CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 264

presentata dai Consiglieri regionali

STERI - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - SANNA Matteo

il 18 marzo 2011

Disposizioni per garantire ai bambini ed adolescenti con patologie croniche
una vita scolastica normale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge mira a sopperire alla mancanza di disposizioni di legge che prendano in adeguata considerazione il problema delle patologie croniche che interessano i bambini e gli adolescenti.

Nella consapevolezza che il fenomeno è complesso ed articolato, si propone un primo quadro regionale di interventi legislativi diretti al pieno riconoscimento del diritto all'assistenza sanitaria in ambito scolastico.

Indubbiamente la lacuna normativa contrasta con i principi generali dell'ordinamento costituzionale e con i più importanti trattati internazionali in materia di diritti fondamentali dell'individuo e del fanciullo. È quasi superfluo ricordare che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione italiana: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti" mentre ai sensi dell'articolo 34, comma 1: "La scuola è aperta a tutti". Partendo così dal combinato disposto di queste due disposizioni costituzionali è possibile affermare che, non riconoscendo il diritto a cure in ambito scolastico, per gli alunni malati di patologie croniche la scuola non è "aperta" nel senso pieno del termine: la scuola può dirsi aperta non se ne è semplicemente libero l'accesso, ma solo quando in essa è altresì libera la permanenza senza che l'alunno e la sua famiglia si trovino ad affrontare situazioni che rendano eccessivamente gravosa la frequenza, situazioni quali appunto, malattie croniche che necessitano di assistenza sanitaria periodica e costante.

La normativa internazionale, del pari, riconosce pienamente questi diritti del fanciullo. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, a cui l'Italia ha dato esecuzione con la legge 21 maggio 1991, n. 176, all'articolo 24 riconosce espressamente al minore "il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario".

La scuola, lungi dal dover essere luogo di cura e di assistenza sanitaria, deve però essere supportata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sanitari regionali affinché sia garantito a tutti gli studenti un livello di assistenza sanitaria adeguato e che consenta loro una permanenza in ambito scolastico "normale". Tale normalità, però, non può prescindere dalla corretta comprensione del fenomeno delle malattie croniche anche da parte degli operatori scolastici e degli altri alunni che non patiscono tali infermità. A tal proposito, si individua la necessità di adottare misure volte a sollecitare la conoscenza e la comprensione delle malattie croniche da parte di tutti, compresi gli individui sani, in quanto presupposto necessario per una reale integrazione sociale dei soggetti affetti.

La proposta di legge è volta a introdurre una serie di disposizioni tese a raggiungere l'obiettivo di assicurare nell'ambiente scolastico l'assistenza socio-sanitaria necessaria ai soggetti affetti da patologie croniche che necessitano di cure continue e/o tempestivamente attuate in attesa dell'intervento medico e/o paramedico (vedi l'ipoglicemia nel diabetico, lo shock anafilattico nelle allergie da alimenti e farmaci, l'insufficienza respiratoria acuta nella crisi asmatica, ecc.) non fronteggiabili dal paziente stesso nella scuola, ma gestibili con adeguata organizzazione e formazione.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art.1
Principi

1. La Regione riconosce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e del fanciullo.

2. La Regione riconosce il diritto all'istruzione e rende effettivo questo diritto mediante l'eliminazione degli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità del fanciullo all'interno della scuola.

 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) malattie croniche: le patologie di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2008 e successive modifiche che necessitano di cure continue o periodiche;
b) fanciulli in età scolare: le persone di età inferiore ai 18 anni che frequentano istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
c) percorso assistenziale scolastico: percorso assistenziale integrato ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2008 avente per oggetto l'insieme degli interventi sanitari sistematici e continuativi in ambiente scolastico necessari nell'ambito di ciascun distretto sanitario;
d) percorso assistenziale scolastico individuale: quadro delle prestazioni da erogare in ambiente scolastico a favore del singolo fanciullo che ne faccia richiesta.

 

Art. 3
Obiettivi

1. Il Servizio sanitario regionale persegue la cura delle malattie croniche dei fanciulli in età scolare, considerate di particolare rilevanza sociale.

2. La Regione, nell'ambito del Piano sanitario regionale, definisce interventi rivolti:
a) alla prevenzione ed alla diagnosi precoce delle malattie croniche in età scolare;
b) al miglioramento delle modalità di cura ed alla prevenzione delle complicanze nell'ambiente scolastico dei fanciulli affetti da malattie croniche;
c) ad agevolare l'inserimento dei fanciulli affetti da patologie croniche nell'ambiente scolastico senza oneri per le famiglie;
d) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi delle patologie croniche;
e) all'educazione sanitaria dei fanciulli affetti da patologie croniche e di tutto il personale scolastico;
f) alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi di cui alla presente legge;
g) alla creazione di un'anagrafe delle malattie croniche in età infantile al fine di garantire una conoscenza adeguata del fenomeno ed agevolare interventi specifici.

 

Art. 4
Percorso assistenziale scolastico

1. La Regione, in applicazione degli interventi previsti nel Piano sanitario regionale, assicura ai fanciulli affetti da malattie croniche l'assistenza sanitaria negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, senza oneri per le famiglie, mediante l'elaborazione del percorso assistenziale scolastico.

2. Ogni azienda sanitaria locale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 6, predispone i percorsi assistenziali scolastici individuali, assicurando le prestazioni di cui all'articolo 5.

 

Art. 5
Prestazioni

1. La Regione promuove l'integrazione dei processi di cura e la continuità assistenziale e assicura l'integrazione temporale e clinica fra le diverse fasi degli interventi, in particolare tra ospedale e scuola.

 

Art. 6
Compiti delle istituzioni scolastiche

1. Le autorità scolastiche raccolgono le informazioni relative alla presenza negli istituti di soggetti affetti da patologie croniche che necessitano di cure continue o periodiche e le relative richieste di assistenza sanitaria da parte del fanciullo o delle famiglie, trasmettendole all'azienda sanitaria locale competente per territorio, la quale predispone i percorsi assistenziali scolastici.

2. Il personale sanitario adibito ai percorsi assistenziali scolastici permane all'interno degli istituti scolastici il tempo strettamente necessario alla prestazione medica.