CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 260

presentata dai Consiglieri regionali

DEDONI - COSSA - VARGIU - FOIS - MELONI Francesco - MULA

il 1° marzo 2011

Norme in materia di istruzione e formazione professionale

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Un quadro istituzionale complesso. Legiferare in materia scolastica è sempre impresa assai complessa e difficile che rischia di divenire proibitiva quando l'ambito considerato é quello di una regione. Infatti, in questi casi, alla congenita difficoltà della materia, si aggiungono quelle derivanti dalla problematicità del quadro istituzionale introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Questa ha distribuito le competenze legislative in materia scolastica tra lo Stato e le regioni, affidando al primo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'emanazione delle norme generali sull'istruzione e confermando l'affidamento alle seconde della competenza esclusiva sulla formazione professionale. L'istruzione ricade, invece, tra le materie di competenza legislativa concorrente. A parte la scarsa chiarezza del concetto di "norma generale", rimanevano, e rimangono, da precisare i termini e le modalità della realizzazione della "concorrenza", oggetto di dispute e controversie, a volte anche ideologiche all'interno della Conferenza Stato-regioni, e talvolta oggetto di pronuncia da parte della Corte costituzionale, chiamata a decidere in materia di conflitti di attribuzione. Nel mese di luglio 2010, infatti, la Corte ha ribadito che l'articolo 117 della Costituzione, per effetto dell'articolo 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha assegnato alla Regione uno spazio di autonomia più ampio rispetto alle norme statutarie in materia di istruzione.

In tanta incertezza, però, sembra ormai definitivamente acquisito il traguardo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, strettamente connesso al principio della libertà d'insegnamento, da armonizzare entrambe col diritto-dovere dei genitori all'educazione e all'istruzione della prole e con l'esigenza di costruire e salvaguardare l'unitarietà del sistema intorno ai principi affermati dalla Costituzione. Ma occorre non dimenticare che tra le materie affidate alla competenza esclusiva dallo Stato figura quella relativa all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa di quest'ultimo e che i dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome sono in essa incardinati, aggiungendo a tutte le altre anche le controversie, in atto, sul passaggio del personale scolastico alle regioni, per alcuni, e per il momento, solo relativamente agli aspetti funzionali, nel senso che lo Stato lo retribuirebbe mentre le regioni lo utilizzerebbero.

Un sistema fortemente evolutivo. Occorre non dimenticare che il sistema scolastico del nostro Paese è da molti anni in continua evoluzione. In questo decennio la produzione legislativa ha avuto ulteriori incrementi, rendendo anche per questa via particolarmente incerto il quadro di riferimento normativo nazionale che una legge regionale deve tenere presente. Di tale frenesia legislativa, per limitarci ad aspetti oggetto della presente proposta, sono eloquente espressione le norme che hanno modificato le competenze e il profilo operativo delle province e dei comuni, con una evidente tendenza a valorizzare ed incrementare il ruolo di questi ultimi. Qualche non secondario elemento di criticità è stato da ultimo introdotto dalla recentissima riforma del II ciclo dell'istruzione, con l'irruzione dello Stato nel settore dell'istruzione professionale che, in base all'articolo 117 della Costituzione, doveva rimanere nella competenza esclusiva delle regioni.

Alcune scelte qualificanti tuttavia possibili. La precarietà del quadro istituzionale, sopra sommariamente ricordata, non ha impedito di inserire nella proposta alcune ipotesi destinate a conservare il loro valore anche in futuro, quando, come molti auspicano, si realizzerà il federalismo scolastico. Va anzi detto che l'avvento della nuova configurazione istituzionale ci troverebbe impreparati ove non apprestassimo fin da ora alcuni strumenti, di cui altre regioni si sono dotate già da tempo, capaci di dare incisività e forza all'autonomia delle nostre istituzioni educative, ancora tutta da costruire, quali ad esempio il Centro regionale di eccellenza didattica (CRED), l'Istituto regionale di valutazione (I.Re.Val.) e l'Osservatorio scolastico regionale e relativo bollettino.

La funzione docente, una funzione da valorizzare. Tutti e tre gli organismi sopra presentati sono chiamati a svolgere una funzione strumentale ai fini dalla valorizzazione della funzione docente che deve essere centrale. Essa si alimenta e cresce nello scambio professionale e nella formazione continua, alimentata dalla sistematica riflessione sul lavoro didattico, essendo l'insegnante per definizione un professionista "riflessivo". La scuola sarda fatica a coltivare rapporti con i centri della ricerca pedagogica, prevalentemente, per non dire esclusivamente, dislocata nella Penisola. Non esistono in Sardegna riviste di contenuto pedagogico. Qualche raro tentativo è durato il breve spazio di una stagione. La ricerca universitaria è sempre stata da noi restia a coltivare contatti con la scuola militante, ed ha invece preferito la ricerca teorica, a volte alta e di prestigio, ma tuttavia lontana dalla sensibilità e dai modi di vivere e di pensare il fatto educativo che sono familiari alla stragrande maggioranza della classe docente. Anche l'associazionismo professionale e disciplinare, pur sostenuto dall'entusiasmo di qualche isolato propugnatore, ha risentito di questo clima e, nei casi migliori, è vissuto di rendita e in condizioni di continua dipendenza dai centri e dalle dirigenze nazionali. Occorre che la Regione sarda prenda realisticamente coscienza di questa deficitaria situazione e appresti i necessari rimedi. Il Centro regionale di eccellenza didattica, l'Istituto regionale di valutazione e l'Osservatorio scolastico col relativo bollettino sono chiamati a dare un contributo in questa direzione in collaborazione con l'università, ma in un quadro operativo sottratto alle dipendenze nei confronti di quest'ultima, diversi essendo i rispettivi ruoli e profondamente diverso il tono dei loro rapporti con le scuole e i conseguenti registri relazionali. Siamo convinti che la Regione dovrebbe pragmaticamente puntare sulla formazione professionale e culturale del personale, da promuovere e favorire con opportuni incentivi e utilizzando a tal fine le capacità di guida e di controllo dei nuovi organismi tecnici, sopra menzionati, la cui autonomia andrà salvaguardata contro gli immancabili tentativi di cattura ideologica e di assoggettamento clientelare.

