CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 270
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Matteo - ARTIZZU
il 23 marzo 2011
Disciplina delle sale gioco, sale biliardo, strutture polifunzionali di trattenimento e funzionamento delle sale scommesse e dei videogiochi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS)
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge scaturisce da una attenta valutazione e dalla portata sempre maggiore che sta assumendo il problema della dipendenza dal gioco. Fenomeno sempre più dilagante e in fortissima ascesa che tende a colpire soggetti deboli psicologicamente, e per questa ragione maggiormente bisognosi di essere seguiti e tutelati e, più in generale, le categorie più deboli della popolazione che, attratte dalla possibilità di vincite facili, mettono a rischio con il gioco i loro redditi arrivando sempre più spesso all'indebitamento, costituendo, di fatto, motivo di impoverimento sociale. Si ritiene doveroso dunque procedere ad una valutazione seria e responsabile del fenomeno che contemperi da una parte gli interessi imprenditoriali dei gestori di tali attività, e dall'altra gli interessi di tutela della collettività, individuando prescrizioni e limiti di esercizio dell'attività scaturente dall'uso di videogiochi, al pari di qualsiasi altra attività economica in funzione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di ludopatia e disagio socio-economico potenziali ed effettivi, dovuti all'uso smodato di videogiochi. Gli effetti dannosi del gioco in molti soggetti possono essere testimoniati da qualunque dipartimento competente di ogni azienda sanitaria locale; nello specifico, vari dipartimenti sanitari locali, quali il distretto di Olbia e Sassari hanno previsto una equipe specializzata che si occupi della dipendenza del gioco, segno tangibile di un disagio sociale reale.
Con la riforma del titolo V della Costituzione, la competenza normativa sulla materia in questione viene attribuita alle regioni; inoltre l'articolo 50 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) e ancor più l'articolo 54 del medesimo decreto, come modificato dalla legge n. 125 del 2008, consente ai sindaci, massimi rappresentanti della collettività, una valutazione anche preventiva di fenomeni che possano pregiudicare il buon andamento della vita sociale e della convivenza civile.
La poca chiarezza tra le competenze esclusive dello Stato in materia di pubblica sicurezza e invece quelle trasferite agli enti locali sulla base del principio di sussidiarietà in materia di polizia amministrativa stanno costringendo sempre di più a lunghi contenziosi con le amministrazioni pubbliche; pertanto si rende necessaria una norma a livello regionale atta a colmare il vuoto normativo lasciato dalla legge nazionale nella ripartizione delle funzioni e nel definire in modo chiaro le competenze delle autonomie locali.
Con questo intervento normativo si vuole sostanzialmente dare uno strumento che permetta di regolare l'utilizzo degli apparecchi e congegni automatici da gioco, nel pieno rispetto della normativa nazionale e nel rispetto della libertà di ogni singolo cittadino di giocare e garantire nel contempo la piena legalità, il rispetto delle regole e la tutela dei più deboli.
La presente proposta di legge:
- visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
- visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente l'attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- visto l'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- considerato che il comma 6 dell'articolo 22 della predetta legge n. 289 del 2002 demanda ad un decreto interdirigenziale di determinare, sulla base dei criteri direttivi fissati dallo stesso comma, il numero massimo degli apparecchi o congegni da installare, con riferimento alle diverse tipologie, nonché le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, ferme restando, in ogni caso, quelle disposte dall'Autorità di pubblica sicurezza e dagli enti, anche territoriali, competenti;
- visti gli articoli 86, 88 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e successive modifiche ed integrazioni;
- visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 27 ottobre 2003 e 17 gennaio 2007 relativi alla fissazione del numero massimo di videogiochi installabili negli esercizi pubblici e commerciali;
- visto l'articolo 14 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modifiche ed integrazioni;
- ritenuto, in relazione al combinato disposto dell'articolo 110, comma 3, del TULPS e dell'articolo 22, comma 6, della richiamata legge n. 289 del 2002, di dover individuare prescrizioni e limiti di esercizio dell'attività scaturente dall'uso di videogiochi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettera b), in funzione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di ludopatia e disagio socio-economico potenziali ed effettivi, dovuti all'uso smodato di videogiochi da parte di soggetti spesso deboli, soprattutto psicologicamente;
- ritenuto di dover pertanto attribuire alle amministrazioni locali la potestà di determinare le prescrizioni e le eventuali limitazioni di esercizio dell'attività di gioco, in virtù del principio di sussidiarietà amministrativa e tenuto conto delle funzioni e dei poteri attribuiti ai sindaci dagli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2001;
- visto l'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che integra il disposto dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del predetto decreto legge n. 223 del 2006 con i giochi di carte di qualsiasi tipo;
- visto l'articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).La presente proposta di legge è finalizzata ad assicurare:
a) un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell'ambito della gestione dei giochi esercitabili all'interno delle attività economiche, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché dei principi, anche dell'Unione europea;
b) inoltre essa mira a contribuire e a consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell'azione di contrasto della diffusione dei fenomeni di ludopatia che, per una migliore tutela dei soggetti deboli soprattutto minori di età, nonché per una tutela dei fenomeni di sicurezza urbana e gioco minorile, fermo restando in ogni caso quanto già stabilito al riguardo dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei giochi pubblici.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetti e definizioni1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di gioco svolto attraverso l'uso dei giochi di abilità anche a distanza, nonché dei videogiochi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS), all'interno delle sale da gioco, dei pubblici esercizi di somministrazione, dei circoli privati, delle strutture polifunzionali di trattenimento, degli esercizi commerciali e di ogni altro esercizio aperto al pubblico svolgente una qualunque attività produttiva di un bene o di un servizio.
