CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 280
presentata dai Consiglieri regionali
PLANETTA - SANNA Giacomo - DESSÌ - MANINCHEDDAil 27 aprile 2011
Tutela dell'artigianato artistico tradizionale sardo
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
I prodotti dell'artigianato artistico di qualità della Sardegna materializzano gli aspetti di una cultura autoctona che, dalla preistoria fino all'età contemporanea, ha come cristallizzato le tecniche e le forme di produzione in una situazione di pur lenta evoluzione, conservativa però dell'essenza spirituale del popolo sardo, e capace di reinterpretare a modo suo gli influssi provenienti dall'esterno, in particolar modo dalle nazioni dominanti. Il complesso patrimonio dell'artigianato artistico sardo incorpora ed esprime, infatti, le specificità della nostra Isola; per risalire alle sue origini bisogna percorrere il lungo itinerario che parte dalla preistoria alle influenze dei periodi preneolitico, neolitico, nuragico, fenicio-punico, romano, bizantino, medievale, fino ad arrivare ai giorni nostri. Come detto, la stessa storia della Sardegna, cadenzata da contaminazioni esterne reiterate e sovrapposte, e dunque dagli inevitabili scambi dovuti ai numerosi popoli arrivati dal mare, ha pure determinato che l'artigianato assumesse nell'Isola caratteri di unicità rispetto a quelli di ogni altra regione italiana, anche in ragione del fatto che esso è andato nel tempo a rappresentare sempre più una delle principali forme creative e di espressione della nostra Terra.
Ma, al di là di queste ispirazioni e delle radici culturali, l'artigianato artistico di qualità della Sardegna ha saputo caratterizzarsi con elementi talmente chiari, capaci da distinguerlo da ogni altro. I suoi caratteri peculiari e distintivi sono infatti l'originalità e la semplicità espresse in forme essenziali, scaturiti da una ricca tradizione locale che compendia storia, costume, arte e vita quotidiana. Ecco perché l'artigianato sardo può essere definito vera e autentica arte popolare, espressione culturale, cioè, di tutto un popolo.
Infatti, al di là del suo valore estetico, dietro ogni oggetto artistico dell'artigianato tradizionale sardo si cela un'immensa valenza culturale, in quanto portatore di una sua storia (con i suoi risvolti economici e sociali) e di una sua tecnica di produzione, che ci permette col suo tramite di leggere le vicende storiche di un territorio, nonostante il prodotto artigianale sia oramai sottratto al suo originario contesto d'uso.
In sintesi, l'artigianato sardo, pur restando fedele alle fonti di ispirazione tradizionale, è stato capace, in risposta alle nuove condizioni socio-economiche, di adattarsi, innovandosi, all'evoluzione dei gusti e delle esigenze funzionali; esso consiste proprio nella capacità di rappresentare con un semplice oggetto di fattura tradizionale e tipica l'insieme del "Prodotto Sardegna", unificando richiami alla tradizione, al folclore, alla cultura ed alle produzioni non solo artigiane.
Ai giorni nostri la gran parte di questi oggetti non viene però ancora prodotta per la loro funzione originaria, ma spesso solo come ornamento delle persone e degli ambienti domestici.
Inoltre, anche la continuità delle tecniche tradizionali è stata salvaguardata nel corso dei secoli e l'universo artigiano sardo è ancora oggi tangibile nella quotidianità, nonostante l'affermazione di un nuovo modello di vita consumistico, estraneo alle radici della cultura dell'Isola. Una cultura che, comunque, ha saputo difendere nei secoli la sua singolare specificità e, insieme, ogni individuale, distintivo carattere. Anzi, proprio le specificità e le differenze sono segni della perfezione del mondo artigiano.
In tale contesto, l'artigianato sardo non sempre è riuscito ad attirare l'interesse del visitatore e del turista con manufatti prodotti in numero adeguato alla domanda.
