CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 264
presentata dai Consiglieri regionali
STERI - ARTIZZU - BIANCAREDDU - CAPPAI - CONTU Felice - OBINU - SANNA Matteo
il 18 marzo 2011
Disposizioni per garantire ai bambini ed adolescenti con patologie croniche
una vita scolastica normale***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge mira a sopperire alla mancanza di disposizioni di legge che prendano in adeguata considerazione il problema delle patologie croniche che interessano i bambini e gli adolescenti.
Nella consapevolezza che il fenomeno è complesso ed articolato, si propone un primo quadro regionale di interventi legislativi diretti al pieno riconoscimento del diritto all'assistenza sanitaria in ambito scolastico.
Indubbiamente la lacuna normativa contrasta con i principi generali dell'ordinamento costituzionale e con i più importanti trattati internazionali in materia di diritti fondamentali dell'individuo e del fanciullo. È quasi superfluo ricordare che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione italiana: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti" mentre ai sensi dell'articolo 34, comma 1: "La scuola è aperta a tutti". Partendo così dal combinato disposto di queste due disposizioni costituzionali è possibile affermare che, non riconoscendo il diritto a cure in ambito scolastico, per gli alunni malati di patologie croniche la scuola non è "aperta" nel senso pieno del termine: la scuola può dirsi aperta non se ne è semplicemente libero l'accesso, ma solo quando in essa è altresì libera la permanenza senza che l'alunno e la sua famiglia si trovino ad affrontare situazioni che rendano eccessivamente gravosa la frequenza, situazioni quali appunto, malattie croniche che necessitano di assistenza sanitaria periodica e costante.
La normativa internazionale, del pari, riconosce pienamente questi diritti del fanciullo. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, a cui l'Italia ha dato esecuzione con la legge 21 maggio 1991, n. 176, all'articolo 24 riconosce espressamente al minore "il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario".
La scuola, lungi dal dover essere luogo di cura e di assistenza sanitaria, deve però essere supportata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei servizi sanitari regionali affinché sia garantito a tutti gli studenti un livello di assistenza sanitaria adeguato e che consenta loro una permanenza in ambito scolastico "normale". Tale normalità, però, non può prescindere dalla corretta comprensione del fenomeno delle malattie croniche anche da parte degli operatori scolastici e degli altri alunni che non patiscono tali infermità. A tal proposito, si individua la necessità di adottare misure volte a sollecitare la conoscenza e la comprensione delle malattie croniche da parte di tutti, compresi gli individui sani, in quanto presupposto necessario per una reale integrazione sociale dei soggetti affetti.
La proposta di legge è volta a introdurre una serie di disposizioni tese a raggiungere l'obiettivo di assicurare nell'ambiente scolastico l'assistenza socio-sanitaria necessaria ai soggetti affetti da patologie croniche che necessitano di cure continue e/o tempestivamente attuate in attesa dell'intervento medico e/o paramedico (vedi l'ipoglicemia nel diabetico, lo shock anafilattico nelle allergie da alimenti e farmaci, l'insufficienza respiratoria acuta nella crisi asmatica, ecc.) non fronteggiabili dal paziente stesso nella scuola, ma gestibili con adeguata organizzazione e formazione.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art.1
Principi1. La Regione riconosce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e del fanciullo.
2. La Regione riconosce il diritto all'istruzione e rende effettivo questo diritto mediante l'eliminazione degli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità del fanciullo all'interno della scuola.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) malattie croniche: le patologie di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2008 e successive modifiche che necessitano di cure continue o periodiche;
b) fanciulli in età scolare: le persone di età inferiore ai 18 anni che frequentano istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
c) percorso assistenziale scolastico: percorso assistenziale integrato ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2008 avente per oggetto l'insieme degli interventi sanitari sistematici e continuativi in ambiente scolastico necessari nell'ambito di ciascun distretto sanitario;
d) percorso assistenziale scolastico individuale: quadro delle prestazioni da erogare in ambiente scolastico a favore del singolo fanciullo che ne faccia richiesta.
Art. 3
Obiettivi1. Il Servizio sanitario regionale persegue la cura delle malattie croniche dei fanciulli in età scolare, considerate di particolare rilevanza sociale.
2. La Regione, nell'ambito del Piano sanitario regionale, definisce interventi rivolti:
a) alla prevenzione ed alla diagnosi precoce delle malattie croniche in età scolare;
b) al miglioramento delle modalità di cura ed alla prevenzione delle complicanze nell'ambiente scolastico dei fanciulli affetti da malattie croniche;
c) ad agevolare l'inserimento dei fanciulli affetti da patologie croniche nell'ambiente scolastico senza oneri per le famiglie;
d) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi delle patologie croniche;
e) all'educazione sanitaria dei fanciulli affetti da patologie croniche e di tutto il personale scolastico;
f) alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi di cui alla presente legge;
g) alla creazione di un'anagrafe delle malattie croniche in età infantile al fine di garantire una conoscenza adeguata del fenomeno ed agevolare interventi specifici.
Art. 4
Percorso assistenziale scolastico1. La Regione, in applicazione degli interventi previsti nel Piano sanitario regionale, assicura ai fanciulli affetti da malattie croniche l'assistenza sanitaria negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, senza oneri per le famiglie, mediante l'elaborazione del percorso assistenziale scolastico.
2. Ogni azienda sanitaria locale, ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 6, predispone i percorsi assistenziali scolastici individuali, assicurando le prestazioni di cui all'articolo 5.
Art. 5
Prestazioni1. La Regione promuove l'integrazione dei processi di cura e la continuità assistenziale e assicura l'integrazione temporale e clinica fra le diverse fasi degli interventi, in particolare tra ospedale e scuola.
Art. 6
Compiti delle istituzioni scolastiche1. Le autorità scolastiche raccolgono le informazioni relative alla presenza negli istituti di soggetti affetti da patologie croniche che necessitano di cure continue o periodiche e le relative richieste di assistenza sanitaria da parte del fanciullo o delle famiglie, trasmettendole all'azienda sanitaria locale competente per territorio, la quale predispone i percorsi assistenziali scolastici.
2. Il personale sanitario adibito ai percorsi assistenziali scolastici permane all'interno degli istituti scolastici il tempo strettamente necessario alla prestazione medica.