2. La presente legge regola esclusivamente le modalità di utilizzo dei videogiochi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS, ferma restando la disciplina statale circa il rilascio delle concessioni per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nonché all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).
3. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) giocatore, ciascun soggetto che in qualunque forma partecipa ad un gioco o ad un videogioco;
c) area di vendita, la superficie dell'esercizio destinata al gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili, nonché l'area di eventuale somministrazione complementare presente; non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) videogiochi, gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'articolo 38, comma 5, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006;
e ) punti di vendita, individuati dall'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'articolo 86 ovvero dall'articolo 88 del TULPS;
f) gioco di abilità, ciascun gioco, anche a distanza, tra giocatori nel quale il risultato che determina la vincita del giocatore dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori; i giochi di carte organizzati nella modalità del torneo sono considerati giochi di abilità;
g) gioco di carte, ciascun gioco anche a distanza effettuato con le carte o mediante la loro rappresentazione virtuale;
h) montepremi, l'ammontare, riferito ad una sessione di gioco nel caso dei giochi di abilità ovvero ad un colpo nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, spettante ai giocatori e ad essi assegnato in vincite;
i) sessione di gioco, la durata del gioco intrapreso dal giocatore; nel caso dei giochi di abilità il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione ed il pagamento del prezzo del diritto di partecipazione e che si conclude con l'assegnazione delle vincite e l'accredito al conto di gioco; nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, il processo di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione ed il trasferimento della posta iniziale dal conto di gioco e che si conclude con il trasferimento della posta finale al conto di gioco;
j) torneo, la modalità dei giochi di carte con organizzazione del gioco che prevede lo svolgimento di una pluralità di mani;
k) gioco singolo, la modalità di organizzazione di gioco che consente, la partecipazione del giocatore ad una singola mano;
l) sale giochi, i locali attrezzati con apparecchiature da svago e intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, azionabili mediante gettoni e con comandi manuali ovvero con funzionamento meccanico, elettrico, elettronico, di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS, ed in ogni caso conformi alla vigente normativa in materia anche sotto il profilo tecnico delle apparecchiature; sono ammessi, nelle sale giochi, anche tavoli da ping pong e biliardi nonché l'effettuazione di giochi di carte purché non rientranti nella tabella dei giochi proibiti, nonché di giochi di società;
m) sale da biliardo, i locali di sala giochi che vedono la prevalenza numerica tra i giochi installati di biliardi di vari tipi consentiti e regolamentati (con buche e senza buche, per carambola, per stecca, ecc.) omologati ovvero omologabili secondo la vigente normativa in materia;
n) sale scommesse, i locali autorizzati ai sensi dell'articolo 88 del TULPS da parte dell'autorità statale di pubblica sicurezza;
o) strutture polifunzionali di trattenimento, locali e/o esercizi di natura pubblica o privata, compreso sedi di circoli privati e/o associazioni, in cui si effettua qualunque forma di trattenimento oltre ad altre attività connesse, principali o secondarie, produttive di un bene o di un servizio;
p) luoghi sensibili, gli ospedali, le case di cura, le residenze per anziani, le scuole pubbliche e private di ogni ordine o grado, le chiese e, in genere, i luoghi di culto.
Art. 2
Localizzazione delle sale da gioco1. È attribuita ai comuni la facoltà di localizzare sul proprio territorio, mediante specifico piano, le zone ove consentire oppure vietare l'apertura di nuove sale giochi e/o sale scommesse, nonché il trasferimento delle esistenti, in relazione alle particolarità delle zone medesime, tenendo conto della eventuale vicinanza delle strutture sensibili, dei potenziali e reali fenomeni di inquinamento acustico, dei fenomeni di disturbo alla quiete dei residenti nonché delle criticità relative alla sosta veicolare ed agli assembramenti spontanei degli utenti che rappresentino fenomeni di disturbo alla vita sociale.
