CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 263
presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Daniele Secondo - CUCCUREDDU - DIANA Mario - SALIS - SANNA Giacomo - STERI - URAS - AGUS - AMADU - ARTIZZU - BARDANZELLU - BARRACCIU - CAMPUS - CAPPAI - CAPELLI - CARIA - DIANA Giampaolo - COCCO Pietro - CONTU - CUCCA - CUCCU - DEDONI - DE FRANCISCI - DESSÌ - ESPA - FOIS - GRECO - LADU - LAI - LOTTO - MANCA - MANINCHEDDA - MARIANI - MELONI Valerio - MORICONI - MULAS - OBINU - PERU - PIRAS - PITTALIS - PLANETTA - RANDAZZO - SABATINI - SANJUST - SANNA Gian Valerio - SANNA Matteo - SANNA Paolo Terzo - SECHI - SOLINAS Antonio - STOCHINO - ZEDDA Massimo - ZUNCHEDDU
l'11 marzo 2011
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Nel corso degli anni di operatività della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, che ha ridisciplinato l'organizzazione ed il funzionamento delle compagnie barracellari, sono state riscontrate serie difficoltà applicative.
Tali difficoltà hanno imposto la necessità di apportare alcune sostanziali modifiche nella struttura e nel funzionamento delle compagnie, per adeguare i loro originari compiti di polizia alle attuali esigenze cercando, però, di salvare un patrimonio di esperienze che altrimenti rischierebbe di essere disperso.
Entrando nel merito delle singole proposte di modifica (con riferimento agli articoli della legge regionale n. 25 del 1988) si precisa quanto segue:
L'articolo 1 rimane invariato poiché esso richiama i principi generali.
L'articolo 2, ossia l'articolo 1 del progetto di legge, viene sostanzialmente modificato attraverso un intervento di limitazione degli obblighi delle compagnie barracellari. Infatti, complice il mutamento e la trasformazione del substrato sociale sul quale oggi vengono chiamate ad operare le compagnie, si è limitato l'obbligo delle stesse alla salvaguardia dei beni, eliminando la custodia degli stessi, l'assicurazione e l'obbligatorietà della stessa da parte dei proprietari. Attraverso questo intervento normativo viene meno l'antica funzione di società di assicurazione delle compagnie, la quale risulta essere non più attuale. Al secondo comma è stato abrogato l'inciso "su loro richiesta" al fine di consentire alle compagnie barracellari un autonomo potere di intervento nelle materie di loro competenza, facendo venir meno la situazione di subordinazione rispetto agli altri corpi di polizia.
L'articolo 3, ossia l'articolo 2 del progetto di legge, nasce dall'esigenza di consentire la limitazione dell'operato della compagnia ad una sola parte del territorio comunale quando questo sia particolarmente vasto e conformato in maniera completamente disomogenea e, allo stesso tempo, di consentire la costituzione di più di una compagnia nella circoscrizione dello stesso comune quando si sia in presenza di frazioni distanti dal nucleo principale e da esso completamente separate.
L'articolo 4, ossia l'articolo 3 del progetto di legge, viene totalmente e necessariamente riformulato in conseguenza della riforma dell'articolo 2. Invero, si sottolinea la funzione di vigilanza e salvaguardia dei beni che può essere espletata da parte delle compagnie, il venir meno dell'onere di custodia e del relativo dovere risarcitorio, il venir meno dell'obbligo di assicurazione dei beni. Ciò in linea con lo scopo attualizzatorio della presente legge.
L'articolo 9, ossia l'articolo 3 del progetto di legge, viene riformulato precisando meglio il meccanismo del rinnovo automatico delle compagnie barracellari e gli adempimenti ad esso conseguenti. In particolare, viene precisato che, in caso di riconferma della compagnia, l'assemblea dei barracelli, che deve procedere alla conferma del capitano o alla designazione di una terna di nomi da proporre per la nomina del nuovo capitano, venga convocata dal sindaco entro i trenta giorni antecedenti la scadenza della compagnia. Questa disposizione di tipo procedurale è stata introdotta per superare la situazione di stallo e di incertezza in caso di mancata convocazione dell'assemblea dei barracelli per la designazione della terna, vanificando, di fatto, il principio della proroga automatica.
