è centrale nei processi di riforma degli assetti istituzionali di sistema pubblico in stretta aderenza al mutato ruolo dello Stato nella società.

Oggi la pubblica amministrazione e gli enti locali devono assicurare la produzione di servizi in quantità e qualità corrispondenti alle attese dei cittadini, delle famiglie, delle imprese (Stato dei servizi) e ultimamente alla capacità di agire in una logica di rete valorizzando e potenziando tutte le opportunità offerte dai diversi attori sociali (Stato regolatore).

Le condizioni in cui questo ruolo deve essere assicurato sono oggi particolarmente complesse, sia per questioni collegate alla riduzione dei trasferimenti da parte del Governo, sia per i processi in atto di riforma a livello di sistema pubblico, con particolare riferimento al federalismo fiscale. Si tratta di modificazioni profonde della struttura sociale in grado di innescare anche competizioni e confronti tra i diversi territori. In questo quadro, le condizioni di vita ed il contesto politico più generale, stanno determinando un aumento dell'attenzione sulla qualità dei servizi da parte dei cittadini.

La pubblica amministrazione, e in modo speciale gli enti locali, giocano in questa situazione un ruolo chiave, dovendo fronteggiare fenomeni di crisi sociale profonda, tensioni economiche e culturali, fenomeni di spopolamento dei piccoli comuni non della fascia costiera.

Appare in tutta evidenza la necessità di sostenere gli enti locali nell'attivazione di progetti che abbiano l'obiettivo del miglioramento continuo della qualità della vita dei cittadini. Gli enti locali saranno aiutati a dotarsi di strumenti in grado di permettere l'accesso sempre più ampio alle informazioni sulla loro organizzazione, sugli indicatori della gestione e sull'utilizzo delle risorse. Si favorirà l'adozione di nuove forme di controllo e di trasparenza da parte dei cittadini, e si stimolerà anche la condivisione e la coesione all'interno delle comunità.

Il territorio regionale è suddiviso in 377 comuni, di cui l'84 per cento è inferiore ai 5.000 abitanti e, come noto, i piccoli comuni risentono in misura maggiore della mancanza di adeguate risorse tecniche e professionali che permettano loro di affrontare complessi temi che alla luce del federalismo assumeranno sempre maggiore importanza.

L'attuazione del federalismo fiscale, pur gradualmente, sancirà il superamento del criterio della spesa storica a favore della spesa standard. Questo fatto, all'interno di enti locali di piccole dimensioni, potrebbe rappresentare un fenomeno con potenzialità disgregante, sul quale è doveroso intervenire per tempo ed opportunamente.

La capacità anche dei piccoli enti locali di rivedere l'offerta dei servizi pubblici in modo efficace e in grado di soddisfare i reali bisogni dei cittadini, diventa un nodo strategico per la stabilità delle comunità locali e per la qualità della vita. È necessario che la voce del cittadino e le sue esigenze siano conosciute, comprese e soddisfatte, tenendo ben presente che la loro soddisfazione è una responsabilità importante che né l'ente locale né la pubblica amministrazione in generale, possono derogare in quanto assunta nei confronti del cittadino.

È proprio in momenti di crisi come quella attuale che si giocano le prospettive future, ed è proprio in questi momenti che si pongono le basi per effettive modifiche strutturali delle condizioni di funzionamento, di livello di innovazione, di competitività e soprattutto di qualità della vita.

Per raggiungere gli obiettivi fin qui considerati è necessario mettere a disposizione degli enti locali risorse che consentano di avviare progetti di "accountability", di responsabilità sociale, che mirino al rendere conto del proprio operato nei confronti della società e del cittadino.

Per questi motivi il sostegno e la diffusione della rendicontazione sociale negli enti locali dell'Isola permetterà di dare risposta alla crescente richiesta di "accountability", cioè del rendere conto da parte delle pubbliche amministrazioni del loro operato nei confronti della società e del cittadino attraverso la co-creazione di valore pubblico, la gestione strutturata della trasparenza, la partecipazione nell'individuazione delle ricadute sociali desiderabili.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove e sostiene la rendicontazione sociale da parte dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali, degli enti locali e degli enti funzionali operanti nelle materie di competenza regionale, quale processo con cui dar conto alla comunità dei risultati e degli effetti sociali raggiunti, a fronte degli impegni assunti e delle risorse pubbliche impiegate, al fine di migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini.

2. La presente legge persegue, in particolare, l'obiettivo di sviluppare la capacità delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 di attuare efficaci processi di rendicontazione sociale, attraverso documenti quali il bilancio sociale annuale, il bilancio sociale di mandato, il bilancio ambientale, il bilancio di genere, i rapporti e bilanci di settore e altri documenti di rendicontazione sociale.

 

Art. 2
Linee guida per la rendicontazione sociale

1. Al fine di offrire agli enti interessati ai processi di rendicontazione sociale principi, metodologie e standard di riferimento atti ad assicurare un adeguato livello qualitativo di tali processi, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le linee guida per la redazione, approvazione e comunicazione dei documenti di rendicontazione sociale.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite e aggiornate periodicamente tenendo conto dei seguenti criteri:
a) volontarietà dell'adozione delle forme di rendicontazione sociale da parte dei singoli enti;
b) adeguatezza delle forme di rendicontazione sociale rispetto alle caratteristiche istituzionali, dimensionali e funzionali delle diverse categorie di enti;
c) gradualità nell'introduzione dei processi di rendicontazione, privilegiando i settori di attività di maggiore impatto sulle comunità;
d) aggiornamento costante delle linee guida in relazione all'evoluzione della disciplina.

 

Art. 3
Formazione e assistenza tecnica

1. L'Amministrazione regionale sostiene iniziative di formazione e di assistenza tecnica destinate in particolare agli operatori delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, nelle materie concernenti la rendicontazione sociale.

 

Art. 4
Contributi agli enti locali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali che adottano forme di rendicontazione sociale.

2. I contributi sono concessi sulla base di programmi organici che, formulati dagli enti richiedenti tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 2, definiscano la tipologia e la periodicità dei documenti di rendicontazione sociale.

3. Sono ammesse a contributo le spese per la redazione, composizione, diffusione e valutazione dell'efficacia dei documenti.

4. Per la concessione dei contributi si applica il procedimento valutativo a bando.

 

Art. 5
Monitoraggio delle forme di
rendicontazione sociale

1. La Regione, per mezzo del Nucleo regionale di valutazione presso il Centro regionale di programmazione, effettua il controllo e la valutazione e procede al monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale attuate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche che attuano forme di rendicontazione sociale inviano una copia, in formato elettronico con posta elettronica certificata, dei documenti elaborati al Nucleo di valutazione per il controllo e la valutazione, il quale provvede alla pubblicazione dei documenti stessi sul sito istituzionale della Regione.

 

Art. 6
Rapporto sulla rendicontazione sociale

1. Il Nucleo di valutazione regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto annuale sulla rendicontazione sociale, contenente una analisi dei processi di rendicontazione sociale attuati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 e gli elementi per una valutazione della loro efficacia in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1.

 

Art. 7
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 in ragione di euro 100.000 per le finalità di cui all'articolo 3, cui si fa fronte con le disponibilità recate dalla UPB S02.02.001, e di euro 300.000 per le finalità di cui all'articolo 4, cui si fa fronte con la variazione di cui al comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S01.06.001
Trasferimenti agli enti locali - Parte corrente
2011 euro ---
2012 euro 300.000
2013 euro 300.000

in diminuzione

UPB S08.01.002
FNOL parte corrente
2011 euro ---
2012 euro 300.000
2013 euro 300.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.