2. L'insediamento di nuove attività di sale da gioco e sale scommesse avviene in locali provvisti di agibilità edilizia e destinazione d'uso di tipo commerciale e, comunque, nel rispetto del piano di localizzazione delle norme urbanistiche ed edilizie previste nel vigente strumento urbanistico.
Art. 3
Autorizzazioni1. L'esercizio dell'attività di sala giochi in esercizi in sede fissa è subordinato all'ottenimento di specifica autorizzazione di polizia amministrativa rilasciata dal dirigente del competente servizio comunale, previo accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 da parte del titolare richiedente e dell'eventuale rappresentante.
2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione il titolare presenta il documento di previsione di impatto acustico redatto da un tecnico fonometrico abilitato secondo le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), e successive modificazioni.
3. Nel piano di localizzazione delle sale gioco e sale scommesse l'amministrazione comunale prevede il rispetto delle prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse in base a quanto previsto dall'articolo 9 del TULPS. In ogni caso sono fatti salvi i poteri di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza statale di cui all'articolo 10 del citato TULPS.
Art. 4
Requisiti soggettivi per l'apertura
e/o il trasferimento1. Ferma restando la necessità del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS per l'esercizio di una sala scommesse, non possono essere titolari di autorizzazione per sala giochi, sala biliardi o struttura polifunzionale di trattenimento:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del Codice penale;
f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.2. Non possono esercitare altresì l'attività coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine.
3. Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
4. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti soggettivi sono posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attività e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
6. Qualora all'interno delle strutture sopraindicate sia effettuata la somministrazione di alimenti e bevande in forma complementare e secondaria rispetto all'attività principale di trattenimento, il titolare richiedente l'autorizzazione deve essere in possesso anche dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza dei requisiti professionali da parte del titolare deve necessariamente essere individuato e nominato un preposto all'attività di somministrazione medesima.
Art. 5
Requisiti strutturali per l'apertura
e/o il trasferimento1. L'apertura di una nuova sala giochi, sala biliardi o struttura polifunzionale di trattenimento e/o il trasferimento di una esistente e funzionante può avvenire esclusivamente nel rispetto dei seguenti requisiti riferiti ai locali di attività:
a) distanza minima di 200 metri (calcolati sul percorso pedonale più breve) da ospedali, case di cura, residenze per anziani, scuole, chiese e, in genere, luoghi di culto;
b) insonorizzazione dei locali oggetto dell'attività dimostrabile attraverso specifica previsione di impatto acustico a firma di tecnico fonometrico abilitato;
c) conformità della localizzazione rispetto alla vigente normativa urbanistica;
d) idoneità igienico-sanitaria dei locali, conseguibile mediante il possesso di agibilità edilizia dei locali;
e) rispetto della normativa igienico-sanitaria, facendo riferimento al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari HACCP), in relazione alla somministrazione di alimenti e bevande eventualmente esercitata come attività complementare e secondaria;
f) rispetto dei requisiti di accessibilità per i portatori di handicap (abbattimento delle barriere architettoniche) in caso di costruzione di nuovi locali o ristrutturazione totale di locali esistenti.
Art. 6
Accesso alle strutture e funzionamento1. L'ingresso nelle sale giochi, sale da biliardo e nelle strutture polifunzionali, nonché l'uso delle relative attrezzature ed attrazioni, è vietato ai minori di 14 anni se non accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.
2. L'amministrazione comunale concede specifica deroga solo nel caso di tornei e/o campionati organizzati da istituti scolastici e/o da associazioni giovanili affiliate ad enti ed associazioni aventi finalità riconosciute a livello nazionale dal Ministero dell'interno. È fatto obbligo dell'esposizione della tabella dei giochi proibiti predisposta dal questore, nonché dell'esposizione dell'autorizzazione all'attività di cui alla presente legge.
Art. 7
Orari1. Gli orari delle attività di gioco disciplinate dalla presente legge, nonché gli orari di funzionamento dei soli videogiochi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS installati e fatti funzionare all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di commercio), e successive modifiche, sono rimessi alla determinazione dell'esercente nel rispetto della seguente fascia di attività stabilita dal legislatore regionale: dalle ore 10.00 alle ore 22.00.
2. All'interno della fascia regionale di attività il sindaco, con propria ordinanza motivata, può stabilire diversi orari di esercizio dell'attività, nel rispetto degli eventuali indirizzi formulati dal consiglio comunale; in questo ultimo caso la libera determinazione degli orari da parte dell'esercente rispetta i suddetti limiti sindacali.
