CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 261
presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - VARGIU - FOIS - MELONI Francesco - MULA
il 7 marzo 2011
Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle risorse geotermiche
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La terra in cui viviamo è una riserva enorme di energia che proviene sia dal sole sia dal calore naturale delle rocce della crosta terrestre. La sola energia solare ricevuta in un anno è circa 500 volte superiore all'energia di cui l'intero genere umano necessita.
Il calore geotermico fa parte delle fonti di energia rinnovabili e può essere sfruttato da diverse profondità del sottosuolo. L'utilizzabilità tecnica di questa fonte di calore dipende soprattutto dalle condizioni geologiche ed idrogeologiche del luogo, considerando che, in linea di principio, nel sottosuolo a partire da una profondità di 20 metri si trovano condizioni di temperatura costante che non sono soggette ad oscillazioni giornaliere o stagionali. A partire da questa profondità normalmente la cessione di temperatura è di circa 1°C ogni 33 metri in base alle differenti caratteristiche delle rocce costituenti il sottosuolo il calore viene trasportato e immagazzinato in modo diverso. Le rocce lapidee, ad esempio, possiedono un'elevata conducibilità e capacità d'immagazzinamento del calore (es. graniti, gneiss, calcari, arenarie); lo stesso vale per le terre sciolte molto sature (es. ghiaia, sabbia).
"L'Italia è un paese ad elevata vocazione geotermica e per alcune regioni e città è veramente uno spreco non usufruirne"; così aveva dichiarato l'ex Ministro Scajola prima dell'approvazione del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che dispone una semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti geotermici non solo per la produzione di energia elettrica, ma anche come fonte diretta di calore per il riscaldamento. Uno dei settori del geotermico che ha ancora grandi spazi di crescita è infatti quello legato al riscaldamento/raffrescamento degli edifici. Sfruttare il calore del sottosuolo per riscaldare le abitazioni porta ad un notevole vantaggio in termini di risparmio energetico soprattutto quando non si deve "scavare" troppo in profondità per trovare nel terreno le temperature desiderate. Il geotermico, inoltre, ha un impatto ambientale molto basso in quanto non immette fumi nell'atmosfera.
Tutto il territorio italiano, come emerge da una mappatura presentata dal Consiglio nazionale geologi, Unione geotermica italiana e Associazione termotecnica italiana durante un convegno, possiede rilevanti risorse geotermiche: Toscana, Lazio e Sardegna sono tra le zone più ricche con oltre il 60 per cento del territorio, seguite da Veneto ed Emilia Romagna con il 45 per cento del territorio. Si dovrebbe sfruttare appieno questa risorsa sia per usi domestici (riscaldamento delle case), che a livello industriale (imprese agricole e allevamento), in modo da consentire all'Italia di evitare di scaricare nell'atmosfera 8-10 milioni di tonnellate di CO2 l'anno.
La presente proposta di legge intende pertanto semplificare e razionalizzare le procedure per il rilascio di permessi di ricerca, di concessione e di utilizzo, delegando le funzioni amministrative ai comuni nel cui territorio ricadono le risorse e lasciando alla Regione le funzioni di monitoraggio, tenuta degli elenchi e fornitura del necessario supporto agli enti locali.
In particolare, la presente proposta di legge, partendo dalle finalità di tutela, valorizzazione e promozione dell'uso razionale delle risorse geotermiche indicate all'articolo 1, disciplina all'articolo 2 la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle stesse. L'articolo 3 riconosce la natura dei beni mentre l'articolo 4 definisce le risorse.
L'articolo 5 prevede l'adozione del Piano regionale delle risorse geotermiche, i cui contenuti sono indicati all'articolo 6. L'articolo 7 definisce le funzioni regionali, mentre l'articolo 8 quelle comunali. I comuni devono inoltre adottare un piano comunale in conformità a quanto indicato in quello regionale (articolo 9). L'articolo 10 prevede la costituzione di sistemi territoriali, composti da più comuni.
L'articolo 11 definisce l'utilizzo delle risorse, mentre i successivi articoli 12 e 13 riguardano rispettivamente oggetto, durata e proroga del permesso di ricerca e della concessione. Il canone per la ricerca è indicato all'articolo 14, mentre il successivo articolo 15 indica gli ulteriori obblighi del titolare del permesso. L'articolo 16 riguarda l'accesso ai fondi privati. L'articolo 17 disciplina la cessazione e revoca del permesso di ricerca.
Infine l'articolo 18 individua la copertura finanziaria.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Disposizioni generaliArt. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna tutela, valorizza e promuove la razionale utilizzazione delle risorse geotermiche riconosciute e o riconoscibili tali ai sensi delle normative vigenti.
2. A tale scopo la Regione, nel rispetto dell'assetto ambientale ed idrogeologico dei territori interessati, persegue l'utilizzazione sostenibile e durevole delle risorse di cui al comma 1, promuovendo altresì lo sviluppo sostenibile, sia economico che sociale, del territorio della Sardegna.
Art. 2
Oggetto1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, delle risorse geotermiche entro i limiti della competenza regionale in base al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).
2. La presente legge disciplina l'attribuzione delle funzioni amministrative agli enti comunali che presentino nei loro territori le risorse di cui all'articolo 1 attraverso il riconoscimento di competenze, prerogative e condizioni particolari, al fine di gestire e valorizzare le risorse geotermiche di pubblico interesse e di pubblica utilità.
Art. 3
Natura dei beni1. La Regione riconosce le risorse geotermiche di pubblico interesse e di pubblica utilità, quali risorse strategiche per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.
Art. 4
Definizioni1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) risorsa geotermica: la forma di energia correlata al calore contenuto all'interno della sfera terrestre, resa disponibile tramite vettori fluidi (acqua o vapore), naturali o iniettati, che fluiscono dal serbatoio geotermico alla superficie spontaneamente (geyser, soffioni, sorgenti termiche) o erogati artificialmente tramite perforazione meccanica (pozzo geotermico);
b) risorse geotermiche a media entalpia: quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 900°C e 150°C;
c) risorse geotermiche a bassa entalpia: quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C;
d) piccole utilizzazioni locali di calore geotermico: quelle per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 22 del 2010;
e) risorse geotermiche di interesse locale: quelle a media entalpia e a bassa entalpia o economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15°C.
Art. 5
Piano regionale delle risorse geotermiche1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della Commissione consiliare competente, il Piano regionale delle risorse geotermiche.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), i comuni, le province le associazioni di categoria e gli altri enti pubblici e privati possono far pervenire osservazioni o proposte di modifica.
3. Il Piano regionale delle risorse geotermiche della Sardegna ha durata di cinque anni.
Art. 6
Contenuti del Piano1. Il Piano regionale delle risorse geotermiche contiene:
a) localizzazione delle risorse geotermiche, con relativa classificazione;
b) quantificazione delle risorse geotermiche, ai fini dello sviluppo e sfruttamento sostenibile delle stesse;
c) linee guida per la predisposizione dei piani comunali con particolare riferimento alle procedure necessarie al rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni;
d) determinazione e limiti circa le caratteristiche tecniche degli impianti necessari alla ricerca, captazione, utilizzazione delle risorse geotermiche;
e) prescrizioni circa la localizzazione e la capacità di produzione degli impianti di cui alla lettera d);
f) delimitazione delle aree all'interno delle quali è vietata la ricerca e l'utilizzazione delle risorse geotermiche, in relazione alle esigenze di tutela e salvaguardia idrogeologica, ambientale e urbanistica;
g) identificazione delle aree omogenee per lo sfruttamento razionale delle risorse geotermiche;
h) ogni altra determinazione necessaria al fine della regolamentazione dell'utilizzo e sfruttamento delle risorse geotermiche.
Art. 7
Funzioni regionali1. La Regione provvede, specificamente:
a) alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni;
b) a fornire ai comuni competenti e ai sistemi territoriali, su richiesta degli stessi, la necessaria assistenza tecnica per l'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge;
c) al monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio indisponibile costituito, ai sensi dell'articolo 3.
Art. 8
Funzioni comunali1. Le funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche sono attribuite, ferme restando le competenze riservate alla Regione dalla presente legge, al comune nel cui territorio è presente la relativa risorsa, previa verifica del possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi, operata dall'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore competente, in conformità ai criteri individuati dal regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 5.
2. Nel caso in cui la risorsa sia presente nel territorio di più comuni, la competenza è attribuita in ragione della superficie territoriale prevalente, individuata come tale da permesso di ricerca o dalla concessione di cui agli articoli seguenti.
3. Nello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, i comuni si attengono alle analisi ed alle valutazioni di carattere tecnico e scientifico, nel rispetto, tra l'altro, delle specifiche prescrizioni dettate nelle disposizioni di attuazione della presente legge.
4. Restano ferme le competenze della Regione e della provincia ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica regionale per gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
Art. 9
Piano comunale di sviluppo1. I comuni nei cui territori siano presenti le risorse di cui all'articolo 1, si dotano del piano comunale delle risorse geotermiche, in conformità a quanto indicato nel Piano regionale di cui all'articolo 5.
2. I comuni interessati adeguano i rispettivi strumenti urbanistici alle necessità individuate nel piano regionale e comunale entro sei mesi dalla pubblicazione del piano comunale stesso.
Art. 10
Sistemi territoriali1. La Regione promuove la costituzione di sistemi territoriali, composti da più comuni, funzionali alla valorizzazione delle risorse geotermiche ed alla promozione delle attività economiche ad esse correlate.
2. I comuni, per l'esercizio delle funzioni istruttorie e per l'assistenza alla valutazione dei progetti di sviluppo oltre che per la redazione del piano comunale di cui all'articolo 9, si avvalgono delle strutture e del supporto specialistico del sistema termale sardo.
3. La natura, le funzioni e la dotazione finanziaria del sistema termale sardo, sono dettate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 8; nelle more del procedimento necessario alla costituzione del sistema termale sardo, le funzioni di cui al comma 2 sono svolte dalla Regione.
Art. 11
Utilizzazioni1. L'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), è consentito per le attività comportanti un risparmio energetico ed è autorizzato secondo le modalità indicate dal Piano regionale delle risorse geotermiche e comunque esclusivamente mediante scambio energetico.
Art. 12
Oggetto, durata e proroga del permesso
di ricerca1. Il permesso di ricerca relativo alle piccole utilizzazioni locali è rilasciato in prima istanza per la durata massima di cinque anni ed è prorogabile, a seguito di istanza motivata, una sola volta, per eguale periodo.
2. Il permesso di ricerca è rilasciato sulla base di un programma che dimostri l'adeguata capacità tecnica ed economica del richiedente, verificata l'impossibilità di utilizzo terapeutico delle acque minerali naturali e termali riconosciute.
Art. 13
Oggetto della concessione, durata e rinnovo1. Lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali è affidato in concessione sulla base di un programma di lavori che dimostri la fattibilità e cantierabilità dell'iniziativa.
2. La concessione è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in possesso della capacità tecnica ed economica necessaria per lo sfruttamento della risorsa, che dimostri la disponibilità delle aree ove sono ubicati i punti di captazione e le relative strutture per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali.
3. La concessione è rilasciata per un periodo massimo di dieci anni nel rispetto della procedura prevista nel regolamento di attuazione.
Art. 14
Canone per la ricerca1. Chiunque ottenga il permesso di ricerca, salvo che si tratti di soggetto pubblico svolgente attività istituzionale, e salvo quanto previsto dai regolamenti comunali, è tenuto al pagamento di un canone annuo, pari ad euro 45 per ettaro o frazione di ettaro.
2. Il canone è pagato al comune competente al rilascio del permesso.
3. Il canone è soggetto ad adeguamento annuale in misura non superiore al doppio delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.
Art. 15
Ulteriori obblighi del titolare
del permesso di ricerca1. Il permesso di ricerca è notificato ai proprietari ed, ai fini dell'accesso, ai possessori dei terreni interessati, nonché al comune competente almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
2. Il titolare del permesso di ricerca trasmette annualmente al comune competente una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori di ricerca e sui risultati conseguiti e, inoltre, comunica immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere o di altre risorse geotermiche.
3. Il titolare del permesso di ricerca, in caso di cessazione dell'attività di ricerca per qualunque motivo, provvede, a propria cura e spese, al ripristino ambientale dei siti interessati dalle operazioni di ricerca.
4. Il ricercatore, prima di iniziare qualsiasi opera di perforazione, è obbligato a comunicare al comune competente l'ubicazione esatta e le caratteristiche tecniche dei sondaggi nonché il nome del direttore dei lavori.
Art. 16
Accesso ai fondi privati1. I possessori o i proprietari dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso di ricerca non possono opporsi ai lavori di ricerca.
2. I proprietari o i possessori dei terreni possono richiedere l'imposizione di una adeguata cauzione o garanzia fideiussoria per la liquidazione di eventuali danni a colture o cose; in caso di mancato accordo, l'ammontare della cauzione è fissato dal comune competente in base a quanto indicato nel piano comunale, tenuto conto dello stato dei luoghi e del pericolo di danni agli stessi.
3. Ogni ulteriore contestazione tra proprietario o possessore del terreno e ricercatore è di competenza dell'autorità giudiziaria.
4. Il deposito della cauzione o la prestazione della garanzia fideiussoria autorizza il titolare del permesso all'inizio dei lavori.
Art. 17
Cessazione e revoca del permesso di ricerca1. La validità e gli effetti del permesso di ricerca cessano:
a) in caso di scadenza del permesso;
b) in caso di rinuncia del ricercatore;
c) in caso in cui i lavori indicati nel permesso non siano iniziati entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dello stesso, senza un giustificato motivo;
d) in caso vengano meno i requisiti d'idoneità professionale, tecnica ed economica.2. Il permesso di ricerca può essere revocato dal comune competente in caso di:
a) uso improprio delle risorse in assenza di titolo di concessione;
b) violazione delle prescrizioni indicate nel permesso di ricerca;
c) violazione delle disposizioni del piano regionale e/o comunale;
d) sopravvenuti e prevalenti motivi d'interesse pubblico.3. Il ricercatore non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennità per i casi di cessazione o revoca.
Art. 18
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 500.000 annui, si fa fronte ai termini dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).