L'articolo 11, ossia l'articolo 4, comma 1, del progetto di legge è stato interessato dalla abrogazione della lettera "g) potersi validamente obbligare". Invero, nello spirito originario della legge, data la natura assicurativa della compagnia barracellare, i componenti della stessa dovevano essere patrimonialmente in grado di obbligarsi e far fronte alle esigenze economiche qualora il fondo della compagnia non fosse stato sufficiente. Allo stato attuale, attraverso l'abrogazione della funzione di assicurazione della compagnia, tale requisito non è più richiesto.
L'articolo 12, ossia l'articolo 5 del progetto di legge, viene interessato dalla modifica del terzo comma, resasi necessaria dalla soppressione dell'ufficio del pretore a seguito del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
Infatti, tale riforma legislativa stabilisce che qualora sia previsto l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio della attività, questo deve intendersi reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
È stato aggiunto il comma 6 bis che ha lo scopo di rendere più snelle le procedure di voto in sede di secondo mandato della compagnia barracellare, prevedendo che le votazioni degli ufficiali e dei graduati possano avvenire senza la presenza del sindaco e del segretario.
L'articolo 13, ossia l'articolo 6 del progetto di legge, è stato modificato nel comma 3 e nel comma 6. Prevedendo, da un lato, che il prefetto nel decreto di nomina di agente di pubblica sicurezza inserisca anche il diritto dei barracelli ad acquistare contestualmente all'arma anche il relativo munizionamento, dall'altro che si venga a creare una sorta di uniformità tra i segni distintivi delle varie compagnie barracellari, precisando che le uniformi devono essere tali da non creare confusione o somiglianza con quelle delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato.
L'articolo 15, ossia l'articolo 7 del progetto di legge, ha introdotto delle modifiche al fine di ampliare i requisiti per poter rivestire la carica di capitano della compagnia.
L'articolo 17, ossia l'articolo 8 del progetto di legge, viene modificato per rispondere a esigenze organizzative diverse e più attuali, stabilendo, per esempio, una data unica per tutte le compagnie per la presentazione del bilancio, stabilendo un tetto massimo oltre il quale è obbligatorio il versamento in conto delle somme incassate.
L'articolo 18, ossia l'articolo 9 del progetto di legge, è stato interessato dalla modifica delle modalità per la ripartizione degli utili tra i componenti la compagnia barracellare, privilegiando i soggetti che abbiano prestato effettivo servizio.
L'articolo 19, ossia l'articolo 10 del progetto di legge, in linea con la modifica sostanziale che ha interessato tutto l'impianto normativo, limita il compito delle compagnie barracellari alla salvaguardia dei beni, con esclusione dell'obbligo risarcitorio qualora abbiano a verificarsi danni a carico dei proprietari dei beni interessati dal servizio barracellare. In particolare nell'articolo 19 viene precisato che l'obbligo a carico delle compagnie, in linea con i principi generali dell'ordinamento in merito alla responsabilità, è circoscritto alle ipotesi di omissione o colpa grave.
Gli articoli 20 e 21 (articolo 11 del progetto di legge), sono stati abrogati.
Gli articoli 23 e 24, ossia gli articoli 12 e 13 del progetto di legge, sono stati modificati al fine di rendere più celeri le procedure disciplinari e l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
L'articolo 26, ossia l'articolo 14 del progetto di legge, introduce una modifica minima per il caso di scioglimento della compagnia barracellare.
L'articolo 28, ossia l'articolo 15 del progetto di legge, viene riformulato. Infatti, lo stesso, nella sua attuale versione, prevede alcune misure per la tutela dei barracelli nell'espletamento delle funzioni relative all'incarico, attraverso la previsione del rimborso, da parte dell'Amministrazione regionale, non solo dei premi per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, ma anche gli oneri per l'assicurazione per danni causati a terzi. Inoltre, viene previsto che l'Amministrazione regionale assuma a proprio carico le tasse di iscrizione per i corsi annuali di tiro a segno, nonché i costi per i certificati medici e spese mediche che i barracelli devono sopportare nell'espletamento del loro incarico.
Ha subito una rivisitazione anche il contributo per l'equipaggiamento, il quale è stato quantificato nella somma di euro 500 per barracello, fino ad un massimo di euro 35.000 per ogni compagnia.
Questo incremento, oltre a compensare la svalutazione monetaria, dovrebbe consentire alle compagnie di dotarsi di un minimo di attrezzature, anche in assenza di specifici contributi comunali. Ciò si rende ancor più necessario se si considera che dal 1993 il contributo che veniva erogato a favore dei comuni per l'acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto per le compagnie barracellari non viene più erogato, in quanto lo stanziamento del capitolo è confluito nel fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi, istituito con la legge regionale n. 25 del 1993.
