CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 259

presentata dai Consiglieri regionali

DEDONI - VARGIU - COSSA - FOIS - MELONI Francesco - MULA

il 28 febbraio 2011

Interventi a tutela dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il complesso patrimonio dell'artigianato sardo incorpora ed esprime le specificità della nostra Isola; per risalire alle sue origini bisogna percorrere un lungo e avventuroso viaggio nel tempo, dalla preistoria alle influenze dei periodi preneolitico, neolitico, romano, bizantino e così via. Ma, al di là di queste ispirazioni e delle radici culturali, l'arte popolare sarda ha saputo caratterizzarsi in senso regionale, con elementi talmente chiari che la distinguono da ogni altra. I suoi caratteri peculiari sono l'originalità e la semplicità espresse in forme essenziali, scaturiti da una ricca tradizione locale che compendia storia, costume, arte e vita. Ecco perché l'artigianato sardo può essere definito vera e autentica arte popolare, espressione culturale, cioè, di tutto un popolo.

Anche la continuità delle tecniche tradizionali è stata salvaguardata nel corso dei secoli: il tappeto sardo, ad esempio, ha una sua fisionomia caratteristica locale che un occhio esperto può individuare fra cento di altri paesi; non solo, ma la particolare tecnica, struttura, tessuto, disegno motivi e colori (per cui si differenzia notevolmente anche da paese a paese) ne rendono agevole l'identificazione dell'origine.

L'universo artigiano sardo è ancora oggi tangibile nella quotidianità, nonostante l'affermazione di un nuovo modello di vita consumistico, estraneo alle radici della cultura dell'Isola. Una cultura che, comunque, ha saputo difendere nei secoli la sua singolare specificità e, insieme, ogni individuale, distintivo carattere. Anzi, proprio le specificità e le differenze sono segni della perfezione del mondo artigiano.

Uscito dalle umili case dei centri rurali, l'artigianato sardo porta per il mondo il sapore rustico delle cose genuine. Inoltre, negli ultimi decenni, grazie al sostegno della Regione sarda che ha favorito il recupero delle attività artigianali, prima attraverso incentivazioni finanziarie e poi attraverso la costituzione, nel 1957, di un apposito ente strumentale, l'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA), l'artigianato tipico e artistico ha fatto registrare una notevole espansione.

Alcune stime però ci dicono che ben il 75 per cento delle produzioni vendute di artigianato sardo sono merci contraffatte (prodotte secondo procedimenti industriali o in nazioni dove i costi del lavoro sono inferiori) e questo va a tutto danno delle imprese che seguono invece i procedimenti tradizionali e tipici di produzione dell'artigianato sardo. Sono pertanto indispensabili iniziative chiare e forti volte a valorizzare e tutelare i prodotti artigianali artistici e tradizionali della Sardegna. Questo perché divulgare il patrimonio di saperi e del saper fare di queste arti popolari significa contribuire a salvaguardare i valori di un'antica civiltà e tutelare una cultura materiale etnica, indispensabile per non recidere per sempre i legami col passato e la tradizione di questa nostra Isola. Senza dubbio l'artigianato costituisce un patrimonio culturale vero e credibile nella storia di quest'Isola e presenta connotati inconfondibili che ne fanno una produzione etnica capace di suscitare, sia alla vista che al tatto, sensazioni uniche. Un altro obiettivo è quello di salvaguardare la tradizionale manualità degli artigiani sardi, unita alla valorizzazione del loro talento istintivo; quella sarda è infatti un'etnia sorprendente per la ricchezza, varietà ed originalità del proprio patrimonio artistico.

La proposta di legge ha la finalità di garantire il recupero e la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale della Sardegna, di mestieri e strumenti, di prodotti di valore culturale specifico a rischio di estinzione. Non si intende recuperare tale patrimonio tradizionale per collocarlo in una nicchia museale o per riproporlo in chiave folklorica, piuttosto si vuole rinnovarne il valore culturale, ricontestualizzandolo in modo da promuovere, anche in prospettiva economica, l'insieme dei prodotti di cui rimangono ancora tracce importanti e che meritano di essere tutelati perché rappresentano la secolare vita quotidiana delle comunità isolane.

