CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 272
presentata dai Consiglieri regionali
STERI - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - SANNA Matteo
il 29 marzo 2011
Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27 (Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni)
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Dal momento della promulgazione della legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, sono trascorsi vent'anni e ormai, nonostante alcune disposizioni di adeguamento intervenute nel frattempo, le provvidenze economiche previste nella citata legge appaiono insufficienti. Non solo, ma vi è anche l'esigenza di introdurre talune modifiche sostanziali relativamente ai parametri che disciplinano l'accesso e il diritto alla percezione degli interventi di sostegno ivi previsti.
Con la presente proposta di legge si vuole, per l'appunto, intervenire in materia introducendo talune modifiche.
L'articolo 1 della proposta di legge ridefinisce l'importo dell'assegno mensile a favore dei pazienti e modifica i limiti di reddito previsti al fine di poter godere dell'intervento di sostegno economico.
L'articolo 2 dispone l'adeguamento dei rimborsi relativi alle spese di viaggio che vengono affrontate dai pazienti costretti a recarsi fuori della propria sede di residenza per fruire di prestazioni assistenziali e ridefinisce i rimborsi delle spese di soggiorno fuori sede.
L'articolo 3 contiene la norma finanziaria che consente la copertura delle maggiori spese previste.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Adeguamento dell'assegno mensile1. L'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 27 (Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni), è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Adeguamento dell'assegno mensile)
1. A favore dei pazienti di cui all'articolo 2, comma 2, l'assegno mensile da corrispondere è fissato in euro 300.
2. L'assegno mensile è concesso a condizione che il reddito individuale netto effettivo, escluse le imposte, di ciascuno interessato, non superi gli euro 20.000.
3. Ai fini del presente articolo il reddito di cui al comma 2, riferibile al talassemico, all'emofilico e all'emolinfopatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazione ad utili societari, da pensione o da rendite immobiliari dell'interessato stesso.".
Art. 2
Rimborsi delle spese di viaggio1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I rimborsi per le spese di viaggio sono determinati in misura del 100 per cento del costo del biglietto su mezzi pubblici, ovvero nella misura di euro 0,25 a chilometro per l'uso di automezzo privato, ai talassemici, agli emofilici e agli emolinfopatici che si recano in comuni della Sardegna diversi da quello di residenza per l'effettuazione delle terapie e degli esami connessi allo specifico status morboso.
3. I rimborsi per le spese di soggiorno sono determinati nella misura di euro 12,50 per i talassemici, gli emofilici e gli emolinfopatici che si recano in comuni della Sardegna distanti oltre 30 km da quello di residenza per l'effettuazione delle terapie o degli esami connessi allo specifico status morboso purché il trattamento sanitario non venga effettuato in regime di ricovero.".
Art. 3
Norma finanziaria1 Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'ulteriore spesa valutata in euro 200.000 annui.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
UPB S05.01.001
Spese per il Servizio sanitario regionale - parte corrente
2011 euro 200.000
2012 euro 200.000
2013 euro 200.000in diminuzione
UPB S08.01.002
FNOL - parte corrente
2011 euro 200.000
2012 euro 200.000
2013 euro 200.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3), secondo alinea della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.