CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 279

presentata dal Consigliere regionale
CUCCUREDDU

il 21 aprile 2011

Disciplina della professione di guida turistica

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La proposta in oggetto, finalizzata a sostituire la disciplina dettata della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), nasce da un'attenta riflessione sulla natura delle numerose problematiche scaturite dopo la sua approvazione, nonché da una analisi delle difficoltà legate al suo stato di attuazione. Ad oltre quattro anni dalla sua entrata in vigore, la situazione può essere così riassunta: nel registro regionale delle guide turistiche (che ha sostituito il vecchio albo regionale istituito dall'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, con determinazione n. 1627 del 3 agosto 2007) ad oggi risultano iscritte 1.099 guide turistiche con requisiti abilitativi, ambito di esercizio dell'attività e competenze professionali di fatto tra loro molto differenti.

Le due principali osservazioni in proposito riguardano l'ambito territoriale di esercizio della professione e le lingue straniere di abilitazione. Secondo la vecchia normativa, gli iscritti erano abilitati ad esercitare la professione su tutto il territorio regionale e in due lingue straniere a loro scelta, in seguito al superamento di un esame che, per quanto discutibile ed espletato per l'ultima volta nel lontano 1992, era comunque finalizzato ad accertare sia il possesso delle necessarie competenze multidisciplinari (relativamente all'esercizio dell'attività sull'intero territorio dell'Isola), sia il possesso delle adeguate conoscenze e la piena padronanza delle lingue per le quali si richiedeva l'abilitazione ad esercitare.

L'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2006, in sede di prima applicazione ha consentito l'iscrizione di diritto a tutti coloro che potessero documentare esperienza di almeno tre anni anche in modo non esclusivo e continuativo di esercizio regolare e professionale, oltre che a coloro che avessero frequentato corsi di almeno 600 ore (comprensivi di stage formativi con esame finale di qualifica, riconosciuti dalla Regione autonoma della Sardegna e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall'Unione europea).

Inoltre, sempre l'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2006, prevede che la Regione indica una sessione straordinaria di esami, peraltro regolarmente banditi ed espletati, per coloro i quali, pur non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, abbiano almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza nel settore. Il successivo articolo 9, comma 2, ha rimandato poi l'individuazione delle modalità attuative del citato concorso per esami all'emanazione di un apposito e successivo decreto dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio.

Si è così venuta a creare, e sarebbe ulteriormente destinata a complicarsi, una situazione di disparità di trattamento tra professionisti iscritti al medesimo registro regionale. Sia per l'ambito territoriale sia per quanto concerne le lingue straniere; si tratta di due elementi fondamentali nei quali si sostanziano e da cui dipendono sia la tipologia sia l'affidabilità del servizio della guida turistica che, forse giova ricordarlo, è una professione intellettuale a prevalente carattere pubblicistico e culturale. Ancor più grave è la constatazione che tutto ciò si traduce necessariamente e inevitabilmente in un danno effettivo e potenziale a scapito del consumatore/utente/cliente, della garanzia e affidabilità delle informazioni fornitegli dalle istituzioni e della tutela dei suoi diritti. Per questi fondamentali motivi, nel tentativo di porre rimedio alla situazione venutasi a creare si propone l'adozione di una specifica normativa per quanto concerne i requisiti culturali di accesso alla professione, nonché l'esperienza pratica (tirocini operativi), la formazione delle figure professionali, la gestione dell'albo professionale, e naturalmente, superate le sanatorie si prevede che la certificazione dei requisiti avvenga attraverso un esame di abilitazione, indetto ed organizzato dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