Pertanto, alla luce di tale ultima legge, dovrebbe essere il comune a farsi carico delle dotazioni di adeguati mezzi di trasporto e di attrezzature per lo svolgimento dell'attività delle compagnie barracellari, ma le ben note difficoltà finanziarie dei comuni fanno sì che, normalmente, non venga stanziata alcuna somma per queste finalità.
L'articolo 29, ossia l'articolo 16 del progetto di legge, nella sua nuova formulazione, è volto a fissare dei criteri e parametri che conferiscano chiarezza nella distribuzione dei premi.
L'articolo 30, ossia l'articolo 17 del progetto di legge, viene interessato dalla modifica del secondo comma. Infatti, al fine di rendere più autonome le compagnie barracellari, il testo modificato prevede che l'Amministrazione regionale attribuisca direttamente alle compagnie barracellari, per lo svolgimento della campagna antincendio, risorse ed attrezzature previste da leggi e regolamenti senza che le richieste passino attraverso i comuni.
L'articolo 32, ossia l'articolo 18 del progetto di legge, è stato oggetto di una rilevante modifica. Infatti, è stata prevista l'obbligatorietà dei corsi di formazione e aggiornamento, subordinando la qualifica di agente di pubblica sicurezza alla frequentazione dei corsi e al superamento degli stessi. Altresì, è stato previsto che i corsi abbiano valenza annuale e che, per poter partecipare alla campagna antincendio, stante la pericolosità della stessa, è obbligatorio aver frequentato il corso di addestramento specifico. In particolare si specifica che la fase preventiva della campagna antincendio potrà essere svolta anche da chi non ha frequentato gli appositi corsi, mentre la fase operativa, volta al materiale spegnimento del fuoco, è limitata solo al personale qualificato ed abilitato attraverso gli appositi corsi. Tali innovazioni appaiono in linea con lo spirito di attualizzazione che ha contraddistinto e animato il "restyling" della legge n. 25 del 1988.
L'articolo 33, ossia l'articolo 19 del progetto di legge, è stato interessato dall'aggiunta di tre commi che prevedono l'istituzione di un comando regionale e di uno per ogni provincia coordinandone le varie funzioni; questi commi nascono dall'esigenza di rinnovare le funzioni delle compagnie barracellari adeguandole ai tempi e all'assetto della politica nazionale, nonché alla circostanza del trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni. Inoltre, sono volti a soddisfare l'esigenza di coordinamento delle varie compagnie barracellari presenti nel territorio che, oramai, costituendo un'importante e massiccia presenza, necessitano di un più capillare e presente coordinamento.
L'articolo 33 bis, di nuovo inserimento, ha lo scopo di istituire la commissione regionale per le compagnie barracellari quale organo consultivo della Regione in materia di barracellato.
L'istituzione della commissione nasce dall'esigenza, profondamente sentita da più parti, di trovare un punto di raccordo fra i diversi organismi che per diversi aspetti si occupano dell'attività delle compagnie barracellari.
La commissione, inoltre, con la partecipazione diretta dei rappresentanti dei comandanti delle compagnie barracellari, costituisce la sede istituzionale entro la quale vengono recepite le istanze provenienti dai diretti operatori.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 2 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), è sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari)
1. Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti:
a) salvaguardare le proprietà private verso una erogazione economica determinata secondo le modalità previste dalla presente legge;
b) collaborare con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
1) protezione civile;
2) prevenzione e repressione dell'abigeato;
3) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;
c) collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
1) salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
2) salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
3) tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
4) caccia e pesca;
5) prevenzione e repressione degli incendi;
d) salvaguardare il patrimonio e i beni dell'ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.
2. Le forme di collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sono stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.".
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1988, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Salvaguardia dei beni)
1. Per i beni indicati nell'articolo 35 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403 (Regolamento per le Compagnie dei barracellari in Sardegna), i proprietari hanno facoltà di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare che, a norma dell'articolo 2 garantisce il controllo e la salvaguardia.
2. A tal fine i proprietari interessati al servizio di prevenzione, controllo e salvaguardia, sono tenuti a denunciare, con le modalità da indicarsi nel regolamento barracellare comunale, la proprietà dei beni per i quali intendono usufruire del servizio.
3. La facoltà di cui al comma 1 può esplicarsi anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna), nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Gli altri beni pubblici e privati non compresi nelle disposizioni dei commi 1 e 2, possono essere affidati al controllo delle compagnie barracellari con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento barracellare comunale.".
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 1988, è sostituito dai seguente:
"Art. 9 (Durata delle compagnie barracellari)
1. Le compagnie barracellari durano in carica tre anni e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del comune.
2. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal comune e dalla compagnia, può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova compagnia.
3. Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio il sindaco:
a) entro i novanta giorni antecedenti la data di scadenza richiede alla Prefettura il rinnovo dei provvedimenti di attribuzione ai barracelli della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
b) entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza convoca l'assemblea dei barracelli che, con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 12, provvede alla conferma del capitano o alla designazione di una terna di nomi da proporre per la nomina del nuovo capitano oppure all'indicazione di un unico nominativo scelto a maggioranza assoluta di voti; tale nominativo è vincolante per il sindaco.".
Art. 4
Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 19881. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 1988 è soppressa.
Art. 5
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 19881. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"3. Appena intervenuta la comunicazione di sussistenza dei requisiti, il sindaco del comune di appartenenza della compagnia provvede alla nomina del capitano il quale presta giuramento di fronte al sindaco stesso o suo delegato in base alle vigenti disposizioni di legge.".2. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1988 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio, gli ufficiali ed i graduati nel numero indicato dalla deliberazione del consiglio comunale di cui all'articolo 8, sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la compagnia senza la presenza del sindaco e del segretario.".3. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"7. Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite all'articolo 9, il consiglio comunale provvede a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto, oppure sulla base di un unico nome scelto dall'assemblea a maggioranza assoluta.".
Art. 6
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 19881. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 1988, dopo le parole "servizi loro assegnati" sono aggiunte le seguenti: "nonché il diritto ad acquistare, contestualmente all'arma, il relativo munizionamento".
2. Il comma 6 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"6. Ogni componente la compagnia riceve una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio barracellare e i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Dette uniformi sono tali da escludere la somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato. Con lo stesso decreto è stabilito il colore dei mezzi in dotazione e il tipo di scritte a cui le compagnie barracellari si uniformano.".
Art. 7
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 del 19881. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 25 del 1988, dopo le parole "Arma dei carabinieri" sono aggiunte le seguenti: "nelle forze armate o polizia municipale".
2. Al comma 3 dell'articolo 15 il termine di "dieci anni" è sostituito con "cinque anni".
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Contabilità e amministrazione)
1. Il periodo triennale di attività della compagnia barracellare è suddiviso in esercizi annuali che decorrono dal 1° gennaio e scadono il 31 dicembre. Tale scadenza opera anche per l'esercizio in corso, per le compagnie attualmente operanti e per le nuove compagnie che vengono immesse in servizio.
2. La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre per il primo anno dalla data di immissione in servizio della compagnia, e per gli anni successivi dal 1° gennaio.
3. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare.
4. Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite:
a) dai premi per la salvaguardia dei beni pubblici;
b) dai diritti per spese, mantenimento, custodia, rilascio o vendita del bestiame sequestrato così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del regio decreto n. 403 del 1898;
c) dai contributi finanziari e premi erogati da enti pubblici o privati;
d) dalla erogazione economica corrisposta dai privati per la funzione di salvaguardia dei beni;
e) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.
Tali entrate costituiscono il fondo barracellare.
5. I pagamenti a favore della compagnia barracellare sono effettuati mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla compagnia o mediante pagamento al segretario che, oltre a rilasciare quietanza, è tenuto a versare sul conto corrente della compagnia le somme incassate, entro il giorno successivo a quello di incasso qualora la somma sia uguale o superiore ad euro 500. Qualora la somma sia inferiore si provvede tempestivamente alla registrazione dell'entrata ed al versamento in conto al raggiungimento della somma di euro 500. I pagamenti a favore di terzi sono disposti mediante assegni circolari o bancari a firma congiunta del capitano e del segretario della compagnia.
6. Il sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.
7. Alla fine di ogni esercizio la compagnia presenta al comune un rendiconto contabile dell'attività svolta dal quale risulti, tra l'altro, il fondo cassa iniziale, le entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti ed il fondo cassa finale.".
Art. 9
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 18 della legge regionale n. 25 del 1988, è sostituito dal seguente:
Art. 18 (Ripartizione degli utili)
1. Le modalità di ripartizione degli utili, da stabilirsi nel regolamento barracellare comunale, tengono conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla compagnia e della annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato.