Alcune stime però ci dicono che ben il 75 per cento delle produzioni vendute di artigianato sardo sono merci contraffatte (prodotte secondo procedimenti industriali o in nazioni dove i costi del lavoro sono inferiori) e questo va a tutto danno delle imprese che seguono invece i procedimenti tradizionali e tipici di produzione dell'artigianato sardo. Sono pertanto indispensabili iniziative chiare e forti volte a valorizzare e tutelare i prodotti artigianali artistici e tradizionali della Sardegna. Questo perché divulgare il patrimonio di saperi e del saper fare di queste arti popolari significa contribuire a salvaguardare i valori di un'antica civiltà e tutelare una cultura materiale-etnica, indispensabile per non recidere per sempre i legami col passato e la tradizione di questa nostra Isola. Senza dubbio l'artigianato costituisce un patrimonio culturale vero e credibile nella storia di quest'Isola e presenta connotati inconfondibili, che ne fanno una produzione etnica, capace di suscitare, sia alla vista che al tatto, sensazioni uniche. Un altro obiettivo è quello di salvaguardare la tradizionale manualità degli artigiani sardi, unita alla valorizzazione del loro talento istintivo; quella sarda è infatti un'etnia sorprendente per la ricchezza, varietà ed originalità del proprio patrimonio artistico.
Tutto ciò ha determinato uno spazio di mercato sempre maggiore per le produzioni non sarde che vengono spacciate per tali: oramai è evidente che il marchio Sardegna è capace, se ben utilizzato, di aiutare a vendere. Per queste ragioni la politica del marchio di origine e qualità va ulteriormente difesa ed estesa.
Il marchio di origine e qualità delle produzioni dell'artigianato tipico e tradizionale della Sardegna ha registrato, infatti in questi ultimi anni, un crescente interesse da parte delle imprese dell'artigianato artistico, dei soggetti pubblici interessati alla tutela dell'imprenditoria minore e, soprattutto, del continuo flusso turistico che ogni anno interessa la nostra Regione soprattutto nei mesi estivi. L'acquisto di un oggetto dell'artigianato tradizionale è diventato sempre più una testimonianza dei luoghi frequentati o di culture vissute.
La proposta di legge ha la finalità di garantire il recupero e la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna, di mestieri e strumenti, di prodotti di valore culturale specifico a rischio di estinzione. Non si intende recuperare tale patrimonio tradizionale per collocarlo in una nicchia museale o per riproporlo in chiave folklorica, piuttosto si vuole rinnovarne il valore culturale, ricontestualizzandolo in modo da promuovere, anche in prospettiva economica, l'insieme dei prodotti di cui rimangono ancora tracce importanti e che meritano di essere tutelati perché rappresentano la secolare vita quotidiana delle comunità isolane.
Il significato culturale, specificamente antropologico, di recupero e valorizzazione dell'artigianato artistico tradizionale della Sardegna, consiste principalmente nel ripristino di un rapporto di creazione e trasmissione delle conoscenze che, da sempre, ha legato il maestro al discente, all'interno di botteghe, quali spazi codificati diffusi in Sardegna e in Europa, che favorivano ed esaltavano la fabbrilità e la creatività di artigiani e artisti.
Asseriva il filosofo Jean Baudrillard nel 1963 che "La fascinazione dell'oggetto artigianale deriva dal fatto che è passato per le mani di qualcuno che vi ha lasciato un segno con il suo lavoro, è la fascinazione di ciò che è stato creato (e che per questo è unico, dal momento che il "momento" della creazione è irripetibile)".
Nella sua articolazione, la proposta prevede la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali, la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali, la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale, lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.
L'articolo 1 definisce le finalità della legge, prevedendo, in particolare, la promozione della conoscenza dell'artigianato artistico tradizionale sardo, garantendone la diffusione delle tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali e l'originalità delle relative produzioni, sostenendole anche nell'ambito della commercializzazione e dell'esportazione. Si individua, inoltre, una definizione di artigianato artistico e tradizionale sardo, le tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali e l'insieme delle regole pratiche da applicare, ammettendo quelle innovazioni tecnologiche strettamente funzionali ad un miglioramento della qualità tecnica del prodotto o del processo produttivo.
L'articolo 2 definisce l'iter di registrazione del marchio ufficiale di origine e di qualità dei prodotti dell'artigianato artistico sardo, prevedendo anche un apposito disciplinare tecnico contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche e merceologiche per le quali può essere concesso l'utilizzo del marchio e definendo, inoltre, le procedure di concessione e le forme di revoca del marchio medesimo e del relativo contenzioso.
L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Albo dei maestri artigiani, al fine di favorire la diffusione della conoscenza delle tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali sarde, definendo la figura del maestro artigiano.
Il successivo articolo 4 e l'articolo 5 promuovono, rispettivamente, l'avvio di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento delle tecniche di produzione artigianali artistiche, anche finalizzati a promuovere la nascita di nuovi soggetti imprenditoriali, e l'attività di bottega-scuola, individuata nelle imprese artigiane singole o associate, al fine di favorire la diffusione della conoscenza delle tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali sarde.
L'articolo 6 promuove la massima diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana artistica tradizionale sarda presso le istituzioni, le categorie economiche e i consumatori, contemplando anche il contributo dell'Agenzia Sardegna promozione per le finalità di promozione della conoscenza, commercializzazione ed esportazione dei prodotti artigianali artistici tradizionali della Sardegna. L'articolo 7 prevede la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle iniziative della proposta sulla base di un apposito piano triennale approvato dalla Giunta regionale.
L'articolo 8 prevede l'attuazione di un sistema di vigilanza e valutazione degli effetti degli strumenti predisposti dalla legge finalizzato alla garanzia del mantenimento di elevati standard qualitativi in funzione di tutela del consumatore e del patrimonio artistico, storico e culturale della Sardegna.
L'articolo 9 disciplina le sanzioni per chi utilizzi in maniera impropria sia la qualifica di maestro artigiano che il marchio.
Gli articoli 10 e 11, infine, prevedono la copertura finanziaria e le disposizioni finali; l'articolo 11 detta, inoltre, la disciplina di attuazione delle disposizioni della proposta.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna tutela e promuove l'artigianato artistico tradizionale sardo.
2. La Regione, in particolare, promuove la conoscenza dell'artigianato artistico tradizionale sardo, garantisce, anche attraverso la formazione, la diffusione delle tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali sarde e l'originalità delle relative produzioni, sostiene la produzione e la commercializzazione dei prodotti artigianali artistici tradizionali sardi e ne promuove l'esportazione.
3. Si definiscono prodotti artigianali artistici tradizionali sardi le produzioni e le opere di elevato pregio estetico ispirate a forme, modelli, disegni, decori, stili tipici delle tradizioni locali sarde.
4. Sono definite tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali sarde l'insieme delle regole pratiche da applicare per la realizzazione di prodotti artigianali artistici tradizionali sardi, aventi le seguenti caratteristiche:
a) contenuto di elevata specializzazione professionale;
b) natura prevalentemente manuale con l'eventuale ausilio di apparecchiature o con singole fasi meccanizzate o automatizzate ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie;
c) impiego di materiali tipici delle tradizioni locali sarde per il particolare tipo di prodotto realizzato.5. Ai fini della presente legge sono ammesse innovazioni tecnologiche che siano strettamente funzionali a un miglioramento della qualità tecnica del prodotto o del processo produttivo e che siano perfettamente compatibili con il rispetto della tradizione artigianale artistica sarda.
6. L'elenco completo dei prodotti artigianali artistici tradizionali sardi, delle tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali sarde e dei materiali utilizzabili, con separata indicazione dei prodotti e delle tecniche di particolare interesse storico e culturale minacciati dal rischio di cessazione o scomparsa, è contenuto nella deliberazione di cui all'articolo 11.
Art. 2
Marchio dei prodotti artigianali artistici
tradizionali sardi1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 (Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99), al fine di salvaguardare l'originalità e la diffusione dell'artigianato artistico tradizionale sardo, l'Agenzia governativa regionale Sardegna promozione, di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), presenta domanda di registrazione del marchio ufficiale di origine e di qualità dei prodotti dell'artigianato artistico tradizionale sardo.
2. Ottenuta la registrazione del marchio ufficiale di origine e di qualità dei prodotti dell'artigianato artistico tradizionale sardo, di seguito denominato "marchio", l'Agenzia Sardegna promozione adotta un disciplinare tecnico, da pubblicare, entro trenta giorni dall'adozione, sul sito internet della Regione autonoma della Sardegna, contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dei prodotti artigianali artistici tradizionali per i quali può essere concesso l'utilizzo del marchio e delle tecniche di lavorazione artigianale artistica tradizionale sarda da utilizzarsi per la loro realizzazione.
3. I soggetti interessati presentano all'Agenzia Sardegna promozione domanda di utilizzo del marchio allegando una relazione dettagliata, corredata di congrua documentazione, avente ad oggetto:
a) le caratteristiche tecniche e merceologiche dei prodotti artigianali artistici tradizionali sardi da realizzare;
b) le tecniche di lavorazione artigianale artistica tradizionale sarda da adoperare;
c) i materiali da utilizzare;
d) la capacità professionale dei richiedenti.4. I richiedenti sono inoltre tenuti a fornire a Sardegna promozione ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria delle domande.
5. L'utilizzo del marchio è concesso con determinazione del direttore generale di Sardegna promozione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione completa.
6. Il decreto che concede l'utilizzo del marchio è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito internet della Regione.
7. L'inosservanza del disciplinare tecnico di cui al comma 2 determina la revoca del diritto di utilizzo del marchio.
8. Avverso il provvedimento di diniego del diritto di utilizzo del marchio e il provvedimento di revoca è ammesso ricorso all'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio.
9. Le ulteriori modalità di gestione del marchio rispetto a quanto stabilito nel presente articolo sono definite con la deliberazione di cui all'articolo 11.
Art. 3
Maestro artigiano1. Al fine di favorire la diffusione della conoscenza delle tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali sarde, è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio l'Albo dei maestri artigiani.
2. Il maestro artigiano svolge attività didattica avente ad oggetto l'insegnamento delle tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali sarde.
3. L'attività didattica del maestro artigiano è svolta a preferenza nell'ambito delle botteghe-scuola di cui all'articolo 5.
4. Sono iscritti all'Albo dei maestri artigiani gli imprenditori artigiani in forma singola e associata in possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianità professionale di almeno dieci anni maturata in qualità di imprenditore artigiano o di socio d'opera di impresa collettiva artigiana nel settore dell'artigianato artistico tradizionale sardo;
b) elevata qualificazione professionale nel settore dell'artigianato artistico tradizionale sardo desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, nonché da ogni altro elemento utile;
e) capacità di trasmettere le conoscenze e le tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali sarde, desumibili da colloquio o dal previo insegnamento, per un periodo di almeno cinque anni, anche non continuativi, ad apprendisti o dall'aver insegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, in corsi per l'apprendimento di dette tecniche.5. L'iscrizione è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della documentazione completa.
6. Il mancato esercizio di attività didattica per un arco di tempo superiore ai cinque anni determina la revoca della qualifica di maestro artigiano
7. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione all'Albo dei maestri artigiani o il provvedimento di revoca della qualità di maestro artigiano è ammesso ricorso al Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
8. La Regione adotta iniziative per la valorizzazione delle capacità di insegnamento dei maestri artigiani.
Art. 4
Corsi per l'apprendimento delle tecniche
di lavorazione artigianali artistiche
tradizionali sarde1. La Regione promuove l'avvio di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento delle tecniche di produzione artigianali artistiche tradizionali sarde dando preferenza all'insegnamento delle tecniche di particolare interesse storico e culturale minacciate dal rischio di cessazione o scomparsa.
2. I corsi di formazione, realizzati anche coinvolgendo soggetti pubblici e privati, sono finalizzati a diffondere la conoscenza delle tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali sarde e a promuovere la nascita di nuovi soggetti imprenditoriali.
3. Con decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sentite le associazioni e le parti economiche e sociali più rappresentative a livello regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia, è adottato il programma di formazione, di validità biennale, avente le finalità di cui al presente articolo.
Art. 5
Botteghe-scuola1. Per favorire la diffusione della conoscenza delle tecniche di lavorazione artigianali artistiche tradizionali sarde possono essere istituite imprese artigiane, in forma singola o associata, denominate bottega-scuola, aventi le seguenti caratteristiche:
a) abbiano quale oggetto sociale la produzione di prodotti artistici tradizionali sardi tramite tecniche di lavorazione tradizionali sarde;
b) siano dirette da un maestro artigiano;
c) l'imprenditore, nel caso di imprese individuali, almeno uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita, il socio di maggioranza nelle altre forme sociali, siano in possesso della qualifica di maestro artigiano;
d) abbiano aderito al programma formativo di cui all'articolo 4, comma 3.2. L'attività formativa delle botteghe-scuola favorisce la realizzazione di progetti formativi, nel rispetto del programma di cui all'articolo 4, comma 3, di impostazione tecnico-pratica e volti alla trasmissione delle conoscenze tecniche, delle competenze e delle abilità di lavoro manuale nel settore dell'artigianato artistico tradizionale sardo.
3. Il maestro artigiano direttore della bottega-scuola svolge l'attività didattica di cui al presente articolo personalmente e in misura congrua alle esigenze formative degli allievi, assicura a questi ultimi piena assistenza durante l'intero svolgimento del corso e prepara e fornisce, a proprie spese, il materiale didattico.
4. Il maestro artigiano direttore della bottega-scuola predispone, per ciascun allievo, un progetto formativo in cui indicare:
a) il curriculum dell'allievo;
b) gli obiettivi professionali perseguiti dall'allievo;
c) il settore di attività cui si riferisce l'iniziativa formativa proposta;
d) gli obiettivi formativi perseguiti;
e) la metodologia di insegnamento proposta;
f) il calendario delle attività formative.5. I locali e le attrezzature fornite dal maestro artigiano nella bottega-scuola sono compatibili con la vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 6
Attività promozionale e conoscenza1. La Regione può avvalersi dell'Agenzia Sardegna promozione per le finalità di promozione della conoscenza dell'artigianato artistico tradizionale sardo, della commercializzazione dei prodotti artigianali artistici tradizionali sardi e della loro esportazione.
2. La Regione promuove la massima diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana artistica tradizionale sarda presso le istituzioni, le categorie economiche e i consumatori al fine di fornire una migliore conoscenza del settore a tutti i soggetti interessati e preservare il patrimonio artistico, storico e culturale della Sardegna.
3. La Regione, per le finalità di cui al presente articolo, può anche avvalersi di consulenze specialistiche.
Art. 7
Contributi1. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Regione può concedere contributi sulla base di un piano triennale approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sentite le associazioni e le parti economiche e sociali più rappresentative a livello regionale e previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia.
2. Il piano dei contributi determina i criteri per la concessione dei contributi, la tipologia delle spese ammissibili e la loro entità massima, nonché ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione e alla liquidazione dei contributi stessi.
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altri benefici concessi dalla Regione per la stessa iniziativa.
4. Il piano dei contributi è pubblicato sul BURAS e nel sito internet della Regione.
Art. 8
Vigilanza e valutazione degli effetti1. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, anche al fine di garantire il mantenimento di elevati standard qualitativi in funzione di tutela del consumatore e del patrimonio artistico, storico e culturale della Sardegna, attua un sistema di vigilanza del rispetto della presente legge e della relativa disciplina di attuazione.
2. Le funzioni di vigilanza di cui al presente articolo sono esercitate d'ufficio, anche a campione, o su segnalazione documentata proveniente dagli enti locali, dalle camere di commercio, agricoltura e artigianato, dalle associazioni sindacali di categoria e dai consumatori.
3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia, predispone un disegno per la valutazione degli effetti degli interventi regionali di cui alla presente legge e trasmette annualmente alle Commissioni consiliari competenti per materia i risultati dell'attività di valutazione.
Art. 9
Sanzioni1. L'uso della qualifica di maestro artigiano in violazione dell'articolo 3 o della denominazione di bottega-scuola in violazione dell'articolo 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 3.500.
2. L'utilizzo del marchio in violazione dell'articolo 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 2.500.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 10
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 a cui si fa fronte con le UPB S06.03.001 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e con le rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 11
Disposizioni finali1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sentite le associazioni e le parti economiche e sociali più rappresentative a livello regionale e previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia, approva la disciplina di attuazione delle disposizioni della presente legge con deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione nel BURAS della legge stessa.