La proposta di legge, che disciplina organicamente ed in maniera rigorosa la professione di guida turistica in Sardegna, è strutturata in 15 articoli che definiscono le finalità e l'oggetto della professione di guida turistica, nonché il titolo di studio richiesto. L'articolo 4 tratta delle modalità di esercizio della professione, subordinato all'iscrizione ad un albo ed al superamento di un esame di abilitazione, disciplinati dai successivi articoli dal 5 all'8. L'articolo 9 prevede le modalità di riconoscimento del titolo acquisito in stati dell'Unione europea o extraeuropei. Gli articoli 10 ed 11 trattano rispettivamente del divieto di svolgere la professione per chi è sprovvisto dei titoli e della vigilanza e delle sanzioni. Gli ultimi articoli regolano la materia dei compensi minimi, delle agevolazioni per l'accesso ai siti, dell'aggiornamento professionale e dell'abrogazione delle precedenti norme.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina l'attività e l'esercizio della professione di guida turistica nel territorio della Sardegna, nel rispetto delle norme costituzionali e comunitarie.

 

Art. 2
Tutela del titolo

1. Il titolo di guida turistica spetta esclusivamente a coloro che hanno conseguito la specifica abilitazione ai sensi della presente legge.

2. Per il riconoscimento del titolo professionale corrispondente a quello previsto dalla presente legge acquisito in un altro stato membro dell'Unione europea o in uno stato extracomunitario, si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

 

Art. 3
Definizione e oggetto della professione

1. Costituiscono attività riservate alla professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione in situ, nel corso di visite guidate in accompagnamento di persone singole o gruppi di persone, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni demo-etno-antropologici e altri beni a testimonianza di un civiltà, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), di seguito denominata "Lista UNESCO", al fine di:
a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali;
b) valorizzare, tutelare e trasmettere la corretta e aggiornata conoscenza del patrimonio oggetto della professione, con particolare riguardo alla presa di coscienza da parte del pubblico della fragilità del patrimonio culturale e ambientale e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni visitati.

2. Per visita guidata si intende una visita che consente di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale ed ambientale di cui al comma 1, mediante la conduzione e l'illustrazione operata da una guida turistica abilitata.

3. La professione di guida turistica è una professione specializzata con riferimento all'intero territorio della Sardegna, del quale la guida turistica interpreta e trasmette al visitatore l'identità culturale, naturale e ambientale, socio-economica ed etnoantropologica.

4. Possono essere conseguite ulteriori specializzazioni:
a) per siti e per località con relativi beni culturali e ambientali della Sardegna;
b) per settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione quali la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone disabili.

 

Art. 4
Esercizio della professione

1. L'esercizio della professione è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale di cui all'articolo 6 e all'iscrizione all'albo tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, di cui all'articolo 5.

2. L'esercizio della professione è consentito con riferimento all'intero territorio della Sardegna per il quale è stata conseguita l'abilitazione.

3. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei principi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

 

Art. 5
Albo professionale

1. È istituito l'albo professionale regionale delle guide turistiche, al quale possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere superato lo specifico esame di abilitazione previsto dall'articolo 6, ovvero essere stati abilitati all'esercizio della professione o avere ottenuto il riconoscimento del titolo acquisito in uno stato estero ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) essere cittadini italiani o di stati membri dell'Unione europea o, se in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro autonomo, cittadini extracomunitari, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
c) avere il godimento dei diritti civili;
d) non avere subìto condanne passate in giudicato per delitto colposo, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del Codice di procedura penale;
e) avere compiuto la maggiore età.

2. Alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo provvede la segreteria dell'albo medesimo, istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

3. Nell'albo professionale sono indicati i dati personali degli iscritti, l'ambito territoriale di esercizio della professione, le eventuali specializzazioni, nonché le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

4. La domanda di iscrizione all'albo, contenente i dati di cui al comma 3 e corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti al comma 1, è inoltrata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo il quale, accertata la regolarità della documentazione, rilascia all'iscritto la tessera professionale con l'indicazione dei dati di cui al comma 3.