2. Al componente la compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio non compete alcuna quota degli utili. Per effettivo servizio si intende un numero minimo di servizi mensili da determinarsi nel regolamento barracellare comunale, prestati in tutti i mesi dell'anno.
3. È consentito procedere alla ripartizione degli utili tra i barracelli aventi diritto solo dopo che sono state liquidate, nell'ordine, le seguenti voci di spesa:
a) le indennità dovute al segretario;
b) le spese per liti, perizie, legali, di amministrazione;
c) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.
4. Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare.".
Art. 10
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 19 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Responsabilità delle compagnie barracellari)
1. La responsabilità della compagnia barracellare concerne la sola salvaguardia dei beni pubblici e privati e la tutela ed il controllo del territorio. La compagnia barracellare risponde dei furti o dei danni ai proprietari dei beni per i quali si è impegnata nella vigilanza e salvaguardia solo in caso di omissione o colpa grave. Nelle altre ipotesi non risponde dei furti o dei danni ai proprietari, ma vigila perché questi non si verifichino e ne persegue i responsabili.".
Art. 11
Abrogazioni1. Gli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 25 del 1988 sono abrogati.
Art. 12
Modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 19881. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"4. La sospensione è disposta dal capitano, previo parere obbligatorio e favorevole degli altri ufficiali, con provvedimento motivato ed immediato. Entro dieci giorni dall'assunzione del provvedimento da parte del capitano l'interessato può richiedere per iscritto di essere sentito dal sindaco, il quale decide in merito alla richiesta nei successivi venti giorni; decorsi inutilmente i suindicati termini, il provvedimento del capitano diviene irrevocabile.".2. Il comma 7 dell'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"7. Il provvedimento di esclusione è adottato dal sindaco a conclusione dell'iter indicato nel comma 4 del medesimo articolo.".3. Nel comma 9 dell'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1988 le parole "giunta comunale" sono sostituite dalla parola: "sindaco".
4. Nel comma 10 dell'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1988 le parole "consiglio comunale" sono sostitute dalle parole "giunta comunale".
Art. 13
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 25 del 1988.1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 25 del 1988 le parole "giunta comunale" sono sostituite dalla parola "sindaco".
Art. 14
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 26 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Scioglimento delle compagnie barracellari)
1. Lo scioglimento delle compagnie barracellari è decretato dal consiglio comunale, e in caso di inerzia, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali), qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della compagnia.".
Art. 15
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 25 del 19881. L'articolo 28 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Contributi)
1. Allo scopo di favorire la costituzione ed il mantenimento delle compagnie barracellari in Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) assumere a proprio carico, mediante rimborso dei relativi premi, gli oneri per l'assicurazione dei componenti le compagnie barracellari contro gli infortuni subiti e per gli oneri per l'assicurazione per danni causati a terzi nell'esercizio delle funzioni barracellari;
b) concedere a favore delle compagnie barracellari contributi annui per spese generali, in misura non superiore ad euro 10.000 per compagnia;
c) concedere contributi annui per l'equipaggiamento e le attrezzature in misura non superiore ad euro 500 per ogni componente e fino ad un massimo di euro 35.000 per ogni compagnia.
2. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico le tasse di iscrizione per corsi annuali di tiro a segno per i componenti le compagnie barracellari.
3. L'Amministrazione regionale assume a proprio carico i costi per le certificazioni mediche e le spese mediche che i barracelli sopportano per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo.
4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono erogati dagli Assessorati regionali competenti in materia di polizia locale e sanità con i criteri e le modalità fissati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), direttamente a favore delle compagnie barracellari.
5. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 non competono alla compagnia che, nell'anno cui si riferisce il contributo, sia stata oggetto di provvedimento di scioglimento ai sensi dell'articolo 26.".
Art. 16
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 25 del 19881. All'articolo 29 della legge regionale n. 25 del 1988, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone criteri e parametri per la concessione dei premi, che sottopone al parere vincolante della commissione regionale di cui all'articolo 33 bis. La commissione regionale ha tre mesi di tempo per esprimere il proprio parere e la Giunta regionale ulteriori due mesi per l'adozione dei criteri e parametri.".
Art. 17
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 25 del 19881. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"2. Per lo svolgimento di tale attività le compagnie barracellari possono beneficiare di una quota dei finanziamenti erogati dalla Regione in base alla legge regionale 18 maggio 1982, n. 11 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio antincendio, per interventi di forestazione e di salvaguardia dei laghi salsi). La Regione dispone le modalità attraverso le quali le compagnie barracellari autonomamente utilizzano le attrezzature, i mezzi ed i materiali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della citata legge.".
