CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 262
presentata dai Consiglieri regionali
GRECO - SABATINI - RODIN - PITEA - COCCO Daniele Secondo - AGUS - COCCO Pietro - FOIS - MULAS - PLANETTA - RANDAZZO - SECHI - STOCHINO - BIANCAREDDU
il 10 marzo 2011
Misure a sostegno del diritto allo studio per i figli delle vittime di incidenti sul lavoro in Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge risponde allo spirito che ha sempre contraddistinto la politica di solidarietà della Regione autonoma della Sardegna, già espressa con l'approvazione della legge regionale 30 maggio 2008, n. 8, recante "Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Il progetto di legge si inserisce, altresì, nel quadro delle iniziative regionali volte a garantire la più completa e generale fruizione del servizio scolastico e formativo, soprattutto a vantaggio di quella parte di popolazione appartenente alle fasce sociali più deboli ed indifese.
È anche per questi motivi che ci si propone di concorrere al sostenimento degli oneri economici derivanti dalla frequenza della scuola, dell'università e dei corsi di istruzione e formazione professionale, prevedendo la concessione di provvidenze in favore dei figli delle vittime di incidenti mortali o altamente invalidanti sul lavoro, qualora questi si trovino in una situazione di obiettiva difficoltà economica e purché godano di redditi al di sotto di una determinata soglia massima che si provvede ad indicare specificamente e che deve essere attestata attraverso la presentazione di idonea e rigorosa certificazione.
Bisogna riconoscere che in questi ultimi anni si è registrato un forte impegno da parte di tutti gli enti ed istituzioni preposti e competenti in materia, INAIL, Ministero, regioni ecc., sul fronte della sicurezza e della prevenzione degli infortuni sul lavoro; ciononostante le cronache continuano incessantemente a fornire notizie di incidenti sul lavoro, anche mortali, evidenziando una realtà intollerabile ed un prezzo troppo alto da pagare in termini di perdita di vite umane, e ciò con riferimento sia alla globalità della realtà nazionale sia, soprattutto, a quella attinente più in particolare la nostra Regione.
Le rilevazioni statistiche evidenziano un bilancio drammatico per ciò che concerne il numero di eventi mortali dovuti ad incidenti sul lavoro. In Sardegna le vittime per anno, nel periodo che va dall'anno 2005 all'anno 2009, sono state, secondo i dati diffusi dall'INAIL, rispettivamente 30, 36, 37, 25, 40 ed almeno 25 nell'anno 2010 appena trascorso, cifra approssimativa non essendo stato ancora divulgato, ad oggi, il consueto rapporto ufficiale dell'istituto.
Poco importa se i dati siano stati elaborati tenendo conto o meno dei cosiddetti incidenti "in itinere", perché, a parte l'interesse statistico delle relative rilevazioni, è innegabile che anche questo tipo di infortunio trae origine da una particolare modalità di esplicazione dell'attività lavorativa, e per ciò stesso è da mettere in diretta e stretta correlazione con essa.
Analizzando inoltre la particolare tipologia dell'infortunio in itinere, si rileva che nella nostra Regione rimangono vittime di esso soprattutto le donne lavoratrici. Nell'anno 2009 infatti l'incidenza del numero delle vittime di sesso femminile sul totale di questi infortuni è stata del 51,7 per cento, dato che colloca la nostra Regione al secondo posto tra le regioni italiane, nelle analoghe statistiche in campo nazionale.
Il problema è quindi anche la sicurezza femminile nei posti di lavoro.
L'argomento viene finalmente analizzato anche dagli esperti del settore, con riguardo non solo alle diverse specificità biologiche implicate, ma anche alle problematiche legate al ruolo particolarissimo che la donna riveste nel mondo del lavoro che la vede impegnata nelle sue molteplici vesti di madre, casalinga e lavoratrice, con tutto ciò che questo comporta in termini di stress accumulato, fatica fisica e mentale e conseguente minore capacità di attenzione.