 

Art. 6
Esame di abilitazione

1. Sono ammessi all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: diploma di laurea in beni culturali - classe L-1, in lettere - classe L-10, in lingue e culture moderne - classe L-11, in storia - classe L-42, in archeologia - classe LM-2, in filologia moderna - classe LM-14, in filologia, letteratura e storia dell'antichità - classe LM-15, in scienze storiche - classe LM-84, diploma di laurea dell'accademia di belle arti; tali soggetti devono, altresì, aver effettuato un tirocinio operativo di almeno centocinquanta ore, certificato da una guida abilitata o da una associazione di categoria professionale riconosciuta dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

2. Sono altresì ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore e di un attestato di qualificazione conseguito a seguito della frequenza e del superamento di un corso di formazione professionale di livello universitario, di cui all'articolo 7.

3. L'esame di abilitazione garantisce un'uniforme valutazione dei candidati ed è finalizzato ad accertare l'organica preparazione del candidato nelle discipline la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione nonché le sue competenze e capacità e, in particolare:
a) la conoscenza approfondita dei beni e dei siti, di cui all'articolo 3, comma 1, e del loro contesto storico, artistico e ambientale;
b) la conoscenza della storia e della cultura storico-artistica nonché economica e dei caratteri geografici, paesaggistici, naturalistici e ambientali della Sardegna;
c) l'esatta conoscenza di una o più lingue straniere e dei relativi riferimenti letterari attinenti all'ambito territoriale di specializzazione;
d) la conoscenza della legislazione turistica italiana ed europea e della legislazione nazionale in materia di beni culturali; dei compiti e delle norme di esercizio della professione nazionali ed europei, nonché della deontologia professionale;
e) le competenze e le capacità professionali nel dialogo interculturale e nelle tecniche di comunicazione, illustrazione e conduzione di gruppo.

4. L'esame di abilitazione si svolge in lingua italiana e si articola in:
a) una prova scritta consistente in un elaborato vertente sulle materie di cui al comma 3, lettere a) e b);
b) prove orali vertenti sulle materie di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d);
c) prove pratiche vertenti sulle materie di cui al comma 3, lettera e).

5. Le prove di cui al comma 4 hanno luogo almeno ogni due anni e sono indette dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

6. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altre lingue straniere chiedono di partecipare all'esame di abilitazione e di sostenere le prove di cui al comma 3, lettera c) nella lingua per la quale viene richiesta l'estensione.

 

Art. 7
Corso di formazione professionale

1. Il corso di formazione professionale di cui all'articolo 6, comma 2, ha durata di almeno 1.200 ore e persegue obiettivi scientifici, obiettivi relazionali, obiettivi professionali e obiettivi educativi.

2. Per garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la formazione teorico-pratica è orientata nell'ambito delle seguenti aree e con particolare riferimento all'ambito territoriale della Sardegna:
a) area storico-artistica;
b) area archeologica;
c) area storico-demo-etno-antropologica;
d) area del diritto e dell'organizzazione;
e) area delle discipline sociali e territoriali;
f) area linguistica;
g) area tecnico-professionale.

3. I singoli insegnamenti relativi a ciascuna area di cui al comma 2 sono strutturati nei seguenti settori:
a) attività didattica;
b) laboratori: approfondimento delle conoscenze tecniche, artistiche, artigianali e del restauro; laboratorio linguistico;
c) formazione pratica: tecniche di illustrazione, comunicazione e conduzione di gruppo;
d) tirocinio: visite guidate ed escursioni.

4. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico della Regione nell'ambito dei programmi per la formazione professionale, da programmare in collaborazione con le associazioni rappresentative delle guide turistiche.

5. I programmi didattici dei corsi di formazione sono resi fra loro omogenei con atti di concerto fra gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e di turismo.

 

Art. 8
Commissioni di esame

1. Le commissioni di valutazione delle prove dell'esame di abilitazione per il rilascio del titolo professionale di guida turistica, delle prove per l'estensione dell'abilitazione e delle prove attitudinali per il riconoscimento del titolo acquisito in un altro stato membro dell'Unione europea o in uno stato extracomunitario sono costituite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo. Tali commissioni comprendono:
a) una guida turistica iscritta da almeno dieci anni all'albo professionale delle guide turistiche della Regione, con funzioni di presidente;
b) soprintendenti per i beni culturali e ambientali competenti per territorio;
c) docenti universitari delle specifiche materie di esame;
d) guide turistiche che esercitano da almeno cinque anni per le prove pratiche relative a itinerari turistici, visite guidate e valutazione delle competenze e delle capacità di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e);
e) docenti di madrelingua e guide turistiche che esercitano da almeno cinque anni per le prove di lingua straniera;
f) un membro nominato dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo, con funzioni di segretario.

