CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 269
presentata dai Consiglieri regionali
PITEA - GRECO - LOCCI - DIANA Mario - RODIN - STOCHINO - ZEDDA Alessandra -
FLORIS Rosannail 22 marzo 2011
Disposizioni in materia di economia sociale in ambito rurale
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Da sempre in Sardegna l'agricoltura, l'allevamento degli animali e la conseguente lavorazione di prodotti agroalimentari sono stati alla base dell'economia. Da sempre queste attività hanno svolto una funzione non solo economica, ma anche sociale.
Nel mondo contadino, qualunque persona, indipendentemente dalla propria condizione fisica o psichica, trovava sempre una mansione da svolgere. E questo accadeva perché quel gruppo sociale era pervaso da un profondo senso della propria dignità, in quanto individui e come ceto, a cui si legavano i valori di reciprocità, gratuità e mutuo aiuto.
Con l'avvento dell'industria, risultata nella nostra Regione per più aspetti fallimentare, l'agricoltura e la pastorizia quali attività lavorative ed economiche sono state per lo più abbandonate. Ma poiché la Sardegna è terra ricca e con un alto potenziale di sviluppo economico proprio nell'ambito agricolo, agropastorale e agroalimentare, la Regione intende incentivare e rafforzare lo sviluppo di questi settori con lo scopo di valorizzare non solo le risorse ambientali, ma anche e soprattutto le risorse umane in un territorio con un'alta percentuale di disoccupati, ma con sempre meno addetti impiegati in attività rurali. L'attività rurale deve riappropriarsi del ruolo che le è proprio svolgendo la sua funzione non solo a livello produttivo, ma anche a livello sociale. Attraverso azioni e incentivi mirati si vuole conciliare l'esigenza e la volontà di mettere in atto meccanismi economici nuovi e virtuosi che possono portare benessere al territorio, partendo dalle risorse umane, naturali e culturali esistenti e quella di reinserire i soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro, restituendo loro dignità e speranza.
In questo nuovo scenario si può inserire, quindi, un ulteriore ruolo dell'attività agricola e pastorale: l'agricoltura e la pastorizia sociale, attività che forniscono in modo continuativo, oltre all'attività vera e propria, servizi rivolti all'integrazione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati come ex detenuti, ex alcolisti, ex tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili.
La fattoria diventa centro di servizi sociali dove la coltivazione dell'orto, l'allevamento e la cura degli animali, il ciclo biologico e naturale, la trasformazione delle materie prime prodotte, offrono stimoli nuovi per interventi di socializzazione, di formazione, di supporto all'educazione e per l'introduzione dei soggetti nel mondo del lavoro.
La Regione ha un vastissimo territorio non urbanizzato e per una buona percentuale di proprietà dei comuni, i quali potrebbero destinare alcune aree per svolgervi attività di pastorizia, agricoltura o trasformazione a seconda delle vocazioni territoriali.
Con la presente proposta di legge la Regione definisce i requisiti essenziali per l'accreditamento degli operatori, le procedure per il monitoraggio e la valutazione dei servizi.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità e obiettivi1. La Regione promuove, attraverso gli enti locali e gli strumenti della programmazione regionale, l'agricoltura la pastorizia sociale condotta con modalità ecocompatibili ed ecosostenibili per garantire percorsi di inclusione sociale dei soggetti più vulnerabili e a rischio di emarginazione sociale.
2. La Regione individua sul territorio regionale, in collaborazione con gli enti locali, le aree da destinare a fattorie sociali
3. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti anche al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni locali.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) agricoltura e pastorizia sociale: l'attività svolta anche in forma associata, da uno o più imprenditori che forniscano in modo continuativo, oltre all'attività agricola, pastorale e di trasformazione, servizi rivolti all'integrazione sociale e al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) fattoria sociale: la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali e di acquacoltura, con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente e l'uso prevalente di prodotti locali, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica.
Art. 3
Modalità operative1. Le attività relative all'agricoltura e alla pastorizia sociale sono attuate mediante le politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex detenuti, detenuti in semilibertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti), ex alcolisti, ex tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché favorendo il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, l'assistenza e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica e le attività di educazione rivolte a minori in condizioni di particolare disagio familiare.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Le iniziative di riabilitazione, formazione, tirocinio, orientamento, educative e assistenziali a favore dei soggetti di cui al comma 1 sono attivate in conformità alla normativa e alla programmazione regionale, nonché ai piani di zona.
Art. 4
Registro e rete delle fattorie sociali1. È istituito il registro delle fattorie sociali nel quale sono iscritte le fattorie sociali operanti in Sardegna. Il registro è aggiornato annualmente.
2. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali accreditate. Ai fini dell'accreditamento la Regione tiene conto, in particolare, della qualità dei servizi offerti, la disponibilità di competenze professionali, nonché di indici di efficienza ed efficacia.
3. La rete regionale delle fattorie sociali ha funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.
Art. 5
Fondo regionale per lo sviluppo
dell'agricoltura sociale1. È istituito il Fondo regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e pastorizia sociale, di seguito denominato fondo, finalizzato al sostegno di progetti nell'ambito dell'agricoltura e pastorizia sociale. Al fondo accedono sia i soggetti del terzo settore, sia gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, qualora svolgano attività riconducibili alle finalità della presente legge.
2. Il fondo concorre fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile agli investimenti previsti nei progetti. La concessione dei contributi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto, in particolare, dell'efficacia delle azioni di riabilitazione, assistenza, inclusione sociale e lavorativa, educazione, formazione e delle modalità innovative nello svolgimento delle attività. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i criteri e le procedure per accedere ai contributi medesimi.
3. Il fondo concorre alle spese di avviamento della rete regionale delle fattorie sociali accreditate.
4. I provvedimenti attuativi del presente articolo, qualificabili come aiuti di Stato, sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria.
Art. 6
Interventi pubblici1. I terreni agricoli e forestali appartenenti agli enti pubblici territoriali e i beni trasferiti al patrimonio dei comuni in seguito a confisca sono concessi in uso in via prioritaria alle fattorie sociali.
2. Nelle gare indette da enti pubblici per l'assegnazione dei servizi di ristorazione sono previsti criteri di priorità a favore delle aziende che somministrano prodotti agroalimentari delle fattorie sociali.
Art. 7
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 2.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2011 si provvede con quota parte delle compartecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
Art. 8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).