Tornando al problema in generale, riguardante quindi sia le lavoratrici che i lavoratori, i dati a disposizione, soprattutto in considerazione della pochezza del tessuto produttivo, occupazionale, viario e dei trasporti della nostra Regione, sono certamente preoccupanti, non solo in termini di valori assoluti, ma soprattutto in tema di raffronti percentuali con le altre realtà regionali e con quella complessiva nazionale.
Si evidenzia, in particolare, l'ampiezza di un fenomeno che, per le sue dimensioni, va ad incidere con pesanti ricadute ed in maniera quantitativamente significativa, sul generale contesto sociale.
La necessità di un intervento legislativo nasce appunto dalla consapevolezza che il fenomeno delle cosiddette "morti bianche" provoca devastanti ripercussioni oltre che nella società, anche e soprattutto all'interno dei nuclei familiari di appartenenza delle vittime e che i loro figli sono spesso colpiti anche nei diritti primari, costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio ed alla istruzione e formazione professionale.
A ciò si tenta di porre un rimedio, sia pure parziale, con la presente proposta di legge che intende dare corpo ad alcuni interventi volti ad assicurare un concreto sostegno ai figli delle vittime decedute a causa di un incidente sul lavoro o che, in seguito al suo verificarsi, siano divenute gravemente invalide.
La principale considerazione fatta è stata quella di cercare di ovviare, in qualche misura, ai disagi di carattere economico che in tali occasioni i familiari delle vittime devono affrontare. In particolare i figli, oltre a venire duramente colpiti dal punto di vista affettivo dalla inopinata perdita del genitore o dalla grave menomazione che egli subisce, vedono anche il venir meno o il ridursi fortemente di una fonte di reddito per loro indispensabile.
Le conseguenze di una tale situazione sono facilmente immaginabili, soprattutto se si valuta che, nella maggior parte dei casi, il sostentamento delle famiglie in questione dipende quasi esclusivamente dal reddito del lavoratore vittima di incidente mortale o gravemente invalidante, e che, venendo a mancare o comunque ad essere drasticamente ridimensionato tale reddito, è inevitabile una forte contrazione delle spese familiari ed una loro forzata concentrazione sui bisogni primari ed elementari, a discapito magari dell'istruzione e della formazione.
Nell'articolato della proposta sono perciò delineate, all'articolo 1, le finalità del provvedimento stesso e viene inoltre prevista l'istituzione di provvidenze annuali in favore dei figli di lavoratori e lavoratrici vittime di incidenti sul lavoro, al fine di garantire loro il diritto allo studio ed alla formazione professionale.
All'articolo 2 sono indicati i soggetti beneficiari delle provvidenze previste.
All'articolo 3 vengono stabiliti i requisiti necessari al fine di usufruire dei benefici disposti dalla legge e vengono posti, a tale riguardo, alcuni limiti oggettivi di carattere economico e di età.
All'articolo 4 vengono determinati tassativamente i criteri per la formazione delle graduatorie, in modo da privilegiare innanzi tutto la correttezza e l'impegno costante dei beneficiari.
All'articolo 5 sono definiti i limiti temporali di decorrenza dell'evento mortale o altamente invalidante, oltre i quali non è possibile accedere al riconoscimento dei benefici previsti.
All'articolo 6, infine, è contenuta la norma finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna assicura l'esercizio del diritto allo studio ai figli dei lavoratori e delle lavoratrici residenti nel territorio della Regione che siano deceduti a causa di incidente sul lavoro avvenuto nella stessa Regione, nel territorio nazionale o all'estero o che, per tale causa, siano riconosciuti invalidi in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Ai soggetti beneficiari, indicati nell'articolo 2, è assegnata annualmente, in unica soluzione, una somma di importo pari a 5.000 euro. Tale importo viene elevato a 7.500 euro, da corrispondere con le stesse modalità, a favore dei medesimi soggetti iscritti a facoltà universitarie.
Art. 2
Soggetti beneficiari1. Hanno diritto di accedere ai benefici previsti dalla presente legge i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi ed affiliati delle persone decedute a seguito di incidente sul lavoro o che, in seguito a tale evento, siano riconosciute invalide ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, anche con certificazione provvisoria rilasciata con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 ottobre 1993, n. 423 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi).
2. L'evento mortale o invalidante si considera avvenuto per causa di lavoro quando sia stato riconosciuto tale dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Art. 3
Requisiti per l'accesso ai benefici1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione ad una scuola secondaria di secondo grado o iscrizione ad un corso di istruzione e formazione professionale presso strutture formative accreditate dalle regioni o iscrizione ad una facoltà universitaria; i benefici sono concessi per l'intera durata legale dei rispettivi corsi di studi, universitari o di istruzione e formazione professionale ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 che risultino in posizione utile nella relativa graduatoria annuale, e fatto salvo il disposto di cui al comma 2;
b) non aver superato, alla data di prima presentazione della domanda di cui all'articolo 4, il venticinquesimo anno di età;
c) non fruire di altre agevolazioni previste da leggi statali, regionali o da provvedimenti di enti locali o di associazioni ed enti morali, che consistano nella diretta erogazione di somme di danaro, concesse per l'esercizio del medesimo diritto allo studio;
d) non avere, singolarmente o cumulativamente con altri soggetti compresi nello stesso stato di famiglia, una condizione reddituale individuata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, superiore a euro 30.000; per l'individuazione dell'ammontare della condizione reddituale goduta, vanno sottratti dal totale del reddito ISEE il reddito percepito dal genitore deceduto o nella condizione di invalidità di cui all'articolo 2, nonché le eventuali somme derivanti dal godimento dei benefici di cui alla presente legge.2. L'accesso al beneficio è consentito fino a comprendere l'iscrizione al primo anno successivo al periodo di durata legale del corso di studi universitario prescelto.
3. Con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, i limiti di reddito di cui al comma 1, lettera d), possono essere aumentati.
Art. 4
Presentazione delle domande e formulazione della graduatoria1. Le domande per ottenere la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, sono fatte pervenire da parte dei soggetti interessati, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, agli uffici dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
2. Gli uffici dell'Assessorato, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, formulano la graduatoria degli aventi diritto. Nel caso di presentazione di un numero di domande tale da non poter essere totalmente soddisfatto con lo stanziamento disponibile in bilancio, gli uffici tengono conto prioritariamente e nel seguente ordine:
a) dei maggiori meriti scolastici così come risultanti dalle valutazioni riportate dal richiedente nell'anno precedente: per gli studenti universitari è data priorità agli iscritti in corso ed a parità del requisito o in mancanza di iscritti in corso, a chi abbia riportato la più alta media dei voti in tale anno;
b) del minor ammontare dei redditi percepiti, calcolati secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera d);
c) del numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente, privilegiando coloro i quali appartengono al nucleo familiare più numeroso;
d) della presenza nel nucleo familiare di fratelli, sorelle o altro genitore che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
e) della maggior distanza chilometrica intercorrente tra il luogo di residenza e quello di studio del richiedente.
Art. 5
Decorrenza del riconoscimento dei benefici1. I benefici previsti dalla presente legge sono riconosciuti relativamente ad eventi verificatisi sul lavoro successivamente alla data della sua entrata in vigore e nei limiti dello stanziamento annuale ad essa assegnato.
Art. 6
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per il corrente esercizio finanziario in euro 200.000, trovano copertura mediante la finalizzazione per pari importo di quota parte del capitolo "Fondo sociale regionale".
2. Per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante l'iscrizione dell'importo di cui al comma 1 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo speciale per assicurare il diritto allo studio dei figli di deceduti e invalidi per incidenti sui luoghi di lavoro", da inserire nell'annuale legge di bilancio ai sensi delle vigenti norme di contabilità regionale.