 

Art. 9
Riconoscimento del titolo professionale acquisito in un altro stato membro dell'Unione europea o in uno stato extracomunitario

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio della Sardegna, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, ai fini del riconoscimento del titolo devono sostenere l'esame di cui all'articolo 6 e superare le prove previste, ad esclusione delle prove pratiche di cui al comma 4, lettera c).

2. I cittadini degli stati non membri dell'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, sono soggetti alle disposizioni dello Stato italiano vigenti in materia di immigrazione e, se in possesso dei requisiti prescritti, devono superare una prova attitudinale o frequentare un tirocinio concernenti la formazione specifica relativa al territorio della Sardegna, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali, devono sostenere l'esame di cui all'articolo 6 e superare le prove previste, ad esclusione delle prove pratiche di cui al comma 4, lettera c).

 

Art. 10
Divieti

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 3, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di far uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche.

3. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 5.

4. È fatto divieto alle guide turistiche e a chiunque si avvalga delle loro prestazioni e servizi professionali di applicare compensi minimi inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 12.

5. Chiunque violi i divieti e le prescrizioni della presente legge è soggetto alle sanzioni determinate dall'articolo 11.

 

Art. 11
Vigilanza e sanzioni

1. I compiti e le funzioni di vigilanza sull'esercizio delle attività proprie della professione di cui all'articolo 3, oltre che sull'osservanza dei divieti previsti dall'articolo 10, sono attribuiti ai comuni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

2. L'Assessore regionale competente per materia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto stabilisce ed emana precise linee di indirizzo e direttive di attuazione delle attività di vigilanza omogenee a livello regionale.

3. L'esercizio abusivo delle attività proprie della professione di cui all'articolo 3, in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2, è punito ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale, oltre che con sanzioni pecuniarie per un importo minimo di euro 520 e un importo massimo di euro 3.200.

4. L'inosservanza dei divieti posti dall'articolo 10, commi 3 e 4, è punita con la comminazione di sanzioni amministrative a carico dei soggetti coinvolti, senza pregiudizio per le eventuali responsabilità di ordine penale.

5. Le sanzioni sono inflitte dai comuni e comunicate alla segreteria dell'albo regionale. L'entità delle sanzioni amministrative è rapportata alla gravità delle violazioni e alla reiterazione delle stesse. I proventi delle sanzioni sono introitati dal comune.

 

Art. 12
Compensi professionali

1. I compensi minimi per le prestazioni professionali delle guide turistiche sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta delle associazioni di categoria.

2. I compensi professionali, che costituiscono minimali non derogabili di compenso omnicomprensivo, sono suscettibili di revisione biennale.

 

Art. 13
Agevolazioni all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività proprie della professione di cui all'articolo 3 è agevolato in via amministrativa con gratuità di accesso per le guide turistiche iscritte all'albo regionale e munite di tessera professionale di riconoscimento, nel rispetto degli altri eventuali vincoli di fruizione ed orari di apertura al pubblico, in tutti i siti che costituiscono oggetto della professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati, come gallerie, musei e biblioteche, complessi monumentali ed archeologici, parchi naturalistici e ogni altro luogo od ambiente pubblico od aperto al pubblico comunque direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale.

 

Art. 14
Aggiornamento professionale

1. In rapporto alle specifiche esigenze e necessità espresse dalle associazioni di categoria, l'Amministrazione regionale organizza periodicamente, con interventi diretti del competente Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio o mediante convenzionato utilizzo da parte del medesimo di istituzioni specializzate, seminari di aggiornamento e di perfezionamento riservati agli iscritti all'albo regionale.

 

Art. 15
Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi regionali: 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi) e 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico).