CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 267

presentata dai Consiglieri regionali

SALIS - COCCO Daniele Secondo - MARIANI

il 22 marzo 2011

Disposizioni a favore della lotta contro le mafie e le altre forme di criminalità organizzata e per l'utilizzo sociale degli immobili confiscati

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende predisporre, anche nella nostra Regione, strumenti idonei alla lotta contro le mafie e le altre forme di criminalità organizzata e diffusa.

Il recente allarme lanciato dal Presidente della Commissione antimafia, On. Pisanu, sul fondato pericolo di infiltrazioni mafiose in Sardegna con l'immissione, purtroppo già accertata in diversi casi, di fondi provenienti da attività illecite, sia nel settore turistico che in quello delle energie rinnovabili, ci impone di tenere alta la guardia e predisporre quegli strumenti normativi, già utilizzati con successo in altre regioni italiane, per la lotta e la prevenzione contro le mafie e la criminalità organizzata.

La gravità del rischio che la nostra Regione diventi terra di conquista delle organizzazioni mafiose con possibili commistioni con la criminalità locale, trova purtroppo conferma nell'ultimo rapporto annuale della Direzione nazionale antimafia (DNA) per il quale "recenti indagini documentano che in Sardegna alcune consorterie criminose locali stanno mutuando connotazioni tipiche dei sodalizi mafiosi tradizionali".

Urge, pertanto, dotarsi, come già è stato fatto in diverse regioni, degli strumenti giuridici idonei affinché i beni materiali, mobili e immobili, eventualmente confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni, siano assegnati senza ritardo a soggetti in grado di riutilizzarli, finanziando conseguentemente interventi per il loro recupero, il loro riutilizzo e la loro fruizione sociale. È perciò stata prevista l'istituzione di un fondo di rotazione e la possibilità di apposite fideiussioni per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riutilizzo sociale di questi beni.

Accanto a questa finalità, già di per sé di notevole rilievo, appare utile fornire all'amministrazione e ai vari soggetti pubblici e privati coinvolti, un quadro generale d'azione nell'educazione alla legalità e nello sviluppo della coscienza civile e democratica.

La Regione deve diventare, a nostro modo di vedere, il perno di iniziative costanti nella prevenzione e nella lotta contro le mafie e la criminalità, sensibilizzando la società civile ed in particolar modo i giovani e diffondendo una sincera e tangibile educazione alla legalità. Essa deve, inoltre, guardare fin d'ora con la massima attenzione alle possibili vittime dei fenomeni mafiosi attraverso l'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento, l'assistenza materiale e psicologica, la cura e l'aiuto alle vittime.

La logica con cui si deve sviluppare questa azione punta soprattutto alla collaborazione con gli enti locali, le associazioni, le fondazioni, le cooperative, le comunità di recupero e le organizzazioni di volontariato che già operano a questo scopo nel campo sociale.

Occorre oggi uscire dalla frammentarietà e dalla episodicità degli interventi che sono già stati lodevolmente avviati, per fare di questo compito di consolidamento della legalità una "missione" della Regione, attraverso la creazione di veri e propri "percorsi di legalità".

L'Assemblea regionale deve diventare soggetto partecipe ed informato di questo insieme di attività. A tale scopo, nonché per dare maggior pubblicità ed efficacia all'azione in questo settore, sono previsti un meccanismo informativo periodico da parte della Giunta regionale e la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico che fornisca la necessaria consulenza nel campo del contrasto al fenomeno della criminalità.

A completamento delle iniziative sopra descritte, e sulla scia di analoghe determinazioni di altre regioni, appare anche doveroso che si consacri un'apposita giornata annuale alla memoria e all'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

La presente proposta di legge si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 stabilisce quale oggetto della presente proposta di legge la prevenzione e la lotta contro le mafie, il supporto alle relative vittime, la sensibilizzazione della società civile e l'educazione alla legalità.

L'articolo 2 elenca i vari tipi di intervento volti alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente proposta, precisando che tali interventi possono essere assunti direttamente dalla Regione oppure mediante il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni o mediante la concessione di borse di studio.

Gli articoli 3 e 4 elencano, rispettivamente, gli interventi promossi dalla Regione per l'incentivazione di percorsi di legalità e per il contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso, nonché le iniziative di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso.

L'articolo 5 dispone il finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati. In particolare, si prevedono: l'istituzione di un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle anticipazioni in conto capitale destinate alla realizzazione di iniziative e di progetti connessi al riutilizzo sociale dei beni confiscati; la possibilità di ottenere fideiussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione di progetti e iniziative connessi a tale riutilizzo; la priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali e comunitari, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati.

L'articolo 6 disciplina la formazione professionale.

L'articolo 7 dispone il rinvio a deliberazioni della Giunta regionale di ogni altro adempimento relativo all'applicazione della presente legge.

L'articolo 8 prevede che la Giunta regionale renda conto ogni anno al Consiglio circa la materia di cui alla presente proposta di legge.

L'articolo 9 istituisce un comitato tecnico-scientifico con funzioni di consulenza sugli argomenti in questione.

L'articolo 10 istituisce la Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, da celebrare ogni anno il 19 luglio, giorno della strage di via D'Amelio e della morte di Emanuela Loi.

L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Regione, al fine di contribuire alla lotta contro le mafie e le altre forme di criminalità organizzata e diffusa, all'educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile e democratica, sostiene iniziative nei settori della prevenzione e della lotta contro le mafie, la criminalità e l'abusivismo, del supporto alle relative vittime, della sensibilizzazione della società civile e dell'educazione alla legalità, con particolare riguardo ai giovani.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono promosse, progettate e realizzate anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.

 

Art. 2
Tipologia degli interventi

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene interventi volti:
a) alla promozione, nelle scuole, di iniziative finalizzate all'educazione alla legalità;
b) al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;
c) alla formazione professionale, in materia di legalità, a favore di operatori degli enti locali, della polizia locale e degli operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale;
d) alla raccolta e alla diffusione delle informazioni a carattere bibliografico, documentario e statistico sugli argomenti di cui alla presente legge;
e) alla realizzazione di indagini e ricerche effettuate in collaborazione con le istituzioni scolastiche o con le università della Sardegna, nonché da associazioni costituite ai sensi di legge;
f) alla valorizzazione delle ricerche effettuate da laureandi o da giovani neolaureati sugli argomenti di cui alla presente legge.

2. Le attività di cui al comma 1 sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni o mediante la concessione di borse di studio.

 

Art. 3
Interventi per l'incentivazione di percorsi di legalità e per il contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso

1. Allo scopo di incentivare percorsi di legalità e di contrastare i fenomeni di illegalità e di criminalità organizzata, la Regione promuove:
a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
b) la riqualificazione di spazi pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;
c) il monitoraggio e l'analisi, anche attraverso l'istituzione di presidi distribuiti sul territorio regionale, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata nelle sue diverse articolazioni;
d) la stipulazione di intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con le associazioni che operano nel campo sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali di tipo mafioso e sulla loro incidenza sul territorio.

 

Art. 4
Iniziative

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso, mediante:
a) l'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
b) l'assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
c) l'assistenza psicologica, la cura e l'aiuto alle vittime;
d) le campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
e) l'organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali;
f) il sostegno di iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti sugli argomenti di cui alla presente legge e al conseguente coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado;
g) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo, nella lotta contro le mafie, della coscienza civile, costituzionale e democratica;
h) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole, università, comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione sugli argomenti di cui alla presente legge.

2. La Regione eroga contributi a favore di associazioni, fondazioni e organizzazioni che si occupano di prevenzione dei fenomeni di criminalità mafiosa o di assistenza legale e di supporto psicologico per le vittime dei reati di tipo mafioso.

 

Art. 5
Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati

1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l'ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282).

2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, definisce i seguenti meccanismi di agevolazione nell'accesso ai finanziamenti:
a) istituzione di un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle anticipazioni in conto capitale destinate alla realizzazione dei progetti e delle iniziative connessi al riutilizzo sociale dei beni confiscati, per la redazione di studi di fattibilità e progettazioni tecniche;
b) fideiussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;
c) priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali e comunitari, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.

 

Art. 6
Formazione professionale

1. La Regione, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative in materia di legalità e di lotta alle mafie, con particolare riguardo alla formazione di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.

 

Art. 7
Rinvio

1. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione ogni altro adempimento relativo all'applicazione della presente legge.

 

Art. 8
Relazione annuale

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale circa:
a) l'estensione del fenomeno mafioso nella nostra Regione e l'andamento dei casi di abusivismo edilizio;
b) l'attuazione della presente legge e i risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno alle vittime della criminalità mafiosa e alla sensibilizzazione della società civile;
c) l'entità e le caratteristiche dei singoli interventi realizzati grazie ai contributi regionali e gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali attraverso il contrasto delle attività criminose e in termini di educazione alla legalità;
d) gli interventi di aiuto, assistenza e supporto psicologico attivati a favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, con individuazione del numero di domande presentate e quantificazione delle risorse impegnate;
e) le misure adottate a sostegno dell'educazione alla legalità nelle scuole, con particolare riferimento alle iniziative finanziate e agli interventi attivati.

 

Art. 9
Comitato tecnico-scientifico

1. È costituito un comitato tecnico-scientifico, con funzioni di consulenza sugli argomenti di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale si avvale del comitato in particolare per la redazione della relazione annuale sulle attività svolte di cui agli articoli 2, 3, 4 e 8.

3. Il comitato, presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, è composto:
a) da un componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
b) dal provveditore agli studi;
c) da un docente o ricercatore universitario;
d) da un dirigente scolastico;
e) da un insegnante o da un esperto di metodologia didattica;
f) da un esperto in materie giuridiche;
g) da tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale nella materia di cui alla presente legge.

4. I componenti del comitato sono nominati dal Consiglio regionale.

5. Il comitato dura in carica cinque anni.

6. I componenti del comitato svolgono il loro incarico a titolo gratuito, ad esclusione del rimborso delle spese di viaggio.

 

Art. 10
Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie

1. In memoria delle vittime delle mafie, la Regione istituisce la Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, da celebrare ogni anno il 19 luglio, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

 

Art. 11
Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 100.000 per l'anno 2011 e in euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2012.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede con le entrate previste dall'integrale applicazione dell'intesa per la modifica dell'articolo 8 dello Statuto sardo.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.