Il significato culturale, specificamente antropologico, di recupero e valorizzazione di mestieri tradizionali, consiste principalmente nel ripristino di un rapporto di trasmissione delle conoscenze che, da tempi antichissimi, legava il maestro al discente, "su mastru a su dischente", all'interno di botteghe, spazi codificati, diffusi in Sardegna e in Europa, che favorivano ed esaltavano la fabbrilità e la creatività di artigiani e artisti.

Nella sua articolazione, la proposta prevede la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali, la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali, la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie. L'articolo 2 individua una definizione di artigianato artistico, tipico e tradizionale sardo. L'articolo 3 istituisce l'elenco delle imprese che fanno capo all'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna, mentre l'articolo 4 definisce l'artigianato di nicchia. All'articolo 5 viene istituita la Commissione regionale per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale e all'articolo 6 le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni normative. Gli articoli 7 e 8 prevedono rispettivamente la figure del maestro artigiano e l'introduzione della bottega scuola. L'articolo 9 è dedicato al commercio di artigianato artistico, tipico e tradizionale e l'articolo 10 all'istituzione dell'Osservatorio regionale dell'artigianato, i cui compiti sono definiti all'articolo 11. L'articolo 12 dispone che la Giunta regionale approvi un regolamento che definisca le modalità di insediamento e funzionamento degli organi previsti ai precedenti articoli 5 e 10. L'articolo 13, infine, prevede la copertura finanziaria.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna attraverso:
a) la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche, tipiche e tradizionali;
b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali;
e) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
d) lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

2. La Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione, favorisce nei centri storici di tutti i comuni la permanenza delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, agevolandone il trasferimento, la localizzazione ed il nuovo insediamento.

 

Art. 2
Definizione di artigianato artistico, tipico
e tradizionale della Sardegna

1. Sono definite lavorazioni dell'artigianato artistico:
a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione interamente prodotte in Sardegna che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;
b) le lavorazioni che sono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologica mente avanzate.

2. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico, o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche e integrazioni.

3. Sono definite lavorazioni dell'artigianato tipico:
a) le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nel tempo in una zona specifica o in tutta la Sardegna
b) quelle svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.

4. Sono definite lavorazioni dell'artigianato tradizionale:
a) le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;
b) quelle svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione; rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d'uso.

 

Art. 3
Elenco delle imprese dell'artigianato artistico,
tipico e tradizionale della Sardegna

1. È istituito presso le commissioni provinciali per l'artigianato, l'elenco delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna.

2. L'elenco delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale della Sardegna è aggiornabile ad ogni seduta della commissione.

3. Lo status di impresa di artigianato artistico, tipico e tradizionale è assegnato al momento dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane su richiesta del titolare dell'impresa, subordinatamente alla verifica da parte della Commissione regionale per l'artigianato artistico e tradizionale (CRAAT) di cui all'articolo 5.

 

Art. 4
Artigianato di nicchia

1. Sono definite lavorazioni dell'artigianato di nicchia le produzioni e le relative attività di servizio di particolare interesse storico e culturale, minacciati dal rischio di cessazione o scomparsa.

2. La Regione autonoma della Sardegna sostiene l'artigianato di nicchia mediante l'istituzione di un elenco in cui vengono registrati gli artigiani iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e all'elenco delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale di cui all'articolo 3 e che realizzano produzioni a rischio di scomparsa e o che effettuano attività annesse.

3. Ulteriori settori possono essere definiti di nicchia dalla CRAAT su richiesta motivata delle associazioni di categoria, dei comuni, delle province e di singoli artigiani.

 

Art. 5
Commissione regionale per l'artigianato
artistico, tipico e tradizionale

1. La Commissione regionale per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale ha sede presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, è istituita con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.

2. Le modalità di insediamento e funzionamento della CRAAT sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 9.

3. La CRAAT è composta da:
a) due rappresentanti della Regione nominati dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio;
b) tre esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;
d) un rappresentante designato dall'Unioncamere Sardegna.

4. Il presidente della CRAAT è nominato dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio fra gli esperti di cui al comma 3, lettera b).