Sintesi della proposta di legge. L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento. La Regione, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, ha competenza legislativa concorrente in materia di istruzione e la esercita in collaborazione con gli enti e le autonomie locali, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale e verticale.

L'articolo 2 indica le finalità del sistema regionale di educazione, istruzione e formazione professionale. Il sistema ha l'obiettivo di innalzare e sostenere il livello di istruzione e formazione della popolazione della Sardegna, elevare i livelli di qualità degli apprendimenti creando le condizioni per i processi di promozione sociale, culturale ed economica.

I successivi articoli 3, 4 e 5 sanciscono che la Regione, in coerenza con le norme generali sull'istruzione stabilite dallo Stato, in applicazione della normativa generale sull'equipollenza formativa di tutti i percorsi scolastici, valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche con interventi volti ad ottimizzare la funzione docente e dirigente, la promozione della ricerca educativa attraverso la formazione in servizio del personale docente e dirigente, contemplando anche la concessione di periodi sabbatici. Anche gli alunni meritevoli sono incoraggiati e valorizzati. L'articolo 6 intende inoltre valorizzare e promuovere le iniziative delle scuole tese a favorire la conoscenza, da parte degli alunni, del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e linguistico della Sardegna.

Gli articoli 7, 8 e 9 chiariscono le funzioni della Regione che sono quelle di indirizzo, programmazione generale, coordinamento ed attuazione degli interventi sul sistema di istruzione e di formazione professionale, valorizzando il ruolo degli enti locali, delle autonomie scolastiche e dei soggetti privati che con le loro azioni contribuiscono al perseguimento del bene comune nel settore dell'educazione e dell'istruzione. La Regione elabora il Piano triennale degli interventi con l'indicazione degli obiettivi e l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e attua e verifica, mediante l'Istituto regionale di valutazione, i livelli di adeguatezza degli standard quantitativi e qualitativi dell'offerta formativa statale relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, previsti dall'articolo 117 del titolo V, parte seconda, della Costituzione, attua azioni di monitoraggio della pertinenza ed efficacia degli interventi in relazione alle risorse erogate.

Gli articoli 10, 11 e 12 individuano funzioni e compiti delle province e dei comuni, in ottemperanza alle competenze attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'articolo 12 prevede la predisposizione di un piano triennale di indirizzo generale integrato, che abbia come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal Programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al Documento di programmazione economica e finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione) e successive modifiche.

Gli articoli 13 e 14 riguardano la valutazione del sistema educativo della Sardegna, prevedendo l'istituzione della Conferenza regionale annuale sull'istruzione quale sede di confronto e verifica sulle condizioni strutturali e funzionali della scuola sarda e di elaborazione di proposte per il suo miglioramento.

L'articolo 15 definisce la tipologia dell'offerta formativa finalizzata alla piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al diciottesimo anno d'età e comunque fino all'acquisizione di una qualifica professionale e all'adempimento dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni.

Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 riconoscono l'autonomia e la pari dignità dei diversi percorsi del sistema della formazione professionale, inserendo diverse attività formative, in particolare l'apprendistato per l'espletamento dell'obbligo di istruzione, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, la formazione continua e permanente e la formazione abilitante.

Conseguentemente l'articolo 21 riguarda la certificazione e l'accreditamento delle agenzie formative. L'articolo 22 istituisce l'anagrafe regionale degli studenti al fine di acquisire i dati sull'intero percorso scolastico e formativo di ciascuno di essi.

Il successivo articolo 23 tratta dell'orientamento scolastico e professionale, inteso come un'azione multiforme e complessa di stimolo e di guida dello sviluppo della persona e volto a favorire nel soggetto in formazione la conoscenza delle proprie capacità e delle proprie attitudini.

L'articolo 24 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale scolastico come struttura interna all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, col compito di raccogliere, avvalendosi della collaborazione delle altre istituzioni interessate, i dati informativi sul sistema educativo della Sardegna.

L'articolo 25 istituisce il Centro regionale di eccellenza didattica (CRED), col compito di raccogliere, selezionare e conservare il patrimonio documentale relativo alle elaborazioni teoriche e alle buone pratiche didattiche, valutative e autovalutative prodotte dalle istituzioni scolastiche della Sardegna.

Gli articoli 26 e 27 prevedono contributi alle scuole dell'infanzia che ottengano il riconoscimento della parità ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e facciano parte a pieno titolo del sistema educativo regionale pubblico.

L'articolo 28 prevede interventi per l'integrazione degli alunni diversamente abili.

L'articolo 29 istituisce, in collaborazione con gli enti locali competenti per i diversi ordini di scuola e col Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

L'articolo 30, infine, contiene la norma finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Principi e disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, stabilisce, nel rispetto dei principi della Costituzione, ed in particolare dell'articolo 117, dei trattati dell'Unione europea, dello Statuto speciale per la Sardegna e della legislazione statale, i principi generali e le finalità in materia di educazione, istruzione e formazione professionale, in armonia con le raccomandazioni contenute nelle carte internazionali sui diritti degli uomini e delle donne, dei bambini e delle bambine.

 

Art. 2
Finalità

1. Il sistema regionale di educazione, istruzione e formazione professionale ha come finalità generale la promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità sarda, da realizzare attraverso la crescita personale di tutti i cittadini, anche in funzione del loro proficuo inserimento nel mondo della produzione e del lavoro e della partecipazione attiva e consapevole alla vita della società e dello Stato.

2. La Regione attua a tal fine opportune iniziative volte a rimuovere ogni ostacolo che impedisca la parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, e favorisce la piena fruizione del diritto all'apprendimento e alla continuità degli studi fino ai più alti gradi.

3. La Regione indirizza i propri interventi alla qualificazione del sistema di istruzione, formazione e sviluppo tenendo conto delle diversificate esigenze del territorio isolano, secondo criteri di equità e perequazione.

 

Art. 3
Autonomia scolastica

1. La Regione, nel rispetto della libertà d'insegnamento e del diritto/dovere dei genitori ad istruire ed educare i propri figli, ed in coerenza con le norme generali sull'istruzione stabilite dallo Stato, valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, singole o organizzate in rete, e contribuisce a creare le condizioni per il suo effettivo esercizio, prioritariamente orientato ad assicurare il pieno e libero sviluppo della personalità degli alunni.

2. La Regione considera a tale fine essenziali e qualificanti gli interventi volti a realizzare:
a) la fissazione dei criteri e delle priorità per la determinazione della quota curricolare di competenza regionale;
b) la valorizzazione della funzione docente e dirigente;
c) la promozione della ricerca educativa, didattica e valutativa;
d) la formazione in servizio del personale docente, dirigente e ATA, da attuare anche in collaborazione con le università e gli istituti a tale fine accreditati.

3. La formazione continua dei docenti è oggetto di specifici incentivi, tra cui il finanziamento di viaggi di studio e la concessione di periodi sabbatici, coordinati dal Centro regionale di eccellenza didattica di cui all'articolo 25.

 

Art. 4
Diritto/dovere di istruzione e formazione

1. Il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione si realizza mediante la frequenza dei percorsi all'interno del sistema regionale di educazione, istruzione e formazione professionale.

2. La Regione, in aggiunta agli specifici interventi per il diritto allo studio, promuove l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione con azioni tese a migliorare la qualità dell'offerta formativa, da considerare secondo i seguenti profili:
a) articolazione della rete scolastica nel territorio funzionale ai reali bisogni di educazione, istruzione e formazione della popolazione residente;
b) politica del personale scolastico che, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e degli ordinamenti dell'amministrazione scolastica statale, preveda interventi volti a potenziare le competenze professionali dei docenti e dei dirigenti in modo tale da orientare la loro azione al soddisfacimento delle specifiche esigenze poste dalla realtà culturale, sociale ed economica delle diverse zone della Sardegna;
c) diritto/dovere all'istruzione da realizzarsi anche attraverso la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e attraverso le modalità dell'alternanza scuola-lavoro e dell'apprendistato;
d) obbligo d'istruzione da assolvere anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo, sulla base dell'applicazione della normativa generale sull'equipollenza formativa di tutti i percorsi;
e) attivazione, da parte della Regione, di percorsi e progetti mirati alla prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione:
f) nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, attivazione da parte della Regione di percorsi flessibili in raccordo con le scuole secondarie di primo grado e con i centri finalizzati all'educazione degli adulti, per allievi che hanno frequentato i percorsi del primo ciclo d'istruzione senza conseguire il titolo conclusivo.

 

Art. 5
Diritto allo studio e valorizzazione
delle eccellenze

1. La Regione, d'intesa con i comuni e con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome, promuove interventi volti a favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte della popolazione sarda in età scolare, con provvidenze che tengono conto del contesto geografico e ambientale, delle condizioni economiche delle famiglie e delle caratteristiche personali degli allievi.

2. Le provvidenze di cui al comma 1 assumono le seguenti forme e modalità:
a) fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e di altre pubblicazioni e sussidi utili come supporto all'apprendimento;
b) contributi finanziari alle istituzioni scolastiche, finalizzati all'adeguamento quantitativo e qualitativo delle dotazioni didattiche in possesso delle scuole, ivi compreso l'acquisto di pubblicazioni per le biblioteche di scuola, ad uso degli insegnanti, degli alunni e dei genitori degli alunni;
c) servizi di accoglienza e mensa;
d) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
e) borse di studio agli alunni capaci e meritevoli appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche;
f) premi agli allievi migliori delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, da corrispondere secondo criteri attinenti ai livelli raggiunti negli apprendimenti scolastici.

 

Art. 6
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna

1. La Regione valorizza e promuove le iniziative delle scuole tese a favorire la conoscenza, da parte degli alunni, del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e linguistico della Sardegna ed attua a tal fine interventi tesi ad assicurare:
a) l'inserimento degli aspetti fondamentali di tale patrimonio tra i contenuti della quota curricolare regionale;
b) la formazione e l'aggiornamento, nelle suddette materie, dei docenti e dei dirigenti scolastici, mediante iniziative autonomamente assunte dalle scuole anche in attuazione di specifici piani predisposti dalla Regione, adeguatamente monitorati;
c) l'affidamento di analoghe iniziative di formazione e aggiornamento alle università e alle agenzie o istituti accreditati, da monitorare mediante strutture tecniche a carattere temporaneo, costituite di volta in volta dall'Assessore competente;
d) l'inserimento nei Piani dell'offerta formativa (POF) deliberati dalle scuole della Sardegna dell'insegnamento della lingua sarda e, laddove possibile, della sua utilizzazione veicolare nella didattica;
e) la raccolta e la diffusione, a cura del Centro regionale di eccellenza didattica di cui all'articolo 25, della documentazione concernente le buone pratiche didattiche realizzate in questo specifico ambito nelle scuole della Sardegna.

 

Capo II
Funzioni e compiti della Regione e
degli enti locali

Art. 7
Programmazione regionale
dei servizi educativi

1. La Regione svolge le funzioni e di indirizzo, di programmazione generale, di coordinamento e di attuazione degli interventi sul sistema di istruzione e di formazione professionale, valorizzando il ruolo degli enti locali, delle autonomie scolastiche e dei soggetti privati che con le loro azioni contribuiscono al perseguimento del bene comune nel settore dell'educazione e dell'istruzione; garantisce la governance del sistema educativo unitario regionale nell'ambito delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione professionale.