3. Possono essere concesse deroghe all'apertura o alla chiusura dell'attività qualora il locale sede dell'attività di gioco sia situato in zone del territorio, anche individuate dal piano di localizzazione di cui all'articolo 2, caratterizzate dalla mancanza di insediamenti residenziali.
4. Nel caso di videogiochi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS o di giochi a distanza che comportano vincite in denaro, installati all'interno di pubblici esercizi di somministrazione, di circoli privati e/o associazioni, o di altre attività produttive di un bene o di un servizio, l'utilizzo dei giochi cessa all'orario stabilito dal sindaco nella propria ordinanza.
5. Le altre attività eventualmente svolte all'interno degli esercizi iniziano e/o proseguono nel rispetto dei limiti previsti dalle singole e specifiche normative di settore relative.
6. Speciali deroghe di orario possono essere concesse dall'amministrazione comunale in occasione di particolari eventi che investano la generalità del territorio comunale ed in considerazione della particolarità dell'evento (a titolo esemplificativo tornei e/o campionati di rilevanza almeno regionale) e fatta salva idonea richiesta preventiva da inoltrare all'amministrazione comunale con almeno quindici giorni di anticipo.
Art. 8
Somministrazione di alimenti e bevande
complementare e secondaria1. È consentita l'effettuazione della somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle tipologie di sale giochi di cui all'articolo 1 purché in forma secondaria e complementare rispetto al trattenimento e purché rivolta ai soli avventori che usufruiscono dell'attività svolta dalla sala giochi medesima.
2. La somministrazione avviene ad opera del titolare dell'attività nel rispetto del possesso del requisito professionale di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), ed a seguito della presentazione di specifica notifica igienico-sanitaria ai sensi del regolamento CE n. 852/2004.
3. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 agosto 2007 n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007 n. 160 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), la somministrazione di alcolici all'interno delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è vietata dopo le ore 2.00. È fatto obbligo di esposizione delle tabelle alcolemiche previste dalla citata legge n. 160 del 2007.
Art. 9
Numero di videogiochi installabili nelle sale giochi e sale scommesse1. L'autorizzazione all'attività di sala giochi rilasciata ai sensi della presente legge, nonché l'esercizio dell'attività di sala scommesse autorizzata in base all'articolo 88 del TULPS, comporta in ogni caso il rispetto dei limiti e delle prescrizioni indicate nel del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato 18 gennaio 2007 (Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici).
2. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge n. 289 del 2002, come modificato dall'articolo 38, comma 5, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006.
3. I limiti quantitativi e le prescrizioni indicate nel decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato 18 gennaio 2007 si riferiscono a:
a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dal'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;
b) sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo" ai sensi dell'articolo 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133);
c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o jukebox.4. Ai soli fini della presente legge, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
5. In ciascun punto di vendita come sopra individuato è installabile un apparecchio di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.
6. In ciascun punto di vendita di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è installabile un apparecchio di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del TULPS ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.
7. In ciascun punto di vendita di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è installabile un apparecchio di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.
8. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all'articolo 1, nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti. Il titolare del punto di vendita assicura il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
9. Nelle sale giochi come individuate al comma 3, lettere a), b) e c), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 29 del 2000.
10. Nel caso in cui nella sala giochi siano installati sia apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.
11. Relativamente agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'articolo 14 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli), e successive modifiche ed integrazioni. I punti di accesso di cui sopra sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e con modalità tali da garantire:
a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.12. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione di sala giochi, sala biliardo, sale polifunzionali di trattenimento e pubblici esercizi di somministrazione.
13. All'interno delle attività disciplinate dalla presente legge nonché di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non è consentito lo svolgimento di tornei cosiddetti sportivi di poker, la cui disciplina appartiene alla potestà normativa dello Stato.
Art. 10
Sanzioni1. Le violazioni circa il rispetto degli orari di apertura e chiusura delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 1.000 ad euro 2.000 ed applicate nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modifiche.
2. Le violazioni circa il rispetto degli orari di funzionamento dei videogiochi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione, dei circoli privati e/o associazioni, nonché di ogni altra attività produttiva di un bene o di un servizio, sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 1.000 ed applicate nel rispetto della legge n. 689 del 1981, e successive modifiche.
3. Per le violazioni alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e statali in materia di numero massimo di videogiochi installabili, si fa riferimento alle singole norme e regolamenti speciali di riferimento.
4. I proventi delle sanzioni sono incamerati dai comuni.
5. La seconda violazione commessa comporta, per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, o per l'attività principale esercitata contestualmente all'attività di gioco disciplinata dalla presente legge, la sanzione accessoria della chiusura di un giorno.
Art. 11
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).