5. La CRAAT:
a) esprime il parere alle Camere di commercio per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
b) attribuisce i marchi geografici collettivi ossia marchi di qualità dell'artigianato sardo;
c) istituisce ulteriori marchi di qualità ed elabora i disciplinari di produzione dei marchi di qualità e dei connessi regolamenti d'uso;
d) ritira i marchi di qualità nel caso se ne verificassero le circostanze;
e) svolge qualunque altra funzione legata all'attribuzione dei marchi di qualità e al loro utilizzo;
f) stila annualmente il programma promozionale della Regione per l'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
g) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio o dalla Giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge.

6. Ai componenti della CRAAT è attribuita un'indennità pari a quella prevista per i commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato.

 

Art. 6
Sanzioni

1. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano senza averla conseguita ai sensi dell'articolo 7, ovvero la utilizzi nella bottega-scuola in violazione degli articoli 7 e 8, è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

2. Chiunque utilizzi la definizione "artigianato sardo", in violazione dell'articolo 8 della presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 2.500 euro.

3. L'accertamento delle violazioni, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale ed alle Camere di commercio.

4. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente, che provvede anche all'introito dei relativi proventi.

 

Art. 7
Maestro artigiano

1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla CRAAT al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa che ne faccia richiesta purché partecipi personalmente all'attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:
a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana per almeno un periodo di dieci anni;
b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti;
c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.

3. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 12.

4. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna).

5. L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso la CRAAT.

 

Art. 8
Bottega-scuola

1. Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.

2. La bottega-scuola svolge attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione, con le modalità di cui alla legge regionale n. 47 del 1979.

 

Art. 9
Commercio di artigianato artistico,
tipico e tradizionale sardo

1. La tutela dell'artigianato sardo ed in particolare di quello artistico, tipico e tradizionale della Sardegna, avviene attraverso una commercializzazione rispondente alle esigenze non solo di qualità, ma di effettiva produzione in Sardegna, pertanto nessun esercizio commerciale vende prodotti di artigianato non sardo qualificandosi come esercizio di artigianato sardo, sia nelle insegne che in qualunque altra forma di pubblicità o promozione.

 

Art. 10
Osservatorio regionale dell'artigianato

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio l'Osservatorio regionale dell'artigianato per promuovere un'attività di analisi e di studio delle problematiche relative all'artigianato artistico e tradizionale ed acquisire dati ed elementi informativi necessari per lo sviluppo, la qualificazione, gli indirizzi del settore.

2. L'attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato concorre all'operatività dell'Osservatorio nazionale e del Sistema informativo nazionale dell'artigianato di cui al decreto legislativo 31 luglio 1987, n. 318, convertito in legge 3 ottobre 1987 n. 399 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), utilizzando sistemi compatibili fra i due osservatori ed avvalendosi anche dei dati provenienti dall'Osservatorio nazionale.

3. L'Osservatorio regionale dell'artigianato è composto da:
a) l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio o un suo delegato;
b) il direttore del Servizio artigianato dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio;
c) due esperti di tradizioni popolari, nominati dalla Giunta regionale su proposta delle Università di Cagliari e Sassari;
d) un esperto in artigianato artistico di riconosciuto valore, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio.

4. I componenti dell'Osservatorio regionale dell'artigianato dura in carica cinque anni.

5. Ai componenti è attribuita un'indennità pari a quella prevista per i commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato.

 

Art. 11
Compiti dell'Osservatorio regionale
dell'artigianato

1. L'Osservatorio regionale dell'artigianato:
a) presta consulenza in materia di artigianato artistico e tradizionale alla Regione;
b) predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma annuale di attività da svolgere nell'anno successivo e lo trasmette al Presidente della Regione;
c) concorre alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale;
d) realizza seminari, pubblicazioni, convegni di studio in materia di artigianato artistico e tradizionale;
e) promuove iniziative volte allo sviluppo e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale.

 

Art. 12
Regolamento

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento che disciplina:
a) le modalità di insediamento e funzionamento della CRAAT e dell'Osservatorio regionale dell'artigianato;
b) la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l'individuazione delle attività per ciascun settore;
c) le modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano.

 

Art. 13
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2011; alle stesse si fa fronte ai termini dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).