2. A tal fine, la Regione:
a) promuove ed organizza il proprio sistema educativo unitario di istruzione e formazione professionale in base agli accordi sottoscritti in sede di Conferenza Stato-regioni, fatte salve le funzioni disciplinate dalla normativa vigente;
b) programma in termini quantitativi e qualitativi l'assetto generale dell'offerta formativa sul territorio coerentemente con le altre scelte e le strategie di carattere sociale ed economico programmate e/o adottate sul territorio, anche al fine di assicurarne il carattere unitario;
c) svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'organizzazione della rete scolastica, stabilendo modalità e procedure;
d) attua, mediante l'Istituto regionale di valutazione di cui all'articolo 13, le azioni di monitoraggio della pertinenza ed efficacia degli interventi in relazione alle risorse erogate, precostituendo a tal fine specifici strumenti di misurazione e valutazione e, ove possibile, utilizzando strumenti, indicatori ed esiti delle rilevazioni adottate dai sistemi nazionali;
e) sostiene la ricerca educativa e l'innovazione didattica, anche attraverso l'adozione e il finanziamento di progetti pilota, convalidati dal Centro regionale di eccellenza didattica di cui all'articolo 25;
f) verifica i livelli di adeguatezza degli standard quantitativi e qualitativi dell'offerta formativa statale relativamente ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione previsti dall'articolo 117 del titolo V, parte seconda, della Costituzione;
g) delibera il calendario scolastico sulla base degli ordinamenti scolastici e delle esigenze dei territorio;
h) definisce i piani per l'edilizia scolastica e la sicurezza da realizzarsi d'intesa con le province ed i comuni, secondo le competenze previste dalle leggi vigenti;
i) favorisce la costituzione di istituti comprensivi al fine di garantire servizi scolastici che consentano la creazione di ambienti di apprendimento caratterizzati dalla continuità didattica, dalla collaborazione tra docenti, da un curriculum verticale disteso;
j) promuove e sostiene la creazione di consorzi di comuni finalizzati ad istituire un servizio di trasporto e vigilanza degli alunni per garantire la presenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in tutti i territori della Sardegna;
k) attua interventi di sostegno a favore delle scuole paritarie.

 

Art. 8
Collaborazione istituzionale e accordi

1. La Regione e gli enti locali raccordano le loro competenze e le loro azioni col sistema delle autonomie scolastiche, anche attraverso l'accreditamento delle loro rappresentanze, e con gli altri soggetti operanti nell'ambito del sistema educativo regionale.

2. La Regione e gli enti locali riconoscono e attivano a questo fine forme di rappresentanza e momenti di partecipazione alla elaborazione delle proposte e alle decisioni secondo i rispettivi livelli di competenza fissati dalle norme, o in armonia con esse.

3. Nella gestione dei rapporti interistituzionali, ivi compresi quelli con gli uffici locali del Ministero della pubblica istruzione, e nell'applicazione degli accordi stipulati con gli altri soggetti, la Regione e gli enti locali ispirano la loro azione ai principi del confronto e del dialogo costruttivo, della partecipazione e della leale collaborazione, all'insegna del principio di reciprocità.

 

Art. 9
Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo, di programmazione generale, di coordinamento e di attuazione degli interventi sul sistema di istruzione e di formazione professionale, valorizzando il ruolo degli enti locali, delle autonomie scolastiche e dei soggetti privati che con le loro azioni contribuiscono al perseguimento del bene comune nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

2. La Regione elabora il Piano triennale degli interventi di cui all'articolo 12, che contiene l'indicazione degli obiettivi da perseguire e l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili.

3. La Regione attua, mediante l'Istituto regionale di valutazione di cui all'articolo 13 ed in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), le azioni di monitoraggio e di controllo della pertinenza ed efficacia degli interventi e delle azioni di cui al comma 2.

4. In materia di istruzione, nel rispetto ed in attuazione delle disposizioni di cui al titolo V, parte seconda, della Costituzione, competono alla Regione gli interventi concernenti le seguenti materie:
a) determinazione del calendario scolastico;
b) sostegno al diritto allo studio;
c) programmazione della rete scolastica, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione;
d) assegnazione dei contributi, degli incentivi e dei benefici previsti dalla presente legge;
e) programmazione degli interventi di edilizia scolastica e indicazione dei criteri generali per l'utilizzazione delle strutture scolastiche a fini culturali e sociali da parte delle comunità locali;
f) interventi di sostegno a favore delle scuole paritarie;
g) sostegno alla ricerca educativa e all'innovazione didattica, anche attraverso l'adozione e il finanziamento di progetti, pilota, convalidati dal Centro regionale di eccellenza didattica di cui all'articolo 25;
h) verifica dei livelli di adeguatezza degli standard quantitativi e qualitativi dell'offerta formativa statale ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione previsti dall'articolo 117 del titolo V della Costituzione.

 

Art. 10
Funzioni e compiti delle province

1. Le province, in coerenza con gli indirizzi del Piano triennale di cui all'articolo 9, e nell'esercizio delle competenze ad esse attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento, di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997. n. 59), dalle successive disposizioni normative e dalla presente legge, esercitano le funzioni di programmazione e di attuazione delle politiche regionali in materia di istruzione e di formazione professionale.

2. Le province coordinano le azioni dei comuni in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa e di organizzazione della rete scolastica, previa consultazione delle istituzioni scolastiche autonome e dopo aver vagliato le eventuali proposte formulate dalle associazioni culturali e professionali del personale della scuola presenti e operanti sul territorio, delle associazioni rappresentative degli alunni e delle famiglie, nonché di altri soggetti interessati.

3. Le province predispongono a tal fine, in attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 9, il Piano provinciale triennale dell'offerta formativa e ne curano l'attuazione, con riferimento alle seguenti materie e limitatamente agli istituti scolastici del II ciclo d'istruzione:
a) organizzazione della rete scolastica, istituzione e soppressione di scuole;
b) edilizia scolastica: manutenzione degli edifici e relativi impianti compresi gli oneri relativi alla sicurezza;
c) fissazione dei criteri per l'utilizzazione degli edifici scolastici e delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
d) spese di ufficio e per gli arredi, utenze elettriche e telefoniche, acqua e riscaldamento;
e) sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) collaborazioni con enti e istituzioni e con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e progetti aventi rilevanza provinciale attinenti ai compiti della provincia in materia di educazione e istruzione.

 

Art. 11
Compiti dei comuni

1. Spettano ai comuni le funzioni e i compiti stabiliti dall'articolo 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di organizzazione della rete scolastica, dalle successive disposizioni normative e dalla presente legge, da esercitare nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Regione.

2. In particolare, relativamente al I ciclo di istruzione, i compiti dei comuni riguardano:
a) organizzazione dell'offerta formativa, istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole;
b) predisposizione della rete degli edifici scolastici e manutenzione degli stessi;
c) assunzione delle spese d'ufficio e per arredi, utenze elettriche e telefoniche, acqua e riscaldamento;
d) fissazione dei criteri per l'utilizzazione degli edifici e delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) collaborazione con enti e istituzioni e con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e progetti relativi, alle funzioni ad essi conferite.

3. Con riferimento al I e al II ciclo di istruzione, e con l'eventuale collaborazione della provincia, i comuni assumono iniziative e organizzano interventi sulle seguenti materie:
a) supporto all'integrazione degli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
b) orientamento scolastico e professionale;
c) continuità educativa verticale e orizzontale;
d) prevenzione della dispersione scolastica;
e) consulenza e centri di ascolto a favore degli allievi e delle loro famiglie;
f) accoglienza e integrazione degli alunni stranieri;
g) azioni di stimolo nei confronti dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo dell'educazione e dell'istruzione a proporre iniziative e progetti orientati al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche;
h) promozione d'incontri coi rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome, al fine di avere indicazioni in merito all'organizzazione dei servizi per il diritto allo studio e dell'offerta formativa nell'ambito comunale;
i) collaborazione con le province nello svolgimento delle attività di competenza di queste ultime.

4. I comuni inoltre, in presenza di adeguate risorse finanziarie e organizzative, ed in risposta ai reali bisogni della comunità locale:
a) finanziano, previa consultazione delle istituzioni scolastiche autonome, eventualmente affidandone ad esse la gestione, iniziative di assistenza scolastica, anche sotto forma di doposcuola o tutoraggio, agli alunni svantaggiati o in difficoltà di apprendimento, e di mediazione linguistica agli alunni stranieri che non conoscono la lingua italiana o non ne hanno sufficiente padronanza;
b) erogano, anche a pagamento, servizi ritenuti utili per l'adeguamento dell'offerta formativa ai reali bisogni dell'utenza;
e) realizzano, in collaborazione con le province, iniziative nel campo dell'educazione degli adulti e favoriscono, anche con l'erogazione di contributi finanziari, l'organizzazione di università della terza età, dotandosi delle necessarie strutture tecniche di monitoraggio e di controllo dell'utilizzazione delle risorse.

 

Art. 12
Piano triennale di indirizzo
generale integrato

1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal Programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al Documento di programmazione economica e finanziaria (DAPEF), in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione) e successive modifiche.

2. La programmazione generale degli interventi è espressa attraverso il Piano triennale di indirizzo generale integrato e approvato dal Consiglio regionale, in raccordo temporale con il PRS, salvo diversi vincoli temporali stabiliti a livello comunitario. Eventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati dal Consiglio regionale

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di indirizzo generale integrato sulle attività svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.

 

Art. 13
Valutazione del sistema educativo

1. La Regione promuove la valutazione della qualità del servizio educativo quale uno degli elementi essenziali per il funzionamento corretto del sistema e per mettere a disposizione degli organi di governo e dei responsabili politici informazioni e dati necessari al corretto esercizio delle loro attribuzioni e competenze. In particolare la valutazione riguarda i risultati del sistema nel suo complesso, l'organizzazione ai fini dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, l'attività degli operatori ed i livelli di soddisfazione dell'utenza.

2. La Regione assicura la valutazione del sistema educativo tramite l'istituzione dell'Istituto regionale per la valutazione (IREVAL).

3. L'IREVAL è un organismo tecnico-scientifico indipendente composto da cinque membri esterni all'Amministrazione regionale, di provata e documentata esperienza nell'ambito delle ricerca valutativa in campo educativo, coadiuvato da una struttura tecnica di staff interassessoriale, composta da sei dipendenti regionali, indicati dagli Assessori competenti in materia di istruzione, di formazione professionale e lavoro.

4. L'IREVAL collabora con l'INVALSI e con altri enti nazionali e internazionali di valutatzione.

5. All'IREVAL, nel rispetto della autonomia degli istituti di istruzione e formazione, competono:
a) la valutazione dei risultati degli apprendimenti degli studenti, al fine di fornire adeguati strumenti di giudizio e di scelta ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro famiglie, attraverso studi specifici relativi ai risultati della Sardegna, utilizzando le:
1) prove nazionali dell'INVALSI;
2) prove comparative internazionali OCSE/PISA e IEA:
3) prove regionali e/o provinciali comparabili, che la Regione promuove al fine di incrementare la cultura della valutazione e autovalutazione attraverso il coinvolgimento attivo dei docenti in percorsi di ricerca valutativa utile alla pratica didattica;
b) la valutazione del funzionamento complessivo degli istituti di istruzione e formazione, anche con riferimento ai livelli e alle modalità di realizzazione dell'autonomia prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
c) la promozione e diffusione della cultura valutativa e delle pratiche autovalutative nelle istituzioni scolastiche autonome e il sostegno alla partecipazione delle scuole sarde a programmi di ricerca valutativa nazionali e internazionali;
d) la promozione di iniziative progettuali di formazione in servizio dei docenti e dei dirigenti scolastici sulle tematiche della valutazione degli apprendimenti e di sistema, sull'analisi e autoanalisi d'istituto;
e) la diffusione dei risultati degli apprendimenti regionali, nazionali e internazionali e la realizzazione per la Sardegna di studi comparati di valutazione, con la finalità di utilizzarli al fine del miglioramento;
f) il monitoraggio e la verifica degli interventi normativi e del corretto impiego delle risorse erogate dalla Regione;
g) la predisposizione, ogni due anni, di un rapporto sullo stato del sistema educativo regionale per fornire alla Regione e alle province indicazioni utili per la programmazione e l'incentivazione del sistema di istruzione e formazione.

 

Art. 14
Conferenza sulla scuola

1. È istituita la Conferenza regionale sull'istruzione, quale sede di confronto e di verifica sulle condizioni strutturali e funzionali della scuola sarda e di elaborazione di proposte per il suo miglioramento, anche in vista della predisposizione o dell'adeguamento del Piano triennale di sviluppo previsto dall'articolo 12.

2. Partecipano alla Conferenza di cui al comma 1 i rappresentanti degli enti locali, delle università sarde, delle istituzioni scolastiche autonome e delle organizzazioni sindacali, degli insegnanti, delle famiglie e degli studenti, degli operatori e delle associazioni operanti in Sardegna nel campo dell'istruzione e della formazione.

3. La Conferenza di cui al comma 1 è convocata, con cadenza annuale, dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, che ne cura l'organizzazione, il funzionamento e la pubblicazione degli atti.

 

Capo III
Formazione professionale

Art. 15
Tipologia dell'offerta formativa

1. La Regione, in materia di formazione professionale, esercita le sue competenze in maniera esclusiva, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. La Regione, per la piena realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione sino al diciottesimo anno d'età e comunque fino all'acquisizione di una qualifica professionale e all'adempimento dell'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, cura in particolare:
a) l'organizzazione di percorsi per l'assolvimento del diritto/dovere di istruzione;
b) l'organizzazione di percorsi successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico finalizzati all'acquisizione dell'attestato di qualifica regionale di livello europeo e inseriti nell'offerta formativa per l'inserimento lavorativo;
c) la formazione di terzo livello europeo finalizzata al conseguimento di attestati di qualifica professionale di tecnico;
d) l'organizzazione di percorsi di formazione superiore non accademica cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale o biennale, o anche triennale, previo accordo col MIUR.

3. Rientrano nel sistema della formazione professionale anche le seguenti attività formative:
a) apprendistato per l'espletamento dell'obbligo di istruzione;
b) percorsi di alternanza scuola-lavoro;
c) formazione continua e permanente;
d) formazione abilitante.

 

Art. 16
Azioni formative in ambiti specifici

1. La Regione istituisce, anche a titolo sperimentale, scuole di alta specializzazione in ambiti strategici per l'economia e lo sviluppo del territorio, in settori caratterizzati da processi di accelerata innovazione e nell'ambito della pubblica amministrazione, al fine di migliorare la qualità del servizio.

2. Le scuole di cui al comma 1 si integrano con l'offerta formativa del territorio e sono gestite, sulla base di appositi piani triennali approvati dalla Giunta regionale, dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che può all'uopo stipulare opportune convenzioni.

 

Art. 17
Percorsi attraverso l'alternanza scuola-lavoro

1. Gli studenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età possono svolgere, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 11 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53), l'intera formazione, sino al diciottesimo anno e al conseguimento di una qualifica professionale II ETC attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

2. La Regione promuove la sensibilizzazione delle imprese perché accolgano le persone in percorsi di alternanza scuola-lavoro e stipulino convenzioni con le istituzioni scolastiche e formative, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2005.

 

Art. 18
Formazione continua e permanente

1. La Regione riconosce il diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita e promuove le attività finalizzate all'acquisizione di nuove competenze professionali o all'aggiornamento di quelle possedute.

2. La formazione professionale permanente è rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, con particolare riferimento alle fasce svantaggiate, alla condizione femminile e mira ad accrescere le opportunità occupazionali ed eventualmente il rientro nel mondo del lavoro.

 

Art. 19
Formazione abilitante

1. La Regione predispone un regolamento per disciplinare il settore della formazione abilitante, nel rispetto delle norme nazionali, regionali e comunitarie, riguardanti gli standard formativi, le tipologie, le competenze e i titoli necessari per l'iscrizione agli albi e alle associazioni e per l'esercizio delle diverse professioni.

 

Art. 20
Apprendistato

1. La Regione garantisce il diritto alla formazione attraverso il contratto di apprendistato, quale forma di inserimento nel mondo del lavoro ad alta valenza formativa, secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per l'assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione;
b) apprendistato professionalizzante:
c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca.

2. Nell'ambito di cui al comma 1, lettera a), la Regione promuove e finanzia la sperimentazione di nuovi modelli didattici idonei a valorizzare l'alternanza e l'integrazione tra le azioni dei diversi soggetti, responsabili della formazione, imprese, istituti scolastici e agenzie formative.

3. Nell'ambito di cui al comma 1, lettera b), la Regione attua specifici interventi per sostenere la qualità della formazione.

4. Nell'ambito di cui al comma 1, lettera c), la Regione promuove intese con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale e altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le parti sociali e datoriali più rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi sperimentali di alta formazione in apprendistato. Sulla base dei risultati delle sperimentazioni definisce, in accordo con le parti sociali e datoriali, le istituzioni universitarie, scolastiche e formative, la durata dell'apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione.

 

Art. 21
Agenzie formative - Certificazione
e accreditamento

1. È istituito l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di formazione professionale. L'iscrizione ad esso abilita all'erogazione di tali servizi.

2. I soggetti che intendono iscriversi all'albo presentano istanza di accreditamento alla Regione.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accreditamento in relazione alla tipologia delle prestazioni, ai soggetti destinatari e ai processi di erogazione dei servizi formativi, con particolare riferimento a:
a) sistema certificato per la gestione della qualità, UNI EN ISO 9001;
b) indici di efficacia e di efficienza;
c) dotazione logistica e gestionale;
d) affidabilità economico-finanziaria;
e) disponibilità di adeguate competenze professionali;
f) provata capacità di correlazione col territorio;
g) non essere soggetti a procedure fallimentari o impegnati in altre procedure concorsuali.

4. Nei casi in cui la richiesta di iscrizione all'albo riguardi l'erogazione di servizi di formazione continua e permanente, abilitante e di specializzazione, i richiedenti assicurano di possedere, oltre ai precedenti, anche i seguenti requisiti:
a) un progetto educativo in armonia coi principi della Costituzione;
b) un'offerta formativa conforme alle specifiche indicazioni regionali;
c) forme di rappresentanza degli allievi ed eventualmente delle loro famiglie;
d) adeguatezza e idoneità dei locali in cui si svolge l'attività;
e) disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti;
f) utilizzazione di docenti e formatori in possesso dei necessari requisiti professionali;
g) applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente;
h) adeguate forme di pubblicità dei bilanci.

5. Ai soggetti accreditati in base al precedente sistema, all'entrata in vigore della presente legge, è garantito un congruo termine per l'adeguamento ai nuovi requisiti.

 

Capo IV
Efficacia del sistema

Art. 22
Anagrafe degli studenti

1. La Regione istituisce l'anagrafe regionale degli studenti per acquisire i dati sull'intero percorso scolastico e formativo di ciascuno di essi.

2. In collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, con le istituzioni scolastiche, con l'ISTAT e con gli enti locali, è realizzato lo scambio delle informazioni e integrata e potenziata la banca dati a disposizione dell'Amministrazione regionale.

 

Art. 23
Orientamento scolastico e professionale

1. L'orientamento è un'azione multiforme e complessa di stimolo e di guida dello sviluppo della persona, ed è volto a favorire nel soggetto in formazione la conoscenza delle proprie capacità e delle proprie attitudini, mettendolo così in grado di progettare, in rapporto ad esse ed anche grazie alle opportunità offerte dal contesto formativo, sociale ed economico, il proprio futuro personale e professionale. La scuola orienta se offre un servizio educativo di qualità e personalizza l'insegnamento. Tutti gli interventi che la Regione effettua per migliorare la qualità della didattica hanno positive ricadute sulla dimensione orientativa.

2. La Regione favorisce, insieme agli enti locali e in accordo con le istituzioni scolastiche e formative, l'apprestamento di specifici servizi volti a facilitare la scelta degli indirizzi scolastici e professionali da parte degli studenti e delle loro famiglie, e promuove a tal fine interventi per la sensibilizzazione e la formazione dei docenti e dei formatori.

3. Per il coordinamento dei servizi e di tutti gli altri interventi in materia di orientamento è istituito il Centro regionale integrato di orientamento (CRINO), del quale sono chiamati a far parte:
a) rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'istruzione e della formazione professionale e del lavoro;
b) rappresentanti della rete integrata di orientamento scolastico universitario e professionale;
c) rappresentanti dei Centri sociali per il lavoro (CSL);
d) rappresentanti espressi dai soggetti accreditati per la realizzazione di attività di orientamento;
e) rappresentanti della rete Informagiovani.

4. Il CRINO elabora il Piano regionale biennale per l'orientamento, così articolato:
a) progetti mirati alla diffusione della cultura dell'orientamento e della didattica orientativa nei due cicli dell'istruzione;
b) progetti per l'orientamento promossi dalle scuole a favore degli alunni e delle famiglie nell'ultimo anno del primo e del secondo ciclo dell'istruzione;
e) progetti per l'orientamento e il riorientamento, da realizzare all'interno dei percorsi di istruzione e formazione, promossi a favore degli alunni e delle famiglie da parte delle scuole e delle agenzie formative.

 

Art. 24
Osservatorio scolastico

1. È istituito l'Osservatorio regionale scolastico, come struttura interna all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. All'Osservatorio è attribuito il compito di raccogliere, avvalendosi della collaborazione delle istituzioni scolastiche, e ordinare, d'intesa con gli enti locali e con l'Ufficio scolastico regionale e in collegamento col Centro regionale per la valutazione, dati informativi sul sistema educativo della Sardegna, con riferimento, in particolare, al numero degli abitanti in età scolare, al numero degli alunni iscritti e alla loro frequenza, alle istituzioni scolastiche pubbliche e private, al personale, alle classi, all'andamento scolastico, al pendolarismo degli alunni, alla qualità delle strutture edilizie e alle modalità del loro utilizzo, e ad ogni altro aspetto ritenuto utile a incrementare e aggiornare la conoscenza del sistema educativo regionale nei suoi aspetti strutturali e funzionali.

2. Il patrimonio di informazioni e di conoscenze così raccolto è messo a disposizione dell'Istituto regionale per la valutazione e del Centro regionale di eccellenza didattica di cui all'articolo 25 per le successive elaborazioni, della Giunta regionale e del Consiglio regionale per l'assunzione degli atti di loro competenza e, attraverso il Bollettino regionale del Centro regionale di eccellenza didattica, anche dell'opinione pubblica e di tutti i cittadini che abbiano interesse a conoscerlo.

 

Art. 25
Centro regionale di eccellenza didattica

1. È istituito il Centro regionale di eccellenza didattica (CRED), col compito di raccogliere, selezionare e conservare il patrimonio documentale relativo alle elaborazioni teoriche e alle buone pratiche didattiche, valutative e auto valutative prodotte dalle istituzioni scolastiche della Sardegna.

2. Il patrimonio di cui al comma 1 è messo a disposizione delle scuole sarde, in forme facilmente fruibili, ivi compresa la pubblicazione e diffusione di un bollettino periodico teso a facilitarne la conoscenza e a farne materia di studio e occasione di scambio professionale tra i docenti e con gli esperti del settore dell'istruzione.

3. Il CRED è retto da un comitato scientifico nominato dalla Giunta regionale.

 

Art. 26
Scuole paritarie

1. Le scuole che ottengono il riconoscimento della parità ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) fanno parte a pieno titolo del sistema educativo regionale pubblico.

2. La Regione riconosce la funzione formativa e sociale svolta dalle scuole paritarie e valorizza il contributo che esse danno all'ampliamento dell'offerta educativa e alla realizzazione del pluralismo all'interno del sistema educativo regionale, agevolando la libertà di scelta educativa delle famiglie.

3. La Regione riconosce e rispetta l'autonomia delle scuole paritarie, fondata su un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e su un piano dell'offerta formativa coerente con esso e conforme agli ordinamenti e alle norme generali sull'istruzione stabilite dallo Stato.

4. La Regione estende alle scuole paritarie di ogni ordine e grado i propri interventi a favore delle scuole dello Stato, volti a sostenere la formazione in servizio del personale e l'adeguamento quantitativo e qualitativo delle dotazioni didattiche. Promuove altresì i contatti e gli scambi di esperienze didattiche e professionali tra i docenti dei due tipi di scuola per favorire la reciproca conoscenza e realizzare, anche per questa via, l'unitarietà del sistema nel pluralismo.

5. Per agevolare la libertà di scelta educativa delle famiglie sono assegnati, direttamente a queste ultime, contributi a ristoro delle rette scolastiche e delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza delle scuole paritarie da parte dei figli, con esclusione delle scuole primarie paritarie parificate.

6. La Regione promuove la generalizzazione della scuola dell'infanzia e sostiene con contributi le scuole dell'infanzia paritarie.

 

Art. 27
Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie

1. La Regione, sulla base del principio di sussidiarietà, in considerazione del ruolo sociale ed educativo che rivestono le scuole dell'infanzia paritarie, eroga contributi alle scuole dell'infanzia paritarie nella misura massima del 75 per cento delle spese per:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il riattamento eventuale degli immobili, sentito il parere delle amministrazioni comunali;
b) gli arredamenti e le attrezzature d'uso;
c) le spese di gestione.

2. La Regione sostiene altresì con incentivi i comuni che, sulla base di direttive regionali, stipulano convenzioni con i soggetti gestori di scuole paritarie dell'infanzia nel proprio territorio che ne facciano richiesta, relativamente a servizi di:
a) trasporto e relativi oneri assicurativi;
b) mensa;
c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature;
d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

 

Art. 28
Interventi per l'integrazione degli alunni
diversamente abili

1. La Regione, in coerenza con la normativa sulla materia stabilita dallo Stato, opera per garantire il diritto dei disabili all'istruzione e alla formazione, sostenendone il percorso formativo nei vari ordini e gradi scolastici con interventi volti a:
a) garantire livelli adeguati di efficienza e qualità nell'offerta dei servizi alla persona, ivi compresi i servizi di trasporto e quelli per la partecipazione ad attività extrascolastiche, culturali, ricreative e sportive;
b) dotare gli ambienti scolastici dei necessari requisiti strutturali e funzionali e delle attrezzature strumentali e didattiche idonee allo svolgimento delle diverse attività d'aula;
c) assicurare la fornitura di sussidi, materiali e ausili anche per la fruizione individuale extrascolastica;
d) favorire la varietà, l'innovazione e la sperimentazione degli interventi d'integrazione, in condizioni funzionalmente valide e scientificamente garantite;
e) promuovere accordi tra gli enti locali, le ASL e le istituzioni scolastiche o le reti di scuole, per definire e migliorare l'organizzazione dei servizi, assicurare la continuità dei percorsi formativi e concordare i criteri per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani educativi individualizzati;
f) favorire la formazione del personale dirigente, docente e assistente, sulle specifiche tematiche dell'integrazione ai livelli generali e operativi.

 

Art. 29
Edilizia scolastica

1. La Regione istituisce, in collaborazione con gli enti locali competenti per i diversi ordini di scuola e col MIUR, l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, col compito di accertare e registrare la consistenza del patrimonio edilizio scolastico e la sua rispondenza agli standard qualitativi e alle esigenze formative.

2. L'anagrafe si avvale di uno specifico sistema informativo in grado di integrarsi e scambiare dati con i sistemi informativi locali e nazionali.

3. L'anagrafe regionale costituisce lo strumento necessario per lo svolgimento dei compiti d'indirizzo e di pianificazione degli interventi in materia di edilizia scolastica diretti:
a) al mantenimento e alla riqualificazione del patrimonio esistente, con la piena osservanza della normativa vigente in materia d'igiene, sicurezza, accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche;
b) all'ampliamento, sviluppo, qualificazione e adeguamento alle esigenze di funzionalità didattica richieste dalla flessibilità di un sistema educativo per sua natura in continua evoluzione;
e) alla costruzione di nuovi edifici, per adeguare le dotazioni edilizie al fabbisogno dei territori in rapporto all'andamento demografico e migratorio, alla differenziata efficienza dei trasporti pubblici e alle variegate condizioni infrastrutturali.

 

Art. 30
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 40.000.000 a decorrere dall'anno 2011 si fa fronte ai termini dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge, regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).