Art. 18
Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 25 del 1988.1. L'articolo 32 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Aggiornamento ed addestramento professionale)
1. L'Amministrazione regionale, sulla base delle modalità di cui all'articolo 33, promuove ed incentiva i corsi, in collaborazione con le amministrazioni provinciali, la formazione di base, l'aggiornamento e l'addestramento professionale dei componenti delle compagnie barracellari con l'organizzazione e l'attuazione di corsi finalizzati e corsi di intervento di primo soccorso, nell'ambito dei piani di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), rilasciando a tal fine degli attestati di partecipazione con validità annuale.
2. La frequenza ed il superamento dei corsi di formazione professionale sono obbligatori per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. Svolgono servizio nella campagna antincendio solamente i barracelli che abbiano frequentato e superato i corsi di addestramento specifici ed i corsi di aggiornamento; coloro, invece, che non hanno frequentato i corsi di addestramento svolgono, nella campagna antincendio, solo funzione preventiva.".
Art. 19
Modifica dell'articolo 33 della legge regionale n. 25 del 19881. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 25 del 1988 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Per il coordinamento delle compagnie di tutta la Regione è istituito un comando regionale che fa capo ai comandi provinciali, tanti quante sono le province. I comandi provinciali sono composti dai capitani delle compagnie della provincia di appartenenza.
2 ter. Il comando regionale, che è composto da due capitani per ogni provincia, scelti a maggioranza dai componenti il comitato provinciale, coordina i comandi provinciali, istituisce i corsi di formazione di base e di aggiornamento periodico del personale di cui all'articolo 32 su richiesta dei comandi provinciali; coordina ed assegna i mezzi e le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 30; dispone, previo accordo con i poligoni di tiro a segno, le sessioni periodiche di tiro previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; fornisce consulenza giuridico-amministrativa alle compagnie; svolge ogni altro compito previsto per l'organizzazione ed il funzionamento delle compagnie barracellari che non sia di competenza di altri organi amministrativi.
2 quater. Compito dei comandi provinciali è quello di coordinare le compagnie della provincia attraverso l'istituzione di una sala operativa; dare appoggio logistico in caso di necessità e nell'immediatezza del reato; impartire disposizioni e direttive alle compagnie della provincia quando dagli organi istituzionalmente preposti venga richiesta la collaborazione prevista dall'articolo 5, informandone immediatamente il presidente della provincia ed il comando regionale; ogni altro compito previsto per l'organizzazione ed il funzionamento delle compagnie barracellari che non sia di competenza di altri organi amministrativi.
2 quinquies. I componenti dei comando regionale e dei comandi provinciali hanno diritto a gettoni di presenza per ogni seduta il cui importo è stabilito con criteri determinati dalla Giunta regionale.".
Art. 20
Commissione regionale per
le compagnie barracellari1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale n. 25 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 33 bis (Commissione regionale)
1. È istituita la commissione regionale per le compagnie barracellari quale organo consultivo della Regione in materia di barracellato.
2. La commissione dura in carica cinque anni, svolge le sue funzioni sino al rinnovo ed è così composta:
a) l'Assessore regionale competente in materia di polizia locale, o un suo delegato che la presiede;
b) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente;
c) un esperto designato dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
d) un esperto designato da ciascuna delle prefetture della Sardegna;
e) il comandante del comando regionale;
f) i comandanti dei comandi provinciali;
g) quattro capitani di compagnie barracellari designati con modalità da stabilirsi dalla Giunta regionale;
h) due sindaci di comuni scelti tra quelli che hanno compagnie con un numero di componenti non inferiore ai trenta, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).
3. Funge da segretario della commissione un impiegato del ruolo unico regionale addetto al settore della polizia locale dell'Assessorato regionale competente per materia.
4. I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di polizia locale il quale, in caso di mancata designazione di alcuni membri, assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Assessore, con proprio decreto, provvede ugualmente alla nomina dei componenti già designati.
6. In tal caso la commissione risulta composta, a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati e può regolarmente operare.
7. Ai componenti della commissione spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).
8. La commissione si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno.
9. Il parere della commissione è obbligatorio per la modifica delle caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per la modifica dei criteri di assegnazione dei contributi e dei premi.".
Art. 21
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2011; agli stessi si fa fronte con quota parte delle entrate proprie della